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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
OGGETTO: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA contributivo – Gestione Separata IN NOME DEL POPOLO ITALIANO INPS
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 17/04/2025, a seguito di scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 17.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 375/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MARASCO FRANCESCO e dall'Avv. UBERTIS FEDERICO per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. SALVO RICCARDO per procura come in atti, domiciliato in VIALE CAVOUR
C/O ; RESISTENTE CP_2 CP_1
CP_ OGGETTO: ripetizione di indebito contributivo – Gestione Separata
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 29/05/2024 il ricorrente Parte_1
svolgente attività di mandatario per contro della IA a far tempo dal
[...]
1989 e sino al 31 luglio 2021, da ultimo presso la circoscrizione di , conveniva in CP_1 giudizio l esponendo di avere diritto al rimborso parziale dei contributi versati CP_1 nel 2016 alla c.d. Gestione Separata nell'ambito del rapporto di mandato, CP_1 quantificati nella complessiva somma di € 14.803,02.
Sosteneva che una parte dei contributi era stata calcolata sulla base di una base imponibile troppo ampia. Ciò in quanto una parte degli importi riscossi nella sua attività, era rappresentata dalla partecipazione in misura percentuale allo
1 sfruttamento del diritto d'autore altrui, sicché non poteva essere qualificata reddito da lavoro autonomo. Detti proventi erano stati disciplinati nel contratto di mandato
(allegato al ricorso), sulla base di un accordo sindacale stipulato in data 17.3.2006 tra la IA e le OO.SS.
Deduceva in particolare la parte che detti proventi non costituiscono reddito da lavoro autonomo (ex art. 53, comma 1, D.P.R. 917/1986 - TUIR), bensì "redditi diversi" (ex art. 67, comma 1, lett. g, TUIR), in quanto percepiti da soggetto (il mandatario) diverso dall'autore originario dell'opera. Di conseguenza, tali somme sarebbero escluse dalla base imponibile per la contribuzione alla Gestione Separata.
Esponeva che a tale conclusione interpretativa era già pervenuto lo stesso ente previdenziale, con i messaggi nn. 14805/2013 e 19435/2013 (cfr. docc. 6 e 7).
Essa aveva ricevuto conferma dal Ministero del Lavoro con nota dell'8 marzo 2021, resa a fronte di un'istanza di interpello di un'organizzazione sindacale fondata sui medesimi fatti, rilievi e circostanze per cui è oggi causa.
Ciò nonostante, l'ente aveva in sede amministrativa disatteso la sua domanda di restituzione dei contributi relativi, adducendo vaghe motivazioni e qualificando in buona sostanza detti proventi come “compensi provvigionali”. Anche il ricorso amministrativo si concludeva con un provvedimento di diniego, avente motivazione tautologica ed in contraddizione con i suoi precedenti Messaggi.
Dopo avere analizzato in punto di diritto la disciplina normativa di riferimento e i
Messaggi dell sopra citatati, sulla scorta dei medesimi il ricorrente concludeva CP_1 chiedendo, previa ogni statuizione di accertamento circa la non imponibilità a fini contributivi e previdenziali degli emolumenti introitati dal Sig. , in qualità di Pt_1 mandatario IA, a titolo di “diritto d'autore”, di voler condannare l alla CP_1 restituzione dell'importo di € 14.803,02= (quattordicimilaottocentotre/02) in favore del ricorrente, anche a titolo di indebito ex art. 2033 Cod. Civ., nonché a ogni altro titolo ritenuto di giustizia e salva la diversa misura accertanda in corso di causa.
2. Si costituiva in giudizio l contestava l'interpretazione fornita dalla CP_1 controparte alle norme di riferimento;
sosteneva che il proprio Messaggio n.
19435/2013 (che esclude dalla Gestione Separata i compensi da sfruttamento del diritto d'autore per lavoratori autonomi non iscritti ad altre casse) non si applica al caso del mandatario IA. L'esenzione, secondo l' riguarda chi acquisisce lo CP_1 sfruttamento del diritto a titolo oneroso (cessione vera e propria), mentre la IA e i suoi mandatari svolgono mera intermediazione e riscossione, senza acquistare il diritto. Deduceva la genericità della nota del Ministero del Lavoro dell'8 marzo 2021.
2 Evidenziava che lo stesso contratto di mandato qualificava tutti compensi del mandatario come “compensi provvigionali” ed lo stesso ricorrente aveva coerentemente dichiarato nella denuncia dei redditi (Modello Unico 2016) anche tale tipo di provento come reddito da lavoro autonomo.
Contestava la quantificazione della somma pretesa, non avendo il ricorrente specificato in dettaglio come aveva eseguito il calcolo.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
3. La causa, a seguito di prima udienza di comparizione delle parti, è stata discussa mediante trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., attraverso lo scambio di note scritte, senza necessità di ulteriore istruttoria, sulla base dei documenti prodotti.
4. Tanto premesso, occorre premettere che la IA è l'ente preposto alla protezione e all'esercizio dei diritti d'autore in Italia.
La Legge 9 gennaio 2008, n. 2, ne ha definito la natura giuridica quale "ente pubblico economico a base associativa” che persegue di finalità di interesse generale. Le sue funzioni principali sono indicate nella Legge 22 aprile 1941, n. 633
("Legge sul Diritto d'Autore") e l'ente opera sulla base del proprio Statuto e del
Regolamento Generale.
Il rapporto tra IA e i suoi mandatari (art. 26 comma 6 Statuto;
art. 94
Regolamento generale) si configura come un "mandato con rappresentanza" in forza del quale il mandatario non agisce semplicemente per conto della IA, ma in nome della stessa, nei limiti delle attribuzioni conferitegli. Questa qualificazione conferisce al mandatario il potere di compiere atti giuridici che vincolano direttamente la IA nei confronti di terzi (ad esempio, nel rilascio di licenze o nella riscossione di compensi). La scelta di un mandato con rappresentanza implica la instaurazione di una relazione giuridica diretta tra la IA e i terzi con cui il mandatario interagisce, permettendo una maggiore operatività territoriale.
I mandatari costituiscono la rete territoriale della IA, operando attraverso uffici locali. Essi svolgono funzioni delegate dall'organizzazione centrale, agendo come interfaccia tra la Società e gli utenti (utilizzatori di opere protette) e i titolari dei diritti (autori, editori) presenti nella circoscrizione territoriale di competenza.
Le funzioni attribuite al mandatario IA possono essere così riassunte:
- Intermediazione e Riscossione: essa consiste nella gestione delle richieste, il rilascio delle licenze e dei permessi per l'utilizzo delle opere tutelate (come il
"Permesso per Spettacoli e Trattenimenti", che qui viene in rilievo in relazione ai
3 proventi per cui è causa), l'incasso dei relativi compensi per diritto d'autore e diritti connessi (ove applicabile), e la gestione amministrativa correlata (si v. l'art. 180 L. 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod.).
- Vigilanza e Controllo: Il mandatario è investito di importanti poteri di vigilanza e controllo per prevenire e accertare le violazioni della normativa sul diritto d'autore.
L'articolo 182-bis della Legge 633/1941 attribuisce specificamente alla IA (e per essa ai suoi incaricati, inclusi i mandatari) la vigilanza su attività di riproduzione, duplicazione, proiezione, distribuzione, vendita, noleggio, utilizzazione pubblica di opere protette.
- Gestione Servizi in Convenzione: I mandatari possono essere incaricati di svolgere attività relative a servizi che la IA gestisce in convenzione con altre amministrazioni pubbliche, come l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Accise,
Dogane e Monopoli (ADM), ad esempio per l'accertamento e la riscossione di imposte sugli spettacoli o altri tributi.
Come si legge nel contratto di mandato del 2018 prodotto in giudizio (doc. 1 ric.), il ricorrente esercitava effettivamente l'incarico di mandatario con rappresentanza per la circoscrizione di sin dal 1999. CP_1
Come si apprende, poi, dal quesito proposto dal Sindacato Nazionale
Autonomo Agenti Mandatari IA (in sigla SNAAM) l'importo che viene riconosciuto al mandatario a titolo di “diritto d'autore” (doc. 4 ric.) è quello per cui è sorta la controversia.
Si legge nel quesito: «Quest'ultima tipologia di emolumenti ("diritto d'autore") è corrisposta unicamente a fronte della stipula da parte dei Mandatari - che agiscono
"in prima persona" e con potere di rappresentanza - di specifici contratti con coloro che intendono utilizzare l'altrui "diritto d'autore", denominati "Condizioni particolari del permesso per spettacolo e intrattenimenti". Si precisa che, come è noto, la
è un Ente pubblico economico a Controparte_3 base associativa (gli autori ed editori sono la sua "base associativa"), che si occupa della gestione collettiva dei diritti d'autore sul repertorio dalla stessa amministrata in nome e per conto dei propri associati e mandanti, avendo acquisito, a monte, il
"diritto d'autore" in questione direttamente dall'autore/artefice, appunto associati e mandanti. Avvalendosi dell'attività dei propri Mandatari sul territorio, IA intermedia il diritto d'autore procedendo al rilascio delle autorizzazioni ed all'incasso dei diritti dovuti da parte degli utilizzatori.
4 Ciò precisato, per effetto dei contratti denominati "Condizioni particolari del permesso per spettacolo e intrattenimenti", i Mandatari partecipano allo sfruttamento economico dell'altrui "diritto d'autore" alla pari della citata S.I.A.E.; tant'è che sia i Mandatari sia la mandante percepiscono un unico compenso per la stipula del contratto denominato "Condizioni particolari del permesso per spettacolo
e intrattenimenti", poi ripartito internamente, tra i menzionati soggetti, in diversa misura percentuale.
Non a caso, tale importo viene qualificato nel predetto contratto come
"compenso per diritto d'autore"».
5. Ciò premesso, al fine di dirimere la controversia è dunque necessario chiarire se gli emolumenti ricevuti dal ricorrente a titolo di sfruttamento economico dei diritti d'autore altrui siano qualificabili come redditi derivanti da lavoro autonomo, posto che in forza dell'art. 2 comma 26 L. 8 agosto 1995 n. 335, “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l , e finalizzata CP_1 all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426”.
Come noto, la contribuzione è calcolata sui redditi fiscalmente derivanti dalle suddette attività.
Sostiene, in buona sostanza, parte ricorrente che tale particolare categoria di proventi del mandatario IA non origina da un'attività di lavoro autonomo in senso stretto. Essi deriverebbero, invece, dalla specifica attività di gestione dei diritti patrimoniali d'autore appartenenti a terzi soggetti. Secondo questa prospettiva, tali compensi dovrebbero essere assimilati, a fini previdenziali, ai redditi diversi che provengono direttamente dallo sfruttamento economico del diritto d'autore altrui.
A sostegno di tale tesi evidenzia come l'art. 53 comma 2 D.P.R. n. 917/1986
(TUIR), contempla nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, alla lett. b), “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali”.
Mentre invece vengono inseriti nell'art. 67, che prevede la categoria dei redditi diversi, al comma 1, lett. g), “i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere 5 dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma
2 dell'articolo 53”.
Dal combinato disposto dei due articoli si ricaverebbe il dato normativo secondo cui sono redditi da lavoro autonomo solo quelli ricavati dall'autore stesso dell'opera.
Parte ricorrente invoca a sostegno della sua tesi anche due Messaggi dell CP_1 sopra richiamati, nonché una nota del Ministero del Lavoro del 8.3.2021 in risposta all'interpello dello Autonomo Agenti Mandatari sopra ricordato. Controparte_4
6. Non si condivide l'assunto della parte ricorrente.
In primo luogo, la norma di riferimento per valutare l'assoggettamento o meno a contribuzione di un lavoratore autonomo qual è la figura del mandatario IA non
è l'art. 53 comma 2, in quanto egli non è l'autore dell'opera, né tantomeno l'art. 67 relativo ai redditi diversi, in quanto, come correttamente evidenziato dall la CP_1 norma riguarda soggetti aventi causa del diritto d'autore, a titolo gratuito (come ad es. gli eredi o i legatari dell'autore) o a titolo oneroso. Il mandatario IA non rientra in nessuna delle due categorie. Egli non è titolare del diritto d'autore.
La sua attività si colloca invece nell'ambito del comma 1 dell'art. 53, svolgendo le attività sopra menzionate, tra le quali vi è – come detto - la riscossione di compensi e diritti e la gestione di pagamenti e fatturazioni relative all'utilizzo delle opere.
Egli si trova, infatti, nella particolare situazione di favorire, attraverso l'attività professionale di mediazione e riscossione, l'utilizzazione economica delle opere altrui da parte degli aventi diritto. Tale ruolo gli deriva dal mandato con rappresentanza conferitogli dalla IA. Sicché appare palese che l'attività di mediazione e riscossione, che senza alcun dubbio rappresenta una delle primarie, se non addirittura la principale, dell'ente associativo, rientra per l'agente mandatario con rappresentanza nel concetto di lavoro autonomo (art. 53 comma 1 TUIR).
Così come i proventi che derivano al mandatario da questa attività (per la stipula di specifici contratti con coloro che intendono utilizzare l'altrui "diritto d'autore", denominati "Condizioni particolari del permesso per spettacolo e intrattenimenti", come chiarito dallo ) non sono conseguenza CP_4 dell'utilizzazione in via diretta del diritto di autore altrui di cui si è acquisita la titolarità, ma dello svolgimento dell'attività professionale di mediazione e riscossione.
6 Di modo che l'importo denominato “diritti d'autore”, cioè il compenso corrisposto in percentuale sui proventi dello sfruttamento economico dei diritti d'autore altrui, non può che corrispondere, più semplicemente, ad un particolare criterio di calcolo del corrispettivo dovuto all'agente mandatario per tale sua specifica attività.
Si ritiene che tale assetto della fattispecie non possa trovare smentita nel fatto che detto compenso non sarebbe assoggettato ad IVA (come esposto nella narrativa del ricorso), in quanto non è il regime fiscale che può caratterizzare la natura delle attività del mandatario e del suo rapporto con la IA e – indirettamente – con l'autore, semmai il contrario.
A ciò si aggiunga che basta leggere i Messaggi dell per comprendere CP_1 come essi nulla hanno a che vedere con la figura professionale del mandatario IA la cui attività non può, in alcun modo e nemmeno solo in parte, farsi rientrare tra le diverse categorie di titolari del diritto d'autore analizzate dal Messaggio n. 14802 del
19 settembre 2013, né tantomeno in quello, di portata correttiva del primo, portante il n. 19435 del 28 novembre 2013.
Quanto alla nota del Ministero del Lavoro di riposta all'interpello dello , CP_4 appare evidente come nella medesima sia stato assunto come dato pacifico che detti Messaggi fossero automaticamente applicabili alla figura del mandatario IA, il che non è giuridicamente corretto, per le ragioni sopra esposte.
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Tuttavia, stanti la complessità della fattispecie, caratterizzata da ambiguità normativa, nonché l'assenza di giurisprudenza consolidata, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza additiva della Consulta
n. 77/2018.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara il 17/04/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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