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Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/10/2024, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 499/2023 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 499/2023 R.G. Lav. promossa da:
), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Verzuolo, corso Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv.
Cristiana ARNAUDO, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso
RICORRENTE contro
), con sede in Cuneo, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanna PACCHIANA PARRAVICINI e Ruggero PONZONE, presso i quali in Torino, Corso Siccardi n. 11bis, è elettivamente domiciliata per procura a margine della memoria difensiva.
CONVENUTO/I
oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
• contrariis reiectis
IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare e dichiarare che alla ricorrente, all' atto dell' assunzione, avrebbe dovuto essere attribuito un orario di lavoro settimanale di almeno 18 ore settimanali, secondo quanto previsto dall' art. 45 del CCNL Turismo Industria applicato dalla convenuta;
1 • Accertare e dichiarare quindi tenuta la convenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno per mancato guadagno gli importi che verranno accertati come dovuti per tali titoli in corso di causa, corrispondenti alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito se avesse potuto effettuare l' orario di 18 ore settimanali previsto dal contratto CCNL applicato;
• Conseguentemente dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 32.777,80, maturata sino a marzo 2023 per i titoli dedotti o la diversa somma accertata come dovuta in corso di causa, oltre a tutte le successive differenze retributive maturate sino all' effettivo riconoscimento, da parte della convenuta dell' orario corretto.
• IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, competenze, oltre IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previo ordine alla ricorrente la produzione delle dichiarazioni dei redditi riferite al periodo di causa;
Previa CTU contabile;
Respingersi il ricorso avversario.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha evocato in giudizio la esponendo di prestare CP_1 attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 3.6.2008, con contratto di lavoro a tempo parziale, dapprima a tempo determinato con orario di 14 ore settimanali, poi prorogato e, in data 1° gennaio 2010, trasformato a tempo indeterminato, con riduzione dell' orario a 9,33 ore settimanali, sempre con la qualifica di operaia addetta al servizio mensa presso l' Azienda Ospedaliera S.
Croce e Carle di Cuneo, inquadrata al livello D1 del CCNL Industria Turismo.
Deduceva il ricorrente che il contratto di assunzione, prevedendo un orario, dapprima, di 14 ore settimanali e poi di 9,33 ore settimanali, si poneva in violazione dell'orario minimo previsto dal CCNL applicato, che prevedeva un orario non inferiore alle 18 ore settimanali.
2 Ciò posto, chiedeva che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 45 del
CCNL applicato, fosse accertato il suo diritto a vedersi corrispondere le retribuzioni maturate ed correttamente quantificate, che avrebbe percepito se avesse lavorato con l' orario minimo previsto dal CCNL, con condanna della convenuta al pagamento per detto titolo della somma di € 32.777,80, per il periodo fino a marzo 2023 (posto che da aprile 2023 le era stato riconosciuto un orario settimanale di 18 ore), oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
Parte convenuta si è costituita in giudizio contestando gli assunti attorei e chiedendo la reiezione del ricorso. In ogni caso, la ha contestato i CP_1 conteggi avversari, ritenendo che detti conteggi non tengono conto delle ore di lavoro di natura supplementare, prestate dalla e Parte_1 retribuite con la maggiorazione del 30%, maggiorazione che, qualora dovesse ritenersi che l'orario ordinario era di 18 ore settimanali, dovrebbe, pertanto, esser compensata con le somme richieste dalla ricorrente.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza, la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza e depositato in via telematica.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
La ricorrente chiede le differenze tra la retribuzione corrisposta in busta paga e la retribuzione minima che le sarebbe spettata qualora avesse osservato l'orario minimo di 18 ore settimanali previsto dal CCNL, deducendo la violazione dell'art. 45 del CCNL di settore. Ed invero, l'art. 45 del CCNL applicato nella specie prevede che “… L' instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi: a) il periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore a 18 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
64 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale..”.
Nella specie, il contratto di assunzione sottoscritto dalle parti in data 30/5/2008, prevede che “L'orario di lavoro sarà ripartito secondo l'allegato modulo che vorrà restituirci in copia debitamente sottoscritto per accettazione, per complessive 14 ore settimanali”; inoltre, nella lettera di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, del 21/12/2009, è previsto: “Orario di lavoro: part time 9,33 ore come media settimanale, secondo la griglia allegata”.
Documentale è pertanto la violazione dell'art. 45 CCNL e ciò in spregio al disposto dell'art. 2077 c.c., applicabile anche ai Contratti Collettivi di diritto comune, che sancisce il principio della inderogabilità del CCNL, fatta salva la
3 validità delle clausole del contratto individuale che siano più favorevoli al lavoratore.
Sul punto si è già espressa la giurisprudenza di merito, con una pronuncia che appare pienamente confacente al caso in esame, secondo cui “ Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono, nel caso di lavoro a tempo parziale, un orario minimo di lavoro, sono inderogabili ai sensi dell'art.
2077 c.c., con la conseguenza che eventuali clausole derogative presenti nel contratto di lavoro individuale, che prevedano un orario inferiore, sono legittime solamente ove il datore di lavoro provi che la deroga sia nei fatti migliorativa per il lavoratore, e ove ciò non avvenga questi avrà diritto a percepire le differenze retributive fino a concorrenza dell'orario pieno che non ha potuto lavorare” (Corte App. Milano 19/2/2009);
L'ipotesi derogatoria prevista nella richiamata pronuncia non riguarda però il caso in esame, non avendo parte convenuta dedotto né tantomeno provato che nella specie la deroga all'orario minimo comportasse un vantaggio per la lavoratrice, ed essendo anzi evidente, in linea generale, che la riduzione dell'orario lavorativo sotto il minimo previsto dal CCNL non costituisce una deroga di maggior favore per il lavoratore incidendo negativamente sulla capacità di guadagno dello stesso.
Né, nella specie, appare fondata la tesi per la quale si configurerebbe un maggio favore per la lavoratrice tenuto conto che la riduzione dell'orario settimanale a
9,33 ore si è accompagnata ad una conversione a tempo indeterminato del rapporto e quindi ad un trattamento che complessivamente è stato più favorevole, e ciò sia perchè la valutazione del maggior favore va fatta con riferimento alla riduzione dell'orario rispetto a quello minimo previsto, sia perché, in considerazione della natura sbilanciata del rapporto di forza tra le parti contraenti, appare verosimile che la lavoratrice non abbia avuto la concreta possibilità di rifiutare la riduzione di orario al di sotto del minimo a pena della perdita del posto di lavoro.
Inoltre, la non ha dedotto nè provato la oggettiva impossibilità di CP_1 rispetto del limite minimo di ore settimanali previsto, connessa a particolari esigenze di servizio.
Infine, non appare fondata l'eccezione svolta da parte convenuta, secondo cui in relazione ad alcuni anni non vi sarebbe inadempimento essendo stato rispettato, tenuto conto delle ore ordinarie e supplementari lavorate, il limite minimo su base annuale e ciò in ragione del fatto che pacificamente il contratto individuale sottoscritto dalla formula un orario su base Parte_1 settimanale, al quale soltanto, quindi, va fatto riferimento.
Alla luce delle esposte considerazioni, appare accertato l'inadempimento della rispetto al CCNL applicato, avendo illegittimamente impiegato la CP_1 lavoratrice per un numero di ore inferiore al minimo previsto dal CCNL, con
4 conseguente diritto di quest'ultima a vedersi riconosciuto, a titolo risarcitorio, quanto ella avrebbe percepito se fosse stata impiegata per un numero di ore corrispondente al minimo contrattuale.
Il risarcimento va pertanto parametrato alla differenza tra la retribuzione percepita e la retribuzione minima che le sarebbe spettata qualora avesse osservato l'orario minimo di 18 ore settimanali previsto dall'art. 45 del CCNL, differenza retributiva che può essere quantificata sulla base del conteggio prodotto in atti.
Peraltro, considerato che il conteggio offerto già tiene conto delle ore di lavoro supplementare prestato dalla , va decurtata la somma Parte_1 corrisposta a titolo di maggiorazione pari al 30%, posto che, considerato l'orario ordinario di 18 ore settimanali, le ore ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste, devono essere considerate come ore di lavoro ordinario.
Ne consegue che l'importo dovuto vada quantificato, per il periodo agosto
2012-marzo 2023, in complessivi euro 26.978,95, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo.
Infine, quanto alla eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta, essa appare infondata e va respinta: in adesione allo specifico indirizzo di merito già affermato da questo Tribunale (Trib. Milano 16.12.2015; Trib. Cuneo, sent.
254/17, dott. Casarino) nonché dell'ormai nota sentenza della Suprema Corte n.
26246/2022, deve ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge 92/2012, ed al venire meno della tutela reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di
“stabilità” che la Corte Costituzionale (sent. n. 174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa Corte
Costituzionale aveva sancito (sent. 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Quanto infine alle spese di giudizio, esse vanno poste integralmente a carico della convenuta, non ravvisando ragioni per la compensazione neppure parziale, atteso che la ricorrente aveva aderito alla proposta conciliativa del giudice che prevedeva la corresponsione di una somma addirittura inferiore a quella oggi alla stessa riconosciuta.
Le spese si liquidano in dispositivo, in conformità ai parametri vigenti, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
5 - Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma Parte_1 capitale di € 26.978,95, a titolo di risarcimento parametrato alle differenze retributive dovute fino a concorrenza dell'orario minimo previsto dal CCNL applicato nel periodo da agosto 2012 a marzo 2023, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla domanda al saldo;
- Condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 3689,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge;
- Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza Così deciso in Cuneo, il 25 ottobre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Paola Elefante
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 499/2023 R.G. Lav. promossa da:
), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Verzuolo, corso Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv.
Cristiana ARNAUDO, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso
RICORRENTE contro
), con sede in Cuneo, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanna PACCHIANA PARRAVICINI e Ruggero PONZONE, presso i quali in Torino, Corso Siccardi n. 11bis, è elettivamente domiciliata per procura a margine della memoria difensiva.
CONVENUTO/I
oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
• contrariis reiectis
IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare e dichiarare che alla ricorrente, all' atto dell' assunzione, avrebbe dovuto essere attribuito un orario di lavoro settimanale di almeno 18 ore settimanali, secondo quanto previsto dall' art. 45 del CCNL Turismo Industria applicato dalla convenuta;
1 • Accertare e dichiarare quindi tenuta la convenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno per mancato guadagno gli importi che verranno accertati come dovuti per tali titoli in corso di causa, corrispondenti alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito se avesse potuto effettuare l' orario di 18 ore settimanali previsto dal contratto CCNL applicato;
• Conseguentemente dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 32.777,80, maturata sino a marzo 2023 per i titoli dedotti o la diversa somma accertata come dovuta in corso di causa, oltre a tutte le successive differenze retributive maturate sino all' effettivo riconoscimento, da parte della convenuta dell' orario corretto.
• IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta, in persona del legale rappresentante al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, competenze, oltre IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previo ordine alla ricorrente la produzione delle dichiarazioni dei redditi riferite al periodo di causa;
Previa CTU contabile;
Respingersi il ricorso avversario.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha evocato in giudizio la esponendo di prestare CP_1 attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 3.6.2008, con contratto di lavoro a tempo parziale, dapprima a tempo determinato con orario di 14 ore settimanali, poi prorogato e, in data 1° gennaio 2010, trasformato a tempo indeterminato, con riduzione dell' orario a 9,33 ore settimanali, sempre con la qualifica di operaia addetta al servizio mensa presso l' Azienda Ospedaliera S.
Croce e Carle di Cuneo, inquadrata al livello D1 del CCNL Industria Turismo.
Deduceva il ricorrente che il contratto di assunzione, prevedendo un orario, dapprima, di 14 ore settimanali e poi di 9,33 ore settimanali, si poneva in violazione dell'orario minimo previsto dal CCNL applicato, che prevedeva un orario non inferiore alle 18 ore settimanali.
2 Ciò posto, chiedeva che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 45 del
CCNL applicato, fosse accertato il suo diritto a vedersi corrispondere le retribuzioni maturate ed correttamente quantificate, che avrebbe percepito se avesse lavorato con l' orario minimo previsto dal CCNL, con condanna della convenuta al pagamento per detto titolo della somma di € 32.777,80, per il periodo fino a marzo 2023 (posto che da aprile 2023 le era stato riconosciuto un orario settimanale di 18 ore), oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
Parte convenuta si è costituita in giudizio contestando gli assunti attorei e chiedendo la reiezione del ricorso. In ogni caso, la ha contestato i CP_1 conteggi avversari, ritenendo che detti conteggi non tengono conto delle ore di lavoro di natura supplementare, prestate dalla e Parte_1 retribuite con la maggiorazione del 30%, maggiorazione che, qualora dovesse ritenersi che l'orario ordinario era di 18 ore settimanali, dovrebbe, pertanto, esser compensata con le somme richieste dalla ricorrente.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza, la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza e depositato in via telematica.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
La ricorrente chiede le differenze tra la retribuzione corrisposta in busta paga e la retribuzione minima che le sarebbe spettata qualora avesse osservato l'orario minimo di 18 ore settimanali previsto dal CCNL, deducendo la violazione dell'art. 45 del CCNL di settore. Ed invero, l'art. 45 del CCNL applicato nella specie prevede che “… L' instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi: a) il periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore a 18 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
64 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale..”.
Nella specie, il contratto di assunzione sottoscritto dalle parti in data 30/5/2008, prevede che “L'orario di lavoro sarà ripartito secondo l'allegato modulo che vorrà restituirci in copia debitamente sottoscritto per accettazione, per complessive 14 ore settimanali”; inoltre, nella lettera di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, del 21/12/2009, è previsto: “Orario di lavoro: part time 9,33 ore come media settimanale, secondo la griglia allegata”.
Documentale è pertanto la violazione dell'art. 45 CCNL e ciò in spregio al disposto dell'art. 2077 c.c., applicabile anche ai Contratti Collettivi di diritto comune, che sancisce il principio della inderogabilità del CCNL, fatta salva la
3 validità delle clausole del contratto individuale che siano più favorevoli al lavoratore.
Sul punto si è già espressa la giurisprudenza di merito, con una pronuncia che appare pienamente confacente al caso in esame, secondo cui “ Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono, nel caso di lavoro a tempo parziale, un orario minimo di lavoro, sono inderogabili ai sensi dell'art.
2077 c.c., con la conseguenza che eventuali clausole derogative presenti nel contratto di lavoro individuale, che prevedano un orario inferiore, sono legittime solamente ove il datore di lavoro provi che la deroga sia nei fatti migliorativa per il lavoratore, e ove ciò non avvenga questi avrà diritto a percepire le differenze retributive fino a concorrenza dell'orario pieno che non ha potuto lavorare” (Corte App. Milano 19/2/2009);
L'ipotesi derogatoria prevista nella richiamata pronuncia non riguarda però il caso in esame, non avendo parte convenuta dedotto né tantomeno provato che nella specie la deroga all'orario minimo comportasse un vantaggio per la lavoratrice, ed essendo anzi evidente, in linea generale, che la riduzione dell'orario lavorativo sotto il minimo previsto dal CCNL non costituisce una deroga di maggior favore per il lavoratore incidendo negativamente sulla capacità di guadagno dello stesso.
Né, nella specie, appare fondata la tesi per la quale si configurerebbe un maggio favore per la lavoratrice tenuto conto che la riduzione dell'orario settimanale a
9,33 ore si è accompagnata ad una conversione a tempo indeterminato del rapporto e quindi ad un trattamento che complessivamente è stato più favorevole, e ciò sia perchè la valutazione del maggior favore va fatta con riferimento alla riduzione dell'orario rispetto a quello minimo previsto, sia perché, in considerazione della natura sbilanciata del rapporto di forza tra le parti contraenti, appare verosimile che la lavoratrice non abbia avuto la concreta possibilità di rifiutare la riduzione di orario al di sotto del minimo a pena della perdita del posto di lavoro.
Inoltre, la non ha dedotto nè provato la oggettiva impossibilità di CP_1 rispetto del limite minimo di ore settimanali previsto, connessa a particolari esigenze di servizio.
Infine, non appare fondata l'eccezione svolta da parte convenuta, secondo cui in relazione ad alcuni anni non vi sarebbe inadempimento essendo stato rispettato, tenuto conto delle ore ordinarie e supplementari lavorate, il limite minimo su base annuale e ciò in ragione del fatto che pacificamente il contratto individuale sottoscritto dalla formula un orario su base Parte_1 settimanale, al quale soltanto, quindi, va fatto riferimento.
Alla luce delle esposte considerazioni, appare accertato l'inadempimento della rispetto al CCNL applicato, avendo illegittimamente impiegato la CP_1 lavoratrice per un numero di ore inferiore al minimo previsto dal CCNL, con
4 conseguente diritto di quest'ultima a vedersi riconosciuto, a titolo risarcitorio, quanto ella avrebbe percepito se fosse stata impiegata per un numero di ore corrispondente al minimo contrattuale.
Il risarcimento va pertanto parametrato alla differenza tra la retribuzione percepita e la retribuzione minima che le sarebbe spettata qualora avesse osservato l'orario minimo di 18 ore settimanali previsto dall'art. 45 del CCNL, differenza retributiva che può essere quantificata sulla base del conteggio prodotto in atti.
Peraltro, considerato che il conteggio offerto già tiene conto delle ore di lavoro supplementare prestato dalla , va decurtata la somma Parte_1 corrisposta a titolo di maggiorazione pari al 30%, posto che, considerato l'orario ordinario di 18 ore settimanali, le ore ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste, devono essere considerate come ore di lavoro ordinario.
Ne consegue che l'importo dovuto vada quantificato, per il periodo agosto
2012-marzo 2023, in complessivi euro 26.978,95, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo.
Infine, quanto alla eccezione di prescrizione svolta da parte convenuta, essa appare infondata e va respinta: in adesione allo specifico indirizzo di merito già affermato da questo Tribunale (Trib. Milano 16.12.2015; Trib. Cuneo, sent.
254/17, dott. Casarino) nonché dell'ormai nota sentenza della Suprema Corte n.
26246/2022, deve ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge 92/2012, ed al venire meno della tutela reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di
“stabilità” che la Corte Costituzionale (sent. n. 174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa Corte
Costituzionale aveva sancito (sent. 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Quanto infine alle spese di giudizio, esse vanno poste integralmente a carico della convenuta, non ravvisando ragioni per la compensazione neppure parziale, atteso che la ricorrente aveva aderito alla proposta conciliativa del giudice che prevedeva la corresponsione di una somma addirittura inferiore a quella oggi alla stessa riconosciuta.
Le spese si liquidano in dispositivo, in conformità ai parametri vigenti, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
5 - Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma Parte_1 capitale di € 26.978,95, a titolo di risarcimento parametrato alle differenze retributive dovute fino a concorrenza dell'orario minimo previsto dal CCNL applicato nel periodo da agosto 2012 a marzo 2023, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla domanda al saldo;
- Condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 3689,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge;
- Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza Così deciso in Cuneo, il 25 ottobre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Paola Elefante
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