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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/03/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 15478/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 15478/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. FAUSTA Parte_1 C.F._1
RUZZENENTI)
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. ILARIA CIOCCHI) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni:
«pronuncia della separazione;
la moglie si impegna a trovare una nuova collocazione abitativa, rilasciando
l'abitazione familiare, asportando i suoi effetti personali, nel più breve tempo possibile;
1 il sig. dall'effettiva uscita di casa, verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, alla CP_1
moglie un assegno di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
spese di lite compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile in ISORELLA, in data
29/07/1989, trascritto al n. 1 parte I dell'anno 1989 del registro dello stato civile del predetto comune. I tre figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 04/03/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 15478/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. FAUSTA Parte_1 C.F._1
RUZZENENTI)
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. ILARIA CIOCCHI) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni:
«pronuncia della separazione;
la moglie si impegna a trovare una nuova collocazione abitativa, rilasciando
l'abitazione familiare, asportando i suoi effetti personali, nel più breve tempo possibile;
1 il sig. dall'effettiva uscita di casa, verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, alla CP_1
moglie un assegno di euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
spese di lite compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile in ISORELLA, in data
29/07/1989, trascritto al n. 1 parte I dell'anno 1989 del registro dello stato civile del predetto comune. I tre figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 04/03/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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