Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/06/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7634/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7634/2023 promoSS
DA
C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 C.F._1
Lamarmora n. 33 presso lo studio dell'Avv. Laura Wanda Mezzena che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. e P.I. , con sede in ST SA Controparte_1 P.IVA_1
AN, viale Giacomo Matteotti n. 83, in persona del CommiSSrio straordinario e legale rappresentante p.t., dott. elettivamente domiciliato in Milano, viale Regina CP_2
Margherita n. 30 presso lo studio dell'Avv. Maria Nefeli Gribaudi che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Oggetto: responsabilità sanitaria e richiesta risarcimento danno ex art. 2043 cc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12 maggio 2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER LA RICORRENTE
“Voglia l'On.le Tribunale di Monza, contrariis reiectiis: accertare e dichiarare, per le causali di cui in atti, (C.F./P.I. , in persona del legale Direttore Generale Dott.SS Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: , responsabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. Parte_2 C.F._2
1218 –1228 c.c. e/o 2043 c.c., dell'evento dannoso dedotto in giudizio, essendo i comportamenti ed i fatti che lo hanno causato riferibili all' resistente, e per l'effetto condannare la steSS Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale, subiti e subendi, indicati nella presente
pagina 1 di 11
353.041,20 a favore di ovvero quella maggiore o minore che dovesse essere Parte_1
valutata congrua e di giustizia, somme tutte maggiorate di interessi ex lege e rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito fino al definitivo soddisfo, oltre E 1.752,00 per spese mediche. Con vittoria di spese e competenze di causa a favore dell'avv. Laura Mezzena che si dichiara antistataria.
In via Istruttoria
Si chiede che l'On.le Tribunale adìto, Voglia disporre eventuale CTU, in caso di contestazione sulla congruità della quantificazione del danno di cui all'allegata consulenza di parte.
Altresì si chiede ammettersi prova testimoniale, come richiesta in atto di citazione e non in memoria ex art 281 duodecies comma 4- II termine cpc sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la sig.ra accompagnava, ogni volta che ne avesse bisogno, la madre dal Parte_1
medico,a fare le analisi o altro accertamento clinico-diagnostico”;
2) Vero che la sig.ra paSSva sempre le vacanze insieme alla figlia e alla CP_4 Parte_1
di lei famiglia;
3) Vero che la sig.ra paSSva ogni festività di Natale e Pasqua insieme alla figlia CP_4 Pt_1
e alla di lei famiglia;
[...]
4) Vero che la sig.ra accompagnava la madre a fare fisioterapia presso il centro Don Pt_1
Gnocchi;
5) Vero che la sig.ra per conto della madre, provvedeva al rifornimento alimentare e Pt_1 all'acquisto di prodotti per l'igiene della casa;
5) Vero che la sig.ra provvedeva lei steSS alla cura e all'igiene personale della madre Sig.ra Pt_1
CP_4
6) “Vero che la sig.ra ogni giorno si recava presso l'abitazione della madre Sig.ra Pt_1 CP_4
per pranzare con lei;
7) “Vero che la sig.ra ultimamente stanziava per settimane presso l'abitazione CP_4 della figlia;
Parte_1
8) “Vero che la sig.ra quando la madre era ricoverata in ospedale le faceva Parte_1 videochiamate tutti giorni sino a quando non è stata portata all'hospice”;
9) “Vero che dopo la dipartita della madre la sig.ra ha dovuto iniziare un percorso Parte_1 psicologico”.
Si indicano a testi il Sig. residente in [...]
Pace 130 su tutte le circostanze;
residente in [...] residente Testimone_2
pagina 2 di 11 in via Pace 130 su tutte le circostanze;
residente in [...] Testimone_3
residente in [...] su tutte le circostanze.
Si insiste per l'ammissione del video nelle tre pennette depositate con memoria ex at 281 duodecies cpc
(I memoria) e per la dichiarazione di ammissibilità della certificazione della dott.SS Per_1 depositata con la seconda memoria ex art. 281 duodecies comma 4 cpc”.
PER IL RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, con ogni declaratoria del caso, respinta ogni avversa domanda, eccezione, deduzione e conclusione
IN VIA PRELIMINARE:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo e/o l'inammissibilità della domanda, per tutti i motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare integralmente la domanda ex adverso formulata in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e non minimamente provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2236 c.c., la speciale difficoltà della prestazione sanitaria sub iudice e per l'effetto rigettare la domanda ex adverso formulata, per tutti i motivi esposti in narrativa;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia accertata un'eventuale responsabilità della CP_1
per i fatti per cui è causa, limitare l'eventuale risarcimento del danno ai soli pregiudizi
[...] specificatamente e concretamente allegati nell'atto introduttivo ed adeguatamente provati, nonché alle sole conseguenze eventualmente ascrivibili alla struttura sanitaria resistente.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, compresi quelli relativi al procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. in caso di soccombenza di parte ricorrente nel giudizio di merito.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c. Sez. I,
Dott. Febbraro R.G.N. 6439/2022.
Ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale ex adverso dedotta in quanto inammissibile ed irrilevante oltre che all'ammissione dei relativi testi, non meglio identificati rilevando, sin d'ora, con
pagina 3 di 11 riserva di ogni più opportuna deduzione e considerazione in merito alla capacità ed attendibilità degli stessi in ipotesi di ammissione della prova orale in discussione, che si tratta di soggetti presumibilmente legati agli attori.
Ci si oppone, in ogni caso, all'ammissione dei capitoli di prova come formulati da parte ricorrente in quanto: capitolo 1) 2) 7) generici, valutativi, non circostanziati temporalmente e irrilevanti;
capitoli 3) 4) 5) 6) generici e irrilevanti;
capitolo 8) negativo e generico;
capitolo 9) attinente a circostanze che non sono state tempestivamente e ritualmente allegate oltre che generico e negativo.
Ferma la contestazione dell'asserito danno, ci si oppone alla CTU ex adverso domandata sulla sua eventuale quantificazione in quanto del tutto inammissibile.
Ci si oppone alla ammissibilità ed utilizzabilità di quanto prodotto da controparte con la prima memoria 281 duodecies ossia “pennetta con n. 3 video”, nonché si contesta e ci si oppone all'ammissibilità del documento prodotto da controparte con la seconda memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. “certificato a prova contraria dott.SS , per tutto quanto dedotto e rilevato in Per_1
atti.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o su fatti non tempestivamente
e ritualmente allegati nell'atto introduttivo”.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2023 ed introdotto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. Pt_1
ha convenuto in giudizio l' al fine di sentirlo
[...] Controparte_1
condannare, ai sensi degli artt. 1218-1228 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e da perdita di chance patiti a seguito del decesso della madre,
[...]
Persona_2
Al fine di supportare la fondatezza della domanda risarcitoria proposta, ha dedotto:
- che, ricoverata in data 18 marzo 2020 presso il pronto soccorso del summenzionato nosocomio a seguito di un leggero stato di alterazione ed anuria, era stata sottoposta a TAC addominale con diagnosi di probabile urosepsi e successivamente trasferita presso il reparto di medicina generale al fine di essere sottoposta ad una terapia antibiotica ad ampio spettro;
- che, non essendo stata sottoposta a tampone nasofaringeo per stabilire una possibile infezione da Sars-Cov2, il 23 marzo 2020 aveva iniziato una terapia antibiotica al fine di risolvere la persistenza di fenomeni diarroici causati da un'infezione nosocomiale da Clostridium e, a pagina 4 di 11 seguito dei risultati non soddisfacenti ottenuti, il 28 marzo le era stato effettuato un tampone naso faringeo con diagnosi, ricevuta il 30 marzo, di positività al virus Sars-Cov2;
- che il giorno successivo la madre aveva riportato un addensamento del polmone destro, con problematiche estese anche alla base sinistra, e dal 6 aprile2020, ritenuta non più curabile, era stata trasferita presso il centro dei malati terminali, ove era spirata il giorno 7 aprile 2020;
- che, instaurato ante causam un procedimento per A.T.P. al fine di individuare le reali cause del decesso, nella relazione depositata in data 10.3.2023 il collegio peritale aveva accertato la natura nosocomiale dell'infezione da Sars-Cov2 e, soprattutto, che tale virus aveva esercitato un ruolo significativo nel decesso della paziente, all'epoca ottantaquattrenne ed affetta da plurime patologie;
- che la responsabilità dell'ente ospedaliero era individuabile sotto il profilo contrattuale, quantomeno sub-specie di contatto sociale qualificato, non avendo approntato delle cure adeguate né, tanto meno, adottato tutte le misure neceSSrie atte a prevenire il contagio ponendo in essere quanto disposto nella prima circolare emeSS dal Ministero della Salute in data
22.2.2020, ovverosia un mese prima del ricovero della paziente, con conseguente esclusione del carattere dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità del fenomeno pandemico.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha eccepito, Controparte_5
preliminarmente, l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta nei propri confronti in quanto generica e carente sotto il profilo dell'allegazione sia di fatti ed elementi concreti di responsabilità a sé imputabili sia dei neceSSri degli elementi di diritto.
Ha contestato, inoltre, la qualificazione della domanda risarcitoria a titolo di responsabilità contrattuale avendo la instaurato il giudizio iure proprio e, quindi, a titolo extracontrattuale, come Pt_1
riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in quanto non legata da alcun vincolo o rapporto negoziale con la struttura sanitaria, con l'automatico effetto che avrebbe dovuto rigorosamente dimostrare la sussistenza del nesso di causalità materiale e giuridico, della colpa della struttura sanitaria e, ancor prima, del danno subito.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie articolate dalla sola ricorrente, all'udienza del 12.5.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, la causa è stata discuSS e contestualmente riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
IN DIRITTO
Sulla scorta di quanto emergente dalla documentazione rispettivamente prodotta e, soprattutto, dell'esito della C.T.U. medico-legale espletata ante causam nell'ambito del procedimento per A.T.P.
pagina 5 di 11 instaurato dalla ricorrente, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
sia infondata e per le seguenti ragioni debba essere integralmente rigettata.
Occorre, tuttavia, preliminarmente precisare come la responsabilità medica in materia sanitaria, all'esito di un lungo excursus giurisprudenziale, ha trovato la propria definitiva collocazione nell'ambito della legge n. 24 del 8 marzo 2017 (c.d. “Gelli-Bianco”), la quale disciplina le disposizioni in materia di assistenza e di sicurezza delle cure della persona assistita, oltre che la responsabilità della struttura sanitaria e professionale del medico nonché, in generale, degli esercenti le professioni sanitarie.
Da tale quadro normativo emerge come il regime delle responsabilità in materia nosocomiale, così come riformulato, preveda che: “La struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura steSS, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cc, delle loro condotte dolose o colpose” mentre l'esercente la professione sanitaria “…risponde del proprio operato ai sensi dell'art 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente…” (cfr. in tal senso l'art. 7 della legge n. 24/2017).
Ciò implica, ai fini del riparto dell'onere probatorio e della responsabilità contrattuale che ne consegue ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia in rapporto causale con l'intervento medico ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico di quest'ultimo dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo non è stato eziologicamente rilevante (cfr., sul punto, Cass. Civ. n
5590/2015).
Pertanto, ma solo nell'ipotesi in cui la domanda sia proposta dal paziente danneggiato, è la struttura ospedaliera a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della steSS derivante da causa a sé non imputabile, con esenzione di responsabilità qualora la prestazione sia stata erogata con la diligenza dovuta.
Nel caso di specie, l'odierna parte ricorrente non può giovarsi delle agevolazioni/facilitazioni tipiche riconnesse alla responsabilità di tipo contrattuale in quanto la domanda risarcitoria è stata azionata iure proprio come si deduce agevolmente, non soltanto dalla mera lettura dell'atto introduttivo inutilmente infarcito di numerosi ed irrilevanti richiami alla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria apparentemente pure lamentata, bensì da come siano state articolate le richieste risarcitorie, peraltro pagina 6 di 11 eccessivamente generiche in ordine alla ricostruzione della responsabilità colposa della struttura ospedaliera.
Se è vero che tra il paziente e la struttura sanitaria si instaura un tipico rapporto contrattuale, o quantomeno da contatto sociale qualificato, nel caso di specie l'azione è stata proposta da una delle eredi della de cuius, la quale non aveva alcun tipo di rapporto contrattuale in essere con la resistente né, tanto meno, ha mai inteso esercitare, qualora ovviamente ne fossero sussistiti tutti i presupposti, un'azione risarcitoria jure hereditario così da recuperare quel rapporto contrattuale che le mancava ab origine jure proprio.
Così inquadrata la natura della responsabilità imputabile alla struttura sanitaria, essendo del tutto fuori luogo il richiamo a quella di natura contrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. era onere di parte ricorrente dimostrare il verificarsi dell'evento ed il nesso causale con una o più condotte colpose, commissive o omissive, poste in essere dalla struttura ospedaliera.
E, sotto tale aspetto, nulla è possibile evincere a suffragio nella relazione peritale espletata a seguito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. proposto dalle sorelle dai C.T.U. nominati, dott.ri e Pt_1 Per_3 Per_4
se non, volendo iniziare l'esame dal primo dei due virus di asserita insorgenza nosocomiale imputato alla struttura sanitaria, un quadro fattuale rispondente a quello ricostruito dalla parte asseritamente danneggiata limitatamente alla sequenza temporale delle visite e degli esami svolti in quei giorni dalla madre e, in effetti alla presumibile insorgenza nosocomiale dell'infezione da Sars-Cov2 contratta da quest'ultima, essendosi manifestata dieci giorni dopo il ricovero a fronte, come accertato dai C.T.U.,
“(…) di un periodo di incubazione di tre-cinque giorni (…)”.
Risulta, perciò, documentalmente e scientificamente provato che l'infezione da Sars-Cov2, insorta in sede nosocomiale (il secondo in termini temporali dei due virus contestati in questa sede), abbia influito negativamente sulle condizioni, peraltro già compromesse e critiche, e sul decesso della paziente. Ciò non di meno, al fine di poter enucleare una responsabilità risarcitoria riconneSS ad eventuali azioni od omissioni colpose imputabili all' è imprescindibile contestualizzare l'evoluzione di Controparte_1
tale contagio nel periodo storico in cui la è stata ricoverata nel nosocomio milanese, non CP_4 essendo sufficiente evincere dalla mera contrazione del virus in sede nosocomiale l'effettiva prevenibilità di esso e, quindi, una responsabilità colposa della struttura sanitaria.
Ciò in quanto il contesto epidemiologico dell'epoca, così come ricostruito in sede di A.T.P. e neppure specificamente contestato dalla parte ricorrente, è risultato essere “(…) una sfida purtroppo pressocchè costantemente persa (…)” se considera che ogni misura meSS in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio, come sarebbe facile intuire anche solo usando la logica ed il buon senso, è risultata spesso tardiva e non immediatamente efficace ai fini della delimitazione del fenomeno infettivo.
pagina 7 di 11 E né il concetto di inefficacia né, tanto meno, quello di tardività, se contestualizzati, possono essere ritenuti elementi di per sé sintomatici idonei ad integrare una responsabilità di tipo colposo della struttura sanitaria.
Più nello specifico, la continua mutevolezza e la progressione del virus nella propria fase espansiva ad ampio spettro non hanno consentito, soprattutto nelle prime fasi della pandemia quale quella già in essere alla data in cui la de cuius è stata ricoverata, di arginare il fenomeno infettivo in maniera soddisfacente, tanto più che è ormai documentalmente riconosciuto dalla scienza medica come il virus da Sars-Cov2 renda contagioso l'organismo ospite ben prima della fenomenologia di manifestazione dei sintomi, ed abbia pertanto reso irrimediabilmente vana, quantomeno nel breve periodo, ogni possibilità di evitare o arginare il contagio.
Per di più, a dire dei C.T.U., la manifestazione di tale virus è inversamente proporzionale a quella degli altri maggiormente conosciuti (ad es. in virus influenzale), i quali consentono di intervenire con maggiore efficacia sul paziente non appena rilevati i primi sintomi della malattia.
Il fenomeno infettivo, quantomeno nei primi mesi di insorgenza della pandemia, dovendosi tenere ben presente che ciò di cui si sta disquisendo è uno dei peggiori virus tra quelle manifestatisi nella storia recente dell'umanità, era tutt'altro che facilmente arginabile, soprattutto in un contesto, quale quello ospedaliero, ove, per quanto si cercasse di isolare il più possibile sia coloro che manifestavano i primi sintomi di contagio sia tutti quelli che con essi erano venuti a contatto, non v'erano all'epoca sufficienti tamponi naso-faringei da somministrare.
Alla luce di tale quadro epidemiologico, oggettivamente fuori da ogni possibilità di controllo più che
“semplicemente” complesso, come attestato dalle considerazioni svolte dai C.T.U. nominati in sede di
A.T.P., secondo cui “in un contesto epidemiologico caratterizzato dal rapidissimo incremento dei contagi ed in una fase pandemica primordiale in cui non erano ben chiare nemmeno le modalità di diffusione di COVID-19 (…) le possibilità di prevenire la diffusione del virus nell'ambito di un macrosistema complesso quale una struttura ospedaliera erano all'epoca dei fatti praticamente nulle”, non è neppure condivisibile l'allegazione della parte ricorrente in ordine ad una colpevole mancata applicazione del tampone faringeo già in fase di ricovero, dalle risultanze documentali prodotte dalle parti e dalla medesima relazione di A.T.P. non emergendo in alcun modo che la mostrasse CP_4 all'epoca sintomo alcuno di avvenuto contagio né, a ben vedere, potendosi esigere che il tampone, un vero e proprio “bene di lusso” per rappresentare allegoricamente la scarsità all'epoca di un tale fondamentale strumento di contrasto, le fosse ripetuto quotidianamente anche a prescindere da una qualche forma di manifestazione della malattia.
pagina 8 di 11 Difatti, se si considera che il ricovero è avvenuto il 18 marzo 2020, ovverosia a distanza di quattro settimane circa dal rilevamento dei sintomi del c.d. “paziente 1”, in una fase talmente precoce della pandemia nella quale non c'era effettiva contezza neanche del numero dei casi dei pazienti contagiosi, essendo considerati “tamponabili” solo quelli affetti da sintomi, è giocoforza ritenere l'assenza di una condotta negligente o imprudente dell'ente ospedaliero, peraltro neppure specificamente allegata dalla parte ricorrente.
Né, a ben vedere, è possibile sostenere che quest'ultimo abbia violato obblighi specifici codificati nei protocolli all'epoca in uso, peraltro in un momento storico in cui precedenti protocolli erano scarsamente efficaci e la velocità con cui si provvedeva al loro aggiornamento dipendeva (purtroppo non neceSSriamente in maniera proporzionale) dall'evoluzione della malattia e dalla moltiplicazione esponenziale e a dismisura del contagio.
Ne è un esempio, a parere del Tribunale, la circolare, strumentalizzata e solo genericamente richiamata dalla parte ricorrente, emeSS dal Ministero della Salute in data 22 febbraio 2020 (in realtà uno dei tanti aggiornamenti di quelle emesse nel periodo pandemico) propedeutica, come dedotto anche dalla difesa attorea, all'introduzione delle c.d. zone rosse avvenuta il 23 febbraio.
In un tale provvedimento il Ministero, evidentemente anche a causa della scarsissima disponibilità sul mercato di tali fondamentali ausili diagnostici, aveva suggerito, quale protocollo di rilevamento virale,
l'applicazione del tampone naso-faringeo solo ai soggetti sintomatici o a quelli ritenuti a rischio sulla scorta dei criteri ivi indicati.
Ma, a ben vedere, la ricorrente, su cui gravava uno specifico onere probatorio ai sensi dell'art. 2043
c.c., non ha neppure dimostrato che la madre rientrasse in quella specifica categoria di pazienti che, se anche non presentassero sintomi evidenti di contagio, avrebbero dovuto essere neceSSriamente
“tamponati”.
Ai fini del riconoscimento di una qualsivoglia responsabilità colposa della struttura sanitaria non è sufficiente che la ricorrente, che non può neppure fruire della responsabilità contrattuale di cui avrebbe potuto giovarsi solo la paziente, alleghi genericamente il mancato rispetto di una circolare ministeriale, peraltro neppure prodotta in causa ed a cui non può di certo applicarsi il principio jura novit curia, dovendo specificamente allegare tutte le condotte omissive ritenute negligenti o imprudenti, pena, diversamente, la trasformazione della responsabilità della struttura sanitaria nella più classica delle responsabilità di tipo oggettivo, ricorrendo una volta semplicemente dimostrato i danno ed il nesso causale.
Un tale postulato rischia, però, di essere concretamente svuotato di significato laddove il mancato rispetto di un determinato protocollo e/o delle misure di prevenzione ivi codificate sia dedotto, come di pagina 9 di 11 fatto avvenuto nel caso di specie, sic et simpliciter dalla circostanza per la quale l'infezione sia stata effettivamente contratta in sede nosocomiale.
Ciò è opportuno precisarlo a maggior ragione in quanto, come accertato dai C.T.U., nella c.d. prima ondata di diffusione della pandemia in cui si inserisce il decesso di v'era Persona_2
una vera e propria condizione di impossibilità, oggettiva e difficilmente ovviabile, di garantire l'ordinario standard esigibile di protezione del paziente, e ciò per una vera e propria causa di forza maggiore non imputabile alla struttura sanitaria, avendovi inciso in maniera dirimente e determinante l'insufficiente conoscenza ed approfondimento scientifico di un virus oggettivamente complesso nel suo dinamismo e nella sua evoluzione, la mancanza di linee guida e di prassi virtuose concretamente idonee a scongiurare i contagi ed a far fronte all'infezione con adeguate terapie (che non fossero, cioè, di mero trattamento dei sintomi), la significativa riduzione del personale sanitario (anch'esso, purtroppo, progressivamente e diffusamente colpito dalla malattia) e, come detto, la limitatissima disponibilità sia di tamponi naso-faringei che di dispositivi di protezione individuale.
Alla luce degli elementi emersi in sede di A.T.P., ove i consulenti nominati hanno semplicemente ribadito l'applicabilità al caso di specie dei suesposti principi, non può, quindi, che ritenersi fondata l'eccezione, sollevata dalla struttura ospedaliera, di non esigibile arginabilità in quel periodo storico dell'espansione del virus e di limitazione del contagio, non essendo le misure di prevenzione all'epoca vigenti e che la resistente parrebbe proprio avere adottato idonee ad evitare una rapida diffusione di quella particolare tipologia di virus.
Al netto, quindi, della dimostrazione del nesso causale tra la contrazione del virus e l'intervenuto decesso della paziente (nel senso che ha certamente contribuito ad aggravarne le già piuttosto compromesse condizioni di salute), che si rileva specificamente, come sopra accennato, da quanto riportato a pagina 4 della relazione di A.T.P. (“Occorre, altresì, rilevare che, al netto dell'età e delle condizioni di base della de cuius (84enne affetta da plurime comorbilità), ebbe un ruolo Per_5 significativo nel determinismo del decesso”), alcuna prova o deduzione portata al vaglio del Tribunale è idonea a dimostrare un comportamento colposo di tipo commissivo o omissivo imputabile al nosocomio resistente cui ricollegare l'intervenuto decesso della de cuius e il danno non patrimoniale allegato dalla sua erede.
Dal punto di vista prettamente giuridico, è bene ribadirlo, il fenomeno infettivo, che rientra nel novero dei casi di sopravvenienza, non era all'epoca arginabile con i mezzi a disposizione della struttura sanitaria, con conseguente non imputabilità a quest'ultima di qualsivoglia danno non patrimoniale subito dall'odierna ricorrente.
pagina 10 di 11 Quanto, invece, al “Clostridium difficile” (il primo virus cronologicamente scoperto) ed alla sua contestuale origine nosocomiale, dalla relazione di A.T.P. emerge unicamente come in data 20.3.2020, ovverosia a distanza di soli due giorni dal ricovero, era stata segnalata la comparsa di modesta diarrea e che, per l'accentuarsi del sintomo, il 23.3.2020, effettuato il giorno precedente un esame feci per la ricerca di Clostridium difficile, se ne era appurata la positività della paziente con conseguente avvio di una terapia antibiotica con vancomicina.
Anche in tal caso, però, stante l'onere della prova incombente su parte ricorrente, già sotto il profilo dell'allegazione nulla è dato sapere, ad esempio, del periodo di incubazione di tale virus, della sua aggressività e dell'efficacia o meno della terapia antibiotica impostata sicché, in un tale contesto di palese insufficienza dell'allegazione, prim'ancora che probatoria, anche sotto tale aspetto la domanda risarcitoria proposta non può che essere rigettata.
Al rigetto della domanda segue la condanna di alla rifusione delle spese di lite Parte_1
sostenute dalla controparte nella presente fase di giudizio il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per tutte le fasi espletate, ad eccezione di quella di trattazione ed istruttoria di fatto non espletata, sulla base del valore indeterminato a complessità baSS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2. condanna a rifondere ad in persona del CommiSSrio Parte_1 Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.810,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima in sé o in quanto dovuta, come per legge.
Così deciso in Monza, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 11 di 11