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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SIMONA Parte_1 C.F._1
SELVANETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via di
Ghello n. 1, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ILARIA Parte_2 C.F._2
MAFFEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pisana n. 345, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente l'importo di € Pt_2
150,00 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico sui conti correnti dei figli.
Detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT a decorrere dal mese dell'anno successivo a quello di inizio del pagamento, nonché il 50% delle spese straordinarie inerenti ai figli così come previsto dal Protocollo adottato presso codesto Tribunale. Il IGnor Parte_2 riconosce di dovere alla signora la somma di € 2.700,00 che si impegna a restituire Parte_1 entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. Il sig. si impegna ad iniziare a Pt_2 corrispondere il contributo di mantenimento concordato dal mese di Febbraio 2025.
1 2) Il IG. si impegna sin da ora a sostenere tutte le spese inerenti al cane di sua proprietà (a Pt_2 titolo esemplificativo: cibo e spese veterinarie) finché l'animale rimarrà presso la casa della IG.ra
. Parte_1
3) La IG.ra riscuoterà l'assegno unico nella misura del 100%. Parte_1
4) Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
e di nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 18/1/2005 e il 29/8/2006) - hanno Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SIMONA Parte_1 C.F._1
SELVANETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via di
Ghello n. 1, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ILARIA Parte_2 C.F._2
MAFFEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pisana n. 345, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo mensilmente l'importo di € Pt_2
150,00 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico sui conti correnti dei figli.
Detto importo sarà rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT a decorrere dal mese dell'anno successivo a quello di inizio del pagamento, nonché il 50% delle spese straordinarie inerenti ai figli così come previsto dal Protocollo adottato presso codesto Tribunale. Il IGnor Parte_2 riconosce di dovere alla signora la somma di € 2.700,00 che si impegna a restituire Parte_1 entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. Il sig. si impegna ad iniziare a Pt_2 corrispondere il contributo di mantenimento concordato dal mese di Febbraio 2025.
1 2) Il IG. si impegna sin da ora a sostenere tutte le spese inerenti al cane di sua proprietà (a Pt_2 titolo esemplificativo: cibo e spese veterinarie) finché l'animale rimarrà presso la casa della IG.ra
. Parte_1
3) La IG.ra riscuoterà l'assegno unico nella misura del 100%. Parte_1
4) Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
e di nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 18/1/2005 e il 29/8/2006) - hanno Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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