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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/12/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 543/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 543/2017 R.G. , promossa da
(c.f. ), nonchè (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), in proprio e quali eredi di deceduto il 12.04.2012, C.F._4 Persona_1 nonchè (c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (c.f. ) e C.F._6 Parte_4 C.F._7 Parte_7
(c.f. ), in proprio e quali eredi di deceduto il
[...] C.F._8 Persona_2
20.12.2015, con il ministero dell'avv. Ferrara Carmelo Fabrizio
ATTORI contro
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Vitello Vincenzo;
Controparte_1 C.F._9
CONVENUTO e ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
(c.f. , con il ministero dell'avv. Rabbito Massimo Controparte_2 C.F._10
CONVENUTA
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 2.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 30.03.2017, nonchè , Parte_1 Parte_2
1 e (c.f. ), in proprio e quali eredi di Parte_3 Parte_4 C.F._4 Persona_1 deceduto il 12.04.2012, nonchè , (c.f. Parte_5 Parte_6 Parte_4
) e , in proprio e quali eredi di deceduto C.F._7 Parte_7 Persona_2 il 20.12.2015, hanno convenuto in giudizio ed il fallimento di , ai Controparte_1 Controparte_2 fini dello scioglimento della comunione ereditaria, per successione legittima prima del padre
[...]
deceduto l'11.04.1985, e poi della madre deceduta il 25.03.2003, CP_3 Persona_3 chiedendo in particolare al presente Tribunale: “Accogliere per la forma e la sostanza la presente domanda e per l'effetto disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, previa redazione di un progetto di divisione dei cespiti, con assegnazione degli stessi agli attori, in proporzione alle rispettive quote, e determinazione delle eventuali somme a conguaglio;
condannare al Controparte_1 pagamento della somma di Euro 24.715,00, a titolo di frutti civili, da portare eventualmente in compensazione con le somme dovute a conguaglio, se dovute, o a quell'altra diversa somma, anche minore, che dovesse risultare nel corso del procedimento, con la rivalutazione delle somme e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla domanda al soddisfo;
condannare, infine, il convenuto alle spese di lite del presente procedimento, per avervi dato ingiusta Controparte_1 causa.”.
Con comparsa depositata il 27.06.2017, si è costituito il convenuto con Controparte_1 proposizione di domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà, per usucapione, di taluni beni oggetto della domanda di parte attrice di scioglimento della comunione ereditaria, chiedendo in particolare al presente Tribunale: “- In via principale, previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo, per oltre vent'anni da parte del Sig. nato a [...] il [...], CF , ivi residente in [...] CodiceFiscale_11
Bologna, 45, dei fondi agricoli siti in territorio di Butera C/da Judeca contraddistinti al foglio, 34 p.lla
186 esteso are 86 ca 40; p.lla 187 estesa are 76 ca 80; p.lla 188, estesa ha 01are 13 ca 77; p.lla 189 porz. AA estesa are 23 ca 77; p.lla 189 porz. AB estesa are 02 ca 43; p.lla 192 estesa are 98, ca 20;
p.lla 194 porz. AA estesa are 20 ca 84; p.lla 194 porz., AB estesa are 01 ca 66, rigettare le domande attore di scioglimento della comunione ereditaria e fruttificazione relativamente a tali immobili;
non opponendosi allo scioglimento della comunione ereditaria relativamente alla restante parte di immobili secondo le rispettive quote. In via riconvenzionale, dichiarare in favore del convenuto CP_1
nato a [...] il [...], CF , l'acquisto dei predetti fondi
[...] CodiceFiscale_11 agricoli ai sensi dell'art. 1158 c.c., per intervenuto usucapione ventennale ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza;
- Rigettare la richiesta di condanna al pagamento della somma di € 24.715,00 a titolo di frutti civili per i motivi
2 esposti nei confronti del convenuto;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare gli attori al pagamento in favore del convenuto delle spese sostenute per la coltivazione ed il miglioramento dei fondi agricoli nella misura in cui sarà accertato nel corso del giudizio, estendendo il quesito alla CTU richiesta da parte attrice anche in ordine al calcolo delle predette spese. Vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Con riferimento al fallimento di , va precisato che l'atto di citazione è stato Controparte_2 proposto e notificato nei confronti del , in persona del curatore p.t., a Controparte_4 mezzo di raccomandata a/r del 30.3.2017, e che tale fallimento risulta essere stato chiuso in corso di causa con decreto del Tribunale di Ragusa depositato il 9.2.2018, prodotto in atti.
Con comparsa depositata il 4.4.2020, si è costituita chiedendo al presente Controparte_2
Tribunale: “- dare atto dell'adesione di allo scioglimento della comunione,
Controparte_2 attualmente esistente tra costei, gli attori e in relazione agli immobili siccome Controparte_1 descritti in seno all'atto di citazione 29/11/2019, notificato a , che qui di seguito
Controparte_2 devono intendersi per integralmente richiamati e trascritti;
- dare atto che nulla
Controparte_2 osserva in relazione alla richiesta di assegnazione formulata dagli attori dei beni immobili ricaduti nella comunione, previa redazione di un progetto di divisione, con obbligo per costoro di corrispondere i conguagli nella misura di 1/5 a , sulla scorta del valore complessivo
Controparte_2 che sarà accertato;
- ritenere e dichiarare il diritto dei comunisti di ottenere da il Controparte_1 rimborso dei frutti civili prodotti dai beni in comunione, nella misura accertata in corso di causa, per aver questi posseduto e goduto in via esclusiva di tutti i cespiti ricaduti nella comunione;
- per l'effetto, procedere alla divisione dei frutti tra tutte le parti in causa, in ragione della quota a ciascuno spettante;
- porre a carico della massa qualsivoglia spesa inerente la successione. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
2. La domanda riconvenzionale del convenuto va esaminata in via prioritaria, Controparte_1 dato il suo carattere pregiudiziale rispetto all'individuazione dei beni oggetto della comunione ereditaria il cui scioglimento è oggetto della domanda di parte attrice, ed è infondata per le ragioni che seguono.
Il convenuto chiede in via riconvenzionale di accertare l'avvenuto acquisto Controparte_1 della proprietà di taluni beni immobili oggetto della domanda di parte attrice di scioglimento della comunione ereditaria, ossia dei fondi agricoli siti a Butera (CL) in contrada Iudeca, distinti in catasto al foglio 34, p.lla 186, p.lla 187, p.lla 188, p.lla 189, porz. AA e AB, p.lla 192, p.lla 194, porz. AA e AB,
a titolo di usucapione ventennale ex art. 1158 c.c., ai sensi del quale “La proprietà dei beni immobili (e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi) si acquistano in virtù del possesso continuato per
3 venti anni”.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, ma a tal fine non è sufficiente il fatto che egli abbia utilizzato e amministrato il bene in comunione ereditaria, provvedendo alla manutenzione e al pagamento delle imposte, come dedotto nel caso di specie dal coerede , n.q. di attore in via riconvenzionale, bensì è Controparte_1 necessario che egli provi ex art. 2697, comma 1, c.c. di avere esercitato il possesso ventennale ex art. 1158 c.c., trattandosi di fondi agricoli, in via esclusiva, in modo inconciliabile con la possibilità di godimento del bene da parte degli coeredi, circostanza che nel caso di specie è esclusa dal fatto che si tratta di terreni privi di recinzione, come tali accessibili da chiunque, come riferito dai testi Tes_1
e (v. udienza del 9.3.2022), e dal fatto che dopo la morte del de cuius
[...] Testimone_2 [...]
, madre dei coeredi, deceduta il 25.03.2003, tutti i coeredi avevano accesso ai beni della Per_3 comunione ereditaria, come riferito dal teste (v. udienza del 16.3.2022), senza che Testimone_3 rilevi l'asserita coltivazione dei terreni da parte del coerede , riferita dallo stesso in Controparte_1 sede di interrogatorio formale (v. udienza del 9.3.2022) e dai testi e Testimone_4 Testimone_5
(v. udienza del 16.3.2022), ma esclusa dallo stato di abbandono dei terreni, risultante dalle foto in atti e confermato dai testi e (v. udienza del 9.3.2022), e dalla mancanza di Testimone_1 Testimone_2 prove documentali delle spese asseritamente sostenute dal per la coltivazione e il Controparte_1 miglioramento di tali fondi agricoli, come accertato dal c.t.u., e comunque insufficiente a provarne il possesso esclusivo, rilevante ai fini dell'usucapione del coerede, essendo compatibile con un possesso uti condominus (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. II, n. 27784/2025, testualmente: “Il comunista che si trovi nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso alla stregua dell'art. 1164 cod. civ.; a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (Cass., Sez. 2, 8/4/2021, n. 9359) e non essendo univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene comune, trattandosi di attività consentita al singolo compartecipante, o abbia compiuto atti familiarmente tollerati dagli altri o che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore
(Cass., Sez. 2, 12/4/2018, n. 9100), né essendo sufficiente che i comunisti si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche
4 nell'interesse degli altri (Cass., Sez. 2, 4/5/2018, n. 10734).”; cfr. Cass. civ., sez. II, n.18528/2023, testualmente: “Va data continuità all'orientamento sezionale (Cass. n. 1796/2022; in termini, Cass. n.
6123/2020), per il quale "il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.
Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere
i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione.
Con specifico riferimento ai fondi agricoli che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c.. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios";”).
3. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
3.1. Il capo della domanda proposta dagli attori n.q. di figlio del de cuius Parte_1
e del de cuius nonchè da , e Controparte_3 Persona_3 Parte_2 Parte_3
(c.f. ), in proprio e quali eredi, in quanto figli, di Parte_4 C.F._4 Persona_1 deceduto il 12.04.2012, a sua volta figlio del de cuius e del de cuius Controparte_3 [...]
, nonchè da , (c.f. ) Per_3 Parte_5 Parte_6 Parte_4 C.F._7
e , in proprio e quali eredi, in quanto rispettivamente moglie e figli di Parte_7 Per_2
deceduto il 20.12.2015, a sua volta figlio del de cuius e del de cuius
[...] Controparte_3
nei confronti di , n.q. di figlio del de cuius e Persona_3 Controparte_1 Controparte_3 del de cuius e nei confronti di , n.q. di figlia del de cuius Persona_3 Controparte_2 [...]
e del de cuius finalizzato allo scioglimento della comunione ereditaria, CP_3 Persona_3 per successione legittima prima del padre deceduto l'11.04.1985, e poi della Controparte_3 madre deceduta il 25.03.2003, ha ad oggetto i seguenti beni immobili: Persona_3
1) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 186;
2) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 187;
3) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 188;
4) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 189, porz. AA;
5) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 189, porz. AB;
5 6) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 192;
7) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 194, porz. AA;
8) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 194, porz. AB;
9) fabbricato rurale sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 108;
10) fabbricato rurale sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 57, sub. 2;
11) fabbricato, costituito dai piani terra, primo, secondo e terzo, sito a Riesi (CL) in via Imperia 16-18, angolo via Soldato Cigna, in catasto al foglio 35, particella 377, sub. 1 e 2.
La legittimazione delle parti in causa, ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria per cui è causa, a titolo di successione legittima ex artt. 565 ss. c.c., risulta documentalmente dagli stati di famiglia prodotti in atti, comprovanti il vincolo di parentela dedotto da ciascuna di esse.
Con riferimento al de cuius , deceduto l'11.04.1985, va Controparte_3 determinato il valore della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione, previo accertamento della regolarità urbanistica degli immobili ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e succ. modif.; ossia previo accertamento della sussistenza del titolo edilizio, a pena di esclusione dell'immobile abusivo dalla massa ereditaria da dividere (cfr. SS.UU. civ. n. 25021/2019, principi di diritto: “Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria. Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è
6 consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.”), e va quantificata, a titolo di successione legittima ex artt. 581 e 566 c.c. (dato il concorso del coniuge e di cinque figli), la quota di 1/3 spettante al coniuge , la Persona_3 quota di 2/15 spettante al figlio la quota di 2/15 spettante al figlio Parte_1 Per_1
, deceduto il 12.04.2012, da dividersi ulteriormente in parti uguali ex art. 566 c.c. tra le sue
[...] tre figlie, odierne attrici, , e (c.f. Parte_2 Parte_3 Parte_4
), la quota di 2/15 spettante al figlio , deceduto il C.F._4 Persona_2
20.12.2015, da dividersi ulteriormente ex artt. 581 e 566 c.c., dato il concorso del coniuge e di tre figli, odierni attori, per la quota di 1/3 spettante al coniuge , per la quota di 2/9 Parte_5 spettante al figlio , per la quota di 2/9 spettante alla figlia (c.f. Parte_6 Parte_4
), e per la quota di 2/9 spettante al figlio , la C.F._7 Controparte_5 quota di 2/15 spettante al figlio e la quota di 2/15 spettante alla figlia Controparte_1 CP_2
, predisponendo un progetto di divisione in base di tali quote, tenendo conto del valore
[...] attuale dei beni al momento della divisione, con eventuali conguagli in danaro in caso di non comoda divisibilità degli immobili (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. II, n. 25244/2025, testualmente: “La verifica della "non comoda divisibilità" impone, in particolare, al giudice di merito di far ricorso a due aspetti complementari, uno strutturale e l'altro funzionale, che sussistono, quanto al primo, allorché la divisione richieda accorgimenti e operazioni divisionali troppo costosi o complessi o l'imposizione di pesi, limiti e servitù per il godimento delle singole porzioni ereditarie;
e, quanto al secondo, nel caso in cui la divisione provocherebbe un pregiudizio più o meno sensibile al valore economico delle quote rispetto all'intero ovvero una più o meno grave deviazione dalla normale utilizzazione del complesso
(Cass., Sez. 2, 9/10/1971, n. 2813).”).
Con riferimento al de cuius , deceduta il 25.03.2003, va determinato il Persona_3 valore della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione, previo accertamento della regolarità urbanistica degli immobili ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e succ. modif.; ossia previo accertamento della sussistenza del titolo edilizio, a pena di esclusione dell'immobile abusivo dalla massa ereditaria da dividere (cfr. SS.UU. civ. n. 25021/2019, principi di diritto, cit.) e va quantificata, a titolo di successione legittima ex 566 c.c. (dato il concorso di cinque figli), la quota di 1/5 spettante al
7 figlio la quota di 1/5 spettante al figlio , deceduto il Parte_1 Persona_1
12.04.2012, da dividersi ulteriormente in parti uguali ex art. 566 c.c. tra le sue tre figlie, odierne attrici,
, e (c.f. ), la quota di Parte_2 Parte_3 Parte_4 C.F._4
1/5 spettante al figlio , deceduto il 20.12.2015, da dividersi ulteriormente ex artt. Persona_2
581 e 566 c.c., dato il concorso del coniuge e di tre figli, odierni attori, per la quota di 1/3 spettante al coniuge , per la quota di 2/9 spettante al figlio , per la Parte_5 Parte_6 quota di 2/9 spettante alla figlia (c.f. ), e per la quota di 2/9 Parte_4 C.F._7 spettante al figlio , la quota di 1/5 spettante al figlio Controparte_5 CP_1
e la quota di 1/5 spettante alla figlia , predisponendo un progetto di
[...] Controparte_2 divisione in base di tali quote, tenendo conto del valore attuale dei beni al momento della divisione, con eventuali conguagli in danaro in caso di non comoda divisibilità degli immobili (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. II, n. 25244/2025, testualmente cit.).
Sulla base di tali criteri, previa c.t.u. depositata il 16.6.2025, si è accertato che: i terreni siti a
Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 186, al foglio 34, particella 187, al foglio 34, particella 188, al foglio 34, particella 189, porz. AA, al foglio 34, particella 189, porz. AB, al foglio 34, particella 192, al foglio 34, particella 194, porz. AA, al foglio 34, particella 194, porz. AB, non sono comodamente divisibili e hanno un valore attuale complessivo di euro 29.500,00; il fabbricato rurale sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 108, è deruto e come tale privo di valore di mercato, e non è comodamente divisibile dal terreno su cui insiste;
il fabbricato rurale sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 57, sub. 2, ha un valore di mercato attuale di euro 15.500,00 e non è comodamente divisibile dal terreno su cui insiste;
il fabbricato, sito a Riesi (CL) in via Imperia 16-18, angolo via Soldato Cigna, è costituito da piano terra e da un piano primo, censiti in catasto al foglio 35, particella 377, sub. 1 e 2, dotati di regolarità urbanistica, essendo stati costruiti prima del 1967, aventi un valore di mercato attuale di euro
14.000,00, e non comodamente divisibili, nonchè da un piano secondo e da un piano terzo, non censiti al catasto, privi di titolo edilizio, da escludersi, in quanto abusivi, dalla massa ereditaria per la cui divisione è causa.
Ne deriva che la massa ereditaria così formata ha un valore complessivo di euro 59.000,00 da dividersi tra i cinque figli in 5 quote uguali ex art. 566 c.c. del valore di euro 11.800,00 ciascuna, e che in parziale accoglimento del capo della domanda di parte attrice di scioglimento della comunione ereditaria:
-- al figlio vanno attribuiti i terreni siti a Butera (CL) in contrada Iudeca, in Controparte_1 catasto al foglio 34, particella 186, al foglio 34, particella 187, al foglio 34, particella 188, al foglio 34,
8 particella 189, porz. AA, al foglio 34, particella 189, porz. AB, al foglio 34, particella 192, al foglio 34, particella 194, porz. AA, al foglio 34, particella 194, porz. AB, non comodamente divisibili, nonchè i fabbricati rurali siti a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 108, e al foglio
34, particella 57, sub. 2, non comodamente divisibili da tali terreni su cui insistono, da lui già rivendicati, sia pure infondatamente, a titolo di usucapione, aventi il valore complessivo di euro
45.000,00 che come tale eccede il valore della sua quota di euro 11.800,00 con la conseguente necessità di versare agli altri coeredi un conguaglio di euro 33.200,00 nei termini che segue;
-- al figlio va attribuito il fabbricato, non comodamente divisibile, sito a Riesi Parte_1
(CL) in via Imperia 16-18, angolo via Soldato Cigna, costituito da piano terra e da un piano primo, censiti in catasto al foglio 35, particella 377, sub. 1 e 2, del valore di euro 14.000,00 che come tale eccede il valore della sua quota di euro 11.800,00 con conseguente necessità di versare agli altri coeredi un conguaglio di euro 2.200,00 nei termini che segue;
-- al figlio , deceduto il 12.04.2012, va attribuito il valore della sua quota di euro Persona_1
11.800,00 da porsi a carico di a titolo di conguaglio, da dividersi ulteriormente in Controparte_1 parti uguali ex art. 566 c.c. tra le sue tre figlie , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
(c.f. ), per la somma di euro 3.933,00 ciascuna;
[...] C.F._4
-- al figlio , deceduto il 20.12.2015, va attribuito il valore della sua quota di euro Persona_2
11.800,00 da porsi a carico di a titolo di conguaglio, da dividersi ulteriormente Controparte_1 ex artt. 581 e 566 c.c., dato il concorso del coniuge e di tre figli, per la quota di 1/3, pari alla somma di euro 3.933,00, spettante al coniuge , per la quota di 2/9, pari alla somma di Parte_5 euro 2.622,00, spettante al figlio , per la quota di 2/9, pari alla somma di euro Parte_6
2.622,00, spettante alla figlia (c.f. ), e per la quota di 2/9, Parte_4 C.F._7 pari alla somma di euro 2.622,00, spettante al figlio;
Controparte_5
-- alla figlia va attribuito il valore della sua quota di euro 11.800,00 da porsi, a Controparte_2 titolo di conguaglio, per la somma di euro 9.600,00 a carico di e per la somma di Controparte_1 euro 2.200,00 a carico di Parte_1
3.2. Il capo della domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto , Controparte_1 volta alla restituzione dei frutti dei beni immobili in comunione ereditaria, da lui asseritamente posseduti in via esclusiva dalla data del 25.03.2003 del decesso della madre è Persona_3 infondato in quanto non vi è la prova che il coerede abbia avuto l'uso esclusivo dei Controparte_1 beni della comunione ereditaria, percependone i frutti, come sopra motivato (cfr. Cass. civ., sez. II, n.
31105/2023, testualmente: “L'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la
9 destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. (...) L'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass.
2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass.
18458/2022; Cass. 10264/2023).”).
4. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda riconvenzionale del convenuto CP_1 va rigettata e la domanda di parte attrice va parzialmente accolta e, per l'effetto, la
[...] comunione ereditaria derivante dalla successione legittima di , deceduto Controparte_3
l'11.04.1985, e di , deceduta il 25.03.2003, va sciolta nei seguenti termini: Persona_3
-- al figlio vanno attribuiti i terreni siti a Butera (CL) in contrada Iudeca, in Controparte_1 catasto al foglio 34, particella 186, al foglio 34, particella 187, al foglio 34, particella 188, al foglio 34, particella 189, porz. AA, al foglio 34, particella 189, porz. AB, al foglio 34, particella 192, al foglio 34, particella 194, porz. AA, al foglio 34, particella 194, porz. AB, nonchè i fabbricati rurali siti a Butera
(CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 108, e al foglio 34, particella 57, sub. 2, salvo conguaglio come segue;
-- al figlio va attribuito il fabbricato, sito a Riesi (CL) in via Imperia 16-18, Parte_1 angolo via Soldato Cigna, costituito da piano terra e da un piano primo, censiti in catasto al foglio 35, particella 377, sub. 1 e 2, salvo conguaglio come segue;
-- al figlio , deceduto il 12.04.2012, va attribuita la somma di euro 11.800,00 da Persona_1 porsi a carico di a titolo di conguaglio, da dividersi ulteriormente tra le sue tre Controparte_1 figlie, , e (c.f. ), per Parte_2 Parte_3 Parte_4 C.F._4 la somma di euro 3.933,00 ciascuna;
-- al figlio , deceduto il 20.12.2015, va attribuita la somma di euro 11.800,00 da Persona_2 porsi a carico di a titolo di conguaglio, da dividersi ulteriormente per la somma Controparte_1 euro 3.933,00 spettante al suo coniuge , per la somma di euro 2.622,00 Parte_5 spettante a suo figlio , per la somma di euro 2.622,00 spettante a sua figlia Parte_6
(c.f. ), e per la somma di euro 2.622,00 spettante a suo figlio Parte_4 C.F._7
; Controparte_5
-- alla figlia va attribuita la somma di euro 11.800,00 da porsi, a titolo di Controparte_2
10 conguaglio, per la somma di euro 9.600,00 a carico di e per la somma di euro Controparte_1
2.200,00 a carico di Parte_1
La soccombenza reciproca delle parti giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite e la ripartizione in misura uguale tra esse delle spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto ed accoglie parzialmente la domanda di parte attrice,
e, per l'effetto, scioglie la comunione ereditaria derivante dalla successione legittima di
[...]
, deceduto l'11.04.1985, e di , deceduta il 25.03.2003, nei CP_3 Persona_3 seguenti termini:
-- al figlio vanno attribuiti i terreni siti a Butera (CL) in contrada Iudeca, in Controparte_1 catasto al foglio 34, particella 186, al foglio 34, particella 187, al foglio 34, particella 188, al foglio 34, particella 189, porz. AA, al foglio 34, particella 189, porz. AB, al foglio 34, particella 192, al foglio 34, particella 194, porz. AA, al foglio 34, particella 194, porz. AB, nonchè i fabbricati rurali siti a Butera
(CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 108, e al foglio 34, particella 57, sub. 2, salvo conguaglio come segue;
-- al figlio va attribuito il fabbricato sito a Riesi (CL) in via Imperia 16-18, Parte_1 angolo via Soldato Cigna, costituito da piano terra e da un piano primo, censiti in catasto al foglio 35, particella 377, sub. 1 e 2, salvo conguaglio come segue;
-- al figlio , deceduto il 12.04.2012, va attribuita la somma di euro 11.800,00 da Persona_1 porsi a carico di a titolo di conguaglio, da dividersi ulteriormente tra Controparte_1 Pt_2
, e (c.f. ), per la somma di euro
[...] Parte_3 Parte_4 C.F._4
3.933,00 ciascuna;
-- al figlio , deceduto il 20.12.2015, va attribuita la somma di euro 11.800,00 da Persona_2 porsi a carico di a titolo di conguaglio, da dividersi ulteriormente per la somma Controparte_1 euro 3.933,00 spettante a , per la somma di euro 2.622,00 spettante a Parte_5
, per la somma di euro 2.622,00 spettante a (c.f. Parte_6 Parte_4
), e per la somma di euro 2.622,00 spettante a;
C.F._7 Controparte_5
-- alla figlia va attribuita la somma di euro 11.800,00 da porsi, a titolo di Controparte_2 conguaglio, per la somma di euro 9.600,00 a carico di e per la somma di euro Controparte_1
2.200,00 a carico di Parte_1 compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
11 pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, per un terzo a carico degli attori Pt_1
c.f. ), nonchè (c.f. ),
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) e (c.f. ), in Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 proprio e quali eredi di deceduto il 12.04.2012, nonchè Persona_1 Parte_5
(c.f. ), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_4
(c.f. ) e (c.f. ),
[...] C.F._7 Parte_7 C.F._8 in proprio e quali eredi di deceduto il 20.12.2015, per un terzo a carico del Persona_2 convenuto attore in via riconvenzionale (c.f. ), e per un Controparte_1 C.F._9 terzo a carico della convenuta (c.f. . Controparte_2 C.F._10
Gela, 02.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 543/2017 R.G. , promossa da
(c.f. ), nonchè (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), in proprio e quali eredi di deceduto il 12.04.2012, C.F._4 Persona_1 nonchè (c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (c.f. ) e C.F._6 Parte_4 C.F._7 Parte_7
(c.f. ), in proprio e quali eredi di deceduto il
[...] C.F._8 Persona_2
20.12.2015, con il ministero dell'avv. Ferrara Carmelo Fabrizio
ATTORI contro
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Vitello Vincenzo;
Controparte_1 C.F._9
CONVENUTO e ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
(c.f. , con il ministero dell'avv. Rabbito Massimo Controparte_2 C.F._10
CONVENUTA
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 2.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 30.03.2017, nonchè , Parte_1 Parte_2
1 e (c.f. ), in proprio e quali eredi di Parte_3 Parte_4 C.F._4 Persona_1 deceduto il 12.04.2012, nonchè , (c.f. Parte_5 Parte_6 Parte_4
) e , in proprio e quali eredi di deceduto C.F._7 Parte_7 Persona_2 il 20.12.2015, hanno convenuto in giudizio ed il fallimento di , ai Controparte_1 Controparte_2 fini dello scioglimento della comunione ereditaria, per successione legittima prima del padre
[...]
deceduto l'11.04.1985, e poi della madre deceduta il 25.03.2003, CP_3 Persona_3 chiedendo in particolare al presente Tribunale: “Accogliere per la forma e la sostanza la presente domanda e per l'effetto disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, previa redazione di un progetto di divisione dei cespiti, con assegnazione degli stessi agli attori, in proporzione alle rispettive quote, e determinazione delle eventuali somme a conguaglio;
condannare al Controparte_1 pagamento della somma di Euro 24.715,00, a titolo di frutti civili, da portare eventualmente in compensazione con le somme dovute a conguaglio, se dovute, o a quell'altra diversa somma, anche minore, che dovesse risultare nel corso del procedimento, con la rivalutazione delle somme e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla domanda al soddisfo;
condannare, infine, il convenuto alle spese di lite del presente procedimento, per avervi dato ingiusta Controparte_1 causa.”.
Con comparsa depositata il 27.06.2017, si è costituito il convenuto con Controparte_1 proposizione di domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà, per usucapione, di taluni beni oggetto della domanda di parte attrice di scioglimento della comunione ereditaria, chiedendo in particolare al presente Tribunale: “- In via principale, previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo, per oltre vent'anni da parte del Sig. nato a [...] il [...], CF , ivi residente in [...] CodiceFiscale_11
Bologna, 45, dei fondi agricoli siti in territorio di Butera C/da Judeca contraddistinti al foglio, 34 p.lla
186 esteso are 86 ca 40; p.lla 187 estesa are 76 ca 80; p.lla 188, estesa ha 01are 13 ca 77; p.lla 189 porz. AA estesa are 23 ca 77; p.lla 189 porz. AB estesa are 02 ca 43; p.lla 192 estesa are 98, ca 20;
p.lla 194 porz. AA estesa are 20 ca 84; p.lla 194 porz., AB estesa are 01 ca 66, rigettare le domande attore di scioglimento della comunione ereditaria e fruttificazione relativamente a tali immobili;
non opponendosi allo scioglimento della comunione ereditaria relativamente alla restante parte di immobili secondo le rispettive quote. In via riconvenzionale, dichiarare in favore del convenuto CP_1
nato a [...] il [...], CF , l'acquisto dei predetti fondi
[...] CodiceFiscale_11 agricoli ai sensi dell'art. 1158 c.c., per intervenuto usucapione ventennale ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza;
- Rigettare la richiesta di condanna al pagamento della somma di € 24.715,00 a titolo di frutti civili per i motivi
2 esposti nei confronti del convenuto;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare gli attori al pagamento in favore del convenuto delle spese sostenute per la coltivazione ed il miglioramento dei fondi agricoli nella misura in cui sarà accertato nel corso del giudizio, estendendo il quesito alla CTU richiesta da parte attrice anche in ordine al calcolo delle predette spese. Vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Con riferimento al fallimento di , va precisato che l'atto di citazione è stato Controparte_2 proposto e notificato nei confronti del , in persona del curatore p.t., a Controparte_4 mezzo di raccomandata a/r del 30.3.2017, e che tale fallimento risulta essere stato chiuso in corso di causa con decreto del Tribunale di Ragusa depositato il 9.2.2018, prodotto in atti.
Con comparsa depositata il 4.4.2020, si è costituita chiedendo al presente Controparte_2
Tribunale: “- dare atto dell'adesione di allo scioglimento della comunione,
Controparte_2 attualmente esistente tra costei, gli attori e in relazione agli immobili siccome Controparte_1 descritti in seno all'atto di citazione 29/11/2019, notificato a , che qui di seguito
Controparte_2 devono intendersi per integralmente richiamati e trascritti;
- dare atto che nulla
Controparte_2 osserva in relazione alla richiesta di assegnazione formulata dagli attori dei beni immobili ricaduti nella comunione, previa redazione di un progetto di divisione, con obbligo per costoro di corrispondere i conguagli nella misura di 1/5 a , sulla scorta del valore complessivo
Controparte_2 che sarà accertato;
- ritenere e dichiarare il diritto dei comunisti di ottenere da il Controparte_1 rimborso dei frutti civili prodotti dai beni in comunione, nella misura accertata in corso di causa, per aver questi posseduto e goduto in via esclusiva di tutti i cespiti ricaduti nella comunione;
- per l'effetto, procedere alla divisione dei frutti tra tutte le parti in causa, in ragione della quota a ciascuno spettante;
- porre a carico della massa qualsivoglia spesa inerente la successione. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
2. La domanda riconvenzionale del convenuto va esaminata in via prioritaria, Controparte_1 dato il suo carattere pregiudiziale rispetto all'individuazione dei beni oggetto della comunione ereditaria il cui scioglimento è oggetto della domanda di parte attrice, ed è infondata per le ragioni che seguono.
Il convenuto chiede in via riconvenzionale di accertare l'avvenuto acquisto Controparte_1 della proprietà di taluni beni immobili oggetto della domanda di parte attrice di scioglimento della comunione ereditaria, ossia dei fondi agricoli siti a Butera (CL) in contrada Iudeca, distinti in catasto al foglio 34, p.lla 186, p.lla 187, p.lla 188, p.lla 189, porz. AA e AB, p.lla 192, p.lla 194, porz. AA e AB,
a titolo di usucapione ventennale ex art. 1158 c.c., ai sensi del quale “La proprietà dei beni immobili (e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi) si acquistano in virtù del possesso continuato per
3 venti anni”.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, ma a tal fine non è sufficiente il fatto che egli abbia utilizzato e amministrato il bene in comunione ereditaria, provvedendo alla manutenzione e al pagamento delle imposte, come dedotto nel caso di specie dal coerede , n.q. di attore in via riconvenzionale, bensì è Controparte_1 necessario che egli provi ex art. 2697, comma 1, c.c. di avere esercitato il possesso ventennale ex art. 1158 c.c., trattandosi di fondi agricoli, in via esclusiva, in modo inconciliabile con la possibilità di godimento del bene da parte degli coeredi, circostanza che nel caso di specie è esclusa dal fatto che si tratta di terreni privi di recinzione, come tali accessibili da chiunque, come riferito dai testi Tes_1
e (v. udienza del 9.3.2022), e dal fatto che dopo la morte del de cuius
[...] Testimone_2 [...]
, madre dei coeredi, deceduta il 25.03.2003, tutti i coeredi avevano accesso ai beni della Per_3 comunione ereditaria, come riferito dal teste (v. udienza del 16.3.2022), senza che Testimone_3 rilevi l'asserita coltivazione dei terreni da parte del coerede , riferita dallo stesso in Controparte_1 sede di interrogatorio formale (v. udienza del 9.3.2022) e dai testi e Testimone_4 Testimone_5
(v. udienza del 16.3.2022), ma esclusa dallo stato di abbandono dei terreni, risultante dalle foto in atti e confermato dai testi e (v. udienza del 9.3.2022), e dalla mancanza di Testimone_1 Testimone_2 prove documentali delle spese asseritamente sostenute dal per la coltivazione e il Controparte_1 miglioramento di tali fondi agricoli, come accertato dal c.t.u., e comunque insufficiente a provarne il possesso esclusivo, rilevante ai fini dell'usucapione del coerede, essendo compatibile con un possesso uti condominus (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. II, n. 27784/2025, testualmente: “Il comunista che si trovi nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso alla stregua dell'art. 1164 cod. civ.; a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (Cass., Sez. 2, 8/4/2021, n. 9359) e non essendo univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene comune, trattandosi di attività consentita al singolo compartecipante, o abbia compiuto atti familiarmente tollerati dagli altri o che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore
(Cass., Sez. 2, 12/4/2018, n. 9100), né essendo sufficiente che i comunisti si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche
4 nell'interesse degli altri (Cass., Sez. 2, 4/5/2018, n. 10734).”; cfr. Cass. civ., sez. II, n.18528/2023, testualmente: “Va data continuità all'orientamento sezionale (Cass. n. 1796/2022; in termini, Cass. n.
6123/2020), per il quale "il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.
Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere
i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione.
Con specifico riferimento ai fondi agricoli che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c.. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios";”).
3. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
3.1. Il capo della domanda proposta dagli attori n.q. di figlio del de cuius Parte_1
e del de cuius nonchè da , e Controparte_3 Persona_3 Parte_2 Parte_3
(c.f. ), in proprio e quali eredi, in quanto figli, di Parte_4 C.F._4 Persona_1 deceduto il 12.04.2012, a sua volta figlio del de cuius e del de cuius Controparte_3 [...]
, nonchè da , (c.f. ) Per_3 Parte_5 Parte_6 Parte_4 C.F._7
e , in proprio e quali eredi, in quanto rispettivamente moglie e figli di Parte_7 Per_2
deceduto il 20.12.2015, a sua volta figlio del de cuius e del de cuius
[...] Controparte_3
nei confronti di , n.q. di figlio del de cuius e Persona_3 Controparte_1 Controparte_3 del de cuius e nei confronti di , n.q. di figlia del de cuius Persona_3 Controparte_2 [...]
e del de cuius finalizzato allo scioglimento della comunione ereditaria, CP_3 Persona_3 per successione legittima prima del padre deceduto l'11.04.1985, e poi della Controparte_3 madre deceduta il 25.03.2003, ha ad oggetto i seguenti beni immobili: Persona_3
1) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 186;
2) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 187;
3) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 188;
4) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 189, porz. AA;
5) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 189, porz. AB;
5 6) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 192;
7) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 194, porz. AA;
8) terreno sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 194, porz. AB;
9) fabbricato rurale sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 108;
10) fabbricato rurale sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 57, sub. 2;
11) fabbricato, costituito dai piani terra, primo, secondo e terzo, sito a Riesi (CL) in via Imperia 16-18, angolo via Soldato Cigna, in catasto al foglio 35, particella 377, sub. 1 e 2.
La legittimazione delle parti in causa, ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria per cui è causa, a titolo di successione legittima ex artt. 565 ss. c.c., risulta documentalmente dagli stati di famiglia prodotti in atti, comprovanti il vincolo di parentela dedotto da ciascuna di esse.
Con riferimento al de cuius , deceduto l'11.04.1985, va Controparte_3 determinato il valore della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione, previo accertamento della regolarità urbanistica degli immobili ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e succ. modif.; ossia previo accertamento della sussistenza del titolo edilizio, a pena di esclusione dell'immobile abusivo dalla massa ereditaria da dividere (cfr. SS.UU. civ. n. 25021/2019, principi di diritto: “Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria. Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è
6 consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.”), e va quantificata, a titolo di successione legittima ex artt. 581 e 566 c.c. (dato il concorso del coniuge e di cinque figli), la quota di 1/3 spettante al coniuge , la Persona_3 quota di 2/15 spettante al figlio la quota di 2/15 spettante al figlio Parte_1 Per_1
, deceduto il 12.04.2012, da dividersi ulteriormente in parti uguali ex art. 566 c.c. tra le sue
[...] tre figlie, odierne attrici, , e (c.f. Parte_2 Parte_3 Parte_4
), la quota di 2/15 spettante al figlio , deceduto il C.F._4 Persona_2
20.12.2015, da dividersi ulteriormente ex artt. 581 e 566 c.c., dato il concorso del coniuge e di tre figli, odierni attori, per la quota di 1/3 spettante al coniuge , per la quota di 2/9 Parte_5 spettante al figlio , per la quota di 2/9 spettante alla figlia (c.f. Parte_6 Parte_4
), e per la quota di 2/9 spettante al figlio , la C.F._7 Controparte_5 quota di 2/15 spettante al figlio e la quota di 2/15 spettante alla figlia Controparte_1 CP_2
, predisponendo un progetto di divisione in base di tali quote, tenendo conto del valore
[...] attuale dei beni al momento della divisione, con eventuali conguagli in danaro in caso di non comoda divisibilità degli immobili (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. II, n. 25244/2025, testualmente: “La verifica della "non comoda divisibilità" impone, in particolare, al giudice di merito di far ricorso a due aspetti complementari, uno strutturale e l'altro funzionale, che sussistono, quanto al primo, allorché la divisione richieda accorgimenti e operazioni divisionali troppo costosi o complessi o l'imposizione di pesi, limiti e servitù per il godimento delle singole porzioni ereditarie;
e, quanto al secondo, nel caso in cui la divisione provocherebbe un pregiudizio più o meno sensibile al valore economico delle quote rispetto all'intero ovvero una più o meno grave deviazione dalla normale utilizzazione del complesso
(Cass., Sez. 2, 9/10/1971, n. 2813).”).
Con riferimento al de cuius , deceduta il 25.03.2003, va determinato il Persona_3 valore della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione, previo accertamento della regolarità urbanistica degli immobili ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e succ. modif.; ossia previo accertamento della sussistenza del titolo edilizio, a pena di esclusione dell'immobile abusivo dalla massa ereditaria da dividere (cfr. SS.UU. civ. n. 25021/2019, principi di diritto, cit.) e va quantificata, a titolo di successione legittima ex 566 c.c. (dato il concorso di cinque figli), la quota di 1/5 spettante al
7 figlio la quota di 1/5 spettante al figlio , deceduto il Parte_1 Persona_1
12.04.2012, da dividersi ulteriormente in parti uguali ex art. 566 c.c. tra le sue tre figlie, odierne attrici,
, e (c.f. ), la quota di Parte_2 Parte_3 Parte_4 C.F._4
1/5 spettante al figlio , deceduto il 20.12.2015, da dividersi ulteriormente ex artt. Persona_2
581 e 566 c.c., dato il concorso del coniuge e di tre figli, odierni attori, per la quota di 1/3 spettante al coniuge , per la quota di 2/9 spettante al figlio , per la Parte_5 Parte_6 quota di 2/9 spettante alla figlia (c.f. ), e per la quota di 2/9 Parte_4 C.F._7 spettante al figlio , la quota di 1/5 spettante al figlio Controparte_5 CP_1
e la quota di 1/5 spettante alla figlia , predisponendo un progetto di
[...] Controparte_2 divisione in base di tali quote, tenendo conto del valore attuale dei beni al momento della divisione, con eventuali conguagli in danaro in caso di non comoda divisibilità degli immobili (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. II, n. 25244/2025, testualmente cit.).
Sulla base di tali criteri, previa c.t.u. depositata il 16.6.2025, si è accertato che: i terreni siti a
Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 186, al foglio 34, particella 187, al foglio 34, particella 188, al foglio 34, particella 189, porz. AA, al foglio 34, particella 189, porz. AB, al foglio 34, particella 192, al foglio 34, particella 194, porz. AA, al foglio 34, particella 194, porz. AB, non sono comodamente divisibili e hanno un valore attuale complessivo di euro 29.500,00; il fabbricato rurale sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 108, è deruto e come tale privo di valore di mercato, e non è comodamente divisibile dal terreno su cui insiste;
il fabbricato rurale sito a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 57, sub. 2, ha un valore di mercato attuale di euro 15.500,00 e non è comodamente divisibile dal terreno su cui insiste;
il fabbricato, sito a Riesi (CL) in via Imperia 16-18, angolo via Soldato Cigna, è costituito da piano terra e da un piano primo, censiti in catasto al foglio 35, particella 377, sub. 1 e 2, dotati di regolarità urbanistica, essendo stati costruiti prima del 1967, aventi un valore di mercato attuale di euro
14.000,00, e non comodamente divisibili, nonchè da un piano secondo e da un piano terzo, non censiti al catasto, privi di titolo edilizio, da escludersi, in quanto abusivi, dalla massa ereditaria per la cui divisione è causa.
Ne deriva che la massa ereditaria così formata ha un valore complessivo di euro 59.000,00 da dividersi tra i cinque figli in 5 quote uguali ex art. 566 c.c. del valore di euro 11.800,00 ciascuna, e che in parziale accoglimento del capo della domanda di parte attrice di scioglimento della comunione ereditaria:
-- al figlio vanno attribuiti i terreni siti a Butera (CL) in contrada Iudeca, in Controparte_1 catasto al foglio 34, particella 186, al foglio 34, particella 187, al foglio 34, particella 188, al foglio 34,
8 particella 189, porz. AA, al foglio 34, particella 189, porz. AB, al foglio 34, particella 192, al foglio 34, particella 194, porz. AA, al foglio 34, particella 194, porz. AB, non comodamente divisibili, nonchè i fabbricati rurali siti a Butera (CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 108, e al foglio
34, particella 57, sub. 2, non comodamente divisibili da tali terreni su cui insistono, da lui già rivendicati, sia pure infondatamente, a titolo di usucapione, aventi il valore complessivo di euro
45.000,00 che come tale eccede il valore della sua quota di euro 11.800,00 con la conseguente necessità di versare agli altri coeredi un conguaglio di euro 33.200,00 nei termini che segue;
-- al figlio va attribuito il fabbricato, non comodamente divisibile, sito a Riesi Parte_1
(CL) in via Imperia 16-18, angolo via Soldato Cigna, costituito da piano terra e da un piano primo, censiti in catasto al foglio 35, particella 377, sub. 1 e 2, del valore di euro 14.000,00 che come tale eccede il valore della sua quota di euro 11.800,00 con conseguente necessità di versare agli altri coeredi un conguaglio di euro 2.200,00 nei termini che segue;
-- al figlio , deceduto il 12.04.2012, va attribuito il valore della sua quota di euro Persona_1
11.800,00 da porsi a carico di a titolo di conguaglio, da dividersi ulteriormente in Controparte_1 parti uguali ex art. 566 c.c. tra le sue tre figlie , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
(c.f. ), per la somma di euro 3.933,00 ciascuna;
[...] C.F._4
-- al figlio , deceduto il 20.12.2015, va attribuito il valore della sua quota di euro Persona_2
11.800,00 da porsi a carico di a titolo di conguaglio, da dividersi ulteriormente Controparte_1 ex artt. 581 e 566 c.c., dato il concorso del coniuge e di tre figli, per la quota di 1/3, pari alla somma di euro 3.933,00, spettante al coniuge , per la quota di 2/9, pari alla somma di Parte_5 euro 2.622,00, spettante al figlio , per la quota di 2/9, pari alla somma di euro Parte_6
2.622,00, spettante alla figlia (c.f. ), e per la quota di 2/9, Parte_4 C.F._7 pari alla somma di euro 2.622,00, spettante al figlio;
Controparte_5
-- alla figlia va attribuito il valore della sua quota di euro 11.800,00 da porsi, a Controparte_2 titolo di conguaglio, per la somma di euro 9.600,00 a carico di e per la somma di Controparte_1 euro 2.200,00 a carico di Parte_1
3.2. Il capo della domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto , Controparte_1 volta alla restituzione dei frutti dei beni immobili in comunione ereditaria, da lui asseritamente posseduti in via esclusiva dalla data del 25.03.2003 del decesso della madre è Persona_3 infondato in quanto non vi è la prova che il coerede abbia avuto l'uso esclusivo dei Controparte_1 beni della comunione ereditaria, percependone i frutti, come sopra motivato (cfr. Cass. civ., sez. II, n.
31105/2023, testualmente: “L'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la
9 destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. (...) L'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (Cass.
2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass.
18458/2022; Cass. 10264/2023).”).
4. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda riconvenzionale del convenuto CP_1 va rigettata e la domanda di parte attrice va parzialmente accolta e, per l'effetto, la
[...] comunione ereditaria derivante dalla successione legittima di , deceduto Controparte_3
l'11.04.1985, e di , deceduta il 25.03.2003, va sciolta nei seguenti termini: Persona_3
-- al figlio vanno attribuiti i terreni siti a Butera (CL) in contrada Iudeca, in Controparte_1 catasto al foglio 34, particella 186, al foglio 34, particella 187, al foglio 34, particella 188, al foglio 34, particella 189, porz. AA, al foglio 34, particella 189, porz. AB, al foglio 34, particella 192, al foglio 34, particella 194, porz. AA, al foglio 34, particella 194, porz. AB, nonchè i fabbricati rurali siti a Butera
(CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 108, e al foglio 34, particella 57, sub. 2, salvo conguaglio come segue;
-- al figlio va attribuito il fabbricato, sito a Riesi (CL) in via Imperia 16-18, Parte_1 angolo via Soldato Cigna, costituito da piano terra e da un piano primo, censiti in catasto al foglio 35, particella 377, sub. 1 e 2, salvo conguaglio come segue;
-- al figlio , deceduto il 12.04.2012, va attribuita la somma di euro 11.800,00 da Persona_1 porsi a carico di a titolo di conguaglio, da dividersi ulteriormente tra le sue tre Controparte_1 figlie, , e (c.f. ), per Parte_2 Parte_3 Parte_4 C.F._4 la somma di euro 3.933,00 ciascuna;
-- al figlio , deceduto il 20.12.2015, va attribuita la somma di euro 11.800,00 da Persona_2 porsi a carico di a titolo di conguaglio, da dividersi ulteriormente per la somma Controparte_1 euro 3.933,00 spettante al suo coniuge , per la somma di euro 2.622,00 Parte_5 spettante a suo figlio , per la somma di euro 2.622,00 spettante a sua figlia Parte_6
(c.f. ), e per la somma di euro 2.622,00 spettante a suo figlio Parte_4 C.F._7
; Controparte_5
-- alla figlia va attribuita la somma di euro 11.800,00 da porsi, a titolo di Controparte_2
10 conguaglio, per la somma di euro 9.600,00 a carico di e per la somma di euro Controparte_1
2.200,00 a carico di Parte_1
La soccombenza reciproca delle parti giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite e la ripartizione in misura uguale tra esse delle spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto ed accoglie parzialmente la domanda di parte attrice,
e, per l'effetto, scioglie la comunione ereditaria derivante dalla successione legittima di
[...]
, deceduto l'11.04.1985, e di , deceduta il 25.03.2003, nei CP_3 Persona_3 seguenti termini:
-- al figlio vanno attribuiti i terreni siti a Butera (CL) in contrada Iudeca, in Controparte_1 catasto al foglio 34, particella 186, al foglio 34, particella 187, al foglio 34, particella 188, al foglio 34, particella 189, porz. AA, al foglio 34, particella 189, porz. AB, al foglio 34, particella 192, al foglio 34, particella 194, porz. AA, al foglio 34, particella 194, porz. AB, nonchè i fabbricati rurali siti a Butera
(CL) in contrada Iudeca, in catasto al foglio 34, particella 108, e al foglio 34, particella 57, sub. 2, salvo conguaglio come segue;
-- al figlio va attribuito il fabbricato sito a Riesi (CL) in via Imperia 16-18, Parte_1 angolo via Soldato Cigna, costituito da piano terra e da un piano primo, censiti in catasto al foglio 35, particella 377, sub. 1 e 2, salvo conguaglio come segue;
-- al figlio , deceduto il 12.04.2012, va attribuita la somma di euro 11.800,00 da Persona_1 porsi a carico di a titolo di conguaglio, da dividersi ulteriormente tra Controparte_1 Pt_2
, e (c.f. ), per la somma di euro
[...] Parte_3 Parte_4 C.F._4
3.933,00 ciascuna;
-- al figlio , deceduto il 20.12.2015, va attribuita la somma di euro 11.800,00 da Persona_2 porsi a carico di a titolo di conguaglio, da dividersi ulteriormente per la somma Controparte_1 euro 3.933,00 spettante a , per la somma di euro 2.622,00 spettante a Parte_5
, per la somma di euro 2.622,00 spettante a (c.f. Parte_6 Parte_4
), e per la somma di euro 2.622,00 spettante a;
C.F._7 Controparte_5
-- alla figlia va attribuita la somma di euro 11.800,00 da porsi, a titolo di Controparte_2 conguaglio, per la somma di euro 9.600,00 a carico di e per la somma di euro Controparte_1
2.200,00 a carico di Parte_1 compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
11 pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, per un terzo a carico degli attori Pt_1
c.f. ), nonchè (c.f. ),
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) e (c.f. ), in Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 proprio e quali eredi di deceduto il 12.04.2012, nonchè Persona_1 Parte_5
(c.f. ), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_4
(c.f. ) e (c.f. ),
[...] C.F._7 Parte_7 C.F._8 in proprio e quali eredi di deceduto il 20.12.2015, per un terzo a carico del Persona_2 convenuto attore in via riconvenzionale (c.f. ), e per un Controparte_1 C.F._9 terzo a carico della convenuta (c.f. . Controparte_2 C.F._10
Gela, 02.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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