Articolo 124 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 123Articolo 125
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13 novembre 1960
Art. 124. Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale

L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza, passata in giudicato, qualora non venga destituito, e' sospeso dalla qualifica, fino a che non abbia scontato la pena o questa non sia rimasta comunque estinta.
E' altresi', sospeso dalla qualifica l'impiegato sottoposto a misura di sicurezza detentiva fino a quando questa non sia eseguita, sospesa, revocata o trasformata.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960