Articolo 1 della Legge 23 gennaio 1979, n. 25
Articolo 2
Versione
21 febbraio 1979
Art. 1.
Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 26 aprile 1974, n. 191 , sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono sostituiti dai seguenti:
"Nelle gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 5.000 metri devono essere apposti opportuni contrassegni che consentano di individuare la posizione della piu' vicina nicchia per il ricovero del personale.
Nelle gallerie di lunghezza superiore a 5.000 metri, detti contrassegni sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun imbocco".
Entrata in vigore il 21 febbraio 1979