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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3948/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
l'avvocato Giovanni Bonato ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Persona_1
Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “… i ricorrenti sono tutti discendenti diretti di (o o o , Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3
cittadino italiano, nato a [...], (provincia di Mantova) in data 23/02/1866 (v. all. 3). -
[...]
(o o o non ha mai Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3
rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano,
Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). - Attilio DO (o Persona_1
o o ha contratto matrimonio con Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
(o o o o nella città
[...] Per_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
di VA TR (provincia di Brasile), in data 18/09/1900, come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5). - dall'unione tra DO (o Per_1 Persona_1
o o e (o Polonia o Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_6 o o è nato (o o
[...] Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
, in data 12/07/1899, nella città di VA TR (Brasile), il quale ha contratto Persona_11
matrimonio con , in data 12/05/1928, nella città di Passo Fundo, Brasile (v. all. Persona_12
6 e 7). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_12 [...]
- dall'unione coniugale tra (o o e Per_13 Persona_9 Persona_10 Persona_11
sono nati: * in data 21/10/1935, nella città di Aratiba (Brasile), Persona_13 Parte_10
il quale ha contratto matrimonio con , in data 03/10/1964, nella città di Chapecó, Persona_14
Brasile (v. all. 8 e 9). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il Persona_14
nome (o o . * Persona_15 Persona_16 Persona_17
(o , in data 11/07/1943, nella città di Aratiba (Brasile), il Parte_11 Parte_12
quale ha contratto matrimonio con , in data 10/06/1967, nella città di Chapecó, Persona_18
Brasile (v. all. 10 e 11. Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con Persona_18
il nome (o o . - dall'unione coniugale Persona_19 Persona_19 Persona_20
tra e (o o Parte_10 Persona_15 Persona_16 Persona_17
sono nati: * il ricorrente, nato in data [...], nella città di Chapecó
[...] Parte_6
(Brasile), il quale ha contratto matrimonio con , in data 06/06/1992, nella Persona_21
città di Salgado Filho, Brasile, (v. all. 12 e 13). Successivamente al matrimonio, Persona_21
passerà a chiamarsi con il nome * il
[...] Persona_22 Parte_9
ricorrente, nato in data [...], nella città di Matelândia (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con in data 14/11/1998, nella città di Ampére, Persona_23
Brasile, (v. all. 14 e 15). Successivamente al matrimonio, passerà Persona_23
a chiamarsi con il nome - dall'unione coniugale tra Persona_24
e sono nati: * il ricorrente, Parte_6 Persona_22 Pt_3 Persona_22
nato in data [...], nella città di Realeza (Brasile), (v. all. 16). * la Parte_7
ricorrente, nata in data [...], nella città di Realeza (Brasile), (v. all. 17). - dall'unione coniugale tra (o e (o Parte_11 Parte_12 Persona_19 [...]
o sono nati: * nata in data [...], nella città di Per_19 Persona_20 Parte_13
Chapecó (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con , in data Controparte_2
15/07/989 nella città di Ampére, Brasile, (v. all. 18 e 19). Successivamente al matrimonio,
[...]
passerà a chiamarsi con il nome . * il ricorrente, Pt_13 Persona_25 Parte_4
nato in data [...], nella città di Chapecó (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con in data 11/03/2009 nella città di Cianorte, Brasile, (v. all. 20 e 21). Persona_26
Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_26
* il ricorrente, nato in [...]_14 Controparte_3
19/02/1973, nella cittá di Chapecó (Brasile) (v. all. 22). * la ricorrente, nata in [...] data 29/01/1975, nella città di Santa Izabel do Oeste (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con , in data 04/02/1995 nella città di Brasile, Persona_27 Persona_28
(v. all. 23 e 24). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_8
. Tuttavia, i coniugi hanno separato nella città di CI Persona_29
ÃO (Brasile), in data 13/03/2009, tornerà a chiamarsi Persona_29
* (o , il ricorrente, nato in data [...], nella Parte_8 Parte_5 Persona_30
città di IS OS (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con in data Persona_31
11/11/2006 nella città di CI ÃO, Brasile, (v. all. 25 e 26). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Tuttavia, i Persona_31 Persona_32
coniugi hanno divorziato nella città di CI ÃO (Brasile), in data 19/08/2011,
[...]
tornerà a chiamarsi (v. all.26bis). Tuttavia, ha Persona_32 Persona_31 Parte_5
contratto nuovo matrimonio con in data 15/03/2013, nella città di Persona_33
CI ÃO (Brasile), passerà a chiamarsi Persona_33 Persona_34
(v. all. 27). - dall'unione coniugale tra e
[...] Persona_25 Controparte_2
è nato: * , il ricorrente, nato in data [...], nella
[...] Parte_2
città di Realeza (Brasile), il quale ha contratto matrimonio con , in data Persona_35
05/07/2014 nella città di CI ÃO, Brasile,(v. all. 28 e 29). Successivamente al
Per_3 matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_35 Controparte_4
. Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di CI ÃO (Brasile), in data
[...]
02/03/2021, tornerà a chiamarsi (v. Persona_36 CP_2 Persona_35 all.29bis)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il Persona_1
23.2.1866 (doc. 3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc.
4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero. Per qu esti motivi
1. Dichiara che , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7 Persona_22 Parte_8 Parte_9
sono cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 12.6.2025
Il giudice
Christian Colombo