Sentenza 16 giugno 2025
Parere definitivo 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 5219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5219 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05219/2025REG.PROV.COLL.
N. 00915/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 915 del 2024, proposto da -OMISSIS-., quale avente Causa della Società -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Sessa Aurunca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Andrea Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS-del 30 ottobre 2023 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. VI, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante contro l’ordinanza n. 30 del 9 giugno 2020, adottata dal Comune di Sessa Aurunca, recante l’ordine di demolizione di opere abusive nonché la rimessa in pristino dello stato dei luoghi
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato Comune Sessa Aurunca;
vista l’istanza di estinzione del giudizio, depositata il 5 maggio 2025, con la quale l’odierna appellante -OMISSIS-. ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
visti gli artt. 35, comma 2, 38, 84 e 85 c.p.a.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli, mentre nessuno è comparso personalmente per le parti costituite;
viste le conclusioni delle parti, come ribadite nelle note di passaggio in decisione rispettivamente depositate il 9 maggio 2025;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), l’odierna appellante, -OMISSIS-. ha impugnato, in qualità di titolare di concessione demaniale marittima ricadente nel territorio del Comune di Sessa Aurunca relativa all’esercizio di attività di impresa turistico-balneare, l’ordinanza n. 30 del 9 giugno 2020, recante l’ordine di demolizione di opere abusive nonché la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
1.1. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Comune di Sessa Aurunca per resistere al gravame.
1.2. Con la sentenza n. -OMISSIS-del 30 ottobre 2023, alla luce della verificazione svolta, il Tribunale ha respinto il ricorso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello -OMISSIS-., lamentandone l’erroneità, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata in primo grado.
2.1. Si è costituito il Comune appellato per resistere al gravame.
2.2. Con la comunicazione depositata il 5 maggio 2025, la società appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio.
2.3. Con comunicazione depositata in pari data, il Comune appellato ha dichiarato di aderire alla rinuncia.
2.4. Le parti hanno ribadito la richiesta di dichiarare estinto il giudizio anche nelle note di passaggio in decisione depositate il 9 maggio 2025.
3. Infine, nella pubblica udienza del 10 giugno 2025, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti in atti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., in seguito a rituale rinuncia depositata dalla società appellante il 5 giugno 2025 e accettata dal Comune in pari data, con contestuale dichiarazione di accettazione da parte di quest’ultimo, sicché possono ritenersi soddisfatte le formalità previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. per la declaratoria di estinzione.
5. Le spese del presente grado del giudizio, stante l’accordo delle parti sulla declaratoria di estinzione e l’adesione del Comune alla rinuncia, possono essere interamente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., avuto riguardo alle circostanze del caso.
5.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante per la rinuncia il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, proposto da -OMISSIS-., dà atto della rinuncia da parte di quest’ultima e dichiara estinto il giudizio di appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di -OMISSIS-. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO