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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1150 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Laura Senatore in virtù di procura in calce all'atto di opposizione di primo grado
APPELLANTE
E
1 società a responsabilità limitata con unico socio, nuova Controparte_1
denominazione di e per essa, giusta procura a rogito del Controparte_2
notaio dott.ssa di Milano, rilasciata in data 20 luglio 2017, Rep. Persona_1
60850, Racc. 11358, la sua procuratrice e nuova Controparte_3
denominazione assunta da a sua volta denominazione assunta da CP_4
Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro Carsillo in forza di procura rilasciata su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1983/2023
pubblicata il 05/05/2023 (Opposizione al decreto ingiuntivo n.1535/2019 emesso dal
Tribunale di Salerno il 10/05/2019 )
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. resasi cessionaria da ex L. 130/1999 del Controparte_1 Controparte_5
credito da questa vantato nei confronti della scaturente Controparte_6
dal rapporto di conto corrente contraddistinto dal numero 11069604 assistito dalla garanzia prestata in favore della banca dal dott. chiedeva ed Parte_1
otteneva dal Tribunale di Salerno nei confronti di quest'ultimo il decreto n. 1535/2019
con cui si ingiungeva il pagamento della somma di € 69.891,84, pari al saldo passivo del menzionato rapporto di conto corrente, oltre interessi come richiesti e spese della fase interdittale.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 15/07/2019 il dott. Pt_1
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo,
[...]
chiedendone la revoca. L'opponente disconosceva preliminarmente la conformità
2 all'originale della fideiussione e dei contratti di conto corrente e di affidamento posti a base del decreto ingiuntivo che non ricordava di aver sottoscritto né quale fideiussore né
quale legale rappresentante della debitrice principale, riservandosi di disconoscere le firme ivi apposte a suo nome all'esito dell'esibizione dei documenti in originale. A
motivi dell'opposizione deduceva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente
[...]
la non univocità dei dati relativi al rapporto azionato e la Controparte_1
mancanza di prova in ordine all'effettiva erogazione delle somme pretese;
la nullità ed inefficacia dei contratti prodotti perché privi della valida firma della cliente e della banca;
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. ed, in ogni caso, la prescrizione di ogni avversa pretesa;
la non debenza degli ulteriori interessi maturandi al tasso di mora.
3. Si costituiva in giudizio e, per essa, la sua Controparte_1
procuratrice che resisteva a tutti i motivi di opposizione e depositava, CP_3
oltre al fascicolo della fase monitoria, ulteriore documentazione a sostegno della propria domanda di condanna, formulando altresì istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
delle sottoscrizioni apposte dal ai documenti disconosciuti. Pt_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., in difetto di alcuna richiesta dell'opponente, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e di poi la tratteneva in decisione.
4. Con sentenza n. 1983/2023 il Tribunale, rilevato che non emergevano differenze tra la firma apposta dal in calce alla procura alla lite e le firme disconosciute in Pt_1
giudizio relative al contratto di conto corrente ed alla fideiussione e che l'opponente non aveva offerto alcuna prova della non veridicità di quelle sottoscrizioni;
ritenuto provata l'erogazione del credito alla e l'infondatezza di tutte le altre Controparte_7
eccezioni; ritenuta infine la tardività dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di
Salerno per essere competente il Tribunale di Vallo della Lucania quale foro del
3 consumatore, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
5. Con atto di citazione notificato il 03/11/2023 articolando quattro Parte_1
motivi di gravame, ha impugnato la sentenza per sentir accogliere le seguenti
conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in riforma della sentenza n.
1983\23 del Tribunale di Salerno, per i motivi sopra esposti, revocare e dichiarare
nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 1535\19, statuendo che nessuna somma è dovuta
dal dr. alla s.r.l. , circa la vicenda dedotta in Parte_1 Controparte_1
lite; in subordine, accertare la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania, con
ogni conseguenza;
in via ancora più gradata quantificare le somme ipoteticamente
dovute, in base alle questioni di merito sollevate;
sempre condannando la CP_1
a restituire gli importi per l'effetto indebitamente percepiti, con gli
[...]
interessi ex art. 1284 co. IV dal 3.8.23 al soddisfo, nonché a pagare, nel caso di
accoglimento dei motivi sub 1. o 3., le somme da quantificare secondo giustizia per aver
iscritto l'ipoteca de qua senza la “normale prudenza”, e per i danni personali causati
all'appellante; sempre vinte le competenze del doppio grado di giudizio”.
6. Si è costituita la che ha resistito all'impugnazione ed Controparte_1
ha così concluso: “Voglia la Corte di appello adita, contrariis rejectis, rigettare
l'impugnazione avversaria in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed
in diritto e in via gradata procedere a verificazione ex art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni
apposte dal Dott. all'impegno di garanzia (doc. 5 del fascicolo della fase Pt_1
monitoria) nonché ai contratti di conto corrente e di apertura di credito di cui ai docc.
4 e 6 del fascicolo della fase monitoria nella qualità di institore della
[...]
nei locali dell'Istituto di credito in Salerno, chiedendo la nomina di Controparte_6
un consulente tecnico esperto in grafologia perché proceda a verificare l'autenticità
delle firme apposte da in calce ai suindicati documenti, facendo Parte_1
4 ordine allo stesso di scrivere sotto dettatura alla presenza dell'esperto ed indicando
quali scritture di comparazione tutti gli atti pubblici (atti di compravendita ed atto di
donazione) come risultanti dall'ispezione ipotecaria del 12.11.2020 sul nominativo di
ed i cui originali potranno essere visionati dal nominando c.t.u. Parte_1
presso i rispettivi notai roganti (doc. 23 del fascicolo di prime cure), nonché la firma al
mandato conferito al proprio difensore per il giudizio di prime cure. In via comunque
subordinata, condannare il Dott. al pagamento in proprio favore Parte_1
della somma di € 69.891,84 – ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di
giustizia – oltre interessi nella misura convenzionalmente pattuita del 14,00% con
decorrenza dalla data della risoluzione del rapporto garantito (29.6.2011) al 3.8.2023.
Con vittoria di spese e compensi, da maggiorarsi del rimborso forfettario, C.P.A. e
I.V.A.”.
7. Il C.I., concessi i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali, con ordinanza del 09/10/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Salerno ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il d.ing. n. 1535/2019 ritenendo l'infondatezza Parte_1
del disconoscimento delle sottoscrizioni dell'opponente, dell'eccezione di difetto di prova della erogazione delle somme in favore della società e delle altre eccezioni sollevate, la tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Salerno.
9. Con il primo motivo di appello - Violazione dell'art. 33 co. 2 D.l.vo n. 206\05 e
dell'art. 641 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 6 par. 1 e art. 7 par. 1 della
direttiva n. 93/13/CEE - il contesta il rigetto dell'eccezione di incompetenza Pt_1
5 territoriale del Tribunale di Salerno ribadendo che la sua veste di 'consumatore'
determinava la competenza esclusiva del foro di Vallo della Lucania, ove il medesimo è
residente. Fa poi rilevare che, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, la circostanza che l'eccezione di incompetenza essa fosse stata sollevata nella memoria di replica non la rendeva tardiva sicché il Tribunale avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo e quindi revocare il decreto ingiuntivo;
che nel contratto autonomo di garanzia “ a prima richiesta e senza eccezioni” l'accertamento della qualità di consumatore doveva essere fatta con riferimento a quest'ultimo contratto e non a quello garantito e, in caso di esito positivo, comportava la nullità della clausola che prevedeva la limitazione delle facoltà
di opporre eccezioni;
che l'omesso controllo sulla clausola abusiva del contratto tra il professionista ed il consumatore rendeva nullo il monitorio;
che detto controllo poteva essere effettuato anche dopo il decorso del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo;
con il secondo motivo - Violazione dell'art. 153 c.p.c., in combinato disposto con gli
artt. 38 c.p.c. e 88 c.p.c., in uno all'art. 111 Cost.- l'appellante deduce il vizio della sentenza per avere il Tribunale omesso di rimettere la causa sul ruolo per instaurare il contraddittorio sull'eccezione di incompetenza;
con il terzo motivo - Violazione dell'art. 1957 c.c., in combinato disposto con l'art.
112 c.p.c. - deduce l'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza, a tal fine contestando l'esistenza di validi atti interruttivi, tali non potendo ritenersi l'invito al pagamento mediante racc.ta del 29/06/2011 e la domanda di insinuazione al passivo del fallimento della in data 16/03/2012, in quanto entrambi Controparte_6
avanzati dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto;
con il quarto motivo - Violazione dell'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art.
2697 c.c.- l'appellante contesta la genericità della motivazione sul rigetto dell'istanza di
CTU, sulla dichiarazione di autenticità delle sottoscrizioni e sulla prova dell'erogazione
6 delle somme;
deduce l'omessa motivazione del primo Giudice sulla eccezione di inidoneità degli estratti conto e della dichiarazione ex art. 50 TUB a fondare la domanda e sulla eccezione di invalidità e indeterminatezza delle condizioni economiche applicate dalla e poste a base del credito vantato dalla cessionaria;
evidenzia che CP_8
sotto al documento sub 4 della produzione monitoria, denominato 'copia contratto',
contenente la SINTESI delle CONDIZIONI ECONOMICHE PIÙ SIGNIFICATIVE,
non risultava la sottoscrizione della correntista e comunque il documento non conteneva alcuna pattuizione circa il tasso infrafido;
che sub 6 della produzione monitoria v'erano altri due documenti denominati 'affidamenti', datati rispettivamente 10/07/2008 e
25/09/2009, il primo dei quali non riportava alcun riferimento al n. 11069604 ed il secondo, pur riportandolo, era privo di qualsiasi condizione economica;
che comunque l'attestazione di cui all'art. 50 TUB era riferita ad altri conti, i nn. 9310102687 e
93134000227; che nessun ipotetico contratto contemplava la reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, che invece risultava lucrata dalla banca in entrambi gli affidamenti sub 6 sotto forma delle corrispondenti aliquote del 14% e del
14,752%.
L'appellante ha chiesto altresì alla Corte di condannare controparte alla restituzione
delle somme versate ed al risarcimento dei danni subìti. In particolare, 1) ha chiesto la restituzione di € 133.913,42 versati il 03/08/2023 oltre gli interessi maturati ex art. 1284, co. 4, cc sino al soddisfo e, per il caso di rigetto dell'appello, ha chiesto di statuire che “gli interessi al 14% dal 5.12.18 -il cui pagamento è stato imposto da controparte,
diversamente la stessa rifiutando di cancellare l'ipoteca iscritta-, comunque, non
spettavano alla , con la condanna di quest'ultima alla Controparte_1
restituzione del corrispondente importo, sempre gravato degli accessori indicati.
Invero, la suddetta percentuale non risulta nel documento sub 4., allegato dalla
ricorrente, ma in quello sub.
6. del 10.7.08, il quale -come si è detto- è privo però
7 dell'indicato numero 11069604 di conto corrente, né può ritenersi univocamente
riferito a quest'ultimo, dato che dalla stessa dichiarazione ex art. 50 T.U.B,. in atti,
emerge che i rapporti tra l'ipotetica debitrice e l'originaria creditrice, altrettanto
presunta, per altro recanti un diverso numero, erano almeno due. Inoltre la decorrenza
degli interessi dovrà riferirsi all'eventuale accertamento dell'effettivo debito, oppure -
nella peggiore delle ipotesi- alla data di notifica del monitorio, non a quella del suo
deposito (come ex adverso imposto in sede di pagamento)”; 2) ha poi chiesto la condannata dell'appellata al risarcimento dei danni personali a lui causati per la lesione del diritto all'immagine e allo svolgimento della sua occupazione professionale. per aver iscritto l'ipoteca sui suoi immobili senza la “normale prudenza” omettendo qualsiasi richiesta di saldo all'appellante prima di bloccare tutti i suoi immobili e per un valore di questi sproporzionato rispetto all'ipotetico credito.
10. L'appello va rigettato.
10.1. I primi due motivi, che, stante la loro stretta connessione, vanno esaminati
congiuntamente, sono infondati.
Ed infatti, l'eccezione di incompetenza sollevata con la memoria di replica è
inammissibile per tardività, giacché, come di recente ribadito dai Giudici di legittimità
(cfr. Cass. 2024 n. 30836) a conferma di un consolidato orientamento: “L'eccezione di
incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è
possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in
funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla
decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel
giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla
base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali
effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183
c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore
8 dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del
contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38,
ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria in limine litis, se del
caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli
atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma
deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in
un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni
possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti”( cfr. le precedenti pronunce conformi Cass. 2019 n. 20553; 2013 n. 17794; 2010 n. 12455).
La circostanza che l'incompetenza possa essere rilevata anche d'ufficio dal giudice è
poi priva di rilievo giacché ciò non comporta che detto rilievo possa essere fatto in qualunque momento, essendo anche su questo punto ormai consolidato il principio per cui essa, “pur rilevabile d'ufficio, deve essere tuttavia esplicitamente sollevata dal
Giudice entro il termine preclusivo dall'udienza di trattazione ex artt. 38, c. 3 e 183, c.
1 c.p.c.” (cfr. Cass. 2018 n. 23912, nello stesso senso Cass. 2016 n. 18383).
Nella specie l'opponente, costituendosi in giudizio, non aveva allegato la propria qualità
di consumatore né aveva formulato tempestiva eccezione di incompetenza al fine di poter dedurre la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano limitazioni al diritto di sollevare eccezioni. L'opponente non aveva poi sollevato alcuna questione nelle memorie concesse ex art. 183 c.p.c., ove aveva invece insistito per la decisione, sicché il
Giudice aveva rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza fissata aveva riservato la causa in decisione.
Il Tribunale ha pertanto correttamente dichiarato inammissibile l'eccezione che l'opponente avrebbe dovuto sollevare nei termini dell'art. 183 cpc né era tenuto a rimettere la causa sul ruolo per il contraddittorio sull'eccezione sollevata nella memoria di replica, non sussistendo alcuna ragione per la rimessione in termini della parte.
9 Per completezza, rileva pure la Corte che non permette di pervenire a diverse conclusioni la sentenza Cass.SU 2023 n. 9479 richiamata dall'appellante, giacché la medesima non attiene all'eccezione di incompetenza ma al diverso profilo del rilievo d'ufficio delle clausole contenute nel contratto stipulato tra professionista e consumatore.
L'inammissibilità dell'eccezione esonera la Corte dalla disamina del merito della stessa,
ovvero dalla verifica della qualità di “consumatore” in capo al che in questa Pt_1
sede di gravame la società appellata ha espressamente e analiticamente contrastato in fatto richiamando il ruolo di socio totalitario oltre che di institore della debitrice principale rivestiti dal all'epoca in cui fu acceso Controparte_6 Pt_1
il conto corrente con e furono da lui prestate le garanzie. CP_5
10.2. Va disatteso anche il terzo motivo, con il quale l'appellante deduce l'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc.
- Preliminarmente rileva la Corte che una clausola di deroga alle previsioni dell'art. 1957 cc contenuta in un contratto di fideiussione deve ritenersi valida, stante la natura derogabile della previsione normativa, che è e rimessa alla disponibilità delle parti e non ha carattere vessatorio ( cfr. Cass. 2025 n. 3989; in precedenza, nello stesso senso,
Cass. 2017 n. 28943, Cass. 2013 n. 21867, Cass. 2007 n. 9245).
Ne consegue che, a fronte del termine di sei mesi previsto dalla legge, deve ritenersi ammissibile e valida una clausola che preveda un termine di decadenza maggiore.
Nella specie, pertanto, la clausola che fissava in trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita il termine per escutere la garanzia era valida.
- Inoltre l'odierna appellata non è decaduta dal diritto di escutere la fidejussione.
In primo luogo, rileva la Corte che, nella specie, la garanzia prestata dal Pt_1
assume i caratteri della fideiussione omnibus e non già quelli del contratto autonomo di garanzia, stante la previsione, contenuta nelle “Condizioni contrattuali più
10 significative”, per cui “il fideiussore è tenuto a pagare alla banca quanto dovuto a
semplice richiesta scritta “, senza l'inciso “senza eccezioni” che caratterizza invece il contratto autonomo di garanzia.
Non può poi affermarsi, come invece pretende l'appellante, che per escutere la garanzia fosse necessario intraprendere, nel termine fissato ai sensi dell'art. 1957 cc, una iniziativa giudiziaria.
Ed infatti, come di recente statuito dal Giudice di legittimità, “In tema di fideiussione,
la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro
sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore
principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto
che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata
rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere
un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” ( cfr. Cass. 2025 n. 835, che richiama, tra le altre, Cass. 2016 n. 1724, per cui “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al
creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza
per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal
suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e
serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo
che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine
"istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via
di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il
pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato
sperato”).
Va poi considerato che “Il fallimento del debitore principale determina la scadenza
automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall.,
sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il
11 creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma
1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore” ( Cass. 2017 n. 24296;
2016 n. 1724), e che “qualora, durante il decorso del termine di cui all'art. 1957 cc,
sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, il termine stesso
continua a decorrere in quanto il creditore, se non può più assumere iniziative
giudiziali individuali, può impedire la decadenza presentando domanda di ammissione
al passivo fallimentare” (cfr. Cass. 2004 n. 21524; Cass. 2006 n. 24060; Cass. 2009 n.
16805).
Ne consegue che la racc.ta del 29/06/2011 inviata alla ed al Controparte_6
con la quale veniva richiesto il pagamento di € 91.998,83 contestualmente Pt_1
alla scadenza dell'obbligazione principale, e l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento della medesima società avanzata dalla creditrice in data 16/03/2012 devono ritenersi idonei atti interruttivi del termine pattizio di decadenza.
10.3. In ordine alle varie, e alquanto confuse, doglianze espresse con il quarto motivo
di appello, rileva la Corte che:
-- la contestazione della sentenza nella parte relativa all'affermazione della veridicità
delle sottoscrizioni del è inammissibile per violazione delle prescrizioni di cui Pt_1
all'art. 342 cpc.
Ed infatti, il primo Giudice ha ritenuto infondato il disconoscimento delle sottoscrizioni in primo luogo sul rilievo che, rispetto alla firma apposta alla procura alla lite, non apparivano differenze tali da far ritenere apocrife le altre firme che il aveva Pt_1
apposto in calce al contratto di conto corrente, all'apertura di credito ed allo specimen di firma del conto corrente;
ha inoltre considerato che la parte non aveva supportato il disconoscimento con argomentazioni o mezzi di prova idonei a sostenere le proprie ragioni e che nei termini concessi ex art. 183, VI co. cpc non aveva articolato alcuna richiesta istruttoria;
ha concluso richiamando il principio espresso dal Giudice di
12 legittimità affermando per cui, per la verificazione della scrittura privata, la nomina di un consulente grafologo non è indispensabile.
Nessuno di questi argomenti è stato confutato dall'appellante, che si è limitato a contestare genericamente la decisione senza neppure rassegnare sul punto una specifica richiesta di riforma della decisione;
-- del pari generica è la contestazione in ordine alla prova dell'erogazione della somma ed alla illegittima previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
In ogni caso, rileva la Corte che emerge dagli atti che il conto corrente contraddistinto dal n. 11069604, acceso in data 10/07/2008 dalla debitrice principale Controparte_6
è stato estinto in data 28/09/2011 per passaggio a crediti risolti/scaduti con
[...]
saldo debitore pari ad € 70.449,89; alla data della cessione del credito (luglio 2017) il saldo debitore finale del c/c ceduto n. 11069604, girato a sofferenze in data 13/04/2012,
risultava pari ad € 69.891,84 in conseguenza dell'addebito degli interessi per l'anno precedente al giro a sofferenze e, quindi, sino a tutto il 31/12/2011, pari ad € 98,44, e della rettifica delle competenze 2010/2011 a vantaggio della correntista (+ € 656,49),
come risulta dall'estratto del c/c ex art. 50 T.U.B. rilasciato dalla cedente alla CP_5
data del 31/07/2017, oltre interessi dall'01/01/2012 al soddisfo. L'importo di €
69.891,84, pari alla somma ingiunta, risulta poi indicato sull'estratto conto certificato con autentica notarile, posto a base del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, che espone il saldo dare alla data del 26/09/2018 con la precisazione che” il tasso di mora
attualmente utilizzato è pari a zero”. Sulla somma ingiunta di € 69.891,84 sono dovuti gli ulteriori interessi al tasso di mora al tasso contrattuale a decorrere dall'01/1/2012
sino all'effettivo pagamento, per l'espresso richiamo fatto all'art. 8 delle Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, approvate per iscritto dalla società correntista, e che al comma 3) prevedono che “Il saldo risultante a seguito
della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita fino alla data
13 di estinzione del debito;
su questi interessi non è consentita la capitalizzazione
periodica, fatto salvo il disposto dell'art. 1283 c.c”.
Va comunque osservato che, trattandosi di rapporto di conto corrente e non di finanziamento, non appare chiara l'eccezione della mancanza di prova circa l'effettiva
erogazione delle somme pretese.
A tanto va aggiunto che, oltre alla richiamata documentazione ed agli estratti conto e scalari del rapporto, che, essendo regolarmente pervenuti ai destinatari e non risultando contestati né dalla società né dal fideiussore nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento, si intendono approvati dal correntista per effetto della previsione dell'art. 9, comma 3, delle Norme uniformi bancarie, richiamate in contratto, e dimostrano l'effettiva erogazione delle somme, la creditrice ha prodotto in primo grado anche la nota del 29/07/2011, a firma del intestata Pt_1 [...]
”, in cui si legge: Controparte_9
“In riferimento all'oggetto, lo scrivente, al fine di sistemare il debito da Voi segnalato
pari ad €. 91.998,83, SI DICHIARA disponibile a sistemare la situazione debitoria in 12
(dodici) rate mensili con decorrenza dal 30.09.2011. Sicuro di un benevolo
accoglimento e di pronto riscontro alla presente, porgo distinti saluti”.
La evidente natura di ricognizione di debito della scrittura, che in primo grado fu prodotta dalla 2 in allegato alla comparsa di costituzione e non costituì oggetto di CP_1
alcuna contestazione da parte dell'opponente, appare dirimente di ogni questione in ordine alla erogazione delle somme qui richieste dalla creditrice.
L'infondatezza della doglianza sul punto deriva comunque anche dalla circostanza che la società creditrice è stata ammessa al passivo del fallimento della Controparte_6
per la somma di € 97.676,97 relativa al medesimo c/c 11069604, sicché il
[...]
provvedimento del Giudice delegato che ha accolto la domanda del creditore di insinuazione al passivo fallimentare del debitore garantito può essere qui utilizzato
14 come valido elemento presuntivo al fine dell'accertamento dell'”esistenza e
dell'ammontare del debito garantito” (cfr. Cass. 2015 n. 22954 conforme a Cass. 1984
n. 2369; cfr. anche Cass. 2007 n. 26674 e nello stesso senso Cass. 2013 n. 17261, per cui “Il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto
a quella principale si riflette necessariamente sul problema della prova, onde il giudice
chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del
debito garantito può utilizzare gli atti giuridici che hanno interessato detto rapporto
con il debitore principale, oltre che, in genere, ogni scritto e comportamento
proveniente da terzi, nonché dallo stesso fideiussore, per ricavarne la prova anche nei
suoi confronti ”);
-- la decisione del Tribunale va infine confermata anche in ordine alla affermata genericità della doglianza sulla “invalidità ed indeterminatezza delle condizioni
economiche applicate dalla banca” e poste a base del credito per cui era stato ottenuto il provvedimento monitorio.
Ed infatti, il con l'atto di opposizione deduceva che “non v'è certezza che le Pt_1
condizioni economiche su cui la ricorrente - per quanto è dato capire - fonda il saldo
richiesto, corrispondono agli atti con riguardo ai quali si sarebbe formato il consenso
della correntista. Di sicuro, se tali condizioni fossero ascrivibili a quest'ultima, non
sarebbero valide, in particolare circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi”.
La contestazione, nella sua prima parte, è formulata in modo talmente generico da non consentire di comprendere le ragioni dell'opposizione.
Essa, invece, nella sua seconda parte, relativa alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, è infondata.
Ed infatti il contratto di c/c, stipulato nel 2008, appare rispettoso dei criteri imposti dalla delibera CICR del 09/02/2000, giacché prevede la medesima periodicità del calcolo
15 degli interessi attivi e passivi e l'indicazione del tasso di interessi effettivo su base annua.
10.4. Il rigetto del gravame assorbe la domanda di restituzione delle somme versate
dal che era stata espressamente subordinata al suo accoglimento. Pt_1
10.5. Del pari, il rigetto dell'appello con la definitiva conferma della fondatezza del credito di comporta il rigetto della domanda di risarcimento dei danni alla CP_1
persona, che il assume di aver subìto per l'iscrizione ipotecaria cui ha Pt_1
provveduto l'appellata dopo la sentenza di primo grado, giacché “Il creditore che
iscrive ipoteca giudiziale incorre in responsabilità processuale aggravata, ai sensi
dell'art. 96, comma 2, c.p.c., esclusivamente nell'ipotesi in cui sia accertata l'inesistenza
del diritto per cui l'iscrizione è avvenuta” ( Cass. 2016 n. 6533; 2016 n. 6533; 2010 n.
17902).
11. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
12. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento al valore della causa, che è indeterminabile a complessità
media, negli importi medi e per le fasi trattate ( studio, introduzione e decisione).
13. Sussistono infine le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13,
co.1quater, del dPR n.115/2002) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 03/11/2023 da Parte_1
nei confronti della società a
[...] Controparte_1
responsabilità limitata con unico socio, nuova denominazione di CP_10
[...]
[...] [...]
e per essa la sua procuratrice e special servicer avverso la
[...] CP_3
sentenza del Tribunale di Salerno n. 1983/2023, così provvede:
1) ET L'APPELLO;
2) ET le domande di restituzione delle somme versate e di risarcimento dei danni alla persona avanzati con l'atto di gravame;
3) CONDANNA al pagamento delle spese di questo grado di Parte_1
giudizio, che liquida in favore della società appellata in € 8.470,00 per compenso,
oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap;
La Corte dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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