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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18.3.2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1633 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. QUARANTA FRANCESCA, come in atti RICORRENTE E
, subentrante a titolo Controparte_1 universale nei rapporti di , incorporante di Controparte_2
, e , in persona del Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cappiello, come in atti RESISTENTE NONCHE'
Controparte_6
(C.F.: ) con sede in Roma alla Via E. Q. Visconti n° 8, in persona P.IVA_1 del Presidente e legale rappresentante p.t. Avv. Valter Militi, elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla Via Dalbono n° 13/15 Parco Punzo Is. 4 presso lo studio dell'avv. Luigi Cilento (C.F.: che la C.F._1 rappresenta e difende giusta mandato in atti TERZO CHIAMATO OGGETTO: Gestione separata e CP_6
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 08/02/2023 parte ricorrente, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere iscritto alla esponeva che in data CP_6 Con 18.1.2023, via pec da indirizzo non rientrante nei registri ufficiali, », «Reginde», « », l gli notificava la cartella di pagamento CP_8 Controparte_9
n. 071 2022 01722495 83 000, attraverso la quale apprendeva dell'esistenza di un presunto debito nei confronti di di euro € 16.315,96 per omesso CP_6 versamento contributi i contributi minimi soggettivi ancora dovuti a seguito della decadenza dal beneficio dell'iscrizione retroattiva per gli anni 2011, 2012 e 2013, i
1 contributi minimi e di maternità dovuti per gli anni 2016 e 2017, oltre sanzioni ed interessi, nonché i contributi soggettivo ed integrativo da versare in autoliquidazione per gli anni 2015 e 2017, oltre interessi e sanzioni.
Tanto premesso, faceva rilevare:
- l'invalidità della notifica della cartella, provenendo da una pec non registrata;
- la prescrizione quinquennale del credito;
- la decadenza ex art, 25;
- la nullità/annullabilità del procedimento poiché non preceduto dalla notifica degli atti presupposti nonché l'illegittimità del ruolo per un vizio consumato durante l'azione di riscossione (vizi formali);
*** 1) La notifica della cartella proveniente da una pec non registrata
Parte ricorrente, in primo luogo, contesta la validità della notifica, in quanto proveniente da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri. Ritiene il Tribunale che la doglianza non può essere accolta. Come ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica la Suprema Corte di Cassazione (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Il medesimo orientamento è stato recentemente confermato da Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023, n.6015 proprio con riferimento ad un caso afferente la notifica di una cartella esattoriale. I principi espressi possono essere pertanto applicati al caso in esame per ritenere valida la notifica della carella di pagamento impugnata e notificata in data 27.6.2022.
2)La prescrizione Non risulta fondata, inoltre, la doglianza relativa alla prescrizione. Parte ricorrente ritiene debba applicarsi la prescrizione quinquennale del credito. Osserva il Tribunale che tuttavia l'art. 19 della legge n. 576/80 prevede: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si CP_6 compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla
2 data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di CP_6 cui agli articoli 17 e 23”. Successivamente è stato introdotto l'art. 3 della legge n. 335/95 che ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo CP_6 che la summenzionata legge n. 335/95 aveva implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80, restando, invece, salvo il secondo comma che àncora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla CP_6
Successivamente, l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Parte_2
Detta norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. CP_6
576/1980 che, come sopra precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_6
Il decorso del termine prescrizione decorre, inoltre, dal momento della comunicazione della dichiarazione. Sul punto la Suprema Corte ha inoltre chiarito, con sentenza Cassazione civile sez. lav., 22/11/2021, n.35873 che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Controparte_6
, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda
[...] che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione" ( in senso conforme già Cass. n. 6259 del 2011).
Dunque, affermato il principio per quale decorre la prescrizione decennale dalla comunicazione, seppure errata, del contribuente, resta da valutare la problematica dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della legge n. 247/12. A tal proposito si osserva che secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 6729/2013, “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”. Gli hanno, dunque, ribadito anche in subiecta Parte_3
3 materia il principio secondo cui la nuova normativa (in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto) debba trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa.
Nel caso di specie, dunque, il termine prescrizionale da applicarsi per la fattispecie in oggetto (contribuzione 2011 e 2014) è quello decennale e non quinquennale. Trattasi, infatti, di contribuzione rientrante nella disciplina di cui all'art. 66 della L. n. 247/2012. Il dies a quo è, invece, ancorato alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali obbligatorie che, per l'anno 2011, è stata effettuata in data 27.06.2013; per l'anno 2014 in data 27.07.2015 (si rivedano gli allegati 3 e 4). Conseguentemente:
• per l'annualità 2011, il termine decennale di prescrizione inizierebbe a decorrere dal 27.06.2013 (peraltro interrotto con la missiva a mezzo p.e.c. consegnata in data 20.12.2019) e in ogni caso interrotto dalla notifica dell'atto impugnato in data 27.6.2022;
• per l'annualità 2014, il termine decennale di prescrizione inizierebbe a decorrere, invece, dal 27.07.2015, (peraltro anch'esso interrotto con la missiva a mezzo p.e.c. consegnata in data 20.12.2019) e in ogni caso interrotto dalla notifica dell'atto impugnato in data 27.6.2022. In nessuno dei due casi, dunque, il credito di si è prescritto. CP_6
3) La decadenza ex art. 25 d. lgs. 46/1999 Il ricorrente impugna l'avviso di addebito ritenendolo nullo per intervenuta decadenza per gli effetti dell'art. 25 d. lgs. 46/1999 Sostiene il ricorrente che in caso di riscossione, il relativo titolo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ( art. 1 comma 163 L. 296/2006); sostiene, inoltre, che in tema previdenziale i contributi e i premi non versati dal debitore devono essere iscritti entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento ( art. 25 d. lgs. 46/1999. Richiama poi la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, n.24134 a sostegno dell'accoglimento del ricorso. Osserva il Tribunale che se è vero che l'art 25 d. lgs. 46/99 fissa termini perentori per l'iscrizione a ruolo (il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla scadenza fissata per il versamento oppure dalla conoscenza da parte dell'Ente oppure dalla notifica dell'esito di un accertamento ispettivo, oppure dalla definitività di un provvedimento impugnato in sede giudiziaria), è altresì vero che, tuttavia, tale termine decadenziale è, nella sostanza, disattivato da una serie di interventi legislativi volti a rinviare la scadenza del termine
4 La decadenza per tardiva iscrizione a ruolo in ogni caso non determina altresì la decadenza sostanziale dell'ente dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria circa l'esistenza e l'ammontare del credito, comportando soltanto l'impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale (Cass. 26.11.2013, n. 26395). In particolare, l può chiedere la condanna al corrispondente adempimento CP_10 nello stesso giudizio di opposizione in cui risulti acclarata la maturazione del termine decadenziale, senza che ne risulti mutata la domanda (Cass. 23.2.2016, n. 3486). Inoltre, con riferimento ai crediti successivi al 2011 il sistema dell'avviso CP_10 di addebito rende non applicabile l'art. 25 cit. La sentenza richiamata da parte ricorrente, infine, afferma a parere della scrivente un principio opposto a quello prospettato da parte ricorrente. Il caso aveva ad oggetto una sentenza della Corte d'appello di Roma, che, confermando la pronuncia del Tribunale di Velletri, aveva dichiarato non CP_1 sussistente in capo a contribuente l'obbligo di versamento all a titolo di gestione separata commercianti, dei contributi relativi ai redditi prodotti per il periodo gennaio - dicembre 2008, annullando l'avviso di addebito di Euro 9.863,83 notificato allo stesso dall'istituto creditore. La Corte territoriale aveva accolto l'eccezione con cui il ricorrente aveva dedotto la decadenza dell'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, opponendo che era onere dell'istituto appellante iscrivere a ruolo i crediti pretesi entro un anno dalla notificazione del provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti. La Corte di Cassazione, con sentenza Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, n.24134 ha statuito che : « con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'istituto ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25, comma 1"; richiamandosi all'orientamento giurisprudenziale consolidato rileva che la Corte territoriale sarebbe stata tenuta a valutare la fondatezza della pretesa creditoria dell , a prescindere dal termine di iscrizione a ruolo del credito portato Pt_4 nell'avviso di addebito opposto;
il motivo merita accoglimento;
questa Corte, pronunciandosi su analoga fattispecie, ha affermato il principio di diritto di seguito riportato, al quale, in questa sede va data continuità; "In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018);
5 in virtù di tale principio di diritto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del presente giudizio;
». Dunque, in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale (Cass. n. 17858 del 2018). Tanto presso, questo Giudice deve pertanto esaminare la fondatezza della domanda dell'istituto. Parte ricorrente nel merito non contesta la debenza degli importi richiesti, limitandosi a ritenere decaduto il diritto dell alla riscossione. CP_10
Rilevato che i motivi relativi alla decadenza ex art. 25 cit. possono essere superati per le ragioni esposte, in assenza di ulteriori contestazioni del ricorrete in ordine alla debenza delle somme, il ricorso va rigettato.
4) Le eccezioni formali Si osserva, infine, che per quanto riguarda le eccezioni formali quanto segue. In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del D. Lgs. 26.02.1999 n° 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formale della cartella e regolata dagli art. 617 e 618bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29-co. 2 del D. Lgs. n° 46/1999. In tal caso, però, ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art 24-co. 5 del D. Lgs. n° 46/1999, ma oltre quello di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal D.L. 14.03.2005 n° 35, conv. con mod. in L. 14.05.2005 n° 80), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. (ex multis
Cass. 28.02.2018 n° 4633). In virtù di tanto, quindi, atteso che la cartella esattoriale è stata notifica al ricorrente il 18.01.2023 e la causa risulta iscritta a ruolo solo in data 08.02.2023, quindi oltre l'indicato termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c., vanno rigettate tutte le eccezioni formali sollevate dal ricorrente, in quanto tardive.
La domanda subordinata e la conseguente domanda riconvenzionale restano assorbite, stante l'accoglimento della domanda principale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sono liquidate in favore della Sono invece compensate nei confronti di CP_6
Agenzia Entrante, non avendo prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di
[...] in epigrafe, che si liquidano in € 1.900,00 oltre spese generali al 15%, CP_6 via e cpa come per legge. c) Compensa per il resto.
Si comunichi
Aversa, 19/03/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
7
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18.3.2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1633 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. QUARANTA FRANCESCA, come in atti RICORRENTE E
, subentrante a titolo Controparte_1 universale nei rapporti di , incorporante di Controparte_2
, e , in persona del Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cappiello, come in atti RESISTENTE NONCHE'
Controparte_6
(C.F.: ) con sede in Roma alla Via E. Q. Visconti n° 8, in persona P.IVA_1 del Presidente e legale rappresentante p.t. Avv. Valter Militi, elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla Via Dalbono n° 13/15 Parco Punzo Is. 4 presso lo studio dell'avv. Luigi Cilento (C.F.: che la C.F._1 rappresenta e difende giusta mandato in atti TERZO CHIAMATO OGGETTO: Gestione separata e CP_6
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 08/02/2023 parte ricorrente, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere iscritto alla esponeva che in data CP_6 Con 18.1.2023, via pec da indirizzo non rientrante nei registri ufficiali, », «Reginde», « », l gli notificava la cartella di pagamento CP_8 Controparte_9
n. 071 2022 01722495 83 000, attraverso la quale apprendeva dell'esistenza di un presunto debito nei confronti di di euro € 16.315,96 per omesso CP_6 versamento contributi i contributi minimi soggettivi ancora dovuti a seguito della decadenza dal beneficio dell'iscrizione retroattiva per gli anni 2011, 2012 e 2013, i
1 contributi minimi e di maternità dovuti per gli anni 2016 e 2017, oltre sanzioni ed interessi, nonché i contributi soggettivo ed integrativo da versare in autoliquidazione per gli anni 2015 e 2017, oltre interessi e sanzioni.
Tanto premesso, faceva rilevare:
- l'invalidità della notifica della cartella, provenendo da una pec non registrata;
- la prescrizione quinquennale del credito;
- la decadenza ex art, 25;
- la nullità/annullabilità del procedimento poiché non preceduto dalla notifica degli atti presupposti nonché l'illegittimità del ruolo per un vizio consumato durante l'azione di riscossione (vizi formali);
*** 1) La notifica della cartella proveniente da una pec non registrata
Parte ricorrente, in primo luogo, contesta la validità della notifica, in quanto proveniente da un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri. Ritiene il Tribunale che la doglianza non può essere accolta. Come ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica la Suprema Corte di Cassazione (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Il medesimo orientamento è stato recentemente confermato da Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023, n.6015 proprio con riferimento ad un caso afferente la notifica di una cartella esattoriale. I principi espressi possono essere pertanto applicati al caso in esame per ritenere valida la notifica della carella di pagamento impugnata e notificata in data 27.6.2022.
2)La prescrizione Non risulta fondata, inoltre, la doglianza relativa alla prescrizione. Parte ricorrente ritiene debba applicarsi la prescrizione quinquennale del credito. Osserva il Tribunale che tuttavia l'art. 19 della legge n. 576/80 prevede: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si CP_6 compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla
2 data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di CP_6 cui agli articoli 17 e 23”. Successivamente è stato introdotto l'art. 3 della legge n. 335/95 che ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo CP_6 che la summenzionata legge n. 335/95 aveva implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80, restando, invece, salvo il secondo comma che àncora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla CP_6
Successivamente, l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Parte_2
Detta norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. CP_6
576/1980 che, come sopra precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_6
Il decorso del termine prescrizione decorre, inoltre, dal momento della comunicazione della dichiarazione. Sul punto la Suprema Corte ha inoltre chiarito, con sentenza Cassazione civile sez. lav., 22/11/2021, n.35873 che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Controparte_6
, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda
[...] che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione" ( in senso conforme già Cass. n. 6259 del 2011).
Dunque, affermato il principio per quale decorre la prescrizione decennale dalla comunicazione, seppure errata, del contribuente, resta da valutare la problematica dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della legge n. 247/12. A tal proposito si osserva che secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 6729/2013, “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”. Gli hanno, dunque, ribadito anche in subiecta Parte_3
3 materia il principio secondo cui la nuova normativa (in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto) debba trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa.
Nel caso di specie, dunque, il termine prescrizionale da applicarsi per la fattispecie in oggetto (contribuzione 2011 e 2014) è quello decennale e non quinquennale. Trattasi, infatti, di contribuzione rientrante nella disciplina di cui all'art. 66 della L. n. 247/2012. Il dies a quo è, invece, ancorato alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali obbligatorie che, per l'anno 2011, è stata effettuata in data 27.06.2013; per l'anno 2014 in data 27.07.2015 (si rivedano gli allegati 3 e 4). Conseguentemente:
• per l'annualità 2011, il termine decennale di prescrizione inizierebbe a decorrere dal 27.06.2013 (peraltro interrotto con la missiva a mezzo p.e.c. consegnata in data 20.12.2019) e in ogni caso interrotto dalla notifica dell'atto impugnato in data 27.6.2022;
• per l'annualità 2014, il termine decennale di prescrizione inizierebbe a decorrere, invece, dal 27.07.2015, (peraltro anch'esso interrotto con la missiva a mezzo p.e.c. consegnata in data 20.12.2019) e in ogni caso interrotto dalla notifica dell'atto impugnato in data 27.6.2022. In nessuno dei due casi, dunque, il credito di si è prescritto. CP_6
3) La decadenza ex art. 25 d. lgs. 46/1999 Il ricorrente impugna l'avviso di addebito ritenendolo nullo per intervenuta decadenza per gli effetti dell'art. 25 d. lgs. 46/1999 Sostiene il ricorrente che in caso di riscossione, il relativo titolo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ( art. 1 comma 163 L. 296/2006); sostiene, inoltre, che in tema previdenziale i contributi e i premi non versati dal debitore devono essere iscritti entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento ( art. 25 d. lgs. 46/1999. Richiama poi la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, n.24134 a sostegno dell'accoglimento del ricorso. Osserva il Tribunale che se è vero che l'art 25 d. lgs. 46/99 fissa termini perentori per l'iscrizione a ruolo (il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla scadenza fissata per il versamento oppure dalla conoscenza da parte dell'Ente oppure dalla notifica dell'esito di un accertamento ispettivo, oppure dalla definitività di un provvedimento impugnato in sede giudiziaria), è altresì vero che, tuttavia, tale termine decadenziale è, nella sostanza, disattivato da una serie di interventi legislativi volti a rinviare la scadenza del termine
4 La decadenza per tardiva iscrizione a ruolo in ogni caso non determina altresì la decadenza sostanziale dell'ente dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria circa l'esistenza e l'ammontare del credito, comportando soltanto l'impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale (Cass. 26.11.2013, n. 26395). In particolare, l può chiedere la condanna al corrispondente adempimento CP_10 nello stesso giudizio di opposizione in cui risulti acclarata la maturazione del termine decadenziale, senza che ne risulti mutata la domanda (Cass. 23.2.2016, n. 3486). Inoltre, con riferimento ai crediti successivi al 2011 il sistema dell'avviso CP_10 di addebito rende non applicabile l'art. 25 cit. La sentenza richiamata da parte ricorrente, infine, afferma a parere della scrivente un principio opposto a quello prospettato da parte ricorrente. Il caso aveva ad oggetto una sentenza della Corte d'appello di Roma, che, confermando la pronuncia del Tribunale di Velletri, aveva dichiarato non CP_1 sussistente in capo a contribuente l'obbligo di versamento all a titolo di gestione separata commercianti, dei contributi relativi ai redditi prodotti per il periodo gennaio - dicembre 2008, annullando l'avviso di addebito di Euro 9.863,83 notificato allo stesso dall'istituto creditore. La Corte territoriale aveva accolto l'eccezione con cui il ricorrente aveva dedotto la decadenza dell'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, opponendo che era onere dell'istituto appellante iscrivere a ruolo i crediti pretesi entro un anno dalla notificazione del provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti. La Corte di Cassazione, con sentenza Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, n.24134 ha statuito che : « con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'istituto ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25, comma 1"; richiamandosi all'orientamento giurisprudenziale consolidato rileva che la Corte territoriale sarebbe stata tenuta a valutare la fondatezza della pretesa creditoria dell , a prescindere dal termine di iscrizione a ruolo del credito portato Pt_4 nell'avviso di addebito opposto;
il motivo merita accoglimento;
questa Corte, pronunciandosi su analoga fattispecie, ha affermato il principio di diritto di seguito riportato, al quale, in questa sede va data continuità; "In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018);
5 in virtù di tale principio di diritto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del presente giudizio;
». Dunque, in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale (Cass. n. 17858 del 2018). Tanto presso, questo Giudice deve pertanto esaminare la fondatezza della domanda dell'istituto. Parte ricorrente nel merito non contesta la debenza degli importi richiesti, limitandosi a ritenere decaduto il diritto dell alla riscossione. CP_10
Rilevato che i motivi relativi alla decadenza ex art. 25 cit. possono essere superati per le ragioni esposte, in assenza di ulteriori contestazioni del ricorrete in ordine alla debenza delle somme, il ricorso va rigettato.
4) Le eccezioni formali Si osserva, infine, che per quanto riguarda le eccezioni formali quanto segue. In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del D. Lgs. 26.02.1999 n° 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formale della cartella e regolata dagli art. 617 e 618bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29-co. 2 del D. Lgs. n° 46/1999. In tal caso, però, ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art 24-co. 5 del D. Lgs. n° 46/1999, ma oltre quello di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. (come modificato dal D.L. 14.03.2005 n° 35, conv. con mod. in L. 14.05.2005 n° 80), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. (ex multis
Cass. 28.02.2018 n° 4633). In virtù di tanto, quindi, atteso che la cartella esattoriale è stata notifica al ricorrente il 18.01.2023 e la causa risulta iscritta a ruolo solo in data 08.02.2023, quindi oltre l'indicato termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c., vanno rigettate tutte le eccezioni formali sollevate dal ricorrente, in quanto tardive.
La domanda subordinata e la conseguente domanda riconvenzionale restano assorbite, stante l'accoglimento della domanda principale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sono liquidate in favore della Sono invece compensate nei confronti di CP_6
Agenzia Entrante, non avendo prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di
[...] in epigrafe, che si liquidano in € 1.900,00 oltre spese generali al 15%, CP_6 via e cpa come per legge. c) Compensa per il resto.
Si comunichi
Aversa, 19/03/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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