Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 4096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4096 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35078 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: proprietà, vertente
TRA
codice fiscale: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Gabriele De Paola
-ATTORE-
E
codice fiscale: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Stefano Carlo Ferrari
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero la nullità della domanda riconvenzionale formulata dal sig. in sede di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta con domanda riconvenzionale in quanto tale domanda è indipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione;
1
IN VIA SUBORDINATA
1) rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal sig. in Controparte_1 sede di comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provata;
2) accertare e dichiarare l'interposizione reale avvenuta nell'ambito dell'aggiudicazione del 10/12/2021 – procedura esecutiva RGE n. 23/2019 – Tribunale di Milano avente ad oggetto gli immobili siti in via Fratelli Bressan, 34, Milano, così identificati Piano Terra – Foglio 145; Particella 112;
Subalterno 9; Categoria A/5; Piano Terra/S1 - Foglio 145; Particella 112; Subalterno 705 e, per l'effetto, trasferire al sig. la proprietà Parte_1 degli immobili siti in via Fratelli Bressan, 34, Milano, così identificati Piano
Terra – Foglio 145; Particella 112; Subalterno 9; Categoria A/5; Piano Terra/S1 - Foglio 145; Particella 112; Subalterno 705, nella misura di 3/8 dell'intero diritto di proprietà ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri la relativa trascrizione;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA condannare il sig. al pagamento della somma di € 51.585,00, Controparte_1 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ovvero in quella che risulterà accertata in corso di causa, fatta in ogni caso salva la valutazione in via equitativa, in favore del sig. ; Parte_1
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE condannare il sig. al pagamento della somma di € 35.000,00, Controparte_1 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ovvero in quella che risulterà accertata in corso di causa, fatta in ogni caso salva la valutazione in via equitativa, in favore del sig. . Parte_1
IN OGNI CASO condannare il sig. al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite da quantificarsi secondo i parametri vigenti al
[...] momento della liquidazione ivi comprese competenze e spese del
2 procedimento di negoziazione assistita e di mediazione n. 882/2023 – ICAF
Milano;
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede prova per interpello e per testimoni articolando come da capitoli di prova formulati in sede di atto di citazione, memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. e memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c., che devono intendersi ivi integralmente ritrascritti, salvo integrazione ed emendabilità.
Per la parte convenuta
1) IN VIA PRELIMINARE: ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta sulle unità immobiliari site a Milano, via
Fratelli Bressan, 34 aventi identificate tramite i seguenti dati catastali:
A) Piano Terra Foglio 145; Particella 112; Subalterno 9; Categoria A/5; B) Piano Terra/S1 - Foglio 145; Particella 112; Subalterno 705, a cura e spese dell'attore;
2) NEL MERITO: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, per le motivazioni di cui in premessa;
3) IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare il credito del dr. nei confronti del signor nella misura Controparte_1 Parte_1 di € 50.000,00 ovvero nella diversa misura che risulterà in corso di causa a seguito della eventuale compensazione con i pagamenti che saranno provati;
4) ORDINARE la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sulle unità immobiliari site a Milano, via Fratelli Bressan, 34 aventi identificate tramite i seguenti dati catastali: A) Piano Terra — Foglio 145; Particella 112; Subalterno 9; Categoria A/5; B) Piano Terra/S1 - Foglio 145; Particella 112; Subalterno 705, a cura e spese dell'attore con indicazione del termine entro cui adempiere e la possibilità per il caso di inerzia, di provvedervi il convenuto condannando l'attore al pagamento di una somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo oltre alle spese di cancellazione;
5) CONDANNARE ex art. 96 c.p.c. il signor al risarcimento Parte_1 del danno causato anche in via equitativa;
6) con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA in quanto dovuta.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte e a tal fine deducendo:
-di essere un “consulente” in materia di vendite giudiziarie e di avere in tale veste segnalato al nel dicembre 2021, la procedura esecutiva CP_1
immobiliare n. 23/2019 R.G.E. pendente dinanzi a questo Tribunale e avente ad oggetto due unità immobiliari site a Milano, via Fratelli Bressan n. 34, in catasto fabbricati indentificate al foglio 145, particella 112, subalterni 9 e 705;
-che il presentata l'offerta, era riuscito ad aggiudicarsi entrambe le CP_1
unità immobiliari al prezzo complessivo di Euro 95.000,00 e,
nell'approssimarsi della scadenza per il saldo del prezzo, aveva chiesto al un aiuto economico al fine di reperire la provvista necessaria al saldo;
Pt_1
-che il aveva accettato di partecipare all'acquisto dell'immobile Pt_1
corrispondendo la somma di Euro 35.000,00, pari a circa i 3/8 dell'intera proprietà, con l'impegno da parte di a ritrasferire all'attore la CP_1
corrispondente quota dell'immobile;
-che il pagamento della somma di Euro 35.000,00 era avvenuto per il tramite di terzi soggetti e direttamente a favore della procedura esecutiva;
-che successivamente il convenuto era venuto meno agli accordi assunti,
rendendosi irreperibile.
Si è costituito il convenuto chiedendo di respingere la domanda.
Ha sottolineato, in particolare, che nel corso del rapporto intercorrente tra e era stato il a chiedere al secondo un prestito di Pt_1 CP_1 Pt_1
Euro 50.000,00 e non viceversa;
che, accordato il prestito e temendo di non ottenere la restituzione della somma, il aveva chiesto al di CP_1 Pt_1
4 procedere al pagamento della somma di Euro 35.000,00 che egli era tenuto a versare alla suindicata procedura esecutiva;
che il , invece di Pt_1
corrispondergli l'importo, aveva versato la somma di Euro 35.000,00
direttamente alla procedura esecutiva, per il tramite di terzi;
che, pertanto, non sussiste alcuna interposizione né fittizia né reale.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito si osserva, quanto all'invocata interposizione fittizia di persona, come questa si configuri allorché venga stipulato un accordo simulatorio avente per oggetto l'attribuzione della qualità di parte del contratto ad un soggetto che resta estraneo al contratto stesso e presta solo il proprio nome;
in tal caso la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente, poiché
costui deve essere consapevole della funzione meramente fittizia del soggetto interposto e deve manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi direttamente nei confronti dell'interponente; per tale ragione la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso, con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto proveniente anche dal terzo contraente, il quale deve esprimere la propria adesione nella debita forma, che, per i trasferimenti immobiliari, è
quella scritta (Cass. civ., Sez. I, n. 30239/2024; Cass. civ., Sez. II,
n. 25578/2018).
5 Pertanto, nel caso di interposizione fittizia di persona in un contratto che richiede la forma scritta ad substantiam, quale quello di compravendita, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni (artt. 2721-2726
cod. civ.), ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto dell'art. 1414
cod. civ., comma 2, e dell'art. 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e sempre con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta - fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (art. 2724 n. 3 cod. civ.) - con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (art. 2739,
comma 1, cod. civ.), né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto (Cass. civ., Sez. 2, n. 4071/2008;
Cass. civ., Sez. 3, n. 21822/2010; Cass. civ., Sez. II, n. 7537/2017).
Posto quanto precede, si evidenzia che nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova scritta dell'interposizione fittizia mentre gli altri mezzi di prova richiesti dall'attore, quali la testimonianza, l'interrogatorio formale e il giuramento decisorio, non sono ammissibili in base ai principi poc'anzi
6 enunciati, con conseguente necessario rigetto della domanda di accertamento della simulazione parziale dell'aggiudicazione per interposizione fittizia.
Quanto all'interposizione reale, la stessa si verifica, come è noto, qualora vi sia un accordo tra interponente e interposto senza la partecipazione del terzo contraente.
L'interposto è l'unica vera parte del negozio e, quindi, acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo di ritrasferirli all'interponente.
Pertanto, l'interposizione reale non configura un'ipotesi di simulazione, bensì
presenta una stretta analogia con il mandato senza rappresentanza.
Nella fattispecie non è però ravvisabile alcuna interposizione reale, in quanto dalla documentazione in atti (doc. 1 allegato dal convenuto) emerge che ha effettuato un prestito in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di Euro 50.000,00.
L'esistenza di detto prestito non è contestata dall'attore, il quale si limita ad affermare di aver restituito l'importo di Euro 27.000,00 tramite pagamenti mensili di Euro 3.000,00 ciascuno, pagamenti che sarebbero stati compiuti in contanti e brevi manu.
Tuttavia di tali pagamenti non è stata fornita alcuna prova documentale (come ad esempio delle ricevute) e la prova testimoniale in proposito articolata dall'attore è inammissibile, in base al combinato disposto degli artt. 2721 e
2726 cod. civ.
Risulta inoltre che i signori e Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno disposto bonifici per complessivi Euro 35.000,00 su incarico di
[...]
e in favore della procedura esecutiva n. 23/2019 R.G.E, ossia Parte_1
7 quella avente ad oggetto le unità immobiliari acquistate dal CP_1
(documenti 7-8-9-12 prodotti dall'attore).
Ne consegue che, come condivisibilmente sostenuto dal convenuto, in difetto di diversa prova scritta la somma di Euro 35.000,00 versata alla procedura esecutiva (da terzi incaricati dal ) era in realtà diretta a saldare Pt_1
parzialmente il debito contratto dal nei confronti di , Pt_1 Controparte_1
piuttosto che all'acquisto - per la quota di 3/8 - della proprietà degli immobili subastati.
Discende, ulteriormente, da quanto sopra che deve essere respinta anche la domanda subordinata di condanna di al pagamento della somma di CP_1
Euro 51.585,00 pari al valore attuale della quota di 3/8 delle unità
immobiliari, dal momento che nessun diritto può vantare il su tali Pt_1
immobili; così come deve essere disattesa la domanda di condanna alla restituzione della somma di Euro 35.000,00 versata per conto del in Pt_1
pagamento del debito assunto dal verso la procedura esecutiva a CP_1
seguito dell'aggiudicazione, atteso che l'odierno convenuto aveva diritto ad ottenere la suddetta somma in virtù del controcredito di Euro 50.000,00 dallo stesso vantato nei confronti del . Pt_1
Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale relativa all'accertamento del credito del nei confronti del nella misura di Euro 50.000,00 (ovvero CP_1 Pt_1
nella diversa misura risultante a seguito del riconoscimento della parziale restituzione di tale importo tramite il pagamento di Euro 35.000,00 eseguito alla procedura esecutiva), va preliminarmente respinta l'eccezione formulata dall'attore secondo cui la domanda riconvenzionale sarebbe inammissibile, in quanto non dipenderebbe dal titolo dedotto in giudizio dall'attore né da quello
8 che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.
In proposito si deve innanzitutto ricordare che la disposizione di cui all'art. 36
c.p.c. serve a giustificare la modificazione della competenza sulla domanda riconvenzionale per ragioni di connessione, non invece a stabilire se una domanda riconvenzionale sia o meno ammissibile;
e nel caso in esame, a prescindere da quanto in seguito osservato circa la sussistenza di una piena connessione soggettiva e oggettiva tra domanda principale e domanda riconvenzionale, l'attore non ha mai eccepito la competenza di un altro ufficio giudiziario sulla domanda riconvenzionale.
In ogni caso, come anticipato, nella fattispecie il convenuto ha negato sia l'interposizione fittizia e che quella reale ed ha provato di aver effettuato un prestito di Euro 50.000,00 in favore dell'attore, che peraltro non ha contestato di avere ricevuto il detto importo all'indicato titolo.
Pertanto la domanda riconvenzionale è certamente proponibile nel presente giudizio, in quanto fondata su un controcredito da mutuo eccepito in compensazione dal convenuto rispetto al credito di Euro 35.000,00
subordinatamente azionato dall'attore.
Nel merito si ribadisce che, oltre ad essere stato provato il predetto prestito di
Euro 50.000,00 (doc. 1 della produzione di parte convenuta), è altresì pacifico tra le parti che per conto del ed a favore del sono stati Pt_1 CP_1
effettuati bonifici per totali Euro 35.000,00 a beneficio della procedura esecutiva n. 23/2019 R.G.E., a titolo di parziale saldo del prezzo degli immobili di cui il si era reso aggiudicatario (documenti 7-8-9-12 CP_1
prodotti dall'attore).
Ne deriva che, per la differenza di Euro 15.000,00 ancora non restituita dal
9 , la domanda riconvenzionale è fondata e deve essere certamente accolta, Pt_1
con conseguente condanna dell'attore al relativo pagamento oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dalla domanda e quindi dal deposito della comparsa di risposta avvenuto il 04/03/2024.
Stante il rigetto di tutte le domande avanzate dall'attore, a norma dell'art. 2668,
comma secondo, del codice civile deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale dal medesimo eseguita contro il convenuto, con riferimento agli immobili di cui in premessa.
Le spese di lite seguono la totale soccombenza dell'attore e si liquidano in complessivi Euro 15.111,00 di cui Euro 1.008,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita, oltre oneri accessori (scaglione da Euro 52.000,01 ad
Euro 260.000,00).
Non sussistono tuttavia anche i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Quanto infine all'annotamento di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ad esso si potrà procedere, per espressa previsione dell'art. 2668 cod. civ., soltanto a seguito del passaggio in giudicato della presente decisione, motivo per cui tale adempimento non può costituire oggetto di un ordine alla parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta ogni domanda proposta da
contro
; Parte_1 Controparte_1
2)per effetto di quanto statuito al capo 1) che precede e in applicazione dell'art. 2668, comma secondo, del codice civile, ordina cha sia annotata di
10 cancellazione la trascrizione della domanda giudiziale per accertamento simulazione atti eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Milano 1 in data 10/11/2023 ai nn. 78379/58832;
3)in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Parte_1
al pagamento, in favore di , della somma di Euro 15.000,00 Controparte_1
oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile dal 04/03/2024 e fino al soddisfo;
4)condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali che liquida in Euro 518,00 per esborsi a titolo di contributo unificato ed Euro 15.111,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 20 maggio 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
11