Versione
20 agosto 1969
20 agosto 1969
Art. 1.
Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere concessi finanziamenti in lire italiane ad enti ed istituti pubblici e privati, istituzioni universitarie ed imprese industriali per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata dei quali non e' prevista la produzione in Italia.
Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere concessi finanziamenti in lire italiane ad enti ed istituti pubblici e privati, istituzioni universitarie ed imprese industriali per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata dei quali non e' prevista la produzione in Italia.