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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/07/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - II sezione civile
Il giudice della II sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Francesca
Fortuna, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2319 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
NTenziosi
TRA
nato a [...] l'[...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Frate A. Tripodi C.F._1
n. 2, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Laganà che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
- ATTORE -
CONTRO
(c.f. p.iva ) con sede legale in Roma alla CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Via Monzambano n. 10, in persona dell'avv. Nicola Rubino, Responsabile della
Direzione legale, giusta procura Rep. 84756, rogito 24092 del 24.9.2020 per atto del notaio di Roma, Velletri e Civitavecchia, elettivamente domiciliata Persona_1
presso , in Reggio Calabria alla Via CP_2 NTroparte_3
Raccordo al Porto n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Arcudi come da procura in atti;
- CONVENUTA -
1 E
nato a [...] il [...] (C.F. NTroparte_4 [...]
), in proprio e n.q. di titolare dell'omonima azienda agricola sita in C.F._2
Melia di SC alla Via Piano delle Aquile n. 61, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria Via Frà Gesualdo Melacrinò n. 24, presso lo studio dell'avv. Antonella
Vizzari che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO –
NONCHE'CONTRO
(già NTroparte_5 NTroparte_6
partita IVA , con sede legale in Milano alla Via
[...] P.IVA_3
Goffredo Mameli n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. P.P.
elettivamente domiciliata Reggio Calabria alla Via Mazzini n. 2, presso lo CP_7
studio del prof. avv. Anna Romeo che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
-TERZA CHIAMATA-
avente per OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: all'udienza all'uopo fissata la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio l e e premetteva: che in data 9 ottobre 2017 CP_1 NTroparte_4
alle ore 6.30 circa mentre percorreva, alla guida dell'autovettura Nissan Micra targata
DC440YR di sua proprietà e con velocità regolare, l A2 Mediterranea Parte_2
Salerno - Reggio Calabria, direzione nord, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 419+600 (territorio del Comune di SC), andava ad impattare con la
2 carcassa di una grossa mucca di colore nero, che giaceva riversa sulla carreggiata;
che a seguito dell'impatto, avvenuto con la parte anteriore frontale della vettura, esso attore perdeva il controllo del mezzo ed urtava ripetutamente contro il guard rail, per poi riuscire a fermare la propria marcia evitando conseguenze peggiori;
che sceso dall'autovettura notava la presenza di altre tre vetture ferme sulla carreggiata che, evidentemente, avevano investito la giovenca prima di lui;
che, più precisamente nell'incidente erano rimaste coinvolte anche un Fiat Ducato tg FA133YJ condotto dal sig. , una Renault Clio tg. FL309JR condotta dal sig. NTroparte_8 Parte_3
ed una Fiat Panda tg. FK683FP condotta dalla sig.ra che sul luogo Parte_4
dell'incidente interveniva una pattuglia della Polizia Stradale la quale effettuava tutti i rilevi del caso, provvedendo altresì a regolare il traffico, a richiedere l'intervento dei medici del servizio veterinario per le necessarie verifiche e la successiva rimozione dell'animale nonché a richiedere l'intervento di personale per la rimozione con carroattrezzi anche delle vetture danneggiate;
che l'autovettura di proprietà di esso istante riportava ingenti danni alla carrozzeria ed alla meccanica per complessivi euro
4.000,00 circa, al punto che, ritenuta la riparazione antieconomica, la vettura veniva rottamata;
che la responsabilità dei danni al proprio veicolo era da attribuire sia all quale ente tenuto alla manutenzione dell'autostrada ex art. 2051 c.c. per CP_1
violazione del dovere di custodia del bene di che trattasi ed, in particolare, del dovere di vigilare affinché dalla cosa non si originasse la situazione pericolosa, sia ex art. 2052
c.c. al sig. titolare dell'Azienda Agricola sita nella frazione di NTroparte_4
Melia del comune di SC e proprietario della giovenca che aveva causato l'incidente, per violazione del dovere di custodia dell'animale medesimo, che mai si sarebbe dovuto trovare nel tratto autostradale;
che le diffide volte ad ottenere il risarcimento dei danni subiti ed i ripetuti tentativi di un bonario componimento della controversia si erano rivelati vani;
che con atto notificato sia all che al sig. CP_1 CP_4
veniva esperito il procedimento di negoziazione assistita, conclusosi con esito
[...]
negativo; che esso attore aveva, pertanto, citato davanti al Giudice di Pace di Reggio
Calabria sia l che per sentirli condannare, in solido tra loro, CP_1 NTroparte_4
al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 4.000,00 a titolo di
3 risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.; che in tale giudizio, promosso davanti al predetto Giudice di Pace ed iscritto al n. 127/2020 R.G., si costituiva il sig. respingendo ogni sua NTroparte_4
responsabilità nonché l con comparsa di costituzione e chiamata di terzo;
che la CP_1
predetta chiedeva, in via preliminare, la riunione del procedimento a quello CP_1
pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria, recante il n. 147/2018 R.G., per ragioni di connessione;
che all'udienza del 27.10.2020 il Giudice di Pace si riservava di decidere in ordine alla questione preliminare sollevata dalla convenuta CP_1
che con provvedimento comunicato in data 23.11.2020 il predetto Giudice di Pace dichiarava la connessione tra il procedimento instaurato dall'odierno attore e quello pendente davanti al Tribunale di Reggio Calabria ed iscritto al n. 147/2018 R.G., di fronte al quale rimetteva la causa, fissando alle parti termine di giorni novanta per la riassunzione;
tutto ciò premesso esso attore, avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, riassumeva la causa davanti al Tribunale di Reggio Calabria, reiterando le domande articolate innanzi al Giudice di Pace.
Si costituiva nel presente giudizio, ritualmente riassunto davanti al Tribunale di
Reggio Calabria, l ed eccepiva, in via preliminare, la nullità della citazione CP_1
per indeterminatezza della domanda attorea nonché il difetto di legittimazione passiva di essa assumendo che la responsabilità era da attribuire alla CP_1 [...]
quale società appaltatrice dei lavori di ammodernamento del NTroparte_5
tratto di strada luogo del sinistro e, quindi, custode dello stesso nei cui confronti formulava, altresì, chiamata in causa in garanzia. Più precisamente, chiedeva: in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di essa CP_1
ritenendo legittimata passiva la nel merito il rigetto della domanda Parte_5
attorea poiché infondata, deducendo che la responsabilità per i danni subiti dall'istante era semmai da ascrivere al sig. ed alla NTroparte_4 NTroparte_5
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della
[...]
domanda spiegata nei suoi confronti dall'attore, la riduzione del quantum richiesto tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., dichiarando la
4 tenuta a manlevare e tenere indenne essa di CP_9 NTroparte_5 CP_1
quanto eventualmente condannata a pagare all'attore, vinte spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 30 luglio 2021, letta la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata da a seguito della predetta riassunzione CP_1
nell'ambito del procedimento n. 147/2018 R.G. promossa da il Parte_1
precedente giudice istruttore autorizzava la chiamata del terzo, ossia della
[...]
(chiamata già formulata nel giudizio davanti al Giudice di NTroparte_5
Pace) e differiva l'udienza di prima comparizione;
con la medesima ordinanza disponeva, tuttavia, la separazione del presente procedimento riassunto nell'interesse di da quello iscritto al n. 147/2018 R.G., al fine di non rendere più Parte_1
gravosa la trattazione di quest'ultimo, con la creazione di un autonomo fascicolo al quale veniva appunto attribuito il n. 2319/2021 R.G..
Si costituiva, nel presente giudizio n. 2319/2021 R.G.., anche CP_4
, contestando le pretese avversarie. In particolare, esso convenuto
[...]
rappresentava di essere proprietario di un allevamento di bovini, della cui mandria faceva parte la giovenca che aveva causato il sinistro e che, nella notte tra l'8.10.2017 ed il 09.10.2017, aveva subito il furto del bestiame. Sosteneva che tale evento, integrando il caso fortuito, escludeva la responsabilità di esso proprietario della giovenca ex art. 2052 cod. civ., dovendosi viceversa ascrivere detta responsabilità all' ente gestore della Strada e/o alla , posto che nel luogo del CP_1 CP_10
sinistro la rete di recinzione del tratto autostradale non era intatta, ma presentava un varco che, presumibilmente, aveva consentito l'ingresso del bovino nell'autostrada medesima. Rilevava, in ogni caso, l'infondatezza della domanda attorea e deduceva l'eccessività del quantum di risarcimento richiesto. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea ed, in caso di suo accoglimento, per la riduzione della somma chiesta a titolo di risarcimento danni, vinte spese e competenze di causa, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva anche la terza chiamata in causa NTroparte_11
( già ed eccepiva, preliminarmente,
[...] NTroparte_11
il proprio difetto di legittimazione passiva. Al riguardo rappresentava che i lavori del
5 macrolotto – nel cui ambito rientrava il tratto di autostrada nel quale si sarebbe verificato l'incidente- erano terminati in data 15.7.2016, addirittura un anno prima del verificarsi del sinistro. Aggiungeva poi che, con verbale del 15.12.2016 versato in atti,
l aveva preso in consegna l'opera acquisendo l'intero uso del tratto autostradale CP_1
già oggetto di lavori e ciò era circostanza di per sé sufficiente a dimostrare l'assoluta estraneità della al verificarsi dell'evento, posto che per effetto NTroparte_11
di detta consegna tale tratto autostradale rientrava dal 15.12.2016 nella gestione esclusiva dell Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda attorea, anche CP_1
sotto il profilo del quantum debeatur, evidenziando l'incidenza causale della condotta del danneggiato nella verificazione del sinistro. Concludeva, quindi, per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di essa NTroparte_11
ed, in subordine , nel merito, per il rigetto della domanda attorea
[...]
poiché infondata;
in via ulteriormente gradata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, per il rigetto della domanda di manleva formulata dall nei CP_1
confronti di essa terza chiamata, con vittoria di spese e competenze.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6° c.p.c. ed il precedente giudice istruttore con ordinanza del 4 luglio 2022, da intendersi qui integralmente richiamata e confermata, non ammetteva né la prova testimoniale offerta da parte attrice essendo i testi indicati incapaci a testimoniare, trattandosi di soggetti tutti coinvolti nel sinistro, evento peraltro documentalmente provato, né la prova formulata dalle parti convenute e poiché in parte irrilevante ai fini CP_1 NTroparte_4
del decidere ed in parte relativa a circostanze da provare in via documentale;
la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta a sentenza, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto occorre evidenziare che la domanda attorea spiegata nei confronti dell e di è CP_1 NTroparte_4
fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito specificate;
mentre deve rigettarsi la domanda di manleva formulata dall nei confronti della terza CP_1
6 chiamata , in relazione alla quale deve NTroparte_11
ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata.
Orbene, occorre innanzitutto rilevare che la preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, formulata dalla difesa dell è infondata. CP_1
Invero, dal combinato disposto di cui agli artt. 163 comma 2 n. 4 e 164 c.p.c.
l'atto introduttivo del giudizio è nullo solo quando manchi del tutto l'esposizione della causa petendi, ossia dei fatti costituenti la ragione della domanda e, dal complesso dell'atto stesso, non possa desumersi la ragione giustificativa della pretesa attorea
(Cass. Civ. Sez. Un. N. 8077/2012 e Cass. Civ. n. 20294/2014). Ora, nel caso di specie, nell'atto di citazione sono indicate e, pertanto, sono chiaramente riscontrabili le ragioni sottese alla pretesa risarcitoria. Non ricorre, pertanto, alcuna ipotesi di nullità e, di conseguenza, l'eccezione de quo non può trovare accoglimento.
Ciò chiarito, giova poi rilevare che la dinamica dell'incidente prospettata da parte attrice è suffragata dalla produzione documentale in atti e, precisamente, dal rapporto della polizia stradale intervenuta nell'immediatezza del sinistro, dal verbale giornaliero dell ove risulta registrato l'incidente in esame ed, infine, dalla CP_1
relazione dell'Asp di Reggio Calabria- Dipartimento di Prevenzione Sevizio
Veterinario- in cui si dà atto dell'identificazione dell'animale tramite marca auricolare e della conseguente associazione della stessa al codice elettronico del bolo endoruminale, corrispondente ad un animale di specie bovina razza meticcia/incrocio- sesso femminile di proprietà del convenuto , con azienda sita in Via NTroparte_4
Piano Aquile, 61, Melia del Comune di SC.
Pertanto, sulla scorta del predetto compendio probatorio in atti, deve ritenersi provata la dinamica del sinistro come descritta nell'atto introduttivo (peraltro non specificatamente contestata dalle controparti) e la conseguente riconducibilità dei danni riportati dalla vettura di proprietà dell'attore allo scontro con la predetta giovenca, risultata di proprietà del predetto . NTroparte_4
7 Accertata la dinamica del sinistro e la riconducibilità dei danni medesimi alla presenza dell'animale nella carreggiata di marcia, occorre ora esaminare i profili di responsabilità dell'evento per cui è causa.
Orbene, un primo profilo di responsabilità va senz'altro individuato in capo al convenuto , proprietario della giovenca contro la quale ha impattato NTroparte_4
il veicolo di proprietà dell'attore. La fattispecie in esame integra, infatti, la tipica ipotesi prevista dall'art. 2052 c.c. che prevede una presunzione di responsabilità del proprietario o di chi se ne serve per i danni cagionati dall'animale “sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito”, salva la prova del fortuito.
Detta responsabilità ha natura oggettiva e si fonda non su un comportamento o un'attività, commissiva od omissiva, ma su una relazione ( di proprietà o di uso anche temporaneo) intercorrente con l'animale, sulla presunzione di colpa iuris et de iure in vigilando od in custodendo nonché sulla sussistenza del nesso causale tra il fatto dell'animale medesimo ed il danno.
Invero, poiché l'art. 2052 c.c. configura una responsabilità oggettiva, il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale ed il danno (Cass. civ. n. 778/1979 e Cass. civ. n. 261/1977) incombendo sul danneggiante la prova del caso fortuito, inteso come fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità.
In altri termini, il convenuto in giudizio per risarcimento dei danni, al fine di superare la presunzione di responsabilità iure et de iure, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune e massima diligenza e prudenza nella custodia, bensì dovrà dimostrare, positivamente, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso di causalità (ex multis Cass. civ.
17901/2014).
Applicando i superiori e condivisi canoni ermeneutici alla vicenda in esame, deve affermarsi la responsabilità del proprietario della giovenca per i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro in argomento.
8 Invero, risulta provato che il sinistro in questione è stato causato dalla presenza sulla carreggiata del bovino del e, non avendo quest'ultimo fornito prova CP_4
del fortuito, la responsabilità resta a lui imputata.
A tale riguardo giova rilevare che il a sostegno del fortuito, deduceva CP_4
che nella mattina del 9 ottobre 2017, recatosi presso il proprio allevamento per dare da mangiare ai bovini, appurava che ignoti, presumibilmente nella notte tra l'8 ed il 9 ottobre 2021, si erano appropriati del bestiame, posto che l'intera mandria mancava.
Aggiungeva poi che si era immediatamente recato al Comando dei Carabinieri di SC per sporgere denuncia di furto contro ignoti. Tuttavia, quanto asserito dal in CP_4
merito all'esistenza del caso fortuito, consistente nel furto degli animali, non merita accoglimento né in punto di diritto né in punto di fatto.
In punto di diritto la giurisprudenza è incline ad escludere che il furto di animali possa integrare il caso fortuito, quale esimente prevista dall'art. 2052 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 3047/1972) .
In punto di fatto deve poi rilevarsi che la mera presentazione di una denuncia non è ex se sufficiente a dimostrare l'effettiva consumazione del furto. Ancora, appare davvero singolare che il abbia sporto denuncia per furto solo dopo essere CP_4
venuto a conoscenza dell'incidente causato dalla presenza di uno dei suoi animali sull'autostrada A2, tra SC e Infatti, nella citata denuncia versata in atti CP_12
(allegata al fascicolo relativo alla fase svolta davanti al Giudice di Pace) è lo stesso a dichiarare di essersi accorto nella mattina del 9 ottobre 2017 del furto della CP_4
mandria costituita da 23-24 bovini e di essere stato successivamente contattato dai veterinari di Villa San Giovanni i quali gli riferivano che un bovino di sua proprietà aveva causato un incidente sull'autostrada A2, fra SC e CP_12
In altri termini il per sua stessa ammissione, pur essendosi accorto CP_4
nella mattinata del 9.10.2017, quando si era recato per dare da mangiare ai bovini, del furto degli stessi ha tuttavia ritenuto di sporgere denuncia non nell'immediatezza, come sarebbe stato opportuno fare trattandosi peraltro di 23/24 capi di bestiame, bensì solo dopo molte ore e, precisamente, alle ore 13.49, per come si evince dalla denuncia e, soprattutto, solo dopo essere stato avvisato dell'incidente per cui è causa dai veterinari.
9 In ogni caso, anche a voler ritenere provato il furto, tale evenienza non è, come già sopra evidenziato, sufficiente ad integrare il caso fortuito.
Invero, sul gravava l'onere di dimostrare un'idonea custodia degli CP_4
animali, ossia di aver adottato le opportune cautele, con la diligenza richiesta dalle circostanze del caso, per custodire e sorvegliare il bestiame, mettendo così lo stesso adeguatamente al riparo da tentativi di furto e che, di conseguenza, il predetto furto, rappresentando un evento tanto eccezionale quanto imprevedibile, integrava il caso fortuito di cui all'art. 2052 c.c..
Sul punto, tuttavia, nulla il ha provato ed, in verità, neanche dedotto. CP_4
Di conseguenza, in assenza di tale prova, la responsabilità rimane ascritta al in quanto proprietario della giovenca. CP_4
Un secondo profilo di responsabilità va individuato in capo all'altra parte convenuta, ex art. 2051 c.c.. CP_1
In proposito giova innanzitutto evidenziare che l ha eccepito il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la responsabilità era da attribuire alla quale società appaltatrice dei lavori di NTroparte_5
ammodernamento del tratto di strada luogo del sinistro e, quindi, custode dello stesso ed, in ogni caso, formulava richiesta di chiamata in causa della al fine CP_10
di essere dalla stessa manlevata, in caso di accoglimento della domanda attorea, di quanto eventualmente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento danni.
Ora, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell è infondata. CP_1
Al riguardo occorre rilevare che ai sensi dell'art. 7 della legge 178/2002 l'Ente
Nazionale per le strade Anas è stato trasformato in società per azioni con la denominazione di ed a quest'ultima sono stati attribuiti, a titolo di CP_1
concessione, i compiti di cui all'art. 2 comma 1 lettere da a) a g) nonché quelli previsti dall'art. 1 del d.lgs. n. 143/1994.
In base alla predetta normativa spetta all' tra l'altro, il compito di CP_1
gestire le strade ed autostrade di proprietà dello Stato, di provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, di realizzare il progressivo
10 miglioramento della rete stradale ed autostradale, vigilando sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione.
E' evidente pertanto che l è custode delle strade ed autostrade in CP_1
concessione ed è, di conseguenza, responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati a terzi dalle cose in custodia, salva la prova del caso fortuito (ex multis Cass. civ. n.
11785/2017), quale limite alla detta responsabilità oggettiva.
Ancora, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente (Cass. civ. n. 7553/2021 e Cass. civ. n. 41435/2021), sicché questi resta responsabile alla stregua dell'art. 2051 c.c. dei danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera, salvo che provi il fortuito. Invero, la Suprema Corte ha affermato che non
è sostenibile che la “consegna” di un bene perché siano eseguiti lavori equivalga alla
“consegna” del ruolo di custode verso i terzi, perché questo costituirebbe un contrattuale esonero di responsabilità nei confronti, però, di chi del negozio non è parte.
Applicando detti principi al caso in esame è evidente che l è CP_1
legittimata passiva nonché responsabile per danni cagionati all'attore, stante la conservazione degli obblighi di custodia della predetta autostrada. Del resto, diversamente, opinando si giungerebbe alla illogica conclusione che tutti compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai tratti autostradali oggetto di lavori di ammodernamento sarebbero trasferiti contrattualmente agli appaltatori dei lotti, con la dismissione da parte dell di gran parte delle sue competenze (si veda art 2 CP_1
del d.lgs. n. 143/1994) e con l'ulteriore irragionevole conseguenza di far gravare sul bilancio pubblico contemporaneamente i costi del personale e dei mezzi necessari per garantire la manutenzione delle autostrade sia dell che dell'appaltatore CP_1
(atteso che i costi sostenuti da quest'ultimo non potrebbero che riverberarsi sul corrispettivo dell'appalto).
Ma vi è di più. E' la stessa ad affermare di aver effettuato il controllo CP_1
e la vigilanza giornaliera su quel tratto di strada con il proprio personale, come comprovato dalle relazioni di servizio allegate al fascicolo dell' così CP_1
ammettendo e riconoscendo gli obblighi di custodia sulla stessa ricadenti.
11 Quanto poi alla circostanza, riferita dall che alcuni operai della CP_1 CP_9
abbiano apposto in data 10 ottobre 2017 un rete metallica in cima alla scarpata adiacente al bordo della carreggiata in questione, la stessa non può evidentemente costituire prova di una qualche responsabilità della , né tantomeno prova che CP_9
sulla stessa ricadessero obblighi di manutenzione.
Ancora, mette conto evidenziare che alla data del sinistro 9 ottobre 2017 nel tratto stradale in questione non vi era più alcuna area di cantiere, essendo stati i lavori anticipatamente consegnati dalla in data 15.12.2016, come comprovato CP_13
dal verbale di consegna anticipata dei lavori, versato nel fascicolo della CP_9 CP_5
A seguito di detta consegna l ha acquisito, ai sensi dell'art. 230 D.p.R. CP_1
207/2010, l'intero uso del tratto autostradale, già oggetto di lavori da parte del Co e, pertanto, la .-RC al momento dell'evento per cui è causa, Parte_6
successivo alla predetta consegna, non aveva alcun potere di intervento su detta porzione di autostrada, che rientrava, a far data dal 15.12.2016, nella gestione esclusiva dell CP_1
Ma vi è di più. Nel citato verbale di consegna del 15.12.2016 è, espressamente affermato che “con la presente consegna anticipata, il NTraente generale è sollevato da qualsivoglia responsabilità per danni a cose e/o persone che si dovessero verificare per il non corretto utilizzo della tratta in questione, nonché dagli obblighi di manutenzione”.
Per tutte le superiori ragioni, tenuto conto che il sinistro non si è verificato in area di cantiere, bensì in un tratto aperto alla circolazione ordinaria (essendo stati, peraltro, i lavori consegnati) deve ritenersi, convenendo con le argomentazioni della che gli obblighi di custodia e manutenzione NTroparte_11
gravassero esclusivamente sull (da ritenersi legittimata passiva), con CP_1
conseguente, invece, difetto di legittimazione passiva della . . CP_9
Riconosciuto l'obbligo dell di provvedere alla custodia e vigilanza del CP_1
tratto autostradale in questione va, altresì, affermata la responsabilità della stessa per i danni subiti dall'attore a causa della presenza della giovenca ex art. 2051 c.c..
12 Invero, nel caso di sinistro stradale causato dalla presenza di un animale in autostrada la Suprema Corte ammette la configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente gestore (Cass. Civ. n. 11785/2017, Cass. civ. n. 2308/2007 e Cass. civ. n. 7763/2007).
Si tratta di responsabilità oggettiva per la configurazione della quale, prescindendosi da profili di colpa imputabili al custode, è sufficiente dimostrare da parte del danneggiato l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa stessa e il danno arrecato, spettando poi al custode stesso, al fine dell'esonero dalla responsabilità, la prova del fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. 13 luglio 2011, n. 15389), idoneo a recidere il collegamento tra la cosa e il danno.
Orbene, nel caso in esame, come già sopra specificato, è provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno;
mentre l non ha dimostrato che CP_1
l'evento sia stato determinato che da una situazione qualificabile come “fortuito”, ossia da un fattore che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. civ. n.
6703/2018). La circostanza che l abbia effettuato il controllo e la vigilanza CP_1
giornaliera su quel tratto di strada con il proprio personale, come risulta dalle citate relazioni di servizio, senza che la presenza dell'animale fosse stata rilevata prima dell'incidente per cui è causa non è sufficiente ad integrare il caso fortuito.
In proposito la Suprema Corte ( con sentenza del 12.5.2017 n. 11785) ha così statuito:” Nell'ipotesi di un sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale sulla carreggiata dell'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia sella stessa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c. deve dare la prova positiva che la presenza dell'anomale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, non essendo all'uopo sufficiente la dimostrazione della mera presenza di una recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto interessato dall'incidente, atteso che tale circostanza, non avendo in concreto impedito alla cosa di esplicare
13 comunque la propria potenzialità dannosa, conferma l'inefficace potere di sorveglianza su di essa”.
Viceversa, nessun concorso di colpa nella causazione del sinistro è possibile ravvisare nel comportamento del danneggiato.
Invero, avuto riguardo alle particolari condizioni in essere al momento del sinistro per come risultanti dal verbale della polizia stradale e, precisamente, alla scarsa illuminazione e visibilità in ragione dell'orario dell'incidente (ore 6.30 del 9 ottobre
2017), al colore scuro della giovenca capace di mimetizzarsi con il manto stradale ed alla inevitabile velocità sostenuta del che si trovava a percorrere un tratto di Pt_1
autostrada (seppure nei limiti consentiti non essendogli stata contestata alcuna violazione al C.d.S.), rendendo pericolosa ogni eventuale manovra repentina, deve ragionevolmente ritenersi che all'attore non possa muoversi alcun rimprovero per non essersi avveduto per tempo della presenza della giovenca (come peraltro accaduto anche a tutti gli altri soggetti coinvolti nel medesimo sinistro) in termini imprudenza o negligenza. Non vi è, pertanto, spazio alcuno per il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., in verità meramente dedotto dai convenuti e sprovvisto di riscontro probatorio.
Per tutti i suesposti motivi, deve affermarsi che il sinistro in argomento è addebitabile alla concorrente responsabilità, ai sensi dell'art. 2055 c.c., del convenuto
, quale proprietario della giovenca ex art. 2052 c.c. e dell NTroparte_4 [...]
quale ente gestore dell'autostrada ex art. 2051 c.c.. CP_1
Ancora, la domanda di manleva spiegata dall nei confronti della CP_1 [...]
deve rigettarsi. Al riguardo occorre rilevare che l Parte_7 CP_1
dopo aver eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ha, in via subordinata, formulato detta domanda di manleva sempre sul medesimo presupposto dell'affidamento alla predetta società dei lavori di ammodernamento e precisamente, NT ha asserito che la avrebbe in ogni caso dovuto garantire e manlevare Parte_7
l perché in qualità di affidataria dei lavori sulla stessa ricadrebbero i CP_1
conseguenti obblighi di custodia, conservazione e manutenzione delle opere, fino al collaudo definitivo (ved. Pag. 18 della comparsa . Ora, come sopra CP_1
ampiamente evidenziato, il sinistro non si è verificato nell'area di cantiere e non è stato
14 causato da lavori in corso di esecuzione ad opera della terza chiamata, essendo stati i lavori in questione ultimati in data 15.7.2016 e consegnati in data 15.12.2016 prima del sinistro per cui è causa, sinistro il quale si è, invece, verificato in un tratto aperto alla circolazione ordinaria, con conseguente obbligo di manutenzione e custodia gravante esclusivamente- si ribadisce- sull CP_1
Quest'ultima ha poi sempre sostenuto che lo stato di recinzione del tratto autostradale luogo del sinistro si presentava integro e privo di anomalie e solo nella comparsa conclusionale ha affermato che per le difformità nell'esecuzione dei lavori NT da parte della c - tra le quali rientrerebbe la causa dei danni paventata da controparte, ossia il varco presente nelle rete di recinzione dell'autostrada che avrebbe presumibilmente consentito l'accesso dell'animale- permaneva la responsabilità della predetta impresa affidataria dei lavori.
Ora, fermo restando che la domanda di manleva è stata fondata unicamente sul presupposto che sull'impresa affidataria ricadessero gli obblighi di CP_9
manutenzione e custodia e non sul diverso presupposto relativo ad eventuali difetti nell'esecuzione delle opere (ved. pag. 18 comparsa e che, pertanto, non CP_1
incombendo sulla tali obblighi di manutenzione e custodia la domanda di CP_9
garanzia così come formulata, non può trovare accoglimento;
in ogni caso, l CP_1
avrebbe dovuto provare che tale lavoro, di cui lamenta la difformità, rientrava in quelli oggetto di appalto ed avrebbe, altresì, dovuto provare che tale varco fosse già esistente NT al momento della consegna di detti lavori da parte della c , ben potendo lo stesso essere stato creato successivamente ad opera, per esempio, di vandali ed in tal caso, sempre l quale custode, avrebbe dovuto tempestivamente provvedere alla sua CP_1
riparazione, posto che la predetta per sua stessa ammissione, effettuava tramite CP_1
proprio personale i controlli su detto tratto autostradale.
Infine, non risulta che in sede di collaudo definitivo l abbia sollevato CP_1
difetti di esecuzione in relazione alla presenza del predetto varco.
Per tutte le superiori ragioni la domanda di manleva spiegata dall nei CP_1
confronti della deve rigettarsi. CP_10
15 Quanto ai danni riportati dalla vettura giova evidenziare che parte attrice ha eccessivamente quantificato gli stessi nella somma di euro 4.000,00 (quattromila/00).
Al riguardo giova rilevare che l'attore ha affermato che la riparazione del veicolo, quantificata nella predetta somma, era antieconomica e che, pertanto, lo stesso era stato rottamato, come provato dal certificato di rottamazione versato in atti.
Ora, quando il costo delle riparazioni supera il valore commerciale del veicolo e, dunque, sia antieconomico, come nel caso di specie, il risarcimento avviene per equivalente, ossia con il pagamento del valore commerciale del veicolo prima del sinistro (art. 2058 c.c.).
A tale proposito occorre rilevare che il perito della stessa parte attrice geom. con perizia inviata all in fase stragiudiziale (non Persona_2 CP_1
specificatamente contestata in questa sede) ha riconosciuto che i danni riportati al veicolo superavano di gran lunga il valore commerciale dello stesso, che risultava essere pari ad euro 1.500,00, con conseguente antieconomicità della riparazione.
Ne consegue che il risarcimento del danno subito dall'attore, per tutte le superiori considerazioni, deve quantificarsi nella sopra citata minor somma di euro 1.500,00
(millecinquecento/00) pari al valore commerciale della vettura prima del sinistro.
Trattandosi di debito di valore, vanno poi aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici Istat del costo della vita al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data dell'illecito alla pubblicazione della sentenza (Cass. Sez. Unite n. 1712/1995, Cass.Sez.Unite n. 8521/2007, Cass. Sez.
Unite n. 557/2009).
Nessun'altra somma a titolo di spese di rottamazione, di nuova immatricolazione, di bollo non goduto, di spese di soccorso e custodia della vettura danneggiata e di fermo tecnico può essere liquidata in quanto somme non richieste nell'atto introduttivo ma solo in comparsa conclusionale e, comunque, non provate.
Giova ribadire infatti, che l'attore nell'atto di citazione ha formulato richiesta di risarcimento unicamente per i danni riportati alla carrozzeria ed alla meccanica della sua vettura, quantificandoli in euro 4.000,00 e soltanto nella comparsa conclusionale,
16 nella quale ha riconosciuto che il danno doveva commisurarsi, invece, al valore commerciale della vettura, ha richiesto, così formulando domande nuove, la liquidazione delle predette somme ulteriori per rottamazione, nuova immatricolazione, bollo non goduto, spese di soccorso e custodia della vettura danneggiata e fermo tecnico quantificandole genericamente, senza peraltro fornire alcuna prova, nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille/00).
Infine, con riferimento alle spese di lite, nei rapporti tra attore ed i convenuti e le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in CP_1 CP_4
dispositivo facendo applicazione dei valori medi dei parametri applicabili alle controversie di valore fino ad euro 5.200,00 (D.M. 55/2014 e succ. mod.); ancora, nei rapporti tra l e la terza chiamata in liquidazione le spese di CP_1 CP_10
lite, liquidate come in dispositivo e sempre facendo applicazione dei predetti valori medi, vanno poste a carico dell ed in favore della terza chiamata in ragione CP_1
del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Fortuna, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2319/2021 R.G. sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede :
1. Accoglie la domanda attorea nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna i convenuti e , in solido CP_1 NTroparte_4
tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro Parte_1
1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione ed interessi per come specificato in motivazione;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della NTroparte_5
e rigetta la domanda di manleva spiegata dall nei
[...] CP_1
confronti della stessa , per le ragioni di NTroparte_11
17 cui in parte motiva;
3. condanna i convenuti e , in solido tra loro, CP_1 NTroparte_4
al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in euro 2.552,00
(duemilacinquecentocinquantadue/00) per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4. condanna l al pagamento in favore della CP_1 [...]
delle spese di lite liquidate in euro 2.552,00 NTroparte_11
(duemilacinquecentocinquantadue/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30 giugno 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Fortuna)
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - II sezione civile
Il giudice della II sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Francesca
Fortuna, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2319 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
NTenziosi
TRA
nato a [...] l'[...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Frate A. Tripodi C.F._1
n. 2, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Laganà che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
- ATTORE -
CONTRO
(c.f. p.iva ) con sede legale in Roma alla CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Via Monzambano n. 10, in persona dell'avv. Nicola Rubino, Responsabile della
Direzione legale, giusta procura Rep. 84756, rogito 24092 del 24.9.2020 per atto del notaio di Roma, Velletri e Civitavecchia, elettivamente domiciliata Persona_1
presso , in Reggio Calabria alla Via CP_2 NTroparte_3
Raccordo al Porto n. 12, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Arcudi come da procura in atti;
- CONVENUTA -
1 E
nato a [...] il [...] (C.F. NTroparte_4 [...]
), in proprio e n.q. di titolare dell'omonima azienda agricola sita in C.F._2
Melia di SC alla Via Piano delle Aquile n. 61, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria Via Frà Gesualdo Melacrinò n. 24, presso lo studio dell'avv. Antonella
Vizzari che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO –
NONCHE'CONTRO
(già NTroparte_5 NTroparte_6
partita IVA , con sede legale in Milano alla Via
[...] P.IVA_3
Goffredo Mameli n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. P.P.
elettivamente domiciliata Reggio Calabria alla Via Mazzini n. 2, presso lo CP_7
studio del prof. avv. Anna Romeo che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
-TERZA CHIAMATA-
avente per OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: all'udienza all'uopo fissata la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio l e e premetteva: che in data 9 ottobre 2017 CP_1 NTroparte_4
alle ore 6.30 circa mentre percorreva, alla guida dell'autovettura Nissan Micra targata
DC440YR di sua proprietà e con velocità regolare, l A2 Mediterranea Parte_2
Salerno - Reggio Calabria, direzione nord, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 419+600 (territorio del Comune di SC), andava ad impattare con la
2 carcassa di una grossa mucca di colore nero, che giaceva riversa sulla carreggiata;
che a seguito dell'impatto, avvenuto con la parte anteriore frontale della vettura, esso attore perdeva il controllo del mezzo ed urtava ripetutamente contro il guard rail, per poi riuscire a fermare la propria marcia evitando conseguenze peggiori;
che sceso dall'autovettura notava la presenza di altre tre vetture ferme sulla carreggiata che, evidentemente, avevano investito la giovenca prima di lui;
che, più precisamente nell'incidente erano rimaste coinvolte anche un Fiat Ducato tg FA133YJ condotto dal sig. , una Renault Clio tg. FL309JR condotta dal sig. NTroparte_8 Parte_3
ed una Fiat Panda tg. FK683FP condotta dalla sig.ra che sul luogo Parte_4
dell'incidente interveniva una pattuglia della Polizia Stradale la quale effettuava tutti i rilevi del caso, provvedendo altresì a regolare il traffico, a richiedere l'intervento dei medici del servizio veterinario per le necessarie verifiche e la successiva rimozione dell'animale nonché a richiedere l'intervento di personale per la rimozione con carroattrezzi anche delle vetture danneggiate;
che l'autovettura di proprietà di esso istante riportava ingenti danni alla carrozzeria ed alla meccanica per complessivi euro
4.000,00 circa, al punto che, ritenuta la riparazione antieconomica, la vettura veniva rottamata;
che la responsabilità dei danni al proprio veicolo era da attribuire sia all quale ente tenuto alla manutenzione dell'autostrada ex art. 2051 c.c. per CP_1
violazione del dovere di custodia del bene di che trattasi ed, in particolare, del dovere di vigilare affinché dalla cosa non si originasse la situazione pericolosa, sia ex art. 2052
c.c. al sig. titolare dell'Azienda Agricola sita nella frazione di NTroparte_4
Melia del comune di SC e proprietario della giovenca che aveva causato l'incidente, per violazione del dovere di custodia dell'animale medesimo, che mai si sarebbe dovuto trovare nel tratto autostradale;
che le diffide volte ad ottenere il risarcimento dei danni subiti ed i ripetuti tentativi di un bonario componimento della controversia si erano rivelati vani;
che con atto notificato sia all che al sig. CP_1 CP_4
veniva esperito il procedimento di negoziazione assistita, conclusosi con esito
[...]
negativo; che esso attore aveva, pertanto, citato davanti al Giudice di Pace di Reggio
Calabria sia l che per sentirli condannare, in solido tra loro, CP_1 NTroparte_4
al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 4.000,00 a titolo di
3 risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.; che in tale giudizio, promosso davanti al predetto Giudice di Pace ed iscritto al n. 127/2020 R.G., si costituiva il sig. respingendo ogni sua NTroparte_4
responsabilità nonché l con comparsa di costituzione e chiamata di terzo;
che la CP_1
predetta chiedeva, in via preliminare, la riunione del procedimento a quello CP_1
pendente presso il Tribunale di Reggio Calabria, recante il n. 147/2018 R.G., per ragioni di connessione;
che all'udienza del 27.10.2020 il Giudice di Pace si riservava di decidere in ordine alla questione preliminare sollevata dalla convenuta CP_1
che con provvedimento comunicato in data 23.11.2020 il predetto Giudice di Pace dichiarava la connessione tra il procedimento instaurato dall'odierno attore e quello pendente davanti al Tribunale di Reggio Calabria ed iscritto al n. 147/2018 R.G., di fronte al quale rimetteva la causa, fissando alle parti termine di giorni novanta per la riassunzione;
tutto ciò premesso esso attore, avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, riassumeva la causa davanti al Tribunale di Reggio Calabria, reiterando le domande articolate innanzi al Giudice di Pace.
Si costituiva nel presente giudizio, ritualmente riassunto davanti al Tribunale di
Reggio Calabria, l ed eccepiva, in via preliminare, la nullità della citazione CP_1
per indeterminatezza della domanda attorea nonché il difetto di legittimazione passiva di essa assumendo che la responsabilità era da attribuire alla CP_1 [...]
quale società appaltatrice dei lavori di ammodernamento del NTroparte_5
tratto di strada luogo del sinistro e, quindi, custode dello stesso nei cui confronti formulava, altresì, chiamata in causa in garanzia. Più precisamente, chiedeva: in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di essa CP_1
ritenendo legittimata passiva la nel merito il rigetto della domanda Parte_5
attorea poiché infondata, deducendo che la responsabilità per i danni subiti dall'istante era semmai da ascrivere al sig. ed alla NTroparte_4 NTroparte_5
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della
[...]
domanda spiegata nei suoi confronti dall'attore, la riduzione del quantum richiesto tenendo conto del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., dichiarando la
4 tenuta a manlevare e tenere indenne essa di CP_9 NTroparte_5 CP_1
quanto eventualmente condannata a pagare all'attore, vinte spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 30 luglio 2021, letta la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata da a seguito della predetta riassunzione CP_1
nell'ambito del procedimento n. 147/2018 R.G. promossa da il Parte_1
precedente giudice istruttore autorizzava la chiamata del terzo, ossia della
[...]
(chiamata già formulata nel giudizio davanti al Giudice di NTroparte_5
Pace) e differiva l'udienza di prima comparizione;
con la medesima ordinanza disponeva, tuttavia, la separazione del presente procedimento riassunto nell'interesse di da quello iscritto al n. 147/2018 R.G., al fine di non rendere più Parte_1
gravosa la trattazione di quest'ultimo, con la creazione di un autonomo fascicolo al quale veniva appunto attribuito il n. 2319/2021 R.G..
Si costituiva, nel presente giudizio n. 2319/2021 R.G.., anche CP_4
, contestando le pretese avversarie. In particolare, esso convenuto
[...]
rappresentava di essere proprietario di un allevamento di bovini, della cui mandria faceva parte la giovenca che aveva causato il sinistro e che, nella notte tra l'8.10.2017 ed il 09.10.2017, aveva subito il furto del bestiame. Sosteneva che tale evento, integrando il caso fortuito, escludeva la responsabilità di esso proprietario della giovenca ex art. 2052 cod. civ., dovendosi viceversa ascrivere detta responsabilità all' ente gestore della Strada e/o alla , posto che nel luogo del CP_1 CP_10
sinistro la rete di recinzione del tratto autostradale non era intatta, ma presentava un varco che, presumibilmente, aveva consentito l'ingresso del bovino nell'autostrada medesima. Rilevava, in ogni caso, l'infondatezza della domanda attorea e deduceva l'eccessività del quantum di risarcimento richiesto. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea ed, in caso di suo accoglimento, per la riduzione della somma chiesta a titolo di risarcimento danni, vinte spese e competenze di causa, da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva anche la terza chiamata in causa NTroparte_11
( già ed eccepiva, preliminarmente,
[...] NTroparte_11
il proprio difetto di legittimazione passiva. Al riguardo rappresentava che i lavori del
5 macrolotto – nel cui ambito rientrava il tratto di autostrada nel quale si sarebbe verificato l'incidente- erano terminati in data 15.7.2016, addirittura un anno prima del verificarsi del sinistro. Aggiungeva poi che, con verbale del 15.12.2016 versato in atti,
l aveva preso in consegna l'opera acquisendo l'intero uso del tratto autostradale CP_1
già oggetto di lavori e ciò era circostanza di per sé sufficiente a dimostrare l'assoluta estraneità della al verificarsi dell'evento, posto che per effetto NTroparte_11
di detta consegna tale tratto autostradale rientrava dal 15.12.2016 nella gestione esclusiva dell Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda attorea, anche CP_1
sotto il profilo del quantum debeatur, evidenziando l'incidenza causale della condotta del danneggiato nella verificazione del sinistro. Concludeva, quindi, per la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di essa NTroparte_11
ed, in subordine , nel merito, per il rigetto della domanda attorea
[...]
poiché infondata;
in via ulteriormente gradata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, per il rigetto della domanda di manleva formulata dall nei CP_1
confronti di essa terza chiamata, con vittoria di spese e competenze.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6° c.p.c. ed il precedente giudice istruttore con ordinanza del 4 luglio 2022, da intendersi qui integralmente richiamata e confermata, non ammetteva né la prova testimoniale offerta da parte attrice essendo i testi indicati incapaci a testimoniare, trattandosi di soggetti tutti coinvolti nel sinistro, evento peraltro documentalmente provato, né la prova formulata dalle parti convenute e poiché in parte irrilevante ai fini CP_1 NTroparte_4
del decidere ed in parte relativa a circostanze da provare in via documentale;
la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva pertanto rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta a sentenza, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto occorre evidenziare che la domanda attorea spiegata nei confronti dell e di è CP_1 NTroparte_4
fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito specificate;
mentre deve rigettarsi la domanda di manleva formulata dall nei confronti della terza CP_1
6 chiamata , in relazione alla quale deve NTroparte_11
ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata.
Orbene, occorre innanzitutto rilevare che la preliminare eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, formulata dalla difesa dell è infondata. CP_1
Invero, dal combinato disposto di cui agli artt. 163 comma 2 n. 4 e 164 c.p.c.
l'atto introduttivo del giudizio è nullo solo quando manchi del tutto l'esposizione della causa petendi, ossia dei fatti costituenti la ragione della domanda e, dal complesso dell'atto stesso, non possa desumersi la ragione giustificativa della pretesa attorea
(Cass. Civ. Sez. Un. N. 8077/2012 e Cass. Civ. n. 20294/2014). Ora, nel caso di specie, nell'atto di citazione sono indicate e, pertanto, sono chiaramente riscontrabili le ragioni sottese alla pretesa risarcitoria. Non ricorre, pertanto, alcuna ipotesi di nullità e, di conseguenza, l'eccezione de quo non può trovare accoglimento.
Ciò chiarito, giova poi rilevare che la dinamica dell'incidente prospettata da parte attrice è suffragata dalla produzione documentale in atti e, precisamente, dal rapporto della polizia stradale intervenuta nell'immediatezza del sinistro, dal verbale giornaliero dell ove risulta registrato l'incidente in esame ed, infine, dalla CP_1
relazione dell'Asp di Reggio Calabria- Dipartimento di Prevenzione Sevizio
Veterinario- in cui si dà atto dell'identificazione dell'animale tramite marca auricolare e della conseguente associazione della stessa al codice elettronico del bolo endoruminale, corrispondente ad un animale di specie bovina razza meticcia/incrocio- sesso femminile di proprietà del convenuto , con azienda sita in Via NTroparte_4
Piano Aquile, 61, Melia del Comune di SC.
Pertanto, sulla scorta del predetto compendio probatorio in atti, deve ritenersi provata la dinamica del sinistro come descritta nell'atto introduttivo (peraltro non specificatamente contestata dalle controparti) e la conseguente riconducibilità dei danni riportati dalla vettura di proprietà dell'attore allo scontro con la predetta giovenca, risultata di proprietà del predetto . NTroparte_4
7 Accertata la dinamica del sinistro e la riconducibilità dei danni medesimi alla presenza dell'animale nella carreggiata di marcia, occorre ora esaminare i profili di responsabilità dell'evento per cui è causa.
Orbene, un primo profilo di responsabilità va senz'altro individuato in capo al convenuto , proprietario della giovenca contro la quale ha impattato NTroparte_4
il veicolo di proprietà dell'attore. La fattispecie in esame integra, infatti, la tipica ipotesi prevista dall'art. 2052 c.c. che prevede una presunzione di responsabilità del proprietario o di chi se ne serve per i danni cagionati dall'animale “sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito”, salva la prova del fortuito.
Detta responsabilità ha natura oggettiva e si fonda non su un comportamento o un'attività, commissiva od omissiva, ma su una relazione ( di proprietà o di uso anche temporaneo) intercorrente con l'animale, sulla presunzione di colpa iuris et de iure in vigilando od in custodendo nonché sulla sussistenza del nesso causale tra il fatto dell'animale medesimo ed il danno.
Invero, poiché l'art. 2052 c.c. configura una responsabilità oggettiva, il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale ed il danno (Cass. civ. n. 778/1979 e Cass. civ. n. 261/1977) incombendo sul danneggiante la prova del caso fortuito, inteso come fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità.
In altri termini, il convenuto in giudizio per risarcimento dei danni, al fine di superare la presunzione di responsabilità iure et de iure, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune e massima diligenza e prudenza nella custodia, bensì dovrà dimostrare, positivamente, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso di causalità (ex multis Cass. civ.
17901/2014).
Applicando i superiori e condivisi canoni ermeneutici alla vicenda in esame, deve affermarsi la responsabilità del proprietario della giovenca per i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro in argomento.
8 Invero, risulta provato che il sinistro in questione è stato causato dalla presenza sulla carreggiata del bovino del e, non avendo quest'ultimo fornito prova CP_4
del fortuito, la responsabilità resta a lui imputata.
A tale riguardo giova rilevare che il a sostegno del fortuito, deduceva CP_4
che nella mattina del 9 ottobre 2017, recatosi presso il proprio allevamento per dare da mangiare ai bovini, appurava che ignoti, presumibilmente nella notte tra l'8 ed il 9 ottobre 2021, si erano appropriati del bestiame, posto che l'intera mandria mancava.
Aggiungeva poi che si era immediatamente recato al Comando dei Carabinieri di SC per sporgere denuncia di furto contro ignoti. Tuttavia, quanto asserito dal in CP_4
merito all'esistenza del caso fortuito, consistente nel furto degli animali, non merita accoglimento né in punto di diritto né in punto di fatto.
In punto di diritto la giurisprudenza è incline ad escludere che il furto di animali possa integrare il caso fortuito, quale esimente prevista dall'art. 2052 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 3047/1972) .
In punto di fatto deve poi rilevarsi che la mera presentazione di una denuncia non è ex se sufficiente a dimostrare l'effettiva consumazione del furto. Ancora, appare davvero singolare che il abbia sporto denuncia per furto solo dopo essere CP_4
venuto a conoscenza dell'incidente causato dalla presenza di uno dei suoi animali sull'autostrada A2, tra SC e Infatti, nella citata denuncia versata in atti CP_12
(allegata al fascicolo relativo alla fase svolta davanti al Giudice di Pace) è lo stesso a dichiarare di essersi accorto nella mattina del 9 ottobre 2017 del furto della CP_4
mandria costituita da 23-24 bovini e di essere stato successivamente contattato dai veterinari di Villa San Giovanni i quali gli riferivano che un bovino di sua proprietà aveva causato un incidente sull'autostrada A2, fra SC e CP_12
In altri termini il per sua stessa ammissione, pur essendosi accorto CP_4
nella mattinata del 9.10.2017, quando si era recato per dare da mangiare ai bovini, del furto degli stessi ha tuttavia ritenuto di sporgere denuncia non nell'immediatezza, come sarebbe stato opportuno fare trattandosi peraltro di 23/24 capi di bestiame, bensì solo dopo molte ore e, precisamente, alle ore 13.49, per come si evince dalla denuncia e, soprattutto, solo dopo essere stato avvisato dell'incidente per cui è causa dai veterinari.
9 In ogni caso, anche a voler ritenere provato il furto, tale evenienza non è, come già sopra evidenziato, sufficiente ad integrare il caso fortuito.
Invero, sul gravava l'onere di dimostrare un'idonea custodia degli CP_4
animali, ossia di aver adottato le opportune cautele, con la diligenza richiesta dalle circostanze del caso, per custodire e sorvegliare il bestiame, mettendo così lo stesso adeguatamente al riparo da tentativi di furto e che, di conseguenza, il predetto furto, rappresentando un evento tanto eccezionale quanto imprevedibile, integrava il caso fortuito di cui all'art. 2052 c.c..
Sul punto, tuttavia, nulla il ha provato ed, in verità, neanche dedotto. CP_4
Di conseguenza, in assenza di tale prova, la responsabilità rimane ascritta al in quanto proprietario della giovenca. CP_4
Un secondo profilo di responsabilità va individuato in capo all'altra parte convenuta, ex art. 2051 c.c.. CP_1
In proposito giova innanzitutto evidenziare che l ha eccepito il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la responsabilità era da attribuire alla quale società appaltatrice dei lavori di NTroparte_5
ammodernamento del tratto di strada luogo del sinistro e, quindi, custode dello stesso ed, in ogni caso, formulava richiesta di chiamata in causa della al fine CP_10
di essere dalla stessa manlevata, in caso di accoglimento della domanda attorea, di quanto eventualmente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento danni.
Ora, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell è infondata. CP_1
Al riguardo occorre rilevare che ai sensi dell'art. 7 della legge 178/2002 l'Ente
Nazionale per le strade Anas è stato trasformato in società per azioni con la denominazione di ed a quest'ultima sono stati attribuiti, a titolo di CP_1
concessione, i compiti di cui all'art. 2 comma 1 lettere da a) a g) nonché quelli previsti dall'art. 1 del d.lgs. n. 143/1994.
In base alla predetta normativa spetta all' tra l'altro, il compito di CP_1
gestire le strade ed autostrade di proprietà dello Stato, di provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, di realizzare il progressivo
10 miglioramento della rete stradale ed autostradale, vigilando sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione.
E' evidente pertanto che l è custode delle strade ed autostrade in CP_1
concessione ed è, di conseguenza, responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati a terzi dalle cose in custodia, salva la prova del caso fortuito (ex multis Cass. civ. n.
11785/2017), quale limite alla detta responsabilità oggettiva.
Ancora, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente (Cass. civ. n. 7553/2021 e Cass. civ. n. 41435/2021), sicché questi resta responsabile alla stregua dell'art. 2051 c.c. dei danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera, salvo che provi il fortuito. Invero, la Suprema Corte ha affermato che non
è sostenibile che la “consegna” di un bene perché siano eseguiti lavori equivalga alla
“consegna” del ruolo di custode verso i terzi, perché questo costituirebbe un contrattuale esonero di responsabilità nei confronti, però, di chi del negozio non è parte.
Applicando detti principi al caso in esame è evidente che l è CP_1
legittimata passiva nonché responsabile per danni cagionati all'attore, stante la conservazione degli obblighi di custodia della predetta autostrada. Del resto, diversamente, opinando si giungerebbe alla illogica conclusione che tutti compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai tratti autostradali oggetto di lavori di ammodernamento sarebbero trasferiti contrattualmente agli appaltatori dei lotti, con la dismissione da parte dell di gran parte delle sue competenze (si veda art 2 CP_1
del d.lgs. n. 143/1994) e con l'ulteriore irragionevole conseguenza di far gravare sul bilancio pubblico contemporaneamente i costi del personale e dei mezzi necessari per garantire la manutenzione delle autostrade sia dell che dell'appaltatore CP_1
(atteso che i costi sostenuti da quest'ultimo non potrebbero che riverberarsi sul corrispettivo dell'appalto).
Ma vi è di più. E' la stessa ad affermare di aver effettuato il controllo CP_1
e la vigilanza giornaliera su quel tratto di strada con il proprio personale, come comprovato dalle relazioni di servizio allegate al fascicolo dell' così CP_1
ammettendo e riconoscendo gli obblighi di custodia sulla stessa ricadenti.
11 Quanto poi alla circostanza, riferita dall che alcuni operai della CP_1 CP_9
abbiano apposto in data 10 ottobre 2017 un rete metallica in cima alla scarpata adiacente al bordo della carreggiata in questione, la stessa non può evidentemente costituire prova di una qualche responsabilità della , né tantomeno prova che CP_9
sulla stessa ricadessero obblighi di manutenzione.
Ancora, mette conto evidenziare che alla data del sinistro 9 ottobre 2017 nel tratto stradale in questione non vi era più alcuna area di cantiere, essendo stati i lavori anticipatamente consegnati dalla in data 15.12.2016, come comprovato CP_13
dal verbale di consegna anticipata dei lavori, versato nel fascicolo della CP_9 CP_5
A seguito di detta consegna l ha acquisito, ai sensi dell'art. 230 D.p.R. CP_1
207/2010, l'intero uso del tratto autostradale, già oggetto di lavori da parte del Co e, pertanto, la .-RC al momento dell'evento per cui è causa, Parte_6
successivo alla predetta consegna, non aveva alcun potere di intervento su detta porzione di autostrada, che rientrava, a far data dal 15.12.2016, nella gestione esclusiva dell CP_1
Ma vi è di più. Nel citato verbale di consegna del 15.12.2016 è, espressamente affermato che “con la presente consegna anticipata, il NTraente generale è sollevato da qualsivoglia responsabilità per danni a cose e/o persone che si dovessero verificare per il non corretto utilizzo della tratta in questione, nonché dagli obblighi di manutenzione”.
Per tutte le superiori ragioni, tenuto conto che il sinistro non si è verificato in area di cantiere, bensì in un tratto aperto alla circolazione ordinaria (essendo stati, peraltro, i lavori consegnati) deve ritenersi, convenendo con le argomentazioni della che gli obblighi di custodia e manutenzione NTroparte_11
gravassero esclusivamente sull (da ritenersi legittimata passiva), con CP_1
conseguente, invece, difetto di legittimazione passiva della . . CP_9
Riconosciuto l'obbligo dell di provvedere alla custodia e vigilanza del CP_1
tratto autostradale in questione va, altresì, affermata la responsabilità della stessa per i danni subiti dall'attore a causa della presenza della giovenca ex art. 2051 c.c..
12 Invero, nel caso di sinistro stradale causato dalla presenza di un animale in autostrada la Suprema Corte ammette la configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente gestore (Cass. Civ. n. 11785/2017, Cass. civ. n. 2308/2007 e Cass. civ. n. 7763/2007).
Si tratta di responsabilità oggettiva per la configurazione della quale, prescindendosi da profili di colpa imputabili al custode, è sufficiente dimostrare da parte del danneggiato l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa stessa e il danno arrecato, spettando poi al custode stesso, al fine dell'esonero dalla responsabilità, la prova del fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. 13 luglio 2011, n. 15389), idoneo a recidere il collegamento tra la cosa e il danno.
Orbene, nel caso in esame, come già sopra specificato, è provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno;
mentre l non ha dimostrato che CP_1
l'evento sia stato determinato che da una situazione qualificabile come “fortuito”, ossia da un fattore che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. civ. n.
6703/2018). La circostanza che l abbia effettuato il controllo e la vigilanza CP_1
giornaliera su quel tratto di strada con il proprio personale, come risulta dalle citate relazioni di servizio, senza che la presenza dell'animale fosse stata rilevata prima dell'incidente per cui è causa non è sufficiente ad integrare il caso fortuito.
In proposito la Suprema Corte ( con sentenza del 12.5.2017 n. 11785) ha così statuito:” Nell'ipotesi di un sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale sulla carreggiata dell'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia sella stessa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c. deve dare la prova positiva che la presenza dell'anomale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, non essendo all'uopo sufficiente la dimostrazione della mera presenza di una recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto interessato dall'incidente, atteso che tale circostanza, non avendo in concreto impedito alla cosa di esplicare
13 comunque la propria potenzialità dannosa, conferma l'inefficace potere di sorveglianza su di essa”.
Viceversa, nessun concorso di colpa nella causazione del sinistro è possibile ravvisare nel comportamento del danneggiato.
Invero, avuto riguardo alle particolari condizioni in essere al momento del sinistro per come risultanti dal verbale della polizia stradale e, precisamente, alla scarsa illuminazione e visibilità in ragione dell'orario dell'incidente (ore 6.30 del 9 ottobre
2017), al colore scuro della giovenca capace di mimetizzarsi con il manto stradale ed alla inevitabile velocità sostenuta del che si trovava a percorrere un tratto di Pt_1
autostrada (seppure nei limiti consentiti non essendogli stata contestata alcuna violazione al C.d.S.), rendendo pericolosa ogni eventuale manovra repentina, deve ragionevolmente ritenersi che all'attore non possa muoversi alcun rimprovero per non essersi avveduto per tempo della presenza della giovenca (come peraltro accaduto anche a tutti gli altri soggetti coinvolti nel medesimo sinistro) in termini imprudenza o negligenza. Non vi è, pertanto, spazio alcuno per il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., in verità meramente dedotto dai convenuti e sprovvisto di riscontro probatorio.
Per tutti i suesposti motivi, deve affermarsi che il sinistro in argomento è addebitabile alla concorrente responsabilità, ai sensi dell'art. 2055 c.c., del convenuto
, quale proprietario della giovenca ex art. 2052 c.c. e dell NTroparte_4 [...]
quale ente gestore dell'autostrada ex art. 2051 c.c.. CP_1
Ancora, la domanda di manleva spiegata dall nei confronti della CP_1 [...]
deve rigettarsi. Al riguardo occorre rilevare che l Parte_7 CP_1
dopo aver eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ha, in via subordinata, formulato detta domanda di manleva sempre sul medesimo presupposto dell'affidamento alla predetta società dei lavori di ammodernamento e precisamente, NT ha asserito che la avrebbe in ogni caso dovuto garantire e manlevare Parte_7
l perché in qualità di affidataria dei lavori sulla stessa ricadrebbero i CP_1
conseguenti obblighi di custodia, conservazione e manutenzione delle opere, fino al collaudo definitivo (ved. Pag. 18 della comparsa . Ora, come sopra CP_1
ampiamente evidenziato, il sinistro non si è verificato nell'area di cantiere e non è stato
14 causato da lavori in corso di esecuzione ad opera della terza chiamata, essendo stati i lavori in questione ultimati in data 15.7.2016 e consegnati in data 15.12.2016 prima del sinistro per cui è causa, sinistro il quale si è, invece, verificato in un tratto aperto alla circolazione ordinaria, con conseguente obbligo di manutenzione e custodia gravante esclusivamente- si ribadisce- sull CP_1
Quest'ultima ha poi sempre sostenuto che lo stato di recinzione del tratto autostradale luogo del sinistro si presentava integro e privo di anomalie e solo nella comparsa conclusionale ha affermato che per le difformità nell'esecuzione dei lavori NT da parte della c - tra le quali rientrerebbe la causa dei danni paventata da controparte, ossia il varco presente nelle rete di recinzione dell'autostrada che avrebbe presumibilmente consentito l'accesso dell'animale- permaneva la responsabilità della predetta impresa affidataria dei lavori.
Ora, fermo restando che la domanda di manleva è stata fondata unicamente sul presupposto che sull'impresa affidataria ricadessero gli obblighi di CP_9
manutenzione e custodia e non sul diverso presupposto relativo ad eventuali difetti nell'esecuzione delle opere (ved. pag. 18 comparsa e che, pertanto, non CP_1
incombendo sulla tali obblighi di manutenzione e custodia la domanda di CP_9
garanzia così come formulata, non può trovare accoglimento;
in ogni caso, l CP_1
avrebbe dovuto provare che tale lavoro, di cui lamenta la difformità, rientrava in quelli oggetto di appalto ed avrebbe, altresì, dovuto provare che tale varco fosse già esistente NT al momento della consegna di detti lavori da parte della c , ben potendo lo stesso essere stato creato successivamente ad opera, per esempio, di vandali ed in tal caso, sempre l quale custode, avrebbe dovuto tempestivamente provvedere alla sua CP_1
riparazione, posto che la predetta per sua stessa ammissione, effettuava tramite CP_1
proprio personale i controlli su detto tratto autostradale.
Infine, non risulta che in sede di collaudo definitivo l abbia sollevato CP_1
difetti di esecuzione in relazione alla presenza del predetto varco.
Per tutte le superiori ragioni la domanda di manleva spiegata dall nei CP_1
confronti della deve rigettarsi. CP_10
15 Quanto ai danni riportati dalla vettura giova evidenziare che parte attrice ha eccessivamente quantificato gli stessi nella somma di euro 4.000,00 (quattromila/00).
Al riguardo giova rilevare che l'attore ha affermato che la riparazione del veicolo, quantificata nella predetta somma, era antieconomica e che, pertanto, lo stesso era stato rottamato, come provato dal certificato di rottamazione versato in atti.
Ora, quando il costo delle riparazioni supera il valore commerciale del veicolo e, dunque, sia antieconomico, come nel caso di specie, il risarcimento avviene per equivalente, ossia con il pagamento del valore commerciale del veicolo prima del sinistro (art. 2058 c.c.).
A tale proposito occorre rilevare che il perito della stessa parte attrice geom. con perizia inviata all in fase stragiudiziale (non Persona_2 CP_1
specificatamente contestata in questa sede) ha riconosciuto che i danni riportati al veicolo superavano di gran lunga il valore commerciale dello stesso, che risultava essere pari ad euro 1.500,00, con conseguente antieconomicità della riparazione.
Ne consegue che il risarcimento del danno subito dall'attore, per tutte le superiori considerazioni, deve quantificarsi nella sopra citata minor somma di euro 1.500,00
(millecinquecento/00) pari al valore commerciale della vettura prima del sinistro.
Trattandosi di debito di valore, vanno poi aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici Istat del costo della vita al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data dell'illecito alla pubblicazione della sentenza (Cass. Sez. Unite n. 1712/1995, Cass.Sez.Unite n. 8521/2007, Cass. Sez.
Unite n. 557/2009).
Nessun'altra somma a titolo di spese di rottamazione, di nuova immatricolazione, di bollo non goduto, di spese di soccorso e custodia della vettura danneggiata e di fermo tecnico può essere liquidata in quanto somme non richieste nell'atto introduttivo ma solo in comparsa conclusionale e, comunque, non provate.
Giova ribadire infatti, che l'attore nell'atto di citazione ha formulato richiesta di risarcimento unicamente per i danni riportati alla carrozzeria ed alla meccanica della sua vettura, quantificandoli in euro 4.000,00 e soltanto nella comparsa conclusionale,
16 nella quale ha riconosciuto che il danno doveva commisurarsi, invece, al valore commerciale della vettura, ha richiesto, così formulando domande nuove, la liquidazione delle predette somme ulteriori per rottamazione, nuova immatricolazione, bollo non goduto, spese di soccorso e custodia della vettura danneggiata e fermo tecnico quantificandole genericamente, senza peraltro fornire alcuna prova, nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille/00).
Infine, con riferimento alle spese di lite, nei rapporti tra attore ed i convenuti e le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in CP_1 CP_4
dispositivo facendo applicazione dei valori medi dei parametri applicabili alle controversie di valore fino ad euro 5.200,00 (D.M. 55/2014 e succ. mod.); ancora, nei rapporti tra l e la terza chiamata in liquidazione le spese di CP_1 CP_10
lite, liquidate come in dispositivo e sempre facendo applicazione dei predetti valori medi, vanno poste a carico dell ed in favore della terza chiamata in ragione CP_1
del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Fortuna, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2319/2021 R.G. sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede :
1. Accoglie la domanda attorea nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna i convenuti e , in solido CP_1 NTroparte_4
tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro Parte_1
1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione ed interessi per come specificato in motivazione;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della NTroparte_5
e rigetta la domanda di manleva spiegata dall nei
[...] CP_1
confronti della stessa , per le ragioni di NTroparte_11
17 cui in parte motiva;
3. condanna i convenuti e , in solido tra loro, CP_1 NTroparte_4
al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in euro 2.552,00
(duemilacinquecentocinquantadue/00) per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato, rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4. condanna l al pagamento in favore della CP_1 [...]
delle spese di lite liquidate in euro 2.552,00 NTroparte_11
(duemilacinquecentocinquantadue/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30 giugno 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Fortuna)
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