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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 771/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.771/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv P. Campanati
e
CP_1
rappresentato dall'avv S. Bazzani
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E' pacifico che la ricorrente, infermiera, sia stata legittimamente sospesa in data
13\8\21 dal convenuto ai sensi dell'art.4 6 DL 44/21, per non aver comunicato CP_2
all'azienda sanitaria di residenza né di essersi sottoposta a vaccinazione né di esserne esente;
per essere poi riammessa in servizio con decorrenza 29/10/21 dopo che il datore di lavoro aveva ricevuto dall conferma dell'esonero e dall'Ordine Pt_2
Professionale conferma della vigente iscrizione della dipendente.
2. La lavoratrice sostiene che la riammissione in servizio avrebbe dovuto essere disposta con decorrenza dal 2/9/21, data in cui aveva ottenuto il certificato medico di esonero. pagina 1 di 2 3. La pretesa non appare fondata, laddove:
3.1. ai sensi del citato art.4 l'accertamento della esenzione non spettava direttamente al datore di lavoro ma all'Azienda Sanitaria (fino al 27/11/21, e all'Ordine Professionale nel periodo successivo);
3.2. non risulta da alcuna disposizione che fosse previsto l'effetto retroattivo della riammissione in servizio in casi analoghi;
3.3. anche la disciplina vigente fino al 26/11/21 prevedeva (comma 6 dell'art.4) il coinvolgimento dell'Ordine Professionale in ordine alla eventuale sospensione;
3.4. si deve pertanto ritenere giustificata anche la richiesta, da parte dell' , di CP_2
previa comunicazione del certificato di vigente iscrizione all'Albo, osservando per completezza come il primo documento inviato il 21/10/21 dalla lavoratrice
(allegato 14 al ricorso) risulta inidoneo allo scopo in quanto datato 1/6/2007
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA la ricorrente, in favore del convenuto , al pagamento delle CP_2
spese di lite che liquida in complessivi ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 04/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta n.771/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv P. Campanati
e
CP_1
rappresentato dall'avv S. Bazzani
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E' pacifico che la ricorrente, infermiera, sia stata legittimamente sospesa in data
13\8\21 dal convenuto ai sensi dell'art.4 6 DL 44/21, per non aver comunicato CP_2
all'azienda sanitaria di residenza né di essersi sottoposta a vaccinazione né di esserne esente;
per essere poi riammessa in servizio con decorrenza 29/10/21 dopo che il datore di lavoro aveva ricevuto dall conferma dell'esonero e dall'Ordine Pt_2
Professionale conferma della vigente iscrizione della dipendente.
2. La lavoratrice sostiene che la riammissione in servizio avrebbe dovuto essere disposta con decorrenza dal 2/9/21, data in cui aveva ottenuto il certificato medico di esonero. pagina 1 di 2 3. La pretesa non appare fondata, laddove:
3.1. ai sensi del citato art.4 l'accertamento della esenzione non spettava direttamente al datore di lavoro ma all'Azienda Sanitaria (fino al 27/11/21, e all'Ordine Professionale nel periodo successivo);
3.2. non risulta da alcuna disposizione che fosse previsto l'effetto retroattivo della riammissione in servizio in casi analoghi;
3.3. anche la disciplina vigente fino al 26/11/21 prevedeva (comma 6 dell'art.4) il coinvolgimento dell'Ordine Professionale in ordine alla eventuale sospensione;
3.4. si deve pertanto ritenere giustificata anche la richiesta, da parte dell' , di CP_2
previa comunicazione del certificato di vigente iscrizione all'Albo, osservando per completezza come il primo documento inviato il 21/10/21 dalla lavoratrice
(allegato 14 al ricorso) risulta inidoneo allo scopo in quanto datato 1/6/2007
4. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA la ricorrente, in favore del convenuto , al pagamento delle CP_2
spese di lite che liquida in complessivi ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Ancona, 04/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2