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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4513/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: ricorso ex art. 14 d. lgs. 150/2011, e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli, via Santa Lucia, 110, nello studio degli avv.ti
BALDINI FRANCESCA (c.f. ) e Giulio Avignone C.F._2
( , che lo rappresentano e difendono per procura in CodiceFiscale_3
calce al ricorso
E
(c. f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura su documento separato dall'avv. RE GIOVANNI (c.f.
, e con lo stesso elettivamente domiciliata presso C.F._4
l'avv. Pietro Torricelli, con studio in Bologna, alla via Solferino, 3 Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi degli artt. 14 d. lgs. 150/2011 e 281 decies c.p.c.,
, coerede, unitamente al GE , Parte_1 Persona_1
del compianto genitore avv. Franco Tortorano, allegando l'intervenuta rinuncia all'eredità da parte della propria madre, nonché moglie del de
cuius; premesso che il defunto avv. aveva rappresentato e Parte_1
difeso la nel procedimento nei confronti di Controparte_1 CP_2
e altri innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, recante n. RG 44/2019,
[...]
avente ad oggetto la riforma della sentenza n. 8623/2018 emessa dal
Tribunale di Napoli;
che l'avv. aveva pertanto proposto Parte_1
appello, formulando anche e discutendo apposita istanza di sospensione,
ed aveva seguito il procedimento eccetto che per la fase conclusionale;
che per l'intera attività il professionista aveva preventivato un compenso totale di € 7.642,00, oltre rimborso forfetario, spese (effettivamente sostenute in € 1.206,35) ed oneri accessori;
che a nulla erano servite le plurime richieste di pagamento inoltrate alla banca in ragione della metà
dei compensi maturati in capo al defunto avvocato;
ciò Parte_1
premesso, ha chiesto che la Corte adita accertasse e dichiarasse che il defunto avv. aveva svolto l'attività professionale descritta, Parte_1
maturando, in base al compenso preventivato e/o secondo i minimi tariffari in vigore ratione temporis, il diritto ad un compenso pari ad €
5.731,50, oltre R.A., spese vive per € 1.304.35, per un totale di € 7.035,85,
oltre accessori, e conseguentemente condannasse la banca al pagamento in suo favore della quota spettantegli in proporzione ai suoi diritti
2 ereditari, per un importo di € 3.517,92, oltre accessori di legge, oltre interessi fino al soddisfo e spese.
Fissata l'udienza, si è costituita la sollevando Controparte_1
eccezioni in rito e di merito. In rito, ha eccepito l'incompetenza territoriale della Corte d'Appello di Napoli, dal momento che con il defunto avv.
aveva in essere una convenzione, frutto di reciproche intese, Parte_1
per regolare una serie di incarichi professionali, tra cui quello in oggetto,
che, all'art. 17, espressamente prevedeva la competenza esclusiva, per qualsiasi controversia, del tribunale di Milano. Ha, poi, sollevato dubbi in ordine al procedimento semplificato prescelto dal ricorrente, idoneo – a suo dire – a determinare un frazionamento delle pretese, come dimostrato dalla pendenza di altri cinque giudizi introdotti dal medesimo ricorrente innanzi a fori differenti. Ha, ancora, dedotto il difetto di legittimazione attiva del ricorrente , mancando la prova Parte_1
dell'avvenuta accettazione dell'eredità da parte sua, dell'avvenuta rinuncia alla stessa da parte del coniuge superstite dell'avv. Franco
Tortorano e della presentazione, a fini fiscali, della dichiarazione di successione. Subordinatamente a tali preliminari difese ed eccezioni,
l'istituto di credito ha invocato la chiamata in causa del coerede, avv.
, eventualmente valutando il passaggio al rito ordinario Persona_1
di cognizione: e ciò anche a seguito di una diffida ricevuta dallo stesso avv. a non eseguire pagamenti unilaterali e/o pro quota Persona_1
in favore del GE , odierno ricorrente, in conseguenza di Parte_1
dissidi intercorsi tra gli stessi. Nel merito, poi, ha contestato la genericità
ed infondatezza della domanda, in mancanza di adeguata
3 documentazione dello svolgimento dell'incarico da parte del defunto padre del ricorrente, non essendo a ciò sufficiente la produzione di una mera parcella. In estremo subordine, ha chiesto che i compensi venissero liquidati secondo la convenzione intercorrente tra le parti, che, per un giudizio quale quello in oggetto, prevedeva un importo di € 1.500,00,
oltre accessori di legge, contestando altresì, anche ai sensi dei parametri di cui al d.m. 55/2014, il preventivo di spesa a firma del compianto avv.
Franco Tortorano, costituente solo il limite massimo che, a seguito dell'espletamento completo dell'incarico, sarebbe stato richiesto dal professionista.
Il ricorrente ha quindi depositato ulteriore documentazione. All'udienza del 15.01.2025, dopo la discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La prima questione da affrontare è costituita dall'applicabilità o meno,
alla prestazione professionale svolta dal compianto avv. Franco
Tortorano, della convenzione che egli aveva stipulato con la
[...]
in data 23 luglio 2015; questione a cui, in caso di risposta CP_1
affermativa, si connette quella relativa all'individuazione del foro competente, tenuto conto dell'art. 17 della convenzione stessa.
Ad avviso del Collegio, non è applicabile all'incarico professionale di cui si discute la convenzione invocata dalla resistente.
Va, al riguardo, evidenziato che il terzo comma dell'art. 16 del citato accordo tra il legale e la banca committente espressamente prevedeva che
la stipula della convenzione non esclude il conferimento di ulteriori incarichi, da
4 parte delle committenti a favore dello relativi a servizi di carattere legale CP_3
di oggetto diverso, che saranno disciplinati con separato atto.
Ora, è agli atti il carteggio tra la e l'avv. CP_1 Parte_1
propedeutico al conferimento del mandato alle liti nella causa in grado di appello di cui si discute: dopo una relazione dell'avv. Parte_1
dell'11.10.2018, che individuava gli aspetti della sentenza di primo grado a suo avviso critici e suscettibili di impugnazione, il successivo 2.11 la banca chiese al legale di indicare i costi per l'assistenza nel gravame,
ricevuti i quali con nota in pari data, l'ufficio legale della banca il successivo 5.11.2018, con una articolata missiva, chiese formalmente al professionista di procedere all'impugnazione dinanzi alla Corte
d'Appello.
Ebbene, se si fosse trattato di incarico in convenzione non ci sarebbe stato bisogno – con ogni evidenza – di chiedere di conoscere i costi per l'assistenza, né di attendere il preventivo per poter poi deliberare formalmente di procedere all'impugnazione. Appare, allora, fondato quanto sostenuto dal ricorrente, e cioè che si sia trattato di un incarico che
– probabilmente, in ragione degli importi non trascurabili in discussione e della rilevanza delle questioni giuridiche sottese alla pronuncia di primo grado – non rientrava tra quelli, in qualche modo routinari, a cui le parti avevano inteso riferirsi con la predisposizione della convenzione.
Ciò vuol dire, come logica conseguenza, che alla domanda così come formulata dal coerede dell'avv. non si applica neppure il foro Parte_1
convenzionale previsto dall'art. 17 della citata convenzione, senza necessità di ulteriore indagine sulla sua eventuale invalidità, radicandosi
5 così la competenza dell'ufficio giudiziario che era stato adito per la prestazione professionale (e ciò vale ad escludere qualsiasi ipotesi di frazionamento dei crediti).
Non sussiste, poi, secondo il Collegio, necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del coerede del ricorrente, . Persona_1
Va, innanzitutto, evidenziato che il ricorrente ha prodotto il verbale di pubblicazione del testamento del defunto avv. Franco Tortorano, che al riguardo così disponeva: “in relazione ai residui crediti del mio studio
professionale … esistenti al momento della successione, dispongo che gli stessi
siano ripartiti in parti uguali, in quota di residua disponibile, ai miei due figli
e ; ed ha, inoltre prodotto l'atto di Parte_1 Persona_1
rinunzia all'eredità della propria madre (moglie dell'avv. Franco
Tortorano), sig.ra . Ebbene, secondo l'interpretazione Parte_2
giurisprudenziale, “ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può
agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte
proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio
nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto
debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse
all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito” (così
Cass. 15894/2014 e, prima ancora, Cass. sez. un. 24657/2007). Dunque,
l'odierno ricorrente è legittimato ad agire per l'accertamento del credito del de cuius e per la condanna della debitrice al pagamento, in suo favore,
della quota ereditaria di sua spettanza. Né, in senso contrario, può
rappresentare un ostacolo all'accoglimento di tali domande la “diffida”
che l'altro erede, avv. , inviò tramite il proprio legale alla Persona_1
6 , affinché non desse seguito ad eventuali richieste CP_1
provenienti dal GE, a causa di dissidi tra loro nelle more intercorsi:
il diritto ad agire in giudizio e ad ottenere un'eventuale pronuncia di condanna non può certo essere condizionato dal gradimento o meno che provenga da altro coerede.
Pure irrilevante in questa sede è la questione relativa alla presentazione della dichiarazione di successione: questa, com'è noto, ha rilevanza soltanto ai fini fiscali, mentre ciò che conta per il riconoscimento della qualità di erede è l'intervenuta accettazione dell'eredità, che, nel caso dell'odierno ricorrente, può desumersi, come accettazione tacita, dalla stessa proposizione della domanda.
Nel merito, poi, va evidenziato che l'avv. Franco Tortorano aveva preventivato per l'intero giudizio da svolgere innanzi alla Corte
d'Appello di Napoli un compenso, calcolato secondo i minimi di tariffa previsti dall'originario testo del d.m. 55/2014, di € 7.642,00, oltre spese documentate, rimborso spese generali, CPA ed IVA.
Tale preventivo deve intendersi pacificamente accettato dalla banca,
come emerge dalla cronologia degli eventi sopra descritti, dal momento che la formalizzazione della richiesta di procedere con la proposizione dell'appello fece seguito alla richiesta, ed alla successiva ricezione, del preventivo di spesa.
Dunque, il compenso dovuto, oggi, all'erede dell'avv. va Parte_1
calcolato partendo da quel preventivo;
rispetto al quale va, però,
osservato che il decesso del legale ha impedito lo svolgimento della fase decisoria della causa. Quanto, invece, alla fase istruttoria e di trattazione
7 (pacifiche essendo quelle di studio e di introduzione della lite), deve considerarsi svolta dal legale, in considerazione dell'avvenuta presentazione di un'istanza di sospensiva e della successiva discussione della stessa. Dunque, facendo applicazione dei minimi tariffari così come previsti nel preventivo a firma dell'avv. , ed esclusa la fase Parte_1
decisoria, il compenso dovuto risulta pari ad € 6.418,35, di cui € 5.212,00
per compensi ed € 1.206,35 per spese anticipate e documentate, oltre accessori di legge. Conseguentemente, la va Controparte_1
condannata al pagamento in favore di del 50 % Parte_1
della somma così come determinata, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed alle attività
processuali svolte secondo il rito semplificato (con esclusione, dunque,
dei compensi per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
-a) accerta nella misura di € 6.418,35, oltre accessori di legge, il credito maturato in favore dell'avv. Franco Tortorano nei confronti della in relazione al giudizio in grado di appello Controparte_1
instaurato innanzi a questa Corte col n. r.g. 44/2019 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 8623/2018 del Tribunale di Napoli;
8 -b) per l'effetto, condanna la al pagamento in favore del CP_1
ricorrente del 50 % della somma così determinata, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-c) condanna la al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.640,00, di cui €
[...]
264,00 per spese ed € 3.376,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, 22 gennaio 2025
Il Presidente est.
Giulio Cataldi
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott. Giulio Cataldi , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , nel procedimento iscritto al n.
RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- b) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro , di cui euro per esborsi ed euro
9 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il
Il Giudice
dott. Giulio Cataldi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4513/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: ricorso ex art. 14 d. lgs. 150/2011, e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli, via Santa Lucia, 110, nello studio degli avv.ti
BALDINI FRANCESCA (c.f. ) e Giulio Avignone C.F._2
( , che lo rappresentano e difendono per procura in CodiceFiscale_3
calce al ricorso
E
(c. f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura su documento separato dall'avv. RE GIOVANNI (c.f.
, e con lo stesso elettivamente domiciliata presso C.F._4
l'avv. Pietro Torricelli, con studio in Bologna, alla via Solferino, 3 Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi degli artt. 14 d. lgs. 150/2011 e 281 decies c.p.c.,
, coerede, unitamente al GE , Parte_1 Persona_1
del compianto genitore avv. Franco Tortorano, allegando l'intervenuta rinuncia all'eredità da parte della propria madre, nonché moglie del de
cuius; premesso che il defunto avv. aveva rappresentato e Parte_1
difeso la nel procedimento nei confronti di Controparte_1 CP_2
e altri innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, recante n. RG 44/2019,
[...]
avente ad oggetto la riforma della sentenza n. 8623/2018 emessa dal
Tribunale di Napoli;
che l'avv. aveva pertanto proposto Parte_1
appello, formulando anche e discutendo apposita istanza di sospensione,
ed aveva seguito il procedimento eccetto che per la fase conclusionale;
che per l'intera attività il professionista aveva preventivato un compenso totale di € 7.642,00, oltre rimborso forfetario, spese (effettivamente sostenute in € 1.206,35) ed oneri accessori;
che a nulla erano servite le plurime richieste di pagamento inoltrate alla banca in ragione della metà
dei compensi maturati in capo al defunto avvocato;
ciò Parte_1
premesso, ha chiesto che la Corte adita accertasse e dichiarasse che il defunto avv. aveva svolto l'attività professionale descritta, Parte_1
maturando, in base al compenso preventivato e/o secondo i minimi tariffari in vigore ratione temporis, il diritto ad un compenso pari ad €
5.731,50, oltre R.A., spese vive per € 1.304.35, per un totale di € 7.035,85,
oltre accessori, e conseguentemente condannasse la banca al pagamento in suo favore della quota spettantegli in proporzione ai suoi diritti
2 ereditari, per un importo di € 3.517,92, oltre accessori di legge, oltre interessi fino al soddisfo e spese.
Fissata l'udienza, si è costituita la sollevando Controparte_1
eccezioni in rito e di merito. In rito, ha eccepito l'incompetenza territoriale della Corte d'Appello di Napoli, dal momento che con il defunto avv.
aveva in essere una convenzione, frutto di reciproche intese, Parte_1
per regolare una serie di incarichi professionali, tra cui quello in oggetto,
che, all'art. 17, espressamente prevedeva la competenza esclusiva, per qualsiasi controversia, del tribunale di Milano. Ha, poi, sollevato dubbi in ordine al procedimento semplificato prescelto dal ricorrente, idoneo – a suo dire – a determinare un frazionamento delle pretese, come dimostrato dalla pendenza di altri cinque giudizi introdotti dal medesimo ricorrente innanzi a fori differenti. Ha, ancora, dedotto il difetto di legittimazione attiva del ricorrente , mancando la prova Parte_1
dell'avvenuta accettazione dell'eredità da parte sua, dell'avvenuta rinuncia alla stessa da parte del coniuge superstite dell'avv. Franco
Tortorano e della presentazione, a fini fiscali, della dichiarazione di successione. Subordinatamente a tali preliminari difese ed eccezioni,
l'istituto di credito ha invocato la chiamata in causa del coerede, avv.
, eventualmente valutando il passaggio al rito ordinario Persona_1
di cognizione: e ciò anche a seguito di una diffida ricevuta dallo stesso avv. a non eseguire pagamenti unilaterali e/o pro quota Persona_1
in favore del GE , odierno ricorrente, in conseguenza di Parte_1
dissidi intercorsi tra gli stessi. Nel merito, poi, ha contestato la genericità
ed infondatezza della domanda, in mancanza di adeguata
3 documentazione dello svolgimento dell'incarico da parte del defunto padre del ricorrente, non essendo a ciò sufficiente la produzione di una mera parcella. In estremo subordine, ha chiesto che i compensi venissero liquidati secondo la convenzione intercorrente tra le parti, che, per un giudizio quale quello in oggetto, prevedeva un importo di € 1.500,00,
oltre accessori di legge, contestando altresì, anche ai sensi dei parametri di cui al d.m. 55/2014, il preventivo di spesa a firma del compianto avv.
Franco Tortorano, costituente solo il limite massimo che, a seguito dell'espletamento completo dell'incarico, sarebbe stato richiesto dal professionista.
Il ricorrente ha quindi depositato ulteriore documentazione. All'udienza del 15.01.2025, dopo la discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La prima questione da affrontare è costituita dall'applicabilità o meno,
alla prestazione professionale svolta dal compianto avv. Franco
Tortorano, della convenzione che egli aveva stipulato con la
[...]
in data 23 luglio 2015; questione a cui, in caso di risposta CP_1
affermativa, si connette quella relativa all'individuazione del foro competente, tenuto conto dell'art. 17 della convenzione stessa.
Ad avviso del Collegio, non è applicabile all'incarico professionale di cui si discute la convenzione invocata dalla resistente.
Va, al riguardo, evidenziato che il terzo comma dell'art. 16 del citato accordo tra il legale e la banca committente espressamente prevedeva che
la stipula della convenzione non esclude il conferimento di ulteriori incarichi, da
4 parte delle committenti a favore dello relativi a servizi di carattere legale CP_3
di oggetto diverso, che saranno disciplinati con separato atto.
Ora, è agli atti il carteggio tra la e l'avv. CP_1 Parte_1
propedeutico al conferimento del mandato alle liti nella causa in grado di appello di cui si discute: dopo una relazione dell'avv. Parte_1
dell'11.10.2018, che individuava gli aspetti della sentenza di primo grado a suo avviso critici e suscettibili di impugnazione, il successivo 2.11 la banca chiese al legale di indicare i costi per l'assistenza nel gravame,
ricevuti i quali con nota in pari data, l'ufficio legale della banca il successivo 5.11.2018, con una articolata missiva, chiese formalmente al professionista di procedere all'impugnazione dinanzi alla Corte
d'Appello.
Ebbene, se si fosse trattato di incarico in convenzione non ci sarebbe stato bisogno – con ogni evidenza – di chiedere di conoscere i costi per l'assistenza, né di attendere il preventivo per poter poi deliberare formalmente di procedere all'impugnazione. Appare, allora, fondato quanto sostenuto dal ricorrente, e cioè che si sia trattato di un incarico che
– probabilmente, in ragione degli importi non trascurabili in discussione e della rilevanza delle questioni giuridiche sottese alla pronuncia di primo grado – non rientrava tra quelli, in qualche modo routinari, a cui le parti avevano inteso riferirsi con la predisposizione della convenzione.
Ciò vuol dire, come logica conseguenza, che alla domanda così come formulata dal coerede dell'avv. non si applica neppure il foro Parte_1
convenzionale previsto dall'art. 17 della citata convenzione, senza necessità di ulteriore indagine sulla sua eventuale invalidità, radicandosi
5 così la competenza dell'ufficio giudiziario che era stato adito per la prestazione professionale (e ciò vale ad escludere qualsiasi ipotesi di frazionamento dei crediti).
Non sussiste, poi, secondo il Collegio, necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del coerede del ricorrente, . Persona_1
Va, innanzitutto, evidenziato che il ricorrente ha prodotto il verbale di pubblicazione del testamento del defunto avv. Franco Tortorano, che al riguardo così disponeva: “in relazione ai residui crediti del mio studio
professionale … esistenti al momento della successione, dispongo che gli stessi
siano ripartiti in parti uguali, in quota di residua disponibile, ai miei due figli
e ; ed ha, inoltre prodotto l'atto di Parte_1 Persona_1
rinunzia all'eredità della propria madre (moglie dell'avv. Franco
Tortorano), sig.ra . Ebbene, secondo l'interpretazione Parte_2
giurisprudenziale, “ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può
agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte
proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio
nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto
debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse
all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito” (così
Cass. 15894/2014 e, prima ancora, Cass. sez. un. 24657/2007). Dunque,
l'odierno ricorrente è legittimato ad agire per l'accertamento del credito del de cuius e per la condanna della debitrice al pagamento, in suo favore,
della quota ereditaria di sua spettanza. Né, in senso contrario, può
rappresentare un ostacolo all'accoglimento di tali domande la “diffida”
che l'altro erede, avv. , inviò tramite il proprio legale alla Persona_1
6 , affinché non desse seguito ad eventuali richieste CP_1
provenienti dal GE, a causa di dissidi tra loro nelle more intercorsi:
il diritto ad agire in giudizio e ad ottenere un'eventuale pronuncia di condanna non può certo essere condizionato dal gradimento o meno che provenga da altro coerede.
Pure irrilevante in questa sede è la questione relativa alla presentazione della dichiarazione di successione: questa, com'è noto, ha rilevanza soltanto ai fini fiscali, mentre ciò che conta per il riconoscimento della qualità di erede è l'intervenuta accettazione dell'eredità, che, nel caso dell'odierno ricorrente, può desumersi, come accettazione tacita, dalla stessa proposizione della domanda.
Nel merito, poi, va evidenziato che l'avv. Franco Tortorano aveva preventivato per l'intero giudizio da svolgere innanzi alla Corte
d'Appello di Napoli un compenso, calcolato secondo i minimi di tariffa previsti dall'originario testo del d.m. 55/2014, di € 7.642,00, oltre spese documentate, rimborso spese generali, CPA ed IVA.
Tale preventivo deve intendersi pacificamente accettato dalla banca,
come emerge dalla cronologia degli eventi sopra descritti, dal momento che la formalizzazione della richiesta di procedere con la proposizione dell'appello fece seguito alla richiesta, ed alla successiva ricezione, del preventivo di spesa.
Dunque, il compenso dovuto, oggi, all'erede dell'avv. va Parte_1
calcolato partendo da quel preventivo;
rispetto al quale va, però,
osservato che il decesso del legale ha impedito lo svolgimento della fase decisoria della causa. Quanto, invece, alla fase istruttoria e di trattazione
7 (pacifiche essendo quelle di studio e di introduzione della lite), deve considerarsi svolta dal legale, in considerazione dell'avvenuta presentazione di un'istanza di sospensiva e della successiva discussione della stessa. Dunque, facendo applicazione dei minimi tariffari così come previsti nel preventivo a firma dell'avv. , ed esclusa la fase Parte_1
decisoria, il compenso dovuto risulta pari ad € 6.418,35, di cui € 5.212,00
per compensi ed € 1.206,35 per spese anticipate e documentate, oltre accessori di legge. Conseguentemente, la va Controparte_1
condannata al pagamento in favore di del 50 % Parte_1
della somma così come determinata, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed alle attività
processuali svolte secondo il rito semplificato (con esclusione, dunque,
dei compensi per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
-a) accerta nella misura di € 6.418,35, oltre accessori di legge, il credito maturato in favore dell'avv. Franco Tortorano nei confronti della in relazione al giudizio in grado di appello Controparte_1
instaurato innanzi a questa Corte col n. r.g. 44/2019 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 8623/2018 del Tribunale di Napoli;
8 -b) per l'effetto, condanna la al pagamento in favore del CP_1
ricorrente del 50 % della somma così determinata, Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-c) condanna la al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.640,00, di cui €
[...]
264,00 per spese ed € 3.376,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, 22 gennaio 2025
Il Presidente est.
Giulio Cataldi
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott. Giulio Cataldi , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , nel procedimento iscritto al n.
RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- b) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro , di cui euro per esborsi ed euro
9 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il
Il Giudice
dott. Giulio Cataldi
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