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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/11/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa LL Soffio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note depositate da parte ricorrente in data 18.11.2025 e da parte resistente in data
17.11.2025; pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di ASSISTENZA proc. n. 627/2023 promossa da
, assistito dagli Avv.ti ROMANO Gianmarco e PEZZANA Francesca Parte_1
C o n t r o
, con il patrocinio dell'Avv. GUALTIERI Stefania CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 20.9.2023 , premesso di essere già titolare di Parte_1 rendita per inabilità complessiva del 51% per neoplasia sublinguale di origine CP_1 tecnopatica e di disturbo dell'adattamento, si rivolgeva al Tribunale per ottenere il riconoscimento del sopravvenuto disturbo da disfagia derivato dall'intervento chirurgico di svuotamento del collo e dalle sedute di radioterapia, dopo che, presentata la relativa domanda all' , questi l'aveva respinta confermando i postumi e la relativa rendita. CP_1
Così concludeva:
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis,
1 -accertare e dichiarare - previa CTU medica - che la disfagia lamentata dal ricorrente e documentata dagli esami rxgrafici e dalla documentazione medica in atti, determina un aggravamento della malattia professionale di cui in premessa (metastasi laterocervicale in pregressa neoplasia linguale di origine tecnopatica) nella misura dell'8% e, per l'effetto del cumulo con le altre tecnopatie già riconosciute da cui è affetto, il ricorrente presenta un grado di inabilità nella misura complessiva del 59% o in quella maggiore o minore che risulterà nel corso del presente giudizio, comunque superiore al già riconosciuto 51% di inabilità complessiva;
-conseguentemente, condannare l a disporre a favore del ricorrente la riliquidazione della CP_1 relativa rendita a far data dalla domanda amministrativa o da quella che risulterà di giustizia con gli interessi di legge, rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori.
Si costituiva in data 4.1.2024 il quale ritenuta l'insussistenza dei presupposti di CP_1
Legge, richiamate le conclusioni mediche proposte dal medico legale che valutava il CP_1 danno complessivo riconosciuto già comprensivo sia del disturbo post traumatico da stress che della disfagia, rilevava l'infondatezza della domanda non potendo dirsi la malattia aggravata.
Così concludeva: affinché il Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, voglia respingere il ricorso promosso dal sig. Pt_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, per l'effetto confermando la
[...] CP_ correttezza della valutazione delle menomazioni permanenti espressa da con provvedimento del 30.8.2021, all'esito di opposizione (doc.5). Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri riflessi del 23,81% in luogo di IVA e CPA.
Fissata l'udienza al 15.1.2024 ivi il Giudice ammetteva la richiesta CTU medica che veniva conferita alla successiva udienza del 5.2.2024: depositata la CTU il procedimento veniva rinviato per discussione, da ultimo, al 24.11.2025 concedendo termine per note.
Il ricorso non merita accoglimento.
L'istruttoria svolta infatti ha provato l'insussistenza dei presupposti di Legge perché sia riconosciuto l'aggravamento della malattia professionale di origine tecnopatica già riconosciuta da con definizione del danno biologico complessivo pari al 51%. CP_1
Infatti il CTU incaricato, sottoposto a visita il ricorrente e raccolta l'anamnesi remota e recente, ha reso le conclusioni qui riportate: “dall'anamnesi lavorativa e dalla relazione di CTU dr si ricava che il D'ES ha lavorato come operaio metalmeccanico e poi come analista di Per_1 laboratorio presso ITALCEMENTI.
2 Nello svolgimento delle sue mansioni quotidiane era esposto a varie sostanze benzene, xilene, carbon coke di petrolio, carbon fossile, olio pesante (nafta) ecc. con un'attività lavorativa di circa 9 ore. A partire dal maggio 2006 accertamenti clinici e strumentali (TC) hanno evidenziato neoplasia linguale e metastasi CP_ latero cervicali per cui ha eseguito interventi chirurgici e 35 sedute di Radioterapia. ha riconosciuto
l'origine tecnopatica della malattia e danno biologico pari al 51% globale ( 45% x neoplasia linguale e metastasi laterocericale dx da tumore ignoto) e 7 % per disturbo adattamento con tono dell'umore depresso”) confermando quanto nella relazione di CTU (8/2/2010)…….
In occasione della visita ho preso visione della documentazione allegata e valutato il quadro clinico, che ha confermato la diagnosi di disfagia. Quest'ultima è da considerare effetto tardivo degli interventi eseguiti e delle sedute di radioterapia….
Ciò detto ribadisco che attualmente gli esiti anatomo disfunzionali, compresa la disfagia, per l'intervento di neoplasia linguale di origine tecnopatica ed il successivo trattamento di radioterapia, nonché il disturbo dell'adattamento, siano da valutarsi nella misura complessiva del 51%.”
Successivamente il CTU, è stato chiamato a rendere chiarimenti in merito alla consulenza svolta, in udienza e nel contraddittorio tra le parti, e all'esito dell'udienza, precisamente in data 28.10.2025, ha depositato telematicamente le proprie precisazioni:
“ ha riconosciuto la MP dichiarata “neoplasia linguale di origine tecnopatica” per cui è stato sottoposto ad intervento di svuotamento laterocervicale ds per metastasi adenopatiche da tumore primitivo ignoto e valutata con sentenza nella misura del 45%, e confermata in sede di appello.
Considerato che la disfagia denunciata è effetto collaterale della terapia (radioterapia cui
è stato sottoposto il ricorrente), questa non può essere oggetto di valutazione autonoma in quanto già considerata nella valutazione del danno (effettuata nel precedente giudizio).
IL CTU nell'attribuire il db pari al 45% ha utilizzato anche il cod 133 che testualmente prevede
“Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità di segni e sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia.
Per rispondere ai quesiti del Giudice ritengo non si possa considerare la patologia denunciata come aggravamento del quadro clinico.”
Alla conclusione resa dal Consulente tecnico nominato, in quanto scaturita da un accurato esame della documentazione relativa al caso in esame nonché fondata su convincenti
3 argomentazioni e immuni da vizi logici apparenti, e comunque illustrata e discussa nel contraddittorio delle parti, ritiene questo giudice di doversi totalmente conformare.
Dunque conclusivamente la domanda del ricorrente deve essere respinta in quanto la disfagia, quale effetto tardivo della terapia oncologica, era già stata compresa nella valutazione operata da all'atto del riconoscimento di un danno biologico pari al 51%. CP_1
Quanto infine alle spese di lite ed anche relativamente alle spese di CTU (poste provvisoriamente a carico di parte resistente), considerato che la disfagia è comparsa successivamente alla valutazione operata da e che essa oggettivamente costituisce CP_1 un fatto nuovo, sì che il ricorrente ha ritenuto costituirne aggravamento non precedentemente valutato, ritiene questa giudicante che sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Compensa integralmente tra le parti le spese delle CTU già liquidate in atti.
Massa, 24 novembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa LL Soffio
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