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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10521/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 10521/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GURZILLO IDA del Foro di BOLOGNA
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
24/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 4 rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia in data 27/12/2009; Persona_1 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 30/11/2021 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna pubblicato in data 11/01/2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005); visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] Parte_1
(BO) il 14/04/1975, e nato a [...] il [...], celebrato a Parte_2
MONTERENZIO il 19/07/2008 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
MONTERENZIO al n. 7, parte 1, anno 2008;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. La signora continuerà ad abitare nella casa di sua esclusiva proprietà, sita a Parte_1
San Lazzaro di Savena (BO), alla Via Emilia n.155, unitamente alla figlia minore Per_2
mentre il sig. continuerà a vivere presso la propria residenza a
[...] Parte_3
Tunisi (Tunisia), Residence Khadija n.A/9;
2. la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
pagina 2 di 4 prevalente e residenza abituale ed anagrafica presso l'abitazione della madre sita a San Lazzaro di Savena (BO), Via Emilia n.155;
3. la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter n.3 c.c., tranne per le questioni di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 320 c.c., delle quali se ne occuperà unicamente la madre, dato atto della circostanza che il padre vive stabilmente in Tunisia. Le scelte concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale saranno assunte dai genitori di comune accordo;
4. il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, previo accordo con la Pt_2 Per_1 madre, tutte le volte in cui si recherà in Italia (comunque non meno di una volta al mese). Salvo diverso accordo tra le parti, per ciò che attiene le festività natalizie e pasquali, nonché vacanze estive: il sig. trascorrerà con la minore la metà delle vacanze scolastiche natalizie, in Pt_2 modo da permettere ad di trascorrere un anno la giornata di Natale con la madre e quella Per_1 di Capodanno con il padre e viceversa l'anno successivo;
per ciò che attiene le vacanze pasquali, trattandosi di pochi giorni di vacanza scolastica, i genitori si accorderanno di anno in anno, precisando che la minore rimarrà in Italia per tale festività e sarà il padre a raggiungerla presso il luogo di residenza abituale;
20 giorni d'estate anche per periodi non consecutivi, con facoltà di estenderlo sino a 30 giorni sempre per periodi non consecutivi concordati tra i genitori;
5. le parti si impegnano a comunicare sempre, l'uno all'altro, il luogo e il recapito ove la minore soggiornerà nei periodi di vacanza;
6. durante i periodi natalizi ed estivi di spettanza paterna, il signor potrà portare con sé la Pt_2 minore in Tunisia. Le spese di viaggio per la figlia saranno interamente a carico del predetto;
7. tenuto conto del tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di matrimonio, della Per_1 valenza economica dei compiti domestici e della cura assunti da ciascun genitore, le parti convengono che il signor corrisponda alla signora mediante bonifico Pt_2 Parte_1 bancario, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore, la somma mensile pari ad euro 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
8. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna;
9. ricorrenti danno atto di avere ognuno la propria occupazione lavorativa e, pertanto, rinunciano a reciproche e personali richieste economiche;
10. le parti si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio anche per la figlia minore;
pagina 3 di 4 11. i signori e si impegnano a risolvere ogni altro problema che dovesse sorgere Parte_1 Pt_2
a seguito del divorzio con spirito di reciproca collaborazione;
12. le spese legali sono compensate integralmente tra le parti;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di MONTERENZIO di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 10521/2025 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
c.f. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GURZILLO IDA del Foro di BOLOGNA
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il
24/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
pagina 1 di 4 rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia in data 27/12/2009; Persona_1 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 30/11/2021 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna pubblicato in data 11/01/2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che non è pervenuto il parere del PM (benché ritualmente richiesto) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre - né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass.
12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005); visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] Parte_1
(BO) il 14/04/1975, e nato a [...] il [...], celebrato a Parte_2
MONTERENZIO il 19/07/2008 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
MONTERENZIO al n. 7, parte 1, anno 2008;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. La signora continuerà ad abitare nella casa di sua esclusiva proprietà, sita a Parte_1
San Lazzaro di Savena (BO), alla Via Emilia n.155, unitamente alla figlia minore Per_2
mentre il sig. continuerà a vivere presso la propria residenza a
[...] Parte_3
Tunisi (Tunisia), Residence Khadija n.A/9;
2. la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
pagina 2 di 4 prevalente e residenza abituale ed anagrafica presso l'abitazione della madre sita a San Lazzaro di Savena (BO), Via Emilia n.155;
3. la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter n.3 c.c., tranne per le questioni di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 320 c.c., delle quali se ne occuperà unicamente la madre, dato atto della circostanza che il padre vive stabilmente in Tunisia. Le scelte concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale saranno assunte dai genitori di comune accordo;
4. il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, previo accordo con la Pt_2 Per_1 madre, tutte le volte in cui si recherà in Italia (comunque non meno di una volta al mese). Salvo diverso accordo tra le parti, per ciò che attiene le festività natalizie e pasquali, nonché vacanze estive: il sig. trascorrerà con la minore la metà delle vacanze scolastiche natalizie, in Pt_2 modo da permettere ad di trascorrere un anno la giornata di Natale con la madre e quella Per_1 di Capodanno con il padre e viceversa l'anno successivo;
per ciò che attiene le vacanze pasquali, trattandosi di pochi giorni di vacanza scolastica, i genitori si accorderanno di anno in anno, precisando che la minore rimarrà in Italia per tale festività e sarà il padre a raggiungerla presso il luogo di residenza abituale;
20 giorni d'estate anche per periodi non consecutivi, con facoltà di estenderlo sino a 30 giorni sempre per periodi non consecutivi concordati tra i genitori;
5. le parti si impegnano a comunicare sempre, l'uno all'altro, il luogo e il recapito ove la minore soggiornerà nei periodi di vacanza;
6. durante i periodi natalizi ed estivi di spettanza paterna, il signor potrà portare con sé la Pt_2 minore in Tunisia. Le spese di viaggio per la figlia saranno interamente a carico del predetto;
7. tenuto conto del tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di matrimonio, della Per_1 valenza economica dei compiti domestici e della cura assunti da ciascun genitore, le parti convengono che il signor corrisponda alla signora mediante bonifico Pt_2 Parte_1 bancario, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore, la somma mensile pari ad euro 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
8. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna;
9. ricorrenti danno atto di avere ognuno la propria occupazione lavorativa e, pertanto, rinunciano a reciproche e personali richieste economiche;
10. le parti si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio anche per la figlia minore;
pagina 3 di 4 11. i signori e si impegnano a risolvere ogni altro problema che dovesse sorgere Parte_1 Pt_2
a seguito del divorzio con spirito di reciproca collaborazione;
12. le spese legali sono compensate integralmente tra le parti;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di MONTERENZIO di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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