TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.
Fabrizio Zagarella, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4299 del Registro Generale delle cause civili dell'anno 2023, riservata all'udienza del 26/03/2025, promossa:
[...]
, n. l'11/09/1941 a BERLINO (D), , Parte_1 C.F._1 ed elett.te dom.ta nella VIA L. MANARA 7 20122 MILANO (MI), presso gli AVV.ti
PITTALA' SABRINA ( e PITTALA' PAOLO, Email_1
del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono per Email_2 mandato in atti.
ATTRICE
CONTRO
, n. a MILANO (MI) il 21/03/1946, ) Controparte_1 C.F._2
e rappresentato e difeso dall'AVV. MANZONI CARLO ARNOLFO MARIA, del Foro di
Milano, , Unitamente e disgiuntamente all'AVV. PIZZI Email_3
GIORGIA del Foro di Palermo, presso la quale in CINISI (PA) Email_4
Corso Umberto n. 349, 90045 CINISI (PA) è elett.te dom.to per mandati in atti
CONVENUTO
Avente ad oggetto: recesso da contratto di comodato ed azione di restituzione
Conclusioni delle parti: come in atti
Il Giudice Unico sentite le parti alla pubblica udienza del 26/03/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato la sentenza che segue, mediante deposito in Cancelleria del dispositivo e delle brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In fatto ed in diritto
1) Con atto di citazione notificato in data 28/02/2023 all'indirizzo di posta elettronica certificata dal convenuto, in quanto anch'egli avvocato, convenne in Parte_1 giudizio dinanzi questo tribunale , invocando una declaratoria di Controparte_1 detenzione e occupazione senza titolo da parte del medesimo dei beni immobili siti CP_1 nel Comune di Cinisi (PA) contrada Piano Cavoli e contrada Pozzillo, assumendo l'intervenuta cessazione del contratto di comodato verbale intercorso fra le medesime parti, ed in conseguenza della richiesta di restituzione da parte sua formulata al convenuto con lettera del 28/11/2022.
Nello specifico l'attrice fondò la sua azione di recesso dal comodato verbale e di restituzione degli immobili compravenduti da potere di in forza del suo acquisto Controparte_1 consentito dal suddetto mediante l'atto di compravendita rogato il 20/04/2017 dal notaio di Milano. Persona_1
Con la calendata citazione l'attrice formulò le seguenti domande che, in questa sede appare opportuno riportare stante che il thema decidendum della causa è ristretto al contenuto delle infra descritte domande di merito, oltre che alle eccezioni e domande riconvenzionali avanzate dal convenuto.
In via principale:
1) dato atto ed accertata la detenzione e occupazione da parte di Controparte_1 dei beni di cui è causa senza alcun titolo, per intervenuta cessazione del contratto di comodato verbale a seguito della richiesta di restituzione della comparente in data 28/11/2022.
2) condannare alla restituzione immediata dei detti beni immobili Controparte_1 di cui è causa, concessi in comodato d'uso, a favore della sig.ra , Parte_1 consegnando anche le chiavi dei detti, liberi da persone e cose.
In via subordinata:
1) dato atto ed accertato che la sig.ra ha la piena ed esclusiva Parte_1 proprietaria degli immobili di cui è causa, siti nel Comune di Cinisi, distinto al Catasto di detto
Comune come segue, salvo errori ed omissioni: a. Catasto Fabbricati, in contrada Piano Cavoli, casa composta da tre locali più servizio al piano terra e terrazzo al primo piano, con area di pertinenza circostante, distinti al Catasto Fabbricati del detto Comune al Foglio 12, mappale 1637, Contrada Piano Cavoli, piano T-1, categoria A/7, classe 3, vani 5, superficie catastale totale
99 mq.; b. “In ogni caso” aggiunge l'attrice: “Condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni a favore dell'attrice, per occupazione abusiva degli immobili, per perdita subita e mancato guadagno e comunque a titolo di indennità di occupazione degli immobili in oggetto e/o dei frutti percetti e percipiendi, quanto meno a far data dal 28.11.22 e comunque dalla domanda giudiziale e fino all'effettiva restituzione degli stessi, da determinarsi in euro 5.000,00 al mese, ovvero in quell'importo maggiore o minore da accertarsi in corso di causa o in via equitativa da foglio 7 mappale 145 fabb. rurale ha 0.00.16; foglio 7 mappale 332.
Con la memoria istruttoria n.1 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. del 13/11/2023 parte attrice formulò una domanda in via di reconventio riconventionis nell'ipotesi di accoglimento delle eccezioni e domande riconvenzionali del convenuto. E specificamente:
- Condizionare il trasferimento della proprietà dei beni di cui è causa a Controparte_1 al versamento e pagamento da parte di quest'ultimo, a favore di , del Parte_1 prezzo degli stessi beni oggetto di trasferimento, e quindi
- Condannare e comunque dichiararlo tenuto al pagamento e Controparte_1 versamento del prezzo dei beni a favore di , determinato nell'importo di Parte_1 euro 160.000,00, con riferimento ai beni siti nel Comune di Cinisi (PA) , di cui alla Contrada
Pozzillo e Contrada Piano Cavoli - corrispondete al prezzo versato da per Parte_1
l'acquisto degli stessi in data 20.04.2017, di cui al Rogito Notarile N.7.826/3.642, in data
20.04.2017, a Ministero Notaio dott. ovvero nella somma maggiore o minore Persona_2 da accertarsi anche in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e moratori e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Condannare e comunque dichiaralo tenuto al pagamento e Controparte_1 versamento del prezzo dei beni a , determinato nell'importo di euro Parte_1
210.000,00 per quanto concerne i beni siti nel Comune di Cinisi (PA) Via Butera-Via Pirandello, di cui al Rogito in data 27.07.2018 a Ministero Notaio , Rep. 6645 Racc. 5066, Persona_3 ovvero nella somma maggiore o minore da accertarsi anche in corso di causa, il tutto oltre interessi legali e moratori e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via ulteriormente subordinata riconvenzionale, condizionatamente all'accoglimento delle domande riconvenzionali ex adverso formulate, l'attrice chiese, a questo punto:
1) Dato atto ed accertata la nullità/inefficacia/illegittimità di qualsivoglia presunto intento liberale/donativo del prezzo versato a suo tempo per l'acquisto dei beni di cui è causa da parte di a con i Rogiti in oggetto, Parte_1 Controparte_1
3 – R.G. n° 4299/2023
Giudice: F. Zagarella 2) Condannare , ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla corresponsione e Controparte_1 restituzione, a favore di essa , dell'importo di euro 160.000,00 oltre frutti, Parte_2 interessi legali e moratori dal dovuto al saldo ed oltre rivalutazione, corrispondente all'importo pagato di euro 160.000,00 da a per l'acquisto Parte_2 Controparte_1 dei detti bei siti in Comune di Cinisi (PA), di cui alla Contrada Pozzillo e Contrada Piano Cavoli, come meglio identificati nel Rogito Notarile Rep. N.7.826/3.642, in data 20.04.2017, a Ministero
Notaio dott. Persona_2
3) Condannare , ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla corresponsione e Controparte_1 restituzione, a favore di essa , dell'importo di euro 210.000,00 oltre frutti, Parte_2 interessi legali e moratori dal dovuto al saldo ed oltre rivalutazione, corrispondente all'importo pagato di euro 210.000,00 da a per l'acquisto Parte_2 Controparte_1 dei detti bei siti in Comune di Cinisi (PA), Via Butera-Via Pirandello;
4) Accertato e dato atto anche del depauperamento patrimoniale subito dall'attrice, e del conseguente arricchimento di , a seguito del versamento degli importi, Controparte_1 effettuati da a , con i Rogiti in oggetto, Parte_1 CP_1 CP_1
- Condannare , a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa, ai Controparte_1 sensi dell'art. 2041 c.c. al pagamento e versamento a favore dell'attrice Parte_1 dell'importo di euro 160.000,00 oltre frutti, interessi legali e moratori dal dovuto al saldo ed oltre rivalutazione.
3) Costituitosi regolarmente il contraddittorio, col deposito della comparsa di risposta da parte del convenuto in data 19/05/2023, il suddetto preliminarmente eccepì l'irritualità dell'azione instaurata con citazione anziché con ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
Nel merito il convenuto, contestato in nuce le avverse domande e la dedotta ratio iuris delle stesse, assunse il valore simulatorio dell'atto di compravendita rogato dal notaio di Milano del 20 Per_1 aprile 2017, asserendo che “non solo nessuna effettiva compravendita è intercorsa, ma neppure nessun contratto di comodato in alcuna forma, né scritta né verbale, è mai stato perfezionato né richiesto, essendosi trattato (quanto intercorso) di atto di generosità tra persone legate da amicizia, concordi a procedere a mera intestazione fiduciaria, a favore dell'attrice.”.
Se ne deve dedurre che il convenuto eccepì la natura fiduciaria della compravendita degli immobili siti nel territorio del Comune di Cinisi (PA) e sostenne, al fine del rigetto delle domande attrici per integrale infondatezza, che la prova del negozio fiduciario intervenuto fra lui e era fornita dalle seguenti circostanze documentali: a) la transazione Parte_1 CP_2 intervenuta anche fra le odierne parti, con scrittura privata del 25/06/2021, in costanza delle cause promosse da , rappresentato in giudizio dal suo Controparte_3
Amministratore di sostegno, tale nella qualità di erede di Parte_3
, contro il medesimo e , definita con la Persona_4 CP_1 Controparte_4 sentenza del Tribunale di Milano n. 3402 del 22/03/2017 che ebbe a condannare i convenuti e al pagamento di ingenti somme in favore di parte attrice;
b) la rinuncia CP_1 CP_5 dell'attore agli atti del giudizio da lui instaurato dinanzi al Tribunale di Controparte_3
Milano col n° 36985/2018 R.G. e con cui il predetto attore aveva chiesto la declaratoria di simulazione degli atti di vendita 28/03/2017 in notaio avente ad oggetto la Per_1 compravendita di un immobile in Milano, e degli atti di compravendita del 19/04/2017 degli immobili siti in Sirmione, e del 20/04/2017 degli immobili siti in Cinisi;
c) la rinuncia agli atti del giudizio promosso dal dinnanzi sempre al Tribunale di Milano col n° 55491/2018 R.G.; CP_3
e del giudizio n° 68377/2014 R.G.; d) dalla natura fiduciaria dell'intestazione in favore della dell'immobile compravenduto a suo nome in Cinisi, via Butera, già di proprietà del Parte_1
CP_1
Assume il convenuto che, avendo l'attrice partecipato alla transazione e avendola sottoscritta, essa ha confessato la natura simulatoria dell'atto di compravendita del 20/02/2017 in nota di Milano e l'intestazione meramente fiduciaria degli immobili in capo all'attrice. Per_1
Per tale circostanza il convenuto ha chiesto, in via riconvenzionale, la reintestazione a suo nome degli immobili ceduti apparentemente e fiduciariamente all'attrice e siti in Cinisi, contrade
Pozzillo e Piano Cavoli.
Ciò posto, alla luce della compiuta istruttoria, confezionata mediante escussione di testimoni, dell'interrogatorio del convenuto, e di c.t.u., in punto di merito e diritto le domande attrice, formulate in via principale appaiono fondate e sono pienamente accoglibili, per le ragioni che seguono.
a) Il convenuto ritiene di poter suffragare la prova della intenzione fiduciaria degli atti di compravendita consentiti dal medesimo a con Controparte_1 Parte_1 la produzione, oltre che della transazione – e , anche CP_3 CP_1 Controparte_4 mediante produzione di due dichiarazioni transattive, datata la prima il 12/09/2018 e sottoscritta da dove costei riconosce l'intestazione fiduciaria dell'acquistato immobile Parte_1 di via Butera in Cinisi compravendutole dal il 28/07/2018 e rogato dal notaio CP_1
(doc. 8 all. a memoria n. 2 del convenuto) e, la seconda costituito dalla dichiarazione Per_3 senza data a firma di entrambe le parti ed attinenti alla ammissione della natura fiduciaria della compravendita dei due immobili di Cinisi, contrade Pozzillo e Piano Cavoli.
Va, a tal riguardo, dall'odierno decidente affermato che detti due documenti sono del tutto inopponibili alla attrice. Infatti: le due scritture, sia quella priva di data., sia quella datata, sono state disconosciute dall'attrice, con gli effetti dell'art. 2702 c.c., con la memoria n. 2 della stessa del 29/12/2023 e parte convenuta, ha chiesto la verificazione, con la sua memoria n° 2 delle sole scritture datate 21 e 29/09/2021. Peraltro: alla prima udienza utile del 5/02/2024 non è stata reiterata la domanda di verificazione ma la difesa del convenuto ha insistito nell'ammissione dei propri mezzi istruttori.
Perciò la odierna richiesta di verificazione è apparsa tardiva.
Tuttavia: osserva questo giudice che le due dichiarazioni, anche se effettivamente sottoscritte dall'attrice non hanno una valenza determinante ai fini decisori di questa causa.
È assolutamente confliggente con dette dichiarazioni l'esito della transazione avvenuta tra e e poiché sia le declaratorie fornite Controparte_3 CP_1 Controparte_4 dal Tribunale di Milano sia il medesimo accordo transattivo intervenuto fra le dette parti, determina esclusivamente effetti nei confronti di quelle parti e non di che Parte_1 non era parte di quei giudizi né avrebbe potuto trarre alcun beneficio o pregiudizio.
L'accordo intervenuto fra quelle parti, soggetti estranei all'attrice , impose il Parte_1 pagamento da parte dei due convenuti al , nella persona del suo amministratore di CP_3 sostegno, di somme ingenti a tacitazione di ogni sua pretesa inerente il recupero dei beni ereditati da potere della propria dante causa, id est , beni individuati nella transazione Persona_4 datata 11/10/2021, beni in ordine ai quali la non ha alcun interesse. Parte_1
Quanto alla porzione della transazione cui partecipò l'odierna attrice, per cui appose la sua firma, attiene alla rinuncia del da qualsiasi pretesa avanzata nei confronti dei beni di CP_3
Cinisi intestati alla e vendutigli da . La causa n° 55491/2018 CP_3 Controparte_1
R.G. del Tribunale di Milano si definì con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la rinuncia del suo attore, , a qualsiasi pretesa. Dunque lo status Controparte_6 immobiliare degli immobili siti nel Comune di Cinisi rimase del tutto immutata e, pertanto, nessun effetto poté produrre nei confronti della odierna attrice, venendo perciò meno anche qualsiasi asserzione di natura fiduciaria di questi acquisti immobiliari.
B) Passando poi alla principale questione inerente la domanda attrice di declaratoria di recesso dal comodato verbale asseritamente conferito al convenuto coevamente o in CP_1 data successiva alla stipula del rogito notarile del 20/04/2017, ritiene questo decidente non
6 – R.G. n° 4299/2023
Giudice: F. Zagarella conforme alla realtà dei fatti il dedotto rapporto comodatario che parte attrice assume aver instaurato col convenuto allorché acquisto dal medesimo i due cespiti immobiliari di contra
Pozzillo e di contrada Piano Cavoli.
Infatti: il contratto di comodato, a decorrere dal primo gennaio 2005, in forza dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311/2004, deve essere comprovato dall'atto scritto e registrato, in mancanza dei quali elementi condizionanti (entrambi i due requisiti hanno natura di condiciones iuris) a pena di nullità, come dispone la evocata norma.
Sicché la domanda di recesso dal rapporto comodatario dedotta dall'attrice è infondata per difetto di presupposti di fatto e di diritto. La nullità del comodato impone la inefficacia della domanda di recesso con gli effetti ex tunc perché improduttiva degli effetti dichiarati.
C) È invece fondata pienamente la domanda di restituzione del possesso giuridico e di fatto degli immobili oggetto di causa e compravenduti dal a CP_1 Parte_1 Parte_1 col rogito del 20/04/2017.
L'edictio actionis, infatti, formulata dall'attrice col suo atto di citazione, introduttivo del giudizio, in via subordinata, oltre a quella contrattuale in precedenza esaminata e ritenuta infondata, rientra nell'alveo delle azioni di cui all'art. 948 c.c., trattando di vera e propria domanda di rivendica reale dei beni avanzata nei confronti di chi li possiede senza titolo legittimo.
Infatti: non sussistendo, come si è visto, un legale titolo contrattuale (il dedotto comodato ex art. 1810 c.c.) non si può parlare di azione di restituzione ma agisce Parte_1 quale esclusiva e piena proprietaria dei due beni citati siti nel Comune di Cinisi, documenta il suo diritto di proprietà (ex art. 832 c.c.) con la produzione del titolo di acquisto notarile anzi calendato, e chiede di dichiararsi abusiva ed illegittima l'occupazione degli immobili in parola da parte del convenuto, con la conseguente condanna dello stesso al rilascio dei beni in questione ed al risarcimento dei danni da essa derivati, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico valido, che potesse giustificare la consegna della cosa, consegna che non c'è mai stata perché il venditore, pur avendo dichiarato nel rogito notarile di consegnare proprietà e possesso, non si è mai sottratto al possesso degli immobili, tant'è che per un periodo ne ha percepito pure i frutti civili (Cass. N.1850/2023 e S.U. n. 7305/2014).
Da quanto sopra esposto consegue che è pienamente acclarata l'occupazione illegittima dei due beni di proprietà dell'attrice per averli acquistati dal convenuto mediante un legittimo atto di compravendita (20.04.2017) la cui causa è insista nello scambio del bene contro il conferimento di un prezzo, di cui l'acquirente ha dato piena prova documentale, peraltro, sotto questo profilo, nemmeno contestata dal convenuto.
7 – R.G. n° 4299/2023
Giudice: F. Zagarella È altresì fondata ed accoglibile la domanda risarcitoria avanzata in via subordinata (dom.
Sub n° 2) dall'attrice per occupazione sine titulo delle sue proprietà da parte del convenuto. Gli effetti del risarcimento debbono essere fatti decorrere dalla data della notifica della domanda giudiziale, attesa la infondatezza del recesso da comodato, e ritenuto, da parte dell'odierno decidente, che la detenzione dell'immobile sin a questa data debba essere qualificata come di mera tolleranza, circostanza questa che non è produttiva di maturazione di diritti nei confronti di nessuna delle odierne parti litigiose ma frutto dei rapporti di amicizia intessuti fra le odierne parti nel passato.
Pertanto va condannato, oltre che al rilascio in favore di Controparte_1 degli immobili siti nel Comune di Cinisi in contrada Cavoli e in contrada Parte_1
Pozzillo, e ciò con decorrenza da subito e senza dilazione, anche al pagamento della indennità di occupazione maturata dalla data del 28/03/2023 a quella dell'effettivo soddisfo, mediate pagamento della somma quantificata dal C.T.U. della causa, nella sua relazione depositata in data
20 luglio 2024, dove è stata quantificata nell'importo di € 793,26 in ragione di mensilità per l'anno
2023 e successivi, e perciò dovendosi calcolare mesi 9 di occupazione dell'anno 2023, pari ad euro 7139,34, e in quanto al 2024 mesi 12, pari ad € 9519,12, e sino alla data odierna per mesi tre e pari ad € 2379,78, per un complessivo ammontare di euro 19038,24.
Quanto all'appezzamento di terreno di contrada Cavoli, la modestia dello stesso e la sua destinazione, nemmeno agricola, e sostanzialmente improduttiva, trattandosi di un terreno particolarmente pietroso e scosceso, si valuta equitativamente un valore indennitario di euro
1000,00. Entrambe le voci, avendo natura di debito di valore, sono produttive di rivalutazione monetaria alla data e di interessi di legge dalla domanda al soddisfo.
La presente determinazione impone l'assorbimento di tutte le altre domande attrici, in via subordinata, nell'accoglimento della prima domanda subordinata come sopra accolta e nella domanda risarcitoria, oltre che al rigetto delle avversarie eccezioni e domande riconvenzionali.
Quanto al regolamento delle spese di lite, posto che il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. impone che vengano gravate sul soccombente convenuto, valuta l'odierno decidente che sussistano elementi di giusta compensazione di un quarto di esse per il rigetto della domanda principale avanzata da parte attrice ed in concreto, alla luce del valore indicato come indeterminabile e da individuare nella tariffa mediana del range tra euro 5201,00 ed euro
26000,00, vanno indicate in euro 5.077,00 oltre spese forfetarie del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, oltre esborsi documentati in complessivi euro 545,00. Si valuta, infine, non sussistano gli estremi della temerarietà della lite. La complessa vicenda intercorsa fra i contendenti ed i rapporti fra essi intessuti dal punto di vista finanziario non consentono di affermare che le ragioni del convenuto siano caratterizzate da temerarietà, cioè quella condizione di consapevolezza di parte processuale di contrastare le avverse pretese, ben sapendo di avere torto e resistere alle giuste rivendicazioni avversarie per solo spirito di contraddittorietà e di dilazione dei tempi della realizzazione dei del diritto.
Parte convenuta va condannata, invece, al pagamento della intera stesa di c.t.u. come liquidata con differenti decreti esecutivi, in forza del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Definitivamente pronunziando. Sentiti i procuratori delle parti:
In parziale accoglimento delle domande proposte da: con atto di Parte_1 citazione del 28/03/2023, dichiara che il convenuto occupa senza Controparte_1 legittimo titolo i beni immobili di cui è piena ed esclusiva proprietaria a far Parte_4 data dal 20 aprile 2017, e ciò con decorrenza dell'abusività della occupazione dalla data della notifica dell'atto di citazione.
Condanna per l'effetto i convenuto a rilasciare, liberi di persone e cose, in favore dell'attrice proprietaria gli immobili siti nel Comune di Cinisi (PA), contrada Piano Cavoli, casa composta da tre locali più servizio al piano terra e terrazzo al primo piano, con area di pertinenza circostante, distinti al Catasto Fabbricati del detto Comune al Foglio 12, mappale 1637, Contrada Piano
Cavoli, piano T-1, categoria A/7, classe 3, vani 5, superficie catastale totale 99 mq, e in contrada
Pozzillo, al foglio 7 mappale 145 fabb. rurale ha 0.00.16; foglio 7 mappale 332.
Condanna il convenuto al pagamento indennitario in favore dell'attrice, della somma di euro
20.038,24 oltre rivalutazione e gli interessi al tasso di legge dalla data della domanda al soddisfo.
Condanna a rifondere di tre quarti delle Controparte_1 Controparte_7 spese del giudizio come in motivazione indicate in complessivi euro 5622,00 di cui euro 545,00 per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge, nonché al pagamento dell'intera spesa di c.t.u. liquidata con differenti decreti esecutivi.
Sentenza esecutiva ope legis.
Così deciso a Palermo il 26/03/2025 e chiuso il verbale alle ore 20,20.
Il Giudice
Fabrizio Zagarella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – R.G. n° 4299/2023
Giudice: F. Zagarella
2 – R.G. n° 4299/2023
Giudice: F. Zagarella
4 – R.G. n° 4299/2023
Giudice: F. Zagarella
5 – R.G. n° 4299/2023
Giudice: F. Zagarella
8 – R.G. n° 4299/2023
Giudice: F. Zagarella
9 – R.G. n° 4299/2023
Giudice: F. Zagarella