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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 22 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 7103/16 R.G..
È comparsa, per l'attore, l'avv. Anna PREVITE la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa e, in particolare, alla relazione del c.t.p., ing.
. Persona_1
È comparso, per i convenuti e per la terza chiamata, l'avv. Andrea MOSTACCIO il quale si riporta agli atti e verbali di causa, in particolare ai rilievi del c.t.p., ing. . Per_2
Reitera la richiesta formulata nel verbale d'udienza del 23.04.2025 chiedendo che la causa venga rimessa sul ruolo istruttorio al fine di procedere all'ammissione della prova testimoniale chiesta in atti in quanto utile e conducente ai fini della decisione.
In subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Sono presenti i sigg. e . Controparte_1 Controparte_2
L'avv. Anna PREVITE si oppone alla chiesta prova per i motivi già dedotti nelle memorie istruttorie e rileva che quanto oggetto di prova risulta già documentalmente provato.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7103 del Registro Generale Contenzioso 2016
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente in frazione Parte_1
Marea, Via Graziella Pino, n. 30, c.f. rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'avv. Anna PREVITE presso il cui studio professionale sito in Scala Torregrotta (ME),
Via Nazionale, n. 87, è elettivamente domiciliato ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], c.f. , entrambi Controparte_2 CodiceFiscale_3
residenti in [...], entrambi elettivamente domiciliati in
Villafranca Tirrena, Via Dante, n. 58, presso lo studio dell'avv. Andrea MOSTACCIO che li rappresenta e difende CONVENUTI
E
c.f. nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4
residente in [...], ed elettivamente domiciliata per il presente procedimento in Villafranca Tirrena, Via Dante, n. 58, presso lo studio legale dell'avv. Andrea MOSTACCIO che la rappresenta e difende TERZA CHIAMATA avente per OGGETTO: proprietà, rispetto delle distanze legali, accertamento confini e apposizione termini.
2 TRIBUNALE di MESSINA CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di e e della terza
[...] Controparte_1 Controparte_2
– quest'ultima chiamata in causa, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., per Controparte_3
l'intervenuta, medio tempore, donazione dell'immobile in suo favore da parte dei convenuti
– nei cui confronti la sentenza produrrà effetti pur proseguendo tra le parti originarie, finalizzata all'accertamento delle molteplici violazioni delle distanze legali da questi asseritamente commesse a seguito dell'esecuzione di lavori avvenuta in data successiva al mese di aprile-maggio del 2000, con conseguente condanna alla demolizione delle opere illegittime ed alla riduzione in pristino dei luoghi.
Con comparsa di risposta del 17.03.2017 si sono costituiti in giudizio CP_1
e contestando quanto affermato dall'attore nell'atto di citazione e
[...] Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande ivi avanzate;
hanno formulato tempestive domande riconvenzionali finalizzate all'accertamento dell'usucapione del diritto di mantenere le vedute a distanza non legale nonché ad accertare l'esatto confine tra le parti in causa nonché la commissione di violazioni delle distanze legali commesse dall'attore.
Con comparsa del 25.03.2022 si è costituita in giudizio la terza chiamata contestando integralmente tutte le difese, eccezioni, domande e Controparte_3
conclusioni avanzate dall'attore ed associandosi alle eccezioni e domande riconvenzionali articolate dai convenuti.
Le domande attoree sono meritevoli di accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In sede di consulenza tecnica d'ufficio il C.T.U. ha esaminato funditus le singole doglianze articolate dalle parti.
Partendo dalle contestazioni formulate dall'attore e seguendo l'elenco predisposto dal
C.T.U., osserva il Tribunale che, con riferimento alla doglianza di cui alla lett. a), relativa all'apertura con inferriata posta al piano terra dell'immobile dei convenuti (v. foto 4 della relazione), le sue caratteristiche non coincidono con quelle di cui all'art. 901 c.c.; ciò consente di qualificarla come luce irregolare che dovrà essere regolarizzata riconducendola 3 TRIBUNALE di MESSINA alle dimensioni e caratteristiche previste dall'art. 901 del codice civile (cfr. Cass. Civ., sent.
n. 21615/21), giusta domanda formulata da parte attrice.
La regolarizzazione si impone anche nel caso in cui i luoghi non siano strutturalmente idonei a consentirla talché, in questo caso, dovrà procedersi alla chiusura della luce allo scopo di elidere la situazione pregiudizievole;
ciò alla luce del principio per cui “In tema di luci irregolari, se è vero che ai sensi dell'art. 902 c.c. il vicino può chiederne solo la regolarizzazione, ma non la chiusura, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenerle tutte le volte in cui il loro adeguamento al disposto dell'art. 901 c.c. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo.” (v. Cass. Civ., ord. n. 12306/23).
Infine, non è meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale di cui alla lett.
b) delle conclusioni della comparsa di risposta in quanto la predetta apertura non è una veduta;
infatti, non consentendo l'attuale inferriata l'inspectio e la prospectio e non sussistendo un tertium genus di aperture in aggiunta a luci e vedute, non può che essere considerata quale luce irregolare, come tale regolarizzabile ma non usucapibile (v. Cass.
Civ., ord. n. 34824/21; n. 512/13).
In ordine alla doglianza di cui alla lett. b), relativa alla presenza di una cassetta di ispezione dell'impianto elettrico che fuoriesce rispetto alla parete del fabbricato CP_1 sporgendo sul terreno (v. foto 7 della relazione), il C.T.U. ha chiarito che Pt_1
“…all'interno di tale cassetta è presente uno snodo dell'impianto del gas a servizio dell'immobile e che l'involucro fuoriesce rispetto al prospetto di circa CP_1
centimetro 1”.
Per quanto concerne la doglianza di cui alla lett. e), relativa alla realizzazione di una scala chiusa in parte in muratura ed in parte con struttura precaria in alluminio e vetri e che secondo l'attore viola il citato art. 901 c.c. (v. foto 9 e 10 della relazione), il C.T.U. ha chiarito che Il pianerottolo intermedio è munito di parapetto che ha un'altezza, rispetto alla quota del pianerottolo pari a mt. 1,21. Su tale pianerottolo è presente una struttura in alluminio e vetri che si sviluppa fino alla parte terminale della tettoia. Tale porzione di struttura è da intendersi luce irregolare in quanto non può essere intesa come veduta 4 TRIBUNALE di MESSINA proprio perchè non apribile ma è luce irregolare perché non risponde ai criteri dettati dall'art. 901 per le luci.
In merito alla doglianza di cui alla lett. f), riguardante la collocazione di una grondaia con relativo scolo che non viene canalizzata (v. foto 6 della relazione), il C.T.U. ha chiarito
“…che la predetta grondaia in proiezione ricade su terreno del e che attualmente Pt_1 non è stato previsto un pluviale di convogliamento delle acque raccolte dalla predetta grondaia e pertanto le stesse sono libere di sversarsi sul fondo .”; a fronte Pt_1 dell'evidente sussistenza di una condizione di illegittimità legata all'asservimento del fondo dell'attore allo stillicidio delle acque di scolo della grondaia, osserva il Tribunale come il convenuto, in comparsa di risposta, abbia manifestato “…la disponibilità delle parti convenute a regolarizzare…la grondaia per la raccolta delle acque piovane e del relativo pluviale di scolo ponendole nell'ambito del rispetto delle prescrizioni di legge”.
Con riguardo alle problematiche di cui alle lett. b), e) e f), va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo state eseguite le opere necessarie alla loro risoluzione, come affermato dai convenuti e riconosciuto dall'attore nel verbale d'udienza del
17.09.2025.
In merito alla doglianza di cui alla lett. c), inerente alla presenza di un terrazzino con parapetto che affaccia sul fondo dell'attore (v. foto 3, 9, 10 e 11 della relazione tecnica), il
C.T.U. ha accertato che “…al piano primo del fabbricato è presente un CP_1 terrazzino munito di parapetto dell'altezza di metri 1,00 circa dal pavimento e pertanto è consentito l'affaccio sul fondo del vicino ( ).”; l'ausiliario del Tribunale ha Pt_1 concluso la sua indagine sul punto affermando che “…il muro di confine del fabbricato
è stato realizzato nell'arco temporale compreso tra il 29/05/1998 ed il 25/05/1999 Pt_1
e di conseguenza il muro di confine del fabbricato è stato innalzato CP_1
successivamente certamente al 29/05/1998. Per quanto sopra accertato è evidente che in epoca successiva al 29/05/1998 il Sig. ha provveduto a realizzare il terrazzino CP_1 oggetto di contestazione innalzando la quota della soletta esistente.”.
Orbene, individuato dal C.T.U. nel Maggio 1998 il presumibile periodo di realizzazione del terrazzino oggetto di contestazione, va esclusa la maturazione del ventennio necessario per l'usucapione. 5 TRIBUNALE di MESSINA Ritiene, comunque, in modo dirimente il Tribunale che, alla luce del principio sancito da Cass. Civ., sent. n. 18910/12 (v. anche Cass. Civ., ord. n. 3043/20; sent. n. 113/17 che riguarda il caso di un parapetto alto 1 metro) – per il quale “Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 cod. civ. conseguentemente soggetta alla regola di cui agli artt. 905 e 907 cod. civ. in tema di distanze, è necessario che le cd. "inspectio et prospectio in alienum", vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto la richiesta di arretramento del parapetto di un terrazzo risultato essere alto soltanto novanta centimetri, altezza corrispondente a quella non del "petto" ma del "basso ventre" di una persona di ordinaria statura e, quindi, insufficiente per garantire un affaccio sicuro).” – l'altezza del parapetto di questo terrazzino non consenta un comodo e sicuro affaccio, essendo alto soltanto 1 metro che corrisponde al basso ventre di una persona di altezza media.
Non costituendo veduta, tale apertura non può che essere qualificata anch'essa come luce irregolare il che comporta, da un lato, che non può essere eliminata, come chiesto dall'attore nell'atto di citazione, ma appunto soltanto regolarizzata;
la regolarizzazione, però, non può essere accordata in questa sede perché non è stata specificamente chiesta e non può essere ritenuta ricompresa nella domanda di eliminazione della veduta (v. Cass.
Civ., sent. n. 21615/21; sent. n. 22553/09).
D'altra parte, costituendo luce irregolare, non è usucapibile (v. Cass. Civ., ord. n.
34824/21), il che conduce al rigetto della corrispondente domanda riconvenzionale di cui alle lett. f-g della comparsa di risposta.
Per quanto concerne la doglianza di cui alla lett. d), relativa alla realizzazione di una finestra e di una porta-finestra a distanza non legale che affacciano sul fondo dell'attore (v. foto 2, 8 e 9 della relazione), il C.T.U. ha chiarito che, in base alle norme urbanistiche del
Comune di Rometta, le pareti finestrate non possono essere poste, rispetto al confine, a distanza inferiore alla metà delle distanze minime che il D.M. 2/4/1968, n. 1444, prescrive per i fronti degli edifici e comunque non inferiore a mt. 10,00; allo stato le aperture in questione distano mt. 3,00 circa dal confine. 6 TRIBUNALE di MESSINA Deve ritenersi che la nozione di parete finestrata fornita dalle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Rometta coincida con quella offerta dalla giurisprudenza di legittimità laddove per parete finestrata si intende quella dove è aperta una veduta e non anche una luce, ancorché irregolare (v. Cass. Civ., sent. n. 26383/16).
Ciò premesso, occorre distinguere tra la porta-finestra, la porta e la finestra al fine di verificare quale delle tre ipotesi ricorre nel caso in esame e quale si presta ad essere qualificata come veduta, così da essere ricompresa nella disciplina dettata dal regolamento locale e giustificarne l'applicazione.
Le porte, in generale, sono destinate all'accesso a locali ed alla uscita da essi e, in quanto tali, non rientrano nella categoria delle "aperture", considerate dagli art. 900 e seguenti cod. civ., che hanno invece la funzione di consentire il passaggio della luce e dell'aria, o di affacciarsi sul fondo vicino;
possono, dunque, avere dimensioni e caratteristiche diverse da quelle che l'art. 901 cod. civ. prescrive per le luci ed essere aperte senza rispettare le distanze prescritte dagli artt. 905 e 906 cod. civ. per le vedute (v. Cass.
Civ., sent. n. 2/92; v. anche n. 1095/75; 20205/04).
In merito all'ipotesi della porta-finestra trova applicazione il principio per cui “La
"porta-finestra" che consenta la "inspectio", ma non la "prospectio", ossia lo sguardo frontale sul fondo del vicino, ma non lo sguardo obliquo e laterale, non integra veduta, sebbene permetta occasionalmente e fugacemente, nel momento dell'uscita, la visione globale e mobile del fondo alieno” (v. Cass. Civ., ord. n. 17950/14).
Una porta e una porta-finestra, inoltre, non possono essere considerate semplici luci, ovviamente irregolari, poiché la loro funzione non è quella di illuminare un locale o di consentire il passaggio dell'aria ma solo quella di consentire il passaggio delle persone ovvero di impedirlo, e dunque non ne può essere chiesta la regolarizzazione come luce irregolare (cfr. Cass. Civ., sent. 8693/00); ove, poi, la porta-finestra consenta l'accesso ad un balcone-veranda con parapetto, la violazione della distanza dovrà essere valutata rispetto all'affaccio dal balcone/veranda, cioè da una posizione diversa e più avanzata rispetto a quella della porta-finestra che alla prima consente di accedere (v. supra).
7 TRIBUNALE di MESSINA Per tale ragione, la porta-finestra presente al primo piano dell'immobile dei convenuti non può essere considerata lesiva delle distanze in quanto non costituisce una veduta nel senso tecnico del termine.
Al contrario, in merito alla finestra, data la distanza dal confine (mt. 3,00) e l'esistenza di un parapetto di 1 metro che blocca la visuale diretta sul fondo del dall'interno dell'immobile dei convenuti, questa plausibilmente non consente Pt_1
agevolmente l'inspectio sul fondo frontistante dell'attore, cioè la visuale diretta, e certamente non consente la prospectio, cioè l'affaccio in condizioni di comodità (v. Cass.
Civ., ord. n. 346/17; confr. ord. n. 36147/22); come tale, non integra una veduta ma una luce irregolare che non può essere usucapita ma che può essere mantenuta dai convenuti in quanto il rispetto delle distanze dal confine sussiste solo per le pareti finestrate nel quale si aprono vedute e non vale, invece, per le luci irregolari (v. supra).
In ordine, infine, allo stillicidio derivante dallo sciorinio dei panni, i convenuti non hanno fornito la prova dell'acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di servitù di scolo attraverso lo sciorinio dei panni – nel capitolato di prova testimoniale nessuna domanda riguarda, infatti, lo sciorinio dei panni – con la conseguenza che, rigettata la corrispondente domanda riconvenzionale articolata dai convenuti (lett. i), deve essere ordinata a questi e alla terza chiamata la cessazione di tale condotta Controparte_3 pregiudizievole.
Passando alle domande riconvenzionali articolate dai convenuti, vanno rigettate quelle già esposte in parte motiva che riguardano le luci irregolari (lett. b, d, f-g) nonché quella relativa al diritto di sciorinio dei panni (v. supra, lett. i).
In ordine alla domanda riconvenzionale inerente all'individuazione del confine tra i fondi dei contendenti e l'apposizione dei termini, il C.T.U. ha affermato che “In base a quanto si è potuto accertare il fabbricato è stato realizzato a confine con il CP_1 terreno del EO. . Nello stralcio di mappa la particella n. 617 che rappresenta il Pt_1 fabbricato sembrerebbe dotato di una corte che sui luoghi non è presente CP_1
proprio perché il fabbricato è stato ampliato negli anni fino al confine.
Allo stato attuale il fabbricato ed il fabbricato (part. 617 e CP_1 Pt_1
3425) risultano perfettamente in linea e senza sfasamenti ed il confine con il terreno di 8 TRIBUNALE di MESSINA proprietà (part 3528) corrisponde esattamente con la parete dei due fabbricati”; a Pt_1
ciò consegue, da un lato, l'accoglimento delle domande riconvenzionali di cui alle lett. j) e
k) attraverso l'accertamento che il confine tra le proprietà delle parti in causa è quello indicato dal C.T.U. e l'ordine di apposizione dei termini sul predetto confine e, dall'altro, il rigetto della domanda risarcitoria stante l'assenza di alcuna occupazione abusiva da parte del . Pt_1
Ed ancora, in merito alle domande riconvenzionali afferenti alla presunta violazione della distanza dal confine della porta d'ingresso dell'attore ed al conseguente danno subìto dai convenuti (lett. l e m), osserva il Tribunale come il C.T.U. abbia accertato che “La parete ove è presente la porta contestata è parallela alla Via pubblica e tenuto conto che le distanze si misurano in orizzontale tale parete munita di porta non viola alcuna distanza dal confine in quanto frontalmente alla stessa è presente la strada e non il CP_1 fabbricato dei convenuti. Pertanto, nessuna violazione di distanza dai confini è stata accertata”.
Ad abundantiam, evidenzia il Giudicante che, per orientamento consolidato della
Corte di Cassazione, “A norma dell'art. 900 cod. civ. per veduta-prospetto deve intendersi
l'apertura destinata per sua normale e prevalente funzione a guardare e ad affacciarsi verso il fondo del vicino, cioè le finestre, i balconi, le terrazze e simili, mentre tale qualifica non spetta, di regola, ad altri manufatti, portoni, ballatoi etc., destinati principalmente all'ingresso e al passaggio delle persone e non a consentire la sosta e l'affaccio verso il fondo altrui.” (v. Cass. Civ., sent. n. 2/92; v. anche n. 1095/75; 20205/04).
Al rigetto della precedente domanda riconvenzionale consegue, naturalmente, il rigetto della collegata domanda risarcitoria, non ravvisandosi alcuna lesione del diritto dominicale dei convenuti.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali seguono la parziale, reciproca, soccombenza, anche virtuale per le violazioni per le quali è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere;
vanno, dunque, integralmente compensate tra le parti.
Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno poste a carico di attore e convenuti in solido nei rapporti esterni e nei rapporti interni a carico di attore e 9 TRIBUNALE di MESSINA convenuti nella misura del 50%, con obbligo di rifusione in questa misura in favore della parte che li abbia anticipati integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
e della terza chiamata Controparte_2 Controparte_3
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di cui alle lett. b), e) e f) esposte in parte motiva;
2) accoglie le domande avanzate da contro Parte_1 CP_1
e e nei confronti della terza chiamata nei
[...] Controparte_2 Controparte_3 limiti di cui in parte motiva;
3) per l'effetto, ordina a e e alla terza Controparte_1 Controparte_2
chiamata in solido, di procedere immediatamente alla Controparte_3 regolarizzazione della luce irregolare posta al piano terra dell'immobile così come qualificata in parte motiva e, ove non regolarizzabile, alla sua chiusura (doglianza di cui alla lett. a della parte motiva);
4) ordina a e e alla terza chiamata Controparte_1 Controparte_2
la cessazione dello stillicidio sul fondo di Controparte_3 Parte_1 derivante dallo sciorinio dei panni;
5) rigetta le domande riconvenzionali di cui alle lett. b), d), f-g), i), l) e m), della trattazione esposta in motivazione avanzate da e Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di Parte_1
6) in accoglimento delle domande riconvenzionali di cui alle lett. j) e k) avanzate da e e dalla terza chiamata Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nei confronti di accerta e dichiara che il confine tra le proprietà delle Parte_1 parti in causa è quello indicato dal C.T.U. ed accertato in motivazione e che su questo confine vanno apposti i termini;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
10 TRIBUNALE di MESSINA 8) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti,
a carico di attore e convenuti in solido nei rapporti esterni e nei rapporti interni a carico di attore e convenuti nella misura del 50%, con obbligo di rifusione in questa misura in favore della parte che li abbia anticipati integralmente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 22.10.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
11
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 22 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 7103/16 R.G..
È comparsa, per l'attore, l'avv. Anna PREVITE la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa e, in particolare, alla relazione del c.t.p., ing.
. Persona_1
È comparso, per i convenuti e per la terza chiamata, l'avv. Andrea MOSTACCIO il quale si riporta agli atti e verbali di causa, in particolare ai rilievi del c.t.p., ing. . Per_2
Reitera la richiesta formulata nel verbale d'udienza del 23.04.2025 chiedendo che la causa venga rimessa sul ruolo istruttorio al fine di procedere all'ammissione della prova testimoniale chiesta in atti in quanto utile e conducente ai fini della decisione.
In subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Sono presenti i sigg. e . Controparte_1 Controparte_2
L'avv. Anna PREVITE si oppone alla chiesta prova per i motivi già dedotti nelle memorie istruttorie e rileva che quanto oggetto di prova risulta già documentalmente provato.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7103 del Registro Generale Contenzioso 2016
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente in frazione Parte_1
Marea, Via Graziella Pino, n. 30, c.f. rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'avv. Anna PREVITE presso il cui studio professionale sito in Scala Torregrotta (ME),
Via Nazionale, n. 87, è elettivamente domiciliato ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], c.f. , entrambi Controparte_2 CodiceFiscale_3
residenti in [...], entrambi elettivamente domiciliati in
Villafranca Tirrena, Via Dante, n. 58, presso lo studio dell'avv. Andrea MOSTACCIO che li rappresenta e difende CONVENUTI
E
c.f. nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4
residente in [...], ed elettivamente domiciliata per il presente procedimento in Villafranca Tirrena, Via Dante, n. 58, presso lo studio legale dell'avv. Andrea MOSTACCIO che la rappresenta e difende TERZA CHIAMATA avente per OGGETTO: proprietà, rispetto delle distanze legali, accertamento confini e apposizione termini.
2 TRIBUNALE di MESSINA CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
nei confronti di e e della terza
[...] Controparte_1 Controparte_2
– quest'ultima chiamata in causa, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., per Controparte_3
l'intervenuta, medio tempore, donazione dell'immobile in suo favore da parte dei convenuti
– nei cui confronti la sentenza produrrà effetti pur proseguendo tra le parti originarie, finalizzata all'accertamento delle molteplici violazioni delle distanze legali da questi asseritamente commesse a seguito dell'esecuzione di lavori avvenuta in data successiva al mese di aprile-maggio del 2000, con conseguente condanna alla demolizione delle opere illegittime ed alla riduzione in pristino dei luoghi.
Con comparsa di risposta del 17.03.2017 si sono costituiti in giudizio CP_1
e contestando quanto affermato dall'attore nell'atto di citazione e
[...] Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande ivi avanzate;
hanno formulato tempestive domande riconvenzionali finalizzate all'accertamento dell'usucapione del diritto di mantenere le vedute a distanza non legale nonché ad accertare l'esatto confine tra le parti in causa nonché la commissione di violazioni delle distanze legali commesse dall'attore.
Con comparsa del 25.03.2022 si è costituita in giudizio la terza chiamata contestando integralmente tutte le difese, eccezioni, domande e Controparte_3
conclusioni avanzate dall'attore ed associandosi alle eccezioni e domande riconvenzionali articolate dai convenuti.
Le domande attoree sono meritevoli di accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In sede di consulenza tecnica d'ufficio il C.T.U. ha esaminato funditus le singole doglianze articolate dalle parti.
Partendo dalle contestazioni formulate dall'attore e seguendo l'elenco predisposto dal
C.T.U., osserva il Tribunale che, con riferimento alla doglianza di cui alla lett. a), relativa all'apertura con inferriata posta al piano terra dell'immobile dei convenuti (v. foto 4 della relazione), le sue caratteristiche non coincidono con quelle di cui all'art. 901 c.c.; ciò consente di qualificarla come luce irregolare che dovrà essere regolarizzata riconducendola 3 TRIBUNALE di MESSINA alle dimensioni e caratteristiche previste dall'art. 901 del codice civile (cfr. Cass. Civ., sent.
n. 21615/21), giusta domanda formulata da parte attrice.
La regolarizzazione si impone anche nel caso in cui i luoghi non siano strutturalmente idonei a consentirla talché, in questo caso, dovrà procedersi alla chiusura della luce allo scopo di elidere la situazione pregiudizievole;
ciò alla luce del principio per cui “In tema di luci irregolari, se è vero che ai sensi dell'art. 902 c.c. il vicino può chiederne solo la regolarizzazione, ma non la chiusura, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenerle tutte le volte in cui il loro adeguamento al disposto dell'art. 901 c.c. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo.” (v. Cass. Civ., ord. n. 12306/23).
Infine, non è meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale di cui alla lett.
b) delle conclusioni della comparsa di risposta in quanto la predetta apertura non è una veduta;
infatti, non consentendo l'attuale inferriata l'inspectio e la prospectio e non sussistendo un tertium genus di aperture in aggiunta a luci e vedute, non può che essere considerata quale luce irregolare, come tale regolarizzabile ma non usucapibile (v. Cass.
Civ., ord. n. 34824/21; n. 512/13).
In ordine alla doglianza di cui alla lett. b), relativa alla presenza di una cassetta di ispezione dell'impianto elettrico che fuoriesce rispetto alla parete del fabbricato CP_1 sporgendo sul terreno (v. foto 7 della relazione), il C.T.U. ha chiarito che Pt_1
“…all'interno di tale cassetta è presente uno snodo dell'impianto del gas a servizio dell'immobile e che l'involucro fuoriesce rispetto al prospetto di circa CP_1
centimetro 1”.
Per quanto concerne la doglianza di cui alla lett. e), relativa alla realizzazione di una scala chiusa in parte in muratura ed in parte con struttura precaria in alluminio e vetri e che secondo l'attore viola il citato art. 901 c.c. (v. foto 9 e 10 della relazione), il C.T.U. ha chiarito che Il pianerottolo intermedio è munito di parapetto che ha un'altezza, rispetto alla quota del pianerottolo pari a mt. 1,21. Su tale pianerottolo è presente una struttura in alluminio e vetri che si sviluppa fino alla parte terminale della tettoia. Tale porzione di struttura è da intendersi luce irregolare in quanto non può essere intesa come veduta 4 TRIBUNALE di MESSINA proprio perchè non apribile ma è luce irregolare perché non risponde ai criteri dettati dall'art. 901 per le luci.
In merito alla doglianza di cui alla lett. f), riguardante la collocazione di una grondaia con relativo scolo che non viene canalizzata (v. foto 6 della relazione), il C.T.U. ha chiarito
“…che la predetta grondaia in proiezione ricade su terreno del e che attualmente Pt_1 non è stato previsto un pluviale di convogliamento delle acque raccolte dalla predetta grondaia e pertanto le stesse sono libere di sversarsi sul fondo .”; a fronte Pt_1 dell'evidente sussistenza di una condizione di illegittimità legata all'asservimento del fondo dell'attore allo stillicidio delle acque di scolo della grondaia, osserva il Tribunale come il convenuto, in comparsa di risposta, abbia manifestato “…la disponibilità delle parti convenute a regolarizzare…la grondaia per la raccolta delle acque piovane e del relativo pluviale di scolo ponendole nell'ambito del rispetto delle prescrizioni di legge”.
Con riguardo alle problematiche di cui alle lett. b), e) e f), va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo state eseguite le opere necessarie alla loro risoluzione, come affermato dai convenuti e riconosciuto dall'attore nel verbale d'udienza del
17.09.2025.
In merito alla doglianza di cui alla lett. c), inerente alla presenza di un terrazzino con parapetto che affaccia sul fondo dell'attore (v. foto 3, 9, 10 e 11 della relazione tecnica), il
C.T.U. ha accertato che “…al piano primo del fabbricato è presente un CP_1 terrazzino munito di parapetto dell'altezza di metri 1,00 circa dal pavimento e pertanto è consentito l'affaccio sul fondo del vicino ( ).”; l'ausiliario del Tribunale ha Pt_1 concluso la sua indagine sul punto affermando che “…il muro di confine del fabbricato
è stato realizzato nell'arco temporale compreso tra il 29/05/1998 ed il 25/05/1999 Pt_1
e di conseguenza il muro di confine del fabbricato è stato innalzato CP_1
successivamente certamente al 29/05/1998. Per quanto sopra accertato è evidente che in epoca successiva al 29/05/1998 il Sig. ha provveduto a realizzare il terrazzino CP_1 oggetto di contestazione innalzando la quota della soletta esistente.”.
Orbene, individuato dal C.T.U. nel Maggio 1998 il presumibile periodo di realizzazione del terrazzino oggetto di contestazione, va esclusa la maturazione del ventennio necessario per l'usucapione. 5 TRIBUNALE di MESSINA Ritiene, comunque, in modo dirimente il Tribunale che, alla luce del principio sancito da Cass. Civ., sent. n. 18910/12 (v. anche Cass. Civ., ord. n. 3043/20; sent. n. 113/17 che riguarda il caso di un parapetto alto 1 metro) – per il quale “Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 cod. civ. conseguentemente soggetta alla regola di cui agli artt. 905 e 907 cod. civ. in tema di distanze, è necessario che le cd. "inspectio et prospectio in alienum", vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto la richiesta di arretramento del parapetto di un terrazzo risultato essere alto soltanto novanta centimetri, altezza corrispondente a quella non del "petto" ma del "basso ventre" di una persona di ordinaria statura e, quindi, insufficiente per garantire un affaccio sicuro).” – l'altezza del parapetto di questo terrazzino non consenta un comodo e sicuro affaccio, essendo alto soltanto 1 metro che corrisponde al basso ventre di una persona di altezza media.
Non costituendo veduta, tale apertura non può che essere qualificata anch'essa come luce irregolare il che comporta, da un lato, che non può essere eliminata, come chiesto dall'attore nell'atto di citazione, ma appunto soltanto regolarizzata;
la regolarizzazione, però, non può essere accordata in questa sede perché non è stata specificamente chiesta e non può essere ritenuta ricompresa nella domanda di eliminazione della veduta (v. Cass.
Civ., sent. n. 21615/21; sent. n. 22553/09).
D'altra parte, costituendo luce irregolare, non è usucapibile (v. Cass. Civ., ord. n.
34824/21), il che conduce al rigetto della corrispondente domanda riconvenzionale di cui alle lett. f-g della comparsa di risposta.
Per quanto concerne la doglianza di cui alla lett. d), relativa alla realizzazione di una finestra e di una porta-finestra a distanza non legale che affacciano sul fondo dell'attore (v. foto 2, 8 e 9 della relazione), il C.T.U. ha chiarito che, in base alle norme urbanistiche del
Comune di Rometta, le pareti finestrate non possono essere poste, rispetto al confine, a distanza inferiore alla metà delle distanze minime che il D.M. 2/4/1968, n. 1444, prescrive per i fronti degli edifici e comunque non inferiore a mt. 10,00; allo stato le aperture in questione distano mt. 3,00 circa dal confine. 6 TRIBUNALE di MESSINA Deve ritenersi che la nozione di parete finestrata fornita dalle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Rometta coincida con quella offerta dalla giurisprudenza di legittimità laddove per parete finestrata si intende quella dove è aperta una veduta e non anche una luce, ancorché irregolare (v. Cass. Civ., sent. n. 26383/16).
Ciò premesso, occorre distinguere tra la porta-finestra, la porta e la finestra al fine di verificare quale delle tre ipotesi ricorre nel caso in esame e quale si presta ad essere qualificata come veduta, così da essere ricompresa nella disciplina dettata dal regolamento locale e giustificarne l'applicazione.
Le porte, in generale, sono destinate all'accesso a locali ed alla uscita da essi e, in quanto tali, non rientrano nella categoria delle "aperture", considerate dagli art. 900 e seguenti cod. civ., che hanno invece la funzione di consentire il passaggio della luce e dell'aria, o di affacciarsi sul fondo vicino;
possono, dunque, avere dimensioni e caratteristiche diverse da quelle che l'art. 901 cod. civ. prescrive per le luci ed essere aperte senza rispettare le distanze prescritte dagli artt. 905 e 906 cod. civ. per le vedute (v. Cass.
Civ., sent. n. 2/92; v. anche n. 1095/75; 20205/04).
In merito all'ipotesi della porta-finestra trova applicazione il principio per cui “La
"porta-finestra" che consenta la "inspectio", ma non la "prospectio", ossia lo sguardo frontale sul fondo del vicino, ma non lo sguardo obliquo e laterale, non integra veduta, sebbene permetta occasionalmente e fugacemente, nel momento dell'uscita, la visione globale e mobile del fondo alieno” (v. Cass. Civ., ord. n. 17950/14).
Una porta e una porta-finestra, inoltre, non possono essere considerate semplici luci, ovviamente irregolari, poiché la loro funzione non è quella di illuminare un locale o di consentire il passaggio dell'aria ma solo quella di consentire il passaggio delle persone ovvero di impedirlo, e dunque non ne può essere chiesta la regolarizzazione come luce irregolare (cfr. Cass. Civ., sent. 8693/00); ove, poi, la porta-finestra consenta l'accesso ad un balcone-veranda con parapetto, la violazione della distanza dovrà essere valutata rispetto all'affaccio dal balcone/veranda, cioè da una posizione diversa e più avanzata rispetto a quella della porta-finestra che alla prima consente di accedere (v. supra).
7 TRIBUNALE di MESSINA Per tale ragione, la porta-finestra presente al primo piano dell'immobile dei convenuti non può essere considerata lesiva delle distanze in quanto non costituisce una veduta nel senso tecnico del termine.
Al contrario, in merito alla finestra, data la distanza dal confine (mt. 3,00) e l'esistenza di un parapetto di 1 metro che blocca la visuale diretta sul fondo del dall'interno dell'immobile dei convenuti, questa plausibilmente non consente Pt_1
agevolmente l'inspectio sul fondo frontistante dell'attore, cioè la visuale diretta, e certamente non consente la prospectio, cioè l'affaccio in condizioni di comodità (v. Cass.
Civ., ord. n. 346/17; confr. ord. n. 36147/22); come tale, non integra una veduta ma una luce irregolare che non può essere usucapita ma che può essere mantenuta dai convenuti in quanto il rispetto delle distanze dal confine sussiste solo per le pareti finestrate nel quale si aprono vedute e non vale, invece, per le luci irregolari (v. supra).
In ordine, infine, allo stillicidio derivante dallo sciorinio dei panni, i convenuti non hanno fornito la prova dell'acquisto, per maturata usucapione ventennale, del diritto di servitù di scolo attraverso lo sciorinio dei panni – nel capitolato di prova testimoniale nessuna domanda riguarda, infatti, lo sciorinio dei panni – con la conseguenza che, rigettata la corrispondente domanda riconvenzionale articolata dai convenuti (lett. i), deve essere ordinata a questi e alla terza chiamata la cessazione di tale condotta Controparte_3 pregiudizievole.
Passando alle domande riconvenzionali articolate dai convenuti, vanno rigettate quelle già esposte in parte motiva che riguardano le luci irregolari (lett. b, d, f-g) nonché quella relativa al diritto di sciorinio dei panni (v. supra, lett. i).
In ordine alla domanda riconvenzionale inerente all'individuazione del confine tra i fondi dei contendenti e l'apposizione dei termini, il C.T.U. ha affermato che “In base a quanto si è potuto accertare il fabbricato è stato realizzato a confine con il CP_1 terreno del EO. . Nello stralcio di mappa la particella n. 617 che rappresenta il Pt_1 fabbricato sembrerebbe dotato di una corte che sui luoghi non è presente CP_1
proprio perché il fabbricato è stato ampliato negli anni fino al confine.
Allo stato attuale il fabbricato ed il fabbricato (part. 617 e CP_1 Pt_1
3425) risultano perfettamente in linea e senza sfasamenti ed il confine con il terreno di 8 TRIBUNALE di MESSINA proprietà (part 3528) corrisponde esattamente con la parete dei due fabbricati”; a Pt_1
ciò consegue, da un lato, l'accoglimento delle domande riconvenzionali di cui alle lett. j) e
k) attraverso l'accertamento che il confine tra le proprietà delle parti in causa è quello indicato dal C.T.U. e l'ordine di apposizione dei termini sul predetto confine e, dall'altro, il rigetto della domanda risarcitoria stante l'assenza di alcuna occupazione abusiva da parte del . Pt_1
Ed ancora, in merito alle domande riconvenzionali afferenti alla presunta violazione della distanza dal confine della porta d'ingresso dell'attore ed al conseguente danno subìto dai convenuti (lett. l e m), osserva il Tribunale come il C.T.U. abbia accertato che “La parete ove è presente la porta contestata è parallela alla Via pubblica e tenuto conto che le distanze si misurano in orizzontale tale parete munita di porta non viola alcuna distanza dal confine in quanto frontalmente alla stessa è presente la strada e non il CP_1 fabbricato dei convenuti. Pertanto, nessuna violazione di distanza dai confini è stata accertata”.
Ad abundantiam, evidenzia il Giudicante che, per orientamento consolidato della
Corte di Cassazione, “A norma dell'art. 900 cod. civ. per veduta-prospetto deve intendersi
l'apertura destinata per sua normale e prevalente funzione a guardare e ad affacciarsi verso il fondo del vicino, cioè le finestre, i balconi, le terrazze e simili, mentre tale qualifica non spetta, di regola, ad altri manufatti, portoni, ballatoi etc., destinati principalmente all'ingresso e al passaggio delle persone e non a consentire la sosta e l'affaccio verso il fondo altrui.” (v. Cass. Civ., sent. n. 2/92; v. anche n. 1095/75; 20205/04).
Al rigetto della precedente domanda riconvenzionale consegue, naturalmente, il rigetto della collegata domanda risarcitoria, non ravvisandosi alcuna lesione del diritto dominicale dei convenuti.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali seguono la parziale, reciproca, soccombenza, anche virtuale per le violazioni per le quali è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere;
vanno, dunque, integralmente compensate tra le parti.
Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno poste a carico di attore e convenuti in solido nei rapporti esterni e nei rapporti interni a carico di attore e 9 TRIBUNALE di MESSINA convenuti nella misura del 50%, con obbligo di rifusione in questa misura in favore della parte che li abbia anticipati integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
e della terza chiamata Controparte_2 Controparte_3
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di cui alle lett. b), e) e f) esposte in parte motiva;
2) accoglie le domande avanzate da contro Parte_1 CP_1
e e nei confronti della terza chiamata nei
[...] Controparte_2 Controparte_3 limiti di cui in parte motiva;
3) per l'effetto, ordina a e e alla terza Controparte_1 Controparte_2
chiamata in solido, di procedere immediatamente alla Controparte_3 regolarizzazione della luce irregolare posta al piano terra dell'immobile così come qualificata in parte motiva e, ove non regolarizzabile, alla sua chiusura (doglianza di cui alla lett. a della parte motiva);
4) ordina a e e alla terza chiamata Controparte_1 Controparte_2
la cessazione dello stillicidio sul fondo di Controparte_3 Parte_1 derivante dallo sciorinio dei panni;
5) rigetta le domande riconvenzionali di cui alle lett. b), d), f-g), i), l) e m), della trattazione esposta in motivazione avanzate da e Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di Parte_1
6) in accoglimento delle domande riconvenzionali di cui alle lett. j) e k) avanzate da e e dalla terza chiamata Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nei confronti di accerta e dichiara che il confine tra le proprietà delle Parte_1 parti in causa è quello indicato dal C.T.U. ed accertato in motivazione e che su questo confine vanno apposti i termini;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
10 TRIBUNALE di MESSINA 8) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti,
a carico di attore e convenuti in solido nei rapporti esterni e nei rapporti interni a carico di attore e convenuti nella misura del 50%, con obbligo di rifusione in questa misura in favore della parte che li abbia anticipati integralmente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 22.10.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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