Articolo 1 della Legge 14 luglio 1969, n. 471
Articolo 2
Versione
20 agosto 1969
Art. 1.
Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere concessi finanziamenti in lire italiane ad enti ed istituti pubblici e privati, istituzioni universitarie ed imprese industriali per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata dei quali non e' prevista la produzione in Italia.
Entrata in vigore il 20 agosto 1969