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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/12/2024, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 423/2024 R.G. promossa dall' (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano)
contro
Pt_1 Controparte_1
(rappr. e dif. dall'avv. V. Basile), avente ad oggetto: assegno per l'invalidità civile;
osserva
L deduce l'erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. Pt_1 designato nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso per l'accertamento del requisito medico necessario ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza, conclusioni alla cui stregua la resistente deve ritenersi affetta da patologie implicanti un grado di invalidità pari ad almeno il 74% dalla data della visita di revisione. Il consulente tecnico nominato al fine di accertare lo stato fisico di parte resistente ha confermato la valutazione operata in sede di a.t.p.o., ritenendo che la stessa medesima è affetta da malattie che la rendono invalida in misura superiore al 74%, in maniera ininterrotta dalla data della domanda amministrativa. Le conclusioni del designato ausiliare tecnico d'ufficio si rivelano pienamente condivisibili, in quanto immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e sulla visita diretta della ricorrente, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione. Alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi dunque che parte resistente è affetta dal suddetto stato invalidante con la decorrenza sopra indicata. Le spese di lite, ivi comprese quelle relative al giudizio di a.t.p.o. e quelle inerenti alla compiuta c.t.u. vanno poste a carico dell . Pt_1
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara che , nata a [...] in data [...], è affetta da Controparte_1 patologie implicanti un'invalidità superiore al 74% ininterrottamente dalla data della presentazione della domanda amministrativa;
condanna l a rifondere al procuratore antistatario della resistente le spese Pt_1 processuali, liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
pone a carico dell le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come da Pt_1 separato decreto. Ragusa, 19 dicembre 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 423/2024 R.G. promossa dall' (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano)
contro
Pt_1 Controparte_1
(rappr. e dif. dall'avv. V. Basile), avente ad oggetto: assegno per l'invalidità civile;
osserva
L deduce l'erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. Pt_1 designato nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso per l'accertamento del requisito medico necessario ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza, conclusioni alla cui stregua la resistente deve ritenersi affetta da patologie implicanti un grado di invalidità pari ad almeno il 74% dalla data della visita di revisione. Il consulente tecnico nominato al fine di accertare lo stato fisico di parte resistente ha confermato la valutazione operata in sede di a.t.p.o., ritenendo che la stessa medesima è affetta da malattie che la rendono invalida in misura superiore al 74%, in maniera ininterrotta dalla data della domanda amministrativa. Le conclusioni del designato ausiliare tecnico d'ufficio si rivelano pienamente condivisibili, in quanto immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e sulla visita diretta della ricorrente, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione. Alla luce delle considerazioni svolte, deve dichiararsi dunque che parte resistente è affetta dal suddetto stato invalidante con la decorrenza sopra indicata. Le spese di lite, ivi comprese quelle relative al giudizio di a.t.p.o. e quelle inerenti alla compiuta c.t.u. vanno poste a carico dell . Pt_1
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara che , nata a [...] in data [...], è affetta da Controparte_1 patologie implicanti un'invalidità superiore al 74% ininterrottamente dalla data della presentazione della domanda amministrativa;
condanna l a rifondere al procuratore antistatario della resistente le spese Pt_1 processuali, liquidate in complessivi € 2.700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
pone a carico dell le spese inerenti alla compiuta c.t.u., liquidate come da Pt_1 separato decreto. Ragusa, 19 dicembre 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)