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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 939/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
SC S. LO Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
FE IA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Lanfranco Parte_1 C.F._1 Massimi, elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Arco dei Veneziani n. 27, giusta procura versata in calce all'atto di citazione in appello;
appellante e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 Francesca Palmerini, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Vittorio Veneto 2, giusta procura versata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di L'Aquila n. 617/2016 nonché avverso l'ordinanza di correzione dell'errore materiale dell'08.10.2024 emessa dal medesimo Tribunale.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 9 2
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis - previa sospensione della sua efficacia esecutiva o dell'esecuzione forzata ove medio tempore avviata o previa imposizione di cauzione all'appellata, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di L'Aquila n. 617/2016 nonché dell'ordinanza di correzione dell'08.10.2024: dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi esposti in narrativa nonché nei redigendi atti difensivi e, per l'effetto, respingere la domanda di condanna della Sig.ra per estinzione del diritto al risarcimento da responsabilità extra contrattuale per CP_1 intervenuta prescrizione dello stesso;
in estremo subordine rimettere le parti al Tribunale di L'Aquila ex artt.161 e 354 c.p.c.. In via restitutoria, per effetto dell'accoglimento del presente gravame ed in ragione dell'eventuale pagamento nelle more eventualmente eseguito, in favore dell'appellata, vorrà la Corte di Appello condannare la Sig.ra a restituire CP_1 all'appellante detti importi, oltre interessi moratori e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi di lite”; per parte appellata: “voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti nella comparsa, confermare la sentenza n. 617/2016 del 12/7/2016, nonché l'ordinanza di correzione che ne è seguita. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché della fase dell'inibitoria, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 617/2016, il Tribunale di L'Aquila ha accolto la domanda risarcitoria proposta da , dichiarando la responsabilità di , rimasto Controparte_1 Controparte_2 contumace, per le lesioni dalla stessa riportate in conseguenza dell'aggressione subita da un cane risultato essere di sua proprietà, condannandolo al pagamento della somma di euro 9.839,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali ed euro 786,00 per spese ed oneri di legge.
La sentenza è stata pubblicata il 12 luglio 2016.
In data 5 marzo 2024 l'odierna appellata presentava istanza di correzione dell'errore materiale, rilevando l'erronea indicazione in sentenza, alle pagine 1, 2 e 4, del cognome “ Parte_2
in luogo di ”, errore derivante da quello contenuto nell'atto di
[...] Controparte_2 citazione.
Si costituiva nel relativo subprocedimento il deducendo la nullità di tutti gli atti sino CP_2 ad allora emessi per difetto assoluto di conoscenza del processo da parte del reale destinatario e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'istanza.
Con ordinanza del 19 aprile 2024 il Tribunale rigettava l'istanza, rilevando che l'errore fosse imputabile alla parte e, pertanto, non correggibile mediante il procedimento ex artt. 287 e 288 c.p.c., riservato ai soli errori materiali riconducibili all'attività del giudice.
Veniva quindi depositata una seconda istanza di correzione, nella quale l'istante chiariva che l'errata indicazione del cognome contenuta nell'atto introduttivo aveva indotto il giudice a replicare il medesimo errore nella sentenza, precisando altresì che la notificazione era stata effettuata all'indirizzo corretto e che nessuna violazione del diritto di difesa era stata determinata, poiché l'errore riguardava una sola vocale del cognome ed era facilmente riconoscibile dal destinatario. pagina 2 di 9 3
Si costituiva nuovamente il insistendo per l'inammissibilità dell'istanza e ribadendo CP_2 la nullità dell'intero processo per difetto di conoscenza dell'atto introduttivo.
Con ordinanza dell'8 ottobre 2024 il Tribunale, revocando la precedente ordinanza di rigetto, accoglieva la seconda istanza di correzione, ritenendo che nel caso concreto l'errore fosse facilmente percepibile e che il plico fosse stato consegnato presso l'indirizzo esatto del destinatario;
osservava altresì che l'errore nella relata di notifica, relativo ad una sola vocale del cognome (“ anziché “ ), non aveva impedito l'identificazione del Parte_2 CP_2 soggetto cui l'atto era destinato, residente proprio nell'indirizzo indicato.
2.Avverso la sentenza, nonché avverso le ordinanze rese nel subprocedimento di correzione, ha proposto appello, articolando tre motivi di censura e chiedendo la sospensione CP_2 dell'esecutività della decisione.
Si è costituita , instando per il rigetto dell'impugnazione poiché Controparte_1 inammissibile oltre che infondata.
Con ordinanza del 12 marzo 2025, resa all'esito del subprocedimento ex art. 283 c.p.c., questo Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione, in quanto l'appello non appariva manifestamente fondato. Si è evidenziata l'irrilevanza, ai fini della validità, dell'errore contenuto nella relata di notifica dell'atto introduttivo, la tempestività del gravame, la sanatoria della nullità della notificazione per effetto della costituzione dell'appellato, nonché l'assenza di elementi idonei a dimostrare un pregiudizio patrimoniale grave e irreparabile in capo all'appellante, né un pericolo di insolvenza della controparte.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12 novembre 2025, ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle memorie difensive e della precisazione già assegnati alle parti.
3.L'appello è inammissibile.
3.1. Sul primo motivo di appello
Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 140 e 164 c.p.c., assumendo che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato la sua contumacia e successivamente abbia ritenuto meritevole di accoglimento la seconda istanza di correzione, così sanando una relata di notifica che egli ritiene affetta da nullità assoluta.
L'appellante ricostruisce la relata dell'atto di citazione (12.12.2014) nel modo seguente: l'ufficiale giudiziario, recatosi in in L'Aquila, Via Castello n.23, avrebbe supposto di notificare all'odierno appellante e avrebbe annotato “anzi civico 25”; non avendo reperito il destinatario, avrebbe proceduto nelle forme dell'art. 140 c.p.c., indicando il cognome “ ; la raccomandata Parte_2 ex art. 140 sarebbe stata tuttavia indirizzata al n. 23 e non al n. 25; infine, l'avviso di ricevimento recherebbe l'indirizzo e il cognome “ anziché “ . Parte_2 CP_2
Sulla base di tali circostanze, l'appellante chiede la revoca dell'ordinanza con cui il Tribunale ha dichiarato la sua contumacia e, per l'effetto, la declaratoria di nullità della sentenza.
3.1.1. Sul secondo motivo di appello pagina 3 di 9 4
Con il secondo motivo l'appellante deduce la nullità dell'ordinanza dell'8 ottobre 2024, per violazione degli artt. 112, 287, 288 e 739 c.p.c. sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza, come eccepito nella sua comparsa del 3.09.2024 (cfr. doc. 11), e che il primo rigetto dell'istanza avrebbe dovuto essere impugnato con reclamo ex art. 739 c.p.c. e non modificato ai sensi dell'art. 177 c.p.c., richiamando la giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Reggio Calabria, 21 ottobre 2004, in Giur. merito 2005, 1554).
Ribadisce inoltre il principio secondo cui la procedura di correzione può riguardare esclusivamente errori materiali di redazione del provvedimento giudiziale, e non errori contenutistici o interpretativi (cfr., tra le altre, Trib. Crotone, sez. I, 10 ottobre 2023, n. 702).
3.1.2. Sul terzo motivo
Con il terzo motivo l'appellante invoca l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, trattandosi di responsabilità ex art. 2052 c.c. e sostenendo che, non essendo valida la notificazione dell'atto introduttivo, il termine prescrizionale non sarebbe stato interrotto sino alla notificazione della prima istanza di correzione (21 marzo 2024).In via subordinata, ha chiesto che la Corte rimetta le parti dinanzi al primo giudice ai sensi degli artt. 161 e 354 c.p.c.
3.2 L'appellata nel costituirsi nel presente giudizio ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per tardività, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., sul presupposto che la sentenza impugnata sia stata pubblicata nel luglio 2016. Ha inoltre eccepito che, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata personalmente alla parte ex art. 330, comma 2, c.p.c. Infine, ha sostenuto la tardività dell'appello anche in relazione al termine breve, individuando il dies a quo nella conoscenza legale del provvedimento ottenuta in sede di procedimento di correzione (16 aprile 2024). Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e comunque la conferma della sentenza n. 617/2016 del 12/7/2016, nonché l'ordinanza di correzione che ne è seguita.
3.3 Invoca l'appellante, a fronte della eccezione di tardività della iniziativa impugnatoria subito sollevata dall'appellato, la disposizione di cui all'art. 327 secondo comma cpc.L'art. 327, secondo comma c.p.c. esclude allora in effetti l'applicabilità della disposizione contenuta nel primo comma, "quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di esso, e per nullità della notificazione degli atti indicati nell'art. 292". Argomentando a contrariis, si ricava che il convenuto il quale non abbia avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione o della citazione, ove abbia ricevuto valida notificazione della sentenza (art. 292, comma quarto) è soggetto (solo) ai termini di decadenza di cui agli artt. 325 e 326 (e non 327, primo comma). La proposizione secondo cui la notificazione della sentenza per far decorrere il termine di trenta giorni di cui all'art. 325, presupporrebbe la pendenza del termine annuale, per quanto suggestiva, non è peraltro condivisibile. Per un verso, infatti, non si rinvengono norme che avvalorino questa tesi. Per altro verso, quell'impostazione indurrebbe a ritenere equipollenti la conoscenza di fatto del processo da parte del contumace, che fa decorrere comunque il termine di decadenza lungo (tanto evincendosi ancora da quella disposizione 327 secondo comma), e la notificazione della sentenza al contumace a norma dell'art. 292, quarto comma che, invece, in generale, fa decorrere il termine breve (v. da ultimo Cass. 24 agosto 2000, n. 11078; 18 aprile 2000, n. 4975).
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L'interdipendenza dei due termini, quello breve e quello annuale, consiste invece in ciò, che la decadenza dall'impugnazione per decorrenza del termine di cui all'art. 327, primo comma, si verifica "indipendentemente dalla notificazione", con la conseguenza che la notificazione effettuata in prossimità della scadenza del termine "lungo" non vale a prolungarlo. Non significa però che la notificazione della sentenza, pur in presenza di particolari circostanze, possa far decorrere il termine "lungo"(in termini Cassazione civile sez. III, 23/04/2001, n.5962 e Cassazione civile sez. III, 16/01/2007, n.833).
In conclusione, avuto riguardo alla disciplina degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. la notificazione valida della sentenza al contumace involontario è idonea a far decorrere il termine per proporre l'appello, anche se intervenuta successivamente al decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza. In tal senso si è, peraltro, già pronunziata la Corte con la sentenza 17 dicembre 1997, n. 12754 in part. in motiv.).
Premesso allora che, successivamente alla pubblicazione ed al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, la conoscenza di fatto della sentenza è, come anticipato, idonea, per il contumace inconsapevole, a far decorrere il termine semestrale ex art. 327 cpc (Cass. Ordinanza|24 novembre 2021| n. 36387), solo la rituale notifica della sentenza è altrettanto idonea a far decorrere il termine cd breve.
Tirando le fila del ragionamento sin qui esposto si ha nello specifico che: la notifica della istanza di correzione, eseguita in data 21.03.2024 (prima istanza di correzione della sentenza di primo grado si veda copia documento n. 7 fascicolo di parte appellante), se non idonea a consentire il decorso del termine breve, era comunque idonea a integrare il presupposto della conoscenza di fatto della sentenza stessa e pertanto comportava il decorso del termine lungo semestrale;
l'appellante ha proposto il presente gravame entro i sei mesi (calcolando ovviamente la sospensione feriale) a decorrere dalla notifica della prima istanza di correzione (19.10.2024);
d'altra parte, atteso che la notifica della sentenza è avvenuta in data 11.10.2024, il termine breve sarebbe andato a scadere il giorno 10.11.2024, quando tuttavia era già scaduto il termine lungo (21.10.2024), come visto, rispettato dall'appellante.
Nei confronti del contumace involontario opera infatti, come detto, sia il termine decadenziale lungo dalla data della successiva conoscenza della sentenza sia il termine breve, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., decorrente dalla rituale notifica (Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.1.2019, n. 1893).
3.3.1 Con la notifica del presente atto di gravame la parte appellante risulterebbe avere pertanto
– in astratto - rispettato il predetto termine lungo a decorrere dalla notifica della prima istanza di correzione (conoscenza di fatto della sentenza rilevante ai fini de quibus).
Ritenuto peraltro che l'omissione degli avvisi non rilevi in appello (Cass. SSUU nr. 9407/13) e che la notifica al procuratore nonché la mancata concessione del termine a comparire sono comunque sanate dalla costituzione dell'appellato, occorre tuttavia proseguire nello scrutinio della eccezione di inammissibilità dell'appello.
Affermata infatti l'astratta tempestività della iniziativa, occorre tuttavia ulteriormente evidenziare quanto segue.
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L'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del contumace, e quindi nel rispetto dei più ampi termini sopra indicati, è condizionata al concorso di due presupposti, entrambi necessari, uno oggettivo consistente nella nullità degli atti di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1 e l'altro soggettivo rappresentato dalla mancata conoscenza del processo a causa della nullità (ex plurimis Cass. 25.11.2003, n. 17926; Cass. 1.7.2004, n. 10365; Cass. S.U. 22.12.1999, n. 925).
L'onere di provare il presupposto soggettivo grava sul contumace.
Già tuttavia il presupposto oggettivo difetta invece radicalmente nella fattispecie al vaglio ora del Collegio.
La parte appellante assume allora la nullità della notifica dell'atto introduttivo, asseritamente eseguita in data 12.12.2014.
L'assunto è inconsistente giuridicamente.
La notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc.
Dalla relata risultava quale destinatario della notifica “ residente in [...] Castello nr. 23”
L'odierno appellante, parte convenuta in primo grado, è residente in [...] Castello al civico 25 (circostanze queste incontestate).
Come si evince dall'esame della relata relativa alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, l'ufficiale giudiziario Anna Eliseo, recatasi nell'occasione sul posto, non rinvenendo fisicamente il destinatario all'indirizzo, eseguiva la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. “mediante deposito nella Casa Comunale di L'Aquila…di ciò ho affisso alla porta il prescritto avviso in busta chiusa e sigillata recante n. cronologico, nome e cognome…ad esso destinatario ” e Persona_2 contestuale spedizione dell'avviso dell'avvenuto deposito sempre allo stesso destinatario mediante raccomandata n. 762165529264 (come risulta dalla relata di notifica, doc. 4); il tutto dopo avere eseguito le doverose ricerche ex art. 148 cpc secondo comma.
Recatosi cioè al civico nr. 23 della via Castello, indirizzo risultante dalla relata predisposta dal difensore e non avendo ivi rinvenuto il destinatario, l'UG procedente attestava formalmente di avere eseguito il tentativo di notifica al civico nr. 25, adiacente evidentemente il civico nr. 23, indicato in quella relata.
Allega e comprova infatti il notificante che al civico n. 23 di Via Castello non è presente alcuno stabile abitato da tale B.M. (ma addirittura comprova qui un esercizio BAR dal lontano 2013 a tutt'oggi (doc. 6, certificazione proveniente dal Comune di L'Aquila)).
Avendo allora rinvenuto al civico 25 i riferimenti del oggi appellante (come si vedrà CP_2 ivi era presente almeno la cassetta postale allo stesso intestata nonché citofono con analoga intestazione), ivi l'U.G. eseguiva il tentativo di notifica ed ivi apponeva alla porta il prescritto avviso in busta chiusa e sigillata.
Analogamente, disponeva l'inoltro della raccomandata cd CAD, che, pur formalmente indirizzata nell'intestazione al civico nr 23 (essendo tale indicazione meramente riproduttiva di quella riportata dalla relata), in ragione del suo esito (immesso avviso in cassetta per riscontrata assenza - e non irreperebilità - del destinatario ivi evidentemente cercato), non può Parte_2 che ritenersi essere stata recapitata al civico 25, nella cassetta in dotazione del (e CP_2 dopo averlo ancora una volta doverosamente cercato).
Dunque, nell'ambito di un tale quadro fattuale emerge che:
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alla data del 20.1.2015 sulla porta di abitazione dell'odierno appellante, al civico nr. 25 (indirizzo presso cui pacificamente risiedeva il ), veniva affisso un avviso in busta chiusa Parte_1 e sigillata recante n. cronologico, nome e cognome…ad esso destinatario;
Persona_1 alla successiva data del 23.1.2015, dopo avere tentato l'agente postale ulteriore contatto, veniva immessa nella cassetta postale intestata all'odierno appellante, presso il civico 25, l'avviso relativo alla raccomandata 72165…di CAD.
L'odierno appellante era pertanto pienamente consapevole di essere il destinatario della notificazione, in quanto l'atto era stato affisso alla sua porta di abitazione e il successivo avviso CAD era stato depositato nella sua cassetta.
In relazione ad identica fattispecie, sia pure relativa ad una ipotesi di notifica a mezzo posta e non eseguita direttamente dall'UG, la stessa Suprema Corte ha ritenuto l'assoluta irrilevanza dell'erronea indicazione del civico nella relata, laddove l'UG individui autonomamente il corretto indirizzo del destinatario.
Il riferimento è in particolare a Cass. Civ. sez. lav., 9 settembre 2024, n. 24099, in cui è stato affermato quanto segue:
“La notificazione è un procedimento finalizzato alla conoscenza legale di un atto al suo destinatario. Si tratta di un'attività procedimentale, tipica e formale, completata la quale se ne presume la conoscenza nonostante la prova contraria. Quanto all'esecuzione di tale procedimento, il Collegio ricorda anche come, nel compimento delle operazioni necessarie a garantire la conoscenza o la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, tutti i soggetti abilitati devono effettuare ogni adempimento necessario per determinare la conoscenza giuridica dell'atto.” Peraltro, si ricorda ancora in motivazione che ogni disposizione relativa alla procedura di notificazione va sempre interpretata alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo, scrive la Corte «non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148, comma 2, c.p.c. (che presuppongono, a loro volta, l'obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e sull'agente postale ex artt. 7 e 8 della l. n. 890/1982».
L'eccezione del ricorrente, posta ivi a base del motivo di gravame, si fondava sull'erroneità – per violazione delle disposizioni in tema di notifiche a mezzo posta, nel caso di assenza temporanea del destinatario seguita dalla c.d. «compiuta giacenza» ai fini del perfezionamento della notifica – dell'attestazione dell'agente postale che riferiva della presenza di un recapito riferibile al destinatario del plico, cioè una cassetta nominativa ove aveva potuto inserire gli avvisi, ad un civico differente da quello indicato nell'indirizzo ove consegnare il plico, per quanto posto nella medesima palazzina. Poiché l'agente postale doveva dirigersi unicamente verso l'indirizzo indicato, il perfezionamento della procedura di notifica all'altro civico, dove era rinvenuta la cassetta, sarebbe stata da ritenersi invalida.
Osserva la Corte, confutando quella eccezione, che la disciplina delle notifiche muove dall'esigenza di bilanciare i contrapposti interessi del notificante e del destinatario.
Tale delicato equilibrio si traduce nella necessità di garantire, ove possibile, l'effettiva conoscenza dell'atto, ma di porre - al contempo - il notificante al riparo da decadenze processuali, qualora tale risultato non possa essere raggiunto per circostanze obiettive o per fatto del destinatario.
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Va ricordato sul punto che il D.M. n. 13700/2001 prescrive, all'art. 45, che la cassetta postale debba recare l'indicazione, ben visibile, del nome dell'intestatario che ne fa uso.
Nel dettaglio, l'art. 45 in argomento prevede che «per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere» e precisa anche come «le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso».
Con riferimento alla loro ubicazione, il seguente art. 46 prescrive anche la collocazione delle cassette al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.
E' evidente che tali previsioni garantiscono non solo il notificante, agevolando le operazioni di ricerca del luogo ove depositare gli atti da parte di chi provvede alle operazioni di esecuzione della notifica, ma anche il notificatario, il quale legittimamente potrà verificare la correttezza della notifica solo a seguito del completamento di ogni operazione prescritta.
In questo contesto si inseriscono le disposizioni sul riempimento della parte relativa all'esito della notifica, contenute nella relata.
Sembra evidente allora che la mancata o errata indicazione di uno soltanto degli elementi identificativi del destinatario non possa essere ritenuta fatto irrilevante, essendo, invece, potenzialmente (ma solo potenzialmente dunque e si veda quanto infra ndr) idonea a compromettere, già in nuce, il principio-valore dell'effettiva conoscenza dell'atto.
L'erroneità, infatti, o la mancanza di uno dei dati identificativi dell'indirizzo potrà determinare l'invalidità della notificazione effettuata per mezzo dell'ufficio postale: nondimeno, ciò potrà avvenire ove essa riveli una possibile incidenza concreta sull'attuazione del principio di effettiva conoscibilità dell'atto a cura del suo destinatario.
Nel caso deciso da Cass. nr. 24099 cit., come nel presente caso, tuttavia tale conoscibilità risultava e risulta però concretamente conseguita, dal momento che il notificatore non solo ha seguito la procedura, ma ne ha anche integrato l'esecuzione con riguardo alla consegna dell'atto, che ha attestato essere avvenuta proprio con immissione in cassetta dove ha rinvenuto la cassetta stessa nella disponibilità del notificatario, anche in difformità dalle indicazioni fornite dal notificante.
La notifica eseguita nell'occasione ai sensi dell'art. 140 cpc era pertanto pienamente valida.
Le circostanze allora che l'indirizzo indicato nella relata riportasse il civico nr. 23 e che il nominativo del destinatario fosse stato indicato erroneamente in e non Parte_2 CP_2 non sono idonee ad incidere su tale conclusione, avendo il nell'occasione Parte_1 rinvenuto: affisso sulla propria porta di abitazione l'avviso del tentativo di notifica dell'atto giudiziario e immesso nella propria cassetta l'avviso di deposito CAD, sia pure diretti a
. Persona_1
Quanto al primo aspetto infatti, come visto al civico nr. 23 insisteva un bar;
circostanza di cui evidentemente non poteva non essere a conoscenza anche il destinatario della notifica residente da anni al civico nr. 25; quanto al secondo infine, accertata la correttezza del civico all'esito della doverosa attività di ricerca posta in essere dall' rocedente ex art. 148 secondo comma cpc, CP_3 appare evidente come l'indicazione del quale destinatario fosse solo frutto di Persona_1 un mero errore, non essendo tra l'altro mai stata posta alcuna questione di eventuali presenze di tale “ ” presso il civico 25, tale da indurre ragionevolmente in dubbio il Persona_1
che quell'atto, affisso alla sua porta ed immesso nella sua cassetta, non fosse Parte_1 diretto a lui.
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Non si è pertanto in presenza di un contumace involontario ai fini de quibus, con la conseguenza che la presente iniziativa impugnatoria deve essere ritenuta del tutto inammissibile, per violazione del termine lungo di impugnazione, che decorre appunto dalla pubblicazione della sentenza e non dalla conoscenza di fatto da parte del contumace involontario.
Nei termini qui esposti, si esprime sostanzialmente anche il provvedimento di correzione del giorno 8.10.2024, che pertanto si conferma in questa sede unitamente alla sentenza qui gravata, quale effetto della declaratoria di radicale inammissibilità dell'appello.
4.Le spese del presente grado, ivi inclusa la fase di inibitoria, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della domanda (terzo scaglione), pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 5.500,00 , oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesca Palmerini, C.F.
C.F._3
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
FE IA SC S. LO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 939/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
SC S. LO Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
FE IA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Lanfranco Parte_1 C.F._1 Massimi, elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Arco dei Veneziani n. 27, giusta procura versata in calce all'atto di citazione in appello;
appellante e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 Francesca Palmerini, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Vittorio Veneto 2, giusta procura versata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di L'Aquila n. 617/2016 nonché avverso l'ordinanza di correzione dell'errore materiale dell'08.10.2024 emessa dal medesimo Tribunale.
CONCLUSIONI:
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per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis - previa sospensione della sua efficacia esecutiva o dell'esecuzione forzata ove medio tempore avviata o previa imposizione di cauzione all'appellata, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di L'Aquila n. 617/2016 nonché dell'ordinanza di correzione dell'08.10.2024: dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi esposti in narrativa nonché nei redigendi atti difensivi e, per l'effetto, respingere la domanda di condanna della Sig.ra per estinzione del diritto al risarcimento da responsabilità extra contrattuale per CP_1 intervenuta prescrizione dello stesso;
in estremo subordine rimettere le parti al Tribunale di L'Aquila ex artt.161 e 354 c.p.c.. In via restitutoria, per effetto dell'accoglimento del presente gravame ed in ragione dell'eventuale pagamento nelle more eventualmente eseguito, in favore dell'appellata, vorrà la Corte di Appello condannare la Sig.ra a restituire CP_1 all'appellante detti importi, oltre interessi moratori e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi di lite”; per parte appellata: “voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti nella comparsa, confermare la sentenza n. 617/2016 del 12/7/2016, nonché l'ordinanza di correzione che ne è seguita. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché della fase dell'inibitoria, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 617/2016, il Tribunale di L'Aquila ha accolto la domanda risarcitoria proposta da , dichiarando la responsabilità di , rimasto Controparte_1 Controparte_2 contumace, per le lesioni dalla stessa riportate in conseguenza dell'aggressione subita da un cane risultato essere di sua proprietà, condannandolo al pagamento della somma di euro 9.839,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali ed euro 786,00 per spese ed oneri di legge.
La sentenza è stata pubblicata il 12 luglio 2016.
In data 5 marzo 2024 l'odierna appellata presentava istanza di correzione dell'errore materiale, rilevando l'erronea indicazione in sentenza, alle pagine 1, 2 e 4, del cognome “ Parte_2
in luogo di ”, errore derivante da quello contenuto nell'atto di
[...] Controparte_2 citazione.
Si costituiva nel relativo subprocedimento il deducendo la nullità di tutti gli atti sino CP_2 ad allora emessi per difetto assoluto di conoscenza del processo da parte del reale destinatario e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'istanza.
Con ordinanza del 19 aprile 2024 il Tribunale rigettava l'istanza, rilevando che l'errore fosse imputabile alla parte e, pertanto, non correggibile mediante il procedimento ex artt. 287 e 288 c.p.c., riservato ai soli errori materiali riconducibili all'attività del giudice.
Veniva quindi depositata una seconda istanza di correzione, nella quale l'istante chiariva che l'errata indicazione del cognome contenuta nell'atto introduttivo aveva indotto il giudice a replicare il medesimo errore nella sentenza, precisando altresì che la notificazione era stata effettuata all'indirizzo corretto e che nessuna violazione del diritto di difesa era stata determinata, poiché l'errore riguardava una sola vocale del cognome ed era facilmente riconoscibile dal destinatario. pagina 2 di 9 3
Si costituiva nuovamente il insistendo per l'inammissibilità dell'istanza e ribadendo CP_2 la nullità dell'intero processo per difetto di conoscenza dell'atto introduttivo.
Con ordinanza dell'8 ottobre 2024 il Tribunale, revocando la precedente ordinanza di rigetto, accoglieva la seconda istanza di correzione, ritenendo che nel caso concreto l'errore fosse facilmente percepibile e che il plico fosse stato consegnato presso l'indirizzo esatto del destinatario;
osservava altresì che l'errore nella relata di notifica, relativo ad una sola vocale del cognome (“ anziché “ ), non aveva impedito l'identificazione del Parte_2 CP_2 soggetto cui l'atto era destinato, residente proprio nell'indirizzo indicato.
2.Avverso la sentenza, nonché avverso le ordinanze rese nel subprocedimento di correzione, ha proposto appello, articolando tre motivi di censura e chiedendo la sospensione CP_2 dell'esecutività della decisione.
Si è costituita , instando per il rigetto dell'impugnazione poiché Controparte_1 inammissibile oltre che infondata.
Con ordinanza del 12 marzo 2025, resa all'esito del subprocedimento ex art. 283 c.p.c., questo Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione, in quanto l'appello non appariva manifestamente fondato. Si è evidenziata l'irrilevanza, ai fini della validità, dell'errore contenuto nella relata di notifica dell'atto introduttivo, la tempestività del gravame, la sanatoria della nullità della notificazione per effetto della costituzione dell'appellato, nonché l'assenza di elementi idonei a dimostrare un pregiudizio patrimoniale grave e irreparabile in capo all'appellante, né un pericolo di insolvenza della controparte.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12 novembre 2025, ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle memorie difensive e della precisazione già assegnati alle parti.
3.L'appello è inammissibile.
3.1. Sul primo motivo di appello
Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 140 e 164 c.p.c., assumendo che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato la sua contumacia e successivamente abbia ritenuto meritevole di accoglimento la seconda istanza di correzione, così sanando una relata di notifica che egli ritiene affetta da nullità assoluta.
L'appellante ricostruisce la relata dell'atto di citazione (12.12.2014) nel modo seguente: l'ufficiale giudiziario, recatosi in in L'Aquila, Via Castello n.23, avrebbe supposto di notificare all'odierno appellante e avrebbe annotato “anzi civico 25”; non avendo reperito il destinatario, avrebbe proceduto nelle forme dell'art. 140 c.p.c., indicando il cognome “ ; la raccomandata Parte_2 ex art. 140 sarebbe stata tuttavia indirizzata al n. 23 e non al n. 25; infine, l'avviso di ricevimento recherebbe l'indirizzo e il cognome “ anziché “ . Parte_2 CP_2
Sulla base di tali circostanze, l'appellante chiede la revoca dell'ordinanza con cui il Tribunale ha dichiarato la sua contumacia e, per l'effetto, la declaratoria di nullità della sentenza.
3.1.1. Sul secondo motivo di appello pagina 3 di 9 4
Con il secondo motivo l'appellante deduce la nullità dell'ordinanza dell'8 ottobre 2024, per violazione degli artt. 112, 287, 288 e 739 c.p.c. sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza, come eccepito nella sua comparsa del 3.09.2024 (cfr. doc. 11), e che il primo rigetto dell'istanza avrebbe dovuto essere impugnato con reclamo ex art. 739 c.p.c. e non modificato ai sensi dell'art. 177 c.p.c., richiamando la giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Reggio Calabria, 21 ottobre 2004, in Giur. merito 2005, 1554).
Ribadisce inoltre il principio secondo cui la procedura di correzione può riguardare esclusivamente errori materiali di redazione del provvedimento giudiziale, e non errori contenutistici o interpretativi (cfr., tra le altre, Trib. Crotone, sez. I, 10 ottobre 2023, n. 702).
3.1.2. Sul terzo motivo
Con il terzo motivo l'appellante invoca l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, trattandosi di responsabilità ex art. 2052 c.c. e sostenendo che, non essendo valida la notificazione dell'atto introduttivo, il termine prescrizionale non sarebbe stato interrotto sino alla notificazione della prima istanza di correzione (21 marzo 2024).In via subordinata, ha chiesto che la Corte rimetta le parti dinanzi al primo giudice ai sensi degli artt. 161 e 354 c.p.c.
3.2 L'appellata nel costituirsi nel presente giudizio ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per tardività, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., sul presupposto che la sentenza impugnata sia stata pubblicata nel luglio 2016. Ha inoltre eccepito che, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata personalmente alla parte ex art. 330, comma 2, c.p.c. Infine, ha sostenuto la tardività dell'appello anche in relazione al termine breve, individuando il dies a quo nella conoscenza legale del provvedimento ottenuta in sede di procedimento di correzione (16 aprile 2024). Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello e comunque la conferma della sentenza n. 617/2016 del 12/7/2016, nonché l'ordinanza di correzione che ne è seguita.
3.3 Invoca l'appellante, a fronte della eccezione di tardività della iniziativa impugnatoria subito sollevata dall'appellato, la disposizione di cui all'art. 327 secondo comma cpc.L'art. 327, secondo comma c.p.c. esclude allora in effetti l'applicabilità della disposizione contenuta nel primo comma, "quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di esso, e per nullità della notificazione degli atti indicati nell'art. 292". Argomentando a contrariis, si ricava che il convenuto il quale non abbia avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione o della citazione, ove abbia ricevuto valida notificazione della sentenza (art. 292, comma quarto) è soggetto (solo) ai termini di decadenza di cui agli artt. 325 e 326 (e non 327, primo comma). La proposizione secondo cui la notificazione della sentenza per far decorrere il termine di trenta giorni di cui all'art. 325, presupporrebbe la pendenza del termine annuale, per quanto suggestiva, non è peraltro condivisibile. Per un verso, infatti, non si rinvengono norme che avvalorino questa tesi. Per altro verso, quell'impostazione indurrebbe a ritenere equipollenti la conoscenza di fatto del processo da parte del contumace, che fa decorrere comunque il termine di decadenza lungo (tanto evincendosi ancora da quella disposizione 327 secondo comma), e la notificazione della sentenza al contumace a norma dell'art. 292, quarto comma che, invece, in generale, fa decorrere il termine breve (v. da ultimo Cass. 24 agosto 2000, n. 11078; 18 aprile 2000, n. 4975).
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L'interdipendenza dei due termini, quello breve e quello annuale, consiste invece in ciò, che la decadenza dall'impugnazione per decorrenza del termine di cui all'art. 327, primo comma, si verifica "indipendentemente dalla notificazione", con la conseguenza che la notificazione effettuata in prossimità della scadenza del termine "lungo" non vale a prolungarlo. Non significa però che la notificazione della sentenza, pur in presenza di particolari circostanze, possa far decorrere il termine "lungo"(in termini Cassazione civile sez. III, 23/04/2001, n.5962 e Cassazione civile sez. III, 16/01/2007, n.833).
In conclusione, avuto riguardo alla disciplina degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. la notificazione valida della sentenza al contumace involontario è idonea a far decorrere il termine per proporre l'appello, anche se intervenuta successivamente al decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza. In tal senso si è, peraltro, già pronunziata la Corte con la sentenza 17 dicembre 1997, n. 12754 in part. in motiv.).
Premesso allora che, successivamente alla pubblicazione ed al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, la conoscenza di fatto della sentenza è, come anticipato, idonea, per il contumace inconsapevole, a far decorrere il termine semestrale ex art. 327 cpc (Cass. Ordinanza|24 novembre 2021| n. 36387), solo la rituale notifica della sentenza è altrettanto idonea a far decorrere il termine cd breve.
Tirando le fila del ragionamento sin qui esposto si ha nello specifico che: la notifica della istanza di correzione, eseguita in data 21.03.2024 (prima istanza di correzione della sentenza di primo grado si veda copia documento n. 7 fascicolo di parte appellante), se non idonea a consentire il decorso del termine breve, era comunque idonea a integrare il presupposto della conoscenza di fatto della sentenza stessa e pertanto comportava il decorso del termine lungo semestrale;
l'appellante ha proposto il presente gravame entro i sei mesi (calcolando ovviamente la sospensione feriale) a decorrere dalla notifica della prima istanza di correzione (19.10.2024);
d'altra parte, atteso che la notifica della sentenza è avvenuta in data 11.10.2024, il termine breve sarebbe andato a scadere il giorno 10.11.2024, quando tuttavia era già scaduto il termine lungo (21.10.2024), come visto, rispettato dall'appellante.
Nei confronti del contumace involontario opera infatti, come detto, sia il termine decadenziale lungo dalla data della successiva conoscenza della sentenza sia il termine breve, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., decorrente dalla rituale notifica (Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.1.2019, n. 1893).
3.3.1 Con la notifica del presente atto di gravame la parte appellante risulterebbe avere pertanto
– in astratto - rispettato il predetto termine lungo a decorrere dalla notifica della prima istanza di correzione (conoscenza di fatto della sentenza rilevante ai fini de quibus).
Ritenuto peraltro che l'omissione degli avvisi non rilevi in appello (Cass. SSUU nr. 9407/13) e che la notifica al procuratore nonché la mancata concessione del termine a comparire sono comunque sanate dalla costituzione dell'appellato, occorre tuttavia proseguire nello scrutinio della eccezione di inammissibilità dell'appello.
Affermata infatti l'astratta tempestività della iniziativa, occorre tuttavia ulteriormente evidenziare quanto segue.
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L'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del contumace, e quindi nel rispetto dei più ampi termini sopra indicati, è condizionata al concorso di due presupposti, entrambi necessari, uno oggettivo consistente nella nullità degli atti di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1 e l'altro soggettivo rappresentato dalla mancata conoscenza del processo a causa della nullità (ex plurimis Cass. 25.11.2003, n. 17926; Cass. 1.7.2004, n. 10365; Cass. S.U. 22.12.1999, n. 925).
L'onere di provare il presupposto soggettivo grava sul contumace.
Già tuttavia il presupposto oggettivo difetta invece radicalmente nella fattispecie al vaglio ora del Collegio.
La parte appellante assume allora la nullità della notifica dell'atto introduttivo, asseritamente eseguita in data 12.12.2014.
L'assunto è inconsistente giuridicamente.
La notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc.
Dalla relata risultava quale destinatario della notifica “ residente in [...] Castello nr. 23”
L'odierno appellante, parte convenuta in primo grado, è residente in [...] Castello al civico 25 (circostanze queste incontestate).
Come si evince dall'esame della relata relativa alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, l'ufficiale giudiziario Anna Eliseo, recatasi nell'occasione sul posto, non rinvenendo fisicamente il destinatario all'indirizzo, eseguiva la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. “mediante deposito nella Casa Comunale di L'Aquila…di ciò ho affisso alla porta il prescritto avviso in busta chiusa e sigillata recante n. cronologico, nome e cognome…ad esso destinatario ” e Persona_2 contestuale spedizione dell'avviso dell'avvenuto deposito sempre allo stesso destinatario mediante raccomandata n. 762165529264 (come risulta dalla relata di notifica, doc. 4); il tutto dopo avere eseguito le doverose ricerche ex art. 148 cpc secondo comma.
Recatosi cioè al civico nr. 23 della via Castello, indirizzo risultante dalla relata predisposta dal difensore e non avendo ivi rinvenuto il destinatario, l'UG procedente attestava formalmente di avere eseguito il tentativo di notifica al civico nr. 25, adiacente evidentemente il civico nr. 23, indicato in quella relata.
Allega e comprova infatti il notificante che al civico n. 23 di Via Castello non è presente alcuno stabile abitato da tale B.M. (ma addirittura comprova qui un esercizio BAR dal lontano 2013 a tutt'oggi (doc. 6, certificazione proveniente dal Comune di L'Aquila)).
Avendo allora rinvenuto al civico 25 i riferimenti del oggi appellante (come si vedrà CP_2 ivi era presente almeno la cassetta postale allo stesso intestata nonché citofono con analoga intestazione), ivi l'U.G. eseguiva il tentativo di notifica ed ivi apponeva alla porta il prescritto avviso in busta chiusa e sigillata.
Analogamente, disponeva l'inoltro della raccomandata cd CAD, che, pur formalmente indirizzata nell'intestazione al civico nr 23 (essendo tale indicazione meramente riproduttiva di quella riportata dalla relata), in ragione del suo esito (immesso avviso in cassetta per riscontrata assenza - e non irreperebilità - del destinatario ivi evidentemente cercato), non può Parte_2 che ritenersi essere stata recapitata al civico 25, nella cassetta in dotazione del (e CP_2 dopo averlo ancora una volta doverosamente cercato).
Dunque, nell'ambito di un tale quadro fattuale emerge che:
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alla data del 20.1.2015 sulla porta di abitazione dell'odierno appellante, al civico nr. 25 (indirizzo presso cui pacificamente risiedeva il ), veniva affisso un avviso in busta chiusa Parte_1 e sigillata recante n. cronologico, nome e cognome…ad esso destinatario;
Persona_1 alla successiva data del 23.1.2015, dopo avere tentato l'agente postale ulteriore contatto, veniva immessa nella cassetta postale intestata all'odierno appellante, presso il civico 25, l'avviso relativo alla raccomandata 72165…di CAD.
L'odierno appellante era pertanto pienamente consapevole di essere il destinatario della notificazione, in quanto l'atto era stato affisso alla sua porta di abitazione e il successivo avviso CAD era stato depositato nella sua cassetta.
In relazione ad identica fattispecie, sia pure relativa ad una ipotesi di notifica a mezzo posta e non eseguita direttamente dall'UG, la stessa Suprema Corte ha ritenuto l'assoluta irrilevanza dell'erronea indicazione del civico nella relata, laddove l'UG individui autonomamente il corretto indirizzo del destinatario.
Il riferimento è in particolare a Cass. Civ. sez. lav., 9 settembre 2024, n. 24099, in cui è stato affermato quanto segue:
“La notificazione è un procedimento finalizzato alla conoscenza legale di un atto al suo destinatario. Si tratta di un'attività procedimentale, tipica e formale, completata la quale se ne presume la conoscenza nonostante la prova contraria. Quanto all'esecuzione di tale procedimento, il Collegio ricorda anche come, nel compimento delle operazioni necessarie a garantire la conoscenza o la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, tutti i soggetti abilitati devono effettuare ogni adempimento necessario per determinare la conoscenza giuridica dell'atto.” Peraltro, si ricorda ancora in motivazione che ogni disposizione relativa alla procedura di notificazione va sempre interpretata alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo, scrive la Corte «non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148, comma 2, c.p.c. (che presuppongono, a loro volta, l'obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e sull'agente postale ex artt. 7 e 8 della l. n. 890/1982».
L'eccezione del ricorrente, posta ivi a base del motivo di gravame, si fondava sull'erroneità – per violazione delle disposizioni in tema di notifiche a mezzo posta, nel caso di assenza temporanea del destinatario seguita dalla c.d. «compiuta giacenza» ai fini del perfezionamento della notifica – dell'attestazione dell'agente postale che riferiva della presenza di un recapito riferibile al destinatario del plico, cioè una cassetta nominativa ove aveva potuto inserire gli avvisi, ad un civico differente da quello indicato nell'indirizzo ove consegnare il plico, per quanto posto nella medesima palazzina. Poiché l'agente postale doveva dirigersi unicamente verso l'indirizzo indicato, il perfezionamento della procedura di notifica all'altro civico, dove era rinvenuta la cassetta, sarebbe stata da ritenersi invalida.
Osserva la Corte, confutando quella eccezione, che la disciplina delle notifiche muove dall'esigenza di bilanciare i contrapposti interessi del notificante e del destinatario.
Tale delicato equilibrio si traduce nella necessità di garantire, ove possibile, l'effettiva conoscenza dell'atto, ma di porre - al contempo - il notificante al riparo da decadenze processuali, qualora tale risultato non possa essere raggiunto per circostanze obiettive o per fatto del destinatario.
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Va ricordato sul punto che il D.M. n. 13700/2001 prescrive, all'art. 45, che la cassetta postale debba recare l'indicazione, ben visibile, del nome dell'intestatario che ne fa uso.
Nel dettaglio, l'art. 45 in argomento prevede che «per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere» e precisa anche come «le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso».
Con riferimento alla loro ubicazione, il seguente art. 46 prescrive anche la collocazione delle cassette al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.
E' evidente che tali previsioni garantiscono non solo il notificante, agevolando le operazioni di ricerca del luogo ove depositare gli atti da parte di chi provvede alle operazioni di esecuzione della notifica, ma anche il notificatario, il quale legittimamente potrà verificare la correttezza della notifica solo a seguito del completamento di ogni operazione prescritta.
In questo contesto si inseriscono le disposizioni sul riempimento della parte relativa all'esito della notifica, contenute nella relata.
Sembra evidente allora che la mancata o errata indicazione di uno soltanto degli elementi identificativi del destinatario non possa essere ritenuta fatto irrilevante, essendo, invece, potenzialmente (ma solo potenzialmente dunque e si veda quanto infra ndr) idonea a compromettere, già in nuce, il principio-valore dell'effettiva conoscenza dell'atto.
L'erroneità, infatti, o la mancanza di uno dei dati identificativi dell'indirizzo potrà determinare l'invalidità della notificazione effettuata per mezzo dell'ufficio postale: nondimeno, ciò potrà avvenire ove essa riveli una possibile incidenza concreta sull'attuazione del principio di effettiva conoscibilità dell'atto a cura del suo destinatario.
Nel caso deciso da Cass. nr. 24099 cit., come nel presente caso, tuttavia tale conoscibilità risultava e risulta però concretamente conseguita, dal momento che il notificatore non solo ha seguito la procedura, ma ne ha anche integrato l'esecuzione con riguardo alla consegna dell'atto, che ha attestato essere avvenuta proprio con immissione in cassetta dove ha rinvenuto la cassetta stessa nella disponibilità del notificatario, anche in difformità dalle indicazioni fornite dal notificante.
La notifica eseguita nell'occasione ai sensi dell'art. 140 cpc era pertanto pienamente valida.
Le circostanze allora che l'indirizzo indicato nella relata riportasse il civico nr. 23 e che il nominativo del destinatario fosse stato indicato erroneamente in e non Parte_2 CP_2 non sono idonee ad incidere su tale conclusione, avendo il nell'occasione Parte_1 rinvenuto: affisso sulla propria porta di abitazione l'avviso del tentativo di notifica dell'atto giudiziario e immesso nella propria cassetta l'avviso di deposito CAD, sia pure diretti a
. Persona_1
Quanto al primo aspetto infatti, come visto al civico nr. 23 insisteva un bar;
circostanza di cui evidentemente non poteva non essere a conoscenza anche il destinatario della notifica residente da anni al civico nr. 25; quanto al secondo infine, accertata la correttezza del civico all'esito della doverosa attività di ricerca posta in essere dall' rocedente ex art. 148 secondo comma cpc, CP_3 appare evidente come l'indicazione del quale destinatario fosse solo frutto di Persona_1 un mero errore, non essendo tra l'altro mai stata posta alcuna questione di eventuali presenze di tale “ ” presso il civico 25, tale da indurre ragionevolmente in dubbio il Persona_1
che quell'atto, affisso alla sua porta ed immesso nella sua cassetta, non fosse Parte_1 diretto a lui.
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Non si è pertanto in presenza di un contumace involontario ai fini de quibus, con la conseguenza che la presente iniziativa impugnatoria deve essere ritenuta del tutto inammissibile, per violazione del termine lungo di impugnazione, che decorre appunto dalla pubblicazione della sentenza e non dalla conoscenza di fatto da parte del contumace involontario.
Nei termini qui esposti, si esprime sostanzialmente anche il provvedimento di correzione del giorno 8.10.2024, che pertanto si conferma in questa sede unitamente alla sentenza qui gravata, quale effetto della declaratoria di radicale inammissibilità dell'appello.
4.Le spese del presente grado, ivi inclusa la fase di inibitoria, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della domanda (terzo scaglione), pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 5.500,00 , oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesca Palmerini, C.F.
C.F._3
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
FE IA SC S. LO
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