Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2420/2019, posta in decisione in data 21.10.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] in PA C.F._1
data 27/02/1972 e C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] in data [...], con il patrocinio dell'Avv.
MESSINA LUIGI GIACOMO e dell'Avv. BONO MAURIZIO
) C/O AVV. LUIGI GIACOMO MESSINA VIA VIA C.F._3
MAZARA 291/M MARSALA;
e con elezione di domicilio in via VIA MAZARA,
291/M 91025 MARSALA presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
1
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, e per essa n.q. di mandataria Controparte_3
con il patrocinio dell'Avv. Ilaria Marinoni, elettivamente domiciliata in Bologna via
Barberia n. 24, presso il suddetto difensore.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e citavano PA Parte_2 RO
avanti al Tribunale di Marsala, esponendo: che
[...] PA
aveva stipulato un contratto di conto corrente con apertura di credito n.
[...]
3492.46 con l'Istituto di credito convenuto;
che, non ricordando di aver sottoscritto il contratto, chiedeva alla ai sensi dell'art. 119 TUB, di avere copia del contratto CP_1
nonché degli estratti conto;
che, alla luce della documentazione contabile in suo possesso, riteneva che il saldo della sua esposizione debitoria era stato illegittimamente determinato in applicazione di condizioni illegittime, poiché la aveva praticato anatocismo, applicato spese di gestione ed altre commissioni CP_1
non pattuite, applicato interessi ultra legali e commissione di massimo scoperto, superato il tasso soglia di usura;
che quanto dedotto trovava riscontro nella relazione del consulente di parte;
che aveva prestato garanzia personale Parte_2 per l'adempimento delle obbligazioni di da doversi ritenere PA nulla considerando l'inesistenza dell'esposizione debitoria;
che, per tali ragioni, chiedevano dichiararsi l'inesistenza dei contratti o in subordine la nullità degli stessi per difetto di forma scritta e, conseguentemente, dichiararsi non dovute le somme addebitate e indebitamente corrisposte, nonché dichiarare nulla la fideiussione poiché sproporzionata rispetto al debito principale.
2 Ritualmente costituitasi, la rilevava RO
l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree e, pertanto, ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa a mezzo CTU tecnico-contabile, il Giudice poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 707/2019, il Tribunale rigettava le pretese attoree.
In motivazione, il Giudice di prime cure accertava l'esistenza del contratto di conto corrente, precisando la validità delle clausole ivi contenute ad eccezione della commissione di massimo scoperto stante l'indeterminatezza della stessa. Dichiarava, dunque, di aderire alle conclusioni sul ricalcolo effettuato dal CTU, il quale aveva provveduto ad espungere le somme addebitate a titolo della suddetta commissione, pervenendo ad un saldo pari ad € 40.772,89 a favore della , invece, Controparte_4 tutte le altre contestazioni attoree in quanto infondate, specificando l'inesistenza dell'apertura di conto corrente e la validità della fideiussione rilasciata da . Parte_2
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello e PA
, al quale resisteva e per essa Parte_2 Controparte_5
di mandataria, rappresentando di intervenire in giudizio, ai sensi Controparte_6 dell'art. 111 c.p.c., stante la cessione del credito da parte di RO
.
[...]
Successivamente, interveniva in giudizio e per essa Controparte_7 [...]
n.q. di mandataria, dichiarandosi cessionaria del credito Controparte_3
di CP_6
A seguito del richiamo del C.T.U., in data 17.10.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha dichiarato l'inesistenza dell'apertura di credito, rappresentando in primo luogo che la CA stessa, sin dalla comparsa di costituzione e riposta, non ha mai negato l'esistenza dell'apertura di credito. Eccepisce l'erroneità della CTU nella parte in cui afferma che il contratto di conto corrente non risulta affidato, considerato che risulta assistito da una apertura di credito, oltretutto superiore ad euro 5.000,00, come
3 dimostrato dall'andamento del saldo del conto corrente. Argomenta che, acclarata l'esistenza dell'apertura di credito, deve dichiararsi l'illegittimità dell'applicazione di qualsiasi competenza addebitata stante la mancanza di un autonomo e distinto contratto volto alla regolamentazione del fido, non potendosi ritenere adeguato a tale necessità il contratto di conto corrente.
Il motivo è infondato.
In punto di diritto, giova premettere che la giurisprudenza di legittimità, seppur in passato sia stata ondivaga sul punto, ha poi preso definitivamente posizione circa la previsione delle condizioni dell'apertura di credito in seno al contratto di conto corrente, e della non necessarietà di un distinto ed autonomo contratto che la regolarizzi. Segnatamente, la Suprema Corte ha stabilito che “il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità, dato che il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti bancari, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta” (ex multis Cass.
n. 29794/2024 e n. 926 del 13.1.2022). Tale principio non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo un relativo alleggerimento della stessa che salvaguardi l'indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio”. Dunque, l'adeguata regolamentazione formale dell'affidamento non necessita della predisposizione di un documento contrattuale autonomo e dedicato, ben potendo essere inserita all'interno del contratto di conto corrente di corrispondenza che deve tuttavia comporsi di clausole esplicitamente destinate a regolare il rapporto.
Ebbene, nel caso di specie, accertata dagli estratti conto l'esistenza di una apertura di credito, il contratto di conto corrente prodotto contiene l'espressa previsione di un tasso debitore annuo e di un tasso di sconfinamento, applicabili dunque agli affidamenti temporanei concessi nel corso del rapporto. L'omessa indicazione all'interno dei singoli regolamenti negoziali di specifiche condizioni economiche non ne determina dunque la nullità.
4 Alla luce delle superiori considerazioni, la Corte ritiene non doversi tenere in considerazione il ricalcolo effettuato dal CTU, applicando i tassi di cui all'art. 117
TUB, ritenendosi, come già specificato, sufficienti le condizioni di cui al contratto di conto corrente.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano che ha errato il Giudice di prime cure a non emettere un ordine di esibizione, anche per quanto attiene il contratto fideiussorio sul rilievo dell'assoluta carenza di prova in atti in ordine all'esistenza stessa di una garanzia fideiussoria intestata all'attore . Parte_2
Argomentano che controparte non ha mai contestato l'esistenza della garanzia ma esclusivamente affermato l'impossibilità per il fideiussore di svolgere eccezioni e difese in ordine all'accertamento richiesto dal debitore principale. Censurano quindi la sentenza per aver ritenuto valida la fideiussione pur in mancanza di esibizione da parte della e chiedono dichiararsi la nullità della stessa stante il difetto di CP_1
prova.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
In punto di diritto, giova rammentare che l'art. 119, comma 4, TUB prevede che
“il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
La Suprema Corte ha chiarito (per tutte, Cass.
1.8.2022 n. 23861): che il diritto del cliente di ottenere la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, ivi inclusi gli estratti conto ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l'obbligazione di consegna periodica degli stessi, ha natura di diritto potestativo che trova il suo titolo nel contratto concluso con l'istituto bancario;
che quindi, da un lato la banca non è tenuta ad alcuna prestazione sino a che il cliente non eserciti tale diritto e, dall'altro, che quest'ultimo può chiedere direttamente alla banca la consegna della documentazione di cui ha bisogno senza rivolgersi al giudice;
che il ricorso al Giudice è necessario solo in caso di inadempimento della banca e, tal fine, può anche avanzare istanza di
5 esibizione della documentazione, nel corso di un giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; che tale rimedio non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e, pertanto, è utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (cfr. giurisprudenza costante citata dalla
Corte); che, per conseguenza, il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che gli odierni appellati non hanno dato prova di aver effettivamente inoltrato alla la richiesta di cui all'art. 119 TUB, tant'è CP_1
che nessuna documentazione in tal senso si rinviene unitamente all'atto di citazione in primo grado o alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Pertanto, considerando il principio di diritto sopra esposto, non poteva esser accolta la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. con riguardo alla fideiussione, stante la mancanza, contrariamente al contratto di conto corrente, di qualsiasi principio di prova da parte del fideiussore. Ne consegue che ogni censura nel merito del contratto non può essere vagliata.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Stante l'esito complessivo del giudizio, il terzo motivo afferente alle spese di lite non è meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, ricorrono le condizioni richieste dall'articolo 92 c.p.c. per compensare tra le parti 1/4 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo i restanti due terzi a carico degli appellanti soccombenti.
Dette spese possono essere liquidate, nell'intero, in complessivi € 3.500,00 per compensi oltre spese generali, CPA e IVA per il giudizio di primo grado e per il presente grado, in complessivi € 3.990,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e
IVA.
Le sese per la C.T.U. vanno poste a carico di entrambe le parti in solido, con riparto, ai fini dei rapporti interni tra le stesse, in misura del 50% per ciascuna parte.
6 Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i
Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da e nei PA Parte_2
confronti di (ora RO Controparte_3
avverso la sentenza n. 707/2019 pronunziata in data 9.7.2019 dal Tribunale di
[...]
Marsala;
2) condanna gli appellanti al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.966,00, oltre accessori;
3) condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, di ¾ delle spese del giudizio che liquida, nell'intero, per il primo grado, in complessivi €
3.500,00 oltre spese generali, CPA e IVA e , per questo secondo grado, in complessivi € 3.990,00 oltre spese generali, CPA e IVA, compensando il restante quarto;
4) pone le spese per la C.T.U. a carico delle parti in solido, con riparto al 50% a carico di ciascuna ai fini del riparto interno.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il giorno 20.2.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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