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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito della udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 12.11.2025 e del deposito delle note sostitutive ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7637/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Emiliano D'Angelo ed elettivamente Parte_1 le sito in Teano (CE) via Gramsci n. 10 – opponente - E Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore rapp.ti e difesi dall'avvocato Itala De
[...]
elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena Località San Benedetto – opposti -
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente, in data 08.12.2021, la parte opponente, come in epigrafe, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, chiedendo di annullare, l'avviso di addebito n. 328 2021 00003231 39 000, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS anni 2014 e 2015, per la somma complessiva di euro 752,44, deducendo l'intervenuto adempimento degli obblighi contributivi. Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Si costituivano in giudizio l' e la che concludevano come in atti per il rigetto del ricorso. CP_2
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
*********
Preliminarmente giova evidenziare che l'opposizione è tempestiva in quanto proposta entro il termine di 40 giorni di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99, dalla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Quanto al merito il ricorso è infondato.
L'Avviso di Addebito è stato emesso per il recupero di contributi previdenziali IVS dovuti alla Gestione
Speciale Commercianti, calcolati sulla parte di reddito d'impresa eccedente il minimale degli anni 2014 e
1 2015, dovuti per conto della collaboratrice familiare – iscritta sulla posizione aziendale Persona_1 del ricorrente dal 2/05/2011 al 31/03/2019 in relazione alle annualità 2014 e 2015 - per un importo complessivo di euro 752,44.
In punto di fatto è emerso che l'opponente e la sorella negli anni 2014 e 2015, erano soci della Per_1
“AGROIL Sas” rispettivamente socio accomandatario lui e socia accomandante lei , da qui l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.
Nella specie , pertanto, non è contestato l'obbligo del ricorrente di dover versare anche per la collaboratrice i detti contributi;
né la relativa base imponibile, ciò che è in discussione è il recupero dell'omissione sul presupposto di aver versato quanto dovuto.
Ebbene, la parte ricorrente non ha dimostrato , come era suo onere, di aver adempiuto correttamente a detto pagamento atteso che nei modelli F 24 eseguiti dal ricorrente, in relazione alle annualità 2014 e
2015, (ed allegati alla produzione di parte ricorrente ) risulta che i codici utilizzati ( forniti dall'Istituto agli iscritti alla gestione commercianti per la corretta compilazione degli F24 e corretta riferibilità dei pagamenti) come si evince dagli atti di causa, risultano imputabili alla posizione del ricorrente (codice
27286406141106080 per l'anno 2014 e codice 27286406151106139 per l'anno 2015) e non a quella della sua collaboratrice (codice n. 2786406141116182 per l'anno 2014 e codice n. 27286406151116231 per l'anno 2015 )
Nella specie, pertanto, il ricorrente non ha dimostrato di aver adempiuto agli obblighi contributivi in relazione a dette annualità per la collaboratrice Persona_1
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
La particolarità della questione giuridica esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso .
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
2
rapp.to e difeso dall'avv. Emiliano D'Angelo ed elettivamente Parte_1 le sito in Teano (CE) via Gramsci n. 10 – opponente - E Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore rapp.ti e difesi dall'avvocato Itala De
[...]
elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena Località San Benedetto – opposti -
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente, in data 08.12.2021, la parte opponente, come in epigrafe, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, chiedendo di annullare, l'avviso di addebito n. 328 2021 00003231 39 000, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS anni 2014 e 2015, per la somma complessiva di euro 752,44, deducendo l'intervenuto adempimento degli obblighi contributivi. Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Si costituivano in giudizio l' e la che concludevano come in atti per il rigetto del ricorso. CP_2
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
*********
Preliminarmente giova evidenziare che l'opposizione è tempestiva in quanto proposta entro il termine di 40 giorni di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99, dalla data di notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Quanto al merito il ricorso è infondato.
L'Avviso di Addebito è stato emesso per il recupero di contributi previdenziali IVS dovuti alla Gestione
Speciale Commercianti, calcolati sulla parte di reddito d'impresa eccedente il minimale degli anni 2014 e
1 2015, dovuti per conto della collaboratrice familiare – iscritta sulla posizione aziendale Persona_1 del ricorrente dal 2/05/2011 al 31/03/2019 in relazione alle annualità 2014 e 2015 - per un importo complessivo di euro 752,44.
In punto di fatto è emerso che l'opponente e la sorella negli anni 2014 e 2015, erano soci della Per_1
“AGROIL Sas” rispettivamente socio accomandatario lui e socia accomandante lei , da qui l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti.
Nella specie , pertanto, non è contestato l'obbligo del ricorrente di dover versare anche per la collaboratrice i detti contributi;
né la relativa base imponibile, ciò che è in discussione è il recupero dell'omissione sul presupposto di aver versato quanto dovuto.
Ebbene, la parte ricorrente non ha dimostrato , come era suo onere, di aver adempiuto correttamente a detto pagamento atteso che nei modelli F 24 eseguiti dal ricorrente, in relazione alle annualità 2014 e
2015, (ed allegati alla produzione di parte ricorrente ) risulta che i codici utilizzati ( forniti dall'Istituto agli iscritti alla gestione commercianti per la corretta compilazione degli F24 e corretta riferibilità dei pagamenti) come si evince dagli atti di causa, risultano imputabili alla posizione del ricorrente (codice
27286406141106080 per l'anno 2014 e codice 27286406151106139 per l'anno 2015) e non a quella della sua collaboratrice (codice n. 2786406141116182 per l'anno 2014 e codice n. 27286406151116231 per l'anno 2015 )
Nella specie, pertanto, il ricorrente non ha dimostrato di aver adempiuto agli obblighi contributivi in relazione a dette annualità per la collaboratrice Persona_1
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
La particolarità della questione giuridica esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso .
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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