Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 18.12.2024 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 9996/2023 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via dei Fiorentini n. 61, presso lo studio dell'avv. Pasquale Fuschino che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rapp.te p.t. domiciliato per la carica in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n.55;
RESISTENTE-CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
25.5.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al
R.G. n. 15073/2021) per il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di accompagnamento (ex lege n. 18/80), nonché dello status di handicap con gravità (ex co.3, art. 3, lege n. 104/92), relativamente alla domanda amministrativa del 27.1.2020.
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nelle conclusioni dell'elaborato, aveva così concluso: “[…] invalido Persona_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età
– grave 100%”, cui non va certamente aggiunta l'indennità di accompagnamento. Si conferma pertanto il giudizio della Commissione Medica”.
Contestava specificamente le conclusioni del c.t.u., evidenziando che le sue già precarie condizioni fisiche erano ulteriormente peggiorate, come da documentazione medica sopravvenuta alla visita peritale.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ l' rassegnando le seguenti conclusioni: “1) nominare un nuovo consulente tecnico d'ufficio che effettui gli accertamenti medici atti a stabilire l'effettivo grado di invalidità del ricorrente, consulente diverso da quello che ha espletato il precedente procedimento al fine di garantire, in tutta pienezza ed obiettività, serenità ed imparzialità, un parere super partes nella contrapposizione tra l'acquisito parere tecnico del CTU nominato in sede di ATP e le argomentazioni difensive formulate nel ricorso del presente giudizio, alla luce anche della nuova documentazione che oggi si deposita;
2) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data che il Giudicante riterrà congrua, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data all'effettivo soddisfo;
3) condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P, nonché alle spese e competenze del procedimento di atp”.
CP_ Ritualmente notificato il ricorso introduttivo, l' non si costituiva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Alla luce della documentazione medica depositata unitamente al ricorso introduttivo e successiva alla data di accesso peritale e delle specifiche contestazioni sollevate, veniva disposta la rinnovazione delle indagini peritali al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso del ricorrente.
A tal fine, veniva nominato la dott.ssa in qualità di consulente. Persona_2
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta, nonché l'elaborato peritale depositato post-rinnovo,
l'udienza del 18.12.2024 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
2 Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente in sede di primo accesso ha accertato in capo al ricorrente, sig. , una riduzione della capacità lavorativa del 100% causata dalle Parte_1 seguenti affezioni: “dibete mellito, cardiopatia ischemico ipertensiva, vasculopatia polidistrettuale. Sottoposto ad intervento di resezione vescicale”, confermando la diagnosi della commissione medica.
Il dott. , ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della Per_1 documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale affermando che: “[…] L'Istituto giuridico dell'indennità di accompagnamento, introdotto nel nostro sistema di sicurezza sociale con la Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (“Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”), è stato almeno in parte novellato con la Legge 21 novembre 1988, n. 508 (“Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”) e con il Decreto Legislativo
23 novembre 1998, n. 509 (“Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della Legge 26 luglio 1988, n. 291”). Le due condizioni necessarie, ma non sufficienti, che sostengono il diritto all'indennità di accompagnamento sono rappresentate dalla “inabilità totale” e, per i soggetti infra-18enni
e per gli anziani ultra-65enni, dalle “difficoltà persistenti” a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. In sede di visita peritale il Sig. è stato sottoposto ai test Parte_1 neurocomportamentali (ADL, IADL, MMSE) riportando i seguenti punteggi: ADL 3/6, IADL
3/8, MMSE 24/30. Tale quadro neurocomportamentale non determina nel periziando l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e quindi non rende il periziando meritevole di ricevere l'indennità di accompagnamento”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico sulla capacità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di attendere in autonomia alle normali attività di vita quotidiana: “[…] il Sig. Parte_1
è: “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie
3 della sua età – grave 100%”, cui non va certamente aggiunta l'indennità di accompagnamento. Si conferma pertanto il giudizio della Commissione Medica”.
Tuttavia, alla luce della documentazione sopravvenuta, veniva disposta la rinnovazione delle indagini peritali, con nomina quale nuovo ctu della dott.ssa . Persona_2
Ebbene, nella relazione depositata telematicamente, il nuovo consulente ha indagato il complesso morboso sofferto dall'istante, confermando le conclusioni già raggiunte in sede di ATP dal dr. in merito all'autonomia deambulativa del periziando: “[…] Per_1
L'accurata raccolta anamnestica alla quale il ricorrente ha partecipato senza alcuna difficoltà ,dimostrando buona memoria , lo studio degli accertamenti sanitari allegati agli atti, l'esame obiettivo permettono di affermare che il Signor non Parte_1 presenta un quadro clinico particolarmente rilevante ed invalidante tale da richiedere per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita ,assistenza continua . Infatti il ricorrente lucido,vigile ,discretamente orientato nel tempo e nello spazio ,con evidenti deficit mnesici relativamente alla memoria recente ,in grado di deambulare autonomamente (ANCHE se con algie per ACO arti inferiori già trattata con PTA ) e di mantenere autonomamente la stazione eretta, è affetto da molti anni da TIPO 2 con complicanze Parte_2 micro e macroangiopatiche ma tali da non determinare né un grave deficit visivo da retinopatia diabetica né compromissione funzionale del rene (il ricorrente è in terapia conservativa e non dialitica ) Nel 2020 riscontro di neoplasia vescicale trattata con TURB in attuale follow-up ed in assenza di chiari segni di recidive o secondarismi. Per tali patologie ,il ricorrente veniva riconosciuto invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età Giudizio condivisibile dalla sottoscritta CTU . Considerando, però, che il contenzioso si riferisce alla mancata attribuzione della indennità di accompagnamento, è necessario soffermarsi ed analizzare, in particolare , la situazione cerebrale . Infatti ,in relazione alla valutazione medico legale ,in considerazione dell'età del periziando –soggetto ultrasessantacinquenne –non dovendo esprimersi sulla incidenza funzionale e sulla capacità lavorativa bensi' sulla sussistenza della difficoltà a compiere i compiti e le funzioni proprie e sulla incapacità ad assolverli autonomamente ,tenuto conto di quanto si è evidenziato dall'esame della documentazione medica acclusa alla produzione giudiziaria e dai rilievi clinici emersi nel corso della visita peritale, risultano chiaramente difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età . In considerazione ,però, della influenza che esse assumono sulla capacità di autosostentamento del soggetto secondo quanto previsto dalle Tabelle Ministeriali del D.M.
05.02.1992 ,si specifica che nel caso in specie ,ovviamente,considerando l'età ,è presente una condizione di cerebropatia cronica ma tale da non essere causa di uno stato demenziale o di una condizione residuale di eventi ischemici a genesi cerebrale;
fra l'altro è da sottolineare come non sono accluse alla produzione giudiziaria certificazioni mediche sia
4 cliniche che strumentali significative di una marcata compromissione funzionale su base cerebrale (non diagnosi di M.ALZHEIMER né di PARKINSON )”.
In ordine alla documentazione medica sopravvenuta alla fase di a.t.p., chiariva che:
“Allo stato attuale il ricorrente in sede di accesso peritale è apparso vigile, discretamente oriento nel tempo e nello spazio (non segni dunque di disorientamento temporo-spaziale) con lieve rallentamento ideativo.Non si concorda dunque con quanto relazionato dal Dottor
,geriatra in data 22.05.2023 “disorientato nel tempo e nello spazio ,declino Per_3 cognitivo medio-grave e demenza senile . Ne consegue ,dunque ,che la patologia neurologica, non è causa di una disautonomia e quindi non si concretizza l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita . In merito ,ancora alla capacità di attendere alle attività basilari della vita ,il ricorrente non presenta significative patologie tali da impedirgli di vestirsi e svestirsi ,di mangiare da solo ,di provvedere alla propria igiene quotidiana ,di salire e scendere dal letto ,di utilizzare il telefono ,di fare piccoli acquisti ,di provvedere alla terapia farmacologica ,non presenti deficit degli organi di senso
(occhi ) ,tali da impedirgli di assumere un farmaco .Infatti non presenta esiti paretici o paralisi agli arti inferiori e/o superiori tali da determinare una grave limitazione funzionale degli arti inferiori e superiori Discrete sono anche le condizioni cliniche a carico dell'apparato cardiocircolatorio . Obiettivamente in sede peritale presenta :pressione arteriosa 140/80mmhg,polso ritmico con frequenza di 79 battiti al minuto , non edemi declivi,non riferiti episodi di angor e precordialgie . Per quanto riguarda l'apparato locomotore il ricorrente è in grado di mantenere da solo la stazione eretta ,di provvedere da solo ai cambi posturali ,di deambulare autonomamente . Letto il ricorso ,si specifica ulteriormente che ,in sede di accesso peritale non sono stati riscontati né i disturbi respiratori SEVERI (non presenti certificazioni mediche che relazionino la BPCO in soggetto che all'obiettività clinica non presenta dispnea e che in sede di accesso peritale presenta una saturazione di ossigeno ottimale) né la grave vasculopatia cerebrale né una condizione di grave depressione tale da richiedere assistenza continua per i più elementari atti quotidiani della vita .”.
Infine, ha così concluso: “[…] Pertanto in relazione a quanto su esposto ,in relazione alle affezioni obiettivate e diagnosticate attraverso lo studio degli accertamenti agli atti ,si ritiene il ricorrente “soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi nello svolgimento delle funzioni e dei compiti proprie della sua età , a far data dalla domanda amministrativa”.
Ciò detto, a parere del giudicante, il CTU in sede di rinnovo ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate.
A tal proposito, va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse. In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità
5 di accompagnamento, ha sottolineato la necessaria contestuale presenza di due condizioni:
l'invalidità civile totale e, in aggiunta, l'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (Cass. n. 19545/2016).
Nella specie, deve ritenersi che il ricorrente, nonostante sia stato riconosciuto invalido al 100% in quanto affetto da un quadro patologico grave, è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Va, quindi, osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nella specie, come detto, non vi è né carenza di valutazione medico-legale, né tantomeno presenza di vizi logici della stessa ma, al contrario, i consulenti hanno chiarito che le patologie sofferte non incidono sullo stato di salute del sig. a tal punto da Parte_1 comprometterne definitivamente la capacità deambulativa.
In conseguenza di tutte le considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio. CP_ Le spese delle c.t.u. vanno poste a carico dell' e sono liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese delle espletate CC.TT.UU.;
• dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria degli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 16.01.2025 Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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