Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/05/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3234/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3234/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
01/08/1972 Con il patrocinio dell'Avv. BURO ROSELLA LUISELLA SONIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
22/08/1966 Con il patrocinio dell'Avv. BURO ROSELLA LUISELLA SONIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Per_ 2) il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori e manterrà l'attuale residenza anagrafica in Prato Per_ Sesia, via dei Partigiani 17/d; considerata l'età di il regime di permanenza presso ciascun genitore e di
Pag. 1
gli oneri economici tutti relativi al mantenimento “ordinario” e che esulino da quello “diretto”, saranno sostenuti dai genitori, come sino ad ora avvenuto, in ragione del 50% ciascuno;
nella stessa percentuale saranno ripartite le spese straordinarie come individuate e disciplinate dal protocollo in materia adottato dal Tribunale di Novara e a cui le parti fanno espresso riferimento;
3) la casa coniugale in comproprietà, sita in Prato Sesia, via dei Partigiani n. 17/d (complesso immobiliare censito al Fg. 9, particella 1319 sub 14 e sub 30), resterà assegnata in uso al marito con gli arredi presenti (essi pure in comproprietà tra i coniugi ad eccezione di quelli che, secondo accordo già raggiunto tra le parti, saranno asportati dalla moglie al momento del rilascio, che interverrà entro fine febbraio 2025 o, comunque, ad avvenuta dichiarazione di agibilità dell'immobile destinato a nuova dimora della OR , sito in Romagnano Sesia, via Parte_1
Filippo Prato 7, in corso di ristrutturazione); sino al momento del rilascio della casa coniugale da parte della OR
, le parti concorreranno in modo paritario come sino ad ora avvenuto alle spese ordinarie e Parte_1 straordinarie tutte relative all'immobile medesimo e al relativo godimento (comprese quindi utenze, imposte eccetera); 4) a definizione dei rapporti economico patrimoniali tra le parti, le stesse, irrevocabilmente assumono gli impegni e rendono le dichiarazioni che seguono: la OR , entro 30 giorni dall'omologa della separazione Parte_1
(e, comunque, entro fine febbraio 2025, salvo diverso accordo per l'individuazione di data successiva), trasferirà in capo al Signor la quota parte delle proprietà immobiliari tutte di attuale cointestazione tra i Controparte_1 coniugi e di cui all' atto di provenienza Notaio rep 83.741 raccolta 16.016 del 14 luglio 2008 Persona_2 da intendersi integralmente richiamato per individuazione e miglior descrizione dei beni;
sempre a definizione di ogni rapporto economico patrimoniale, tenuto conto del trasferimento di cui sopra e a titolo di assegno una tantum ex art 5 comma 8 L. 898/70 e successive modifiche, il Signor corrisponderà alla OR Controparte_1 [...]
che accetta a tacitazione di ogni pretesa e anche a titolo di assegno una tantum ex art 5 comma 8 L. Parte_1
898/70 e successive modifiche, l'importo complessivo di euro 55.000,00 (corresponsione che avverrà, a mezzo bonifico, con tre distinti versamenti, rispettivamente, il primo -per euro 19.000, 00 (diciannovemila) - all'atto di trasferimento previsto per il febbraio 2025; il secondo -per euro 18.000,00 (diciottomila)- entro fine aprile 2025 e il terzo - per euro 18.000,00 (diciottomila) - entro fine luglio 2025); le spese notarili relative al trasferimento, da effettuarsi avanti Notaio scelto dal Signor saranno a carico del predetto che richiederà di usufruire Controparte_1 delle agevolazioni fiscali previste in materia, stante la natura dell'accordo assunto a definizione del rapporto matrimoniale come sopra specificato;
i coniugi danno atto che con gli accordi di cui ai precedenti punti, nulla avranno più reciprocamente a pretendere, essendo l'intesa funzionale al soddisfacimento integrale per entrambi ad ogni effetto di legge;
5) le spese di procedura saranno sostenute in ragione del 50%. CHIEDE altresì, contestualmente, che il Tribunale, decorso il termine di legge DICHIARI la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio (atto n. 5 Registro ATTI DI MATRIMONIO Parte II serie C del Comune di Romagnano Sesia) disponendo le comunicazioni e annotazioni di legge, con conferma delle condizioni di cui sopra.”
Per il PM
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Romagnano Sesia (NO), in data 10.9.2011 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 5, parte II, serie C, anno 2011.
Dall'unione matrimoniale è nato (13.03.2008) minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51
c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate.
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il
16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...]
GA (VC) in data 01/08/1972 e , nato in [...]_1
(VC) in data 22/08/1966; 2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
Pag. 3 4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n.
396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 29/4/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Veronica Zanin
Pag. 4