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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 5633/2022 R.G., promossa
DA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Putignano Giovanni
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rollo
APPELLATA
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Carbone
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12.10.2020 , quale proprietaria e conducente della vettura Controparte_1
FI ND, tg. ER343YK, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, , CP_3
quale proprietaria del veicolo FI VO, tg. DV253YX, e la compagnia Controparte_2 quest'ultima in regime di indennizzo ordinario ex art. 144 Cod. delle Ass.ni private, per ivi sentirli condannare - previo accertamento della responsabilità esclusiva e/o concorsuale del - al Pt_2
risarcimento, in solido, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla medesima subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto sulla S.P. 147 Borgagne – Martano.
A sostegno delle domande svolte, l'attrice deduceva:
- che il giorno 15.06.2019, alle ore 09.15 circa, percorreva a bordo della propria autovettura la strada
S.P. 147 Borgagne – Martano, con direzione Martano, allorquando, durante la manovra di svolta a
1 sinistra per accedere alla “Tenuta Kyrios”, veniva attinta, sulla parte anteriore destra, dalla vettura
FI VO (condotta nell'occorso da , che proveniva dall'opposto senso di marcia Parte_3
(direzione Borgagne);
- di aver eseguito detta manovra in condizione di totale sicurezza, avendo preventivamente inserito la freccia direzionale sinistra per poi avvicinarsi “alla linea di mezzeria fermandosi nella propria corsia di marcia al fine di intraprendere una manovra di svolta per accedere presso tale struttura ricreativa”;
- che, a causa dell'eccessiva velocità di guida tenuta dal conducente della FI VO (che, a suo dire, viaggiava in spregio al limite di 50 Km/h previsto nel ridetto tratto stradale), quest'ultimo nulla poteva per evitare l'impatto;
- che, in conseguenza dell'urto, la sua vettura veniva sbalzata a molti metri di distanza dal punto di impatto, mentre la FI VO (rinvenuta con la quinta marcia inserita) ruotava su se stessa finendo per urtare contro con altra autovettura, mod. Ford Mondeo, tg. DT865ML, che viaggiava a tergo della
FI ND, arrestandosi nell'opposta corsia di marcia;
- che la non aveva inteso aderire al procedimento di negoziazione Controparte_4
assistita avviato il 23.09.2020.
Con comparsa depositata il 17.11.2020, si costituiva in giudizio la Compagnia Controparte_2
contestando, nel merito, sia la dinamica del sinistro, in particolare ritenendo che lo stesso fosse stato determinato in via esclusiva dalla imprudente e colpevole condotta di guida tenuta dalla CP_1
sia la risarcibilità e la quantificazione dei danni lamentati, ritenuti insussistenti, esorbitanti e comunque non dimostrati.
Dopo un primo rinvio della causa per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al responsabile civile, quale litisconsorte necessario, si costituiva contestando la Parte_1 ricostruzione dei fatti operata dall'attrice e, conseguentemente, le relative domande risarcitorie, chiedendone l'integrale rigetto;
il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, nonché con l'interrogatorio formale dell'attrice e l'ascolto dei testi e . Parte_3 Testimone_1
All'esito dell'istruttoria orale, segnatamente all'udienza del 01.02.2022, l'attrice e la compagnia davano atto di aver raggiunto un accordo transattivo;
in particolare l'attrice Controparte_2
chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
di contro, la convenuta dichiarando di non aderire all'anzidetto accordo, chiedeva che Parte_1
fossero in ogni caso liquidate le spese di lite, con distrazione in favore del proprio procuratore antistatario: in applicazione del principio della soccombenza virtuale, laddove il giudice avesse deciso
2 di pronunciare sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere, oppure ai sensi dell'art. 306, IV comma, c.p.c., laddove il giudicante avesse inteso qualificare l'accordo e la condotta delle parti quale rinuncia agli atti del giudizio.
Con sentenza n. 4029/2022, pubblicata in data 04.6.2022 e mai notificata, l'adito Giudice di Pace di
Lecce, stante l'intervenuta transazione tra l'attrice e la convenuta compagnia assicuratrice
[...]
e, dunque, “il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire”, dichiarava la cessata CP_2
materia del contendere, compensando le spese di lite, sul presupposto che la transazione avesse spiegato i suoi effetti anche in favore della convenuta . Parte_1
Avverso la detta sentenza interponeva appello sulla base di due motivi: Parte_1
1) “violazione dell'art. 306 c.p.c.”;
2) “violazione del principio di soccombenza virtuale”; concludeva, in riforma della gravata sentenza, per la condanna di alla refusione delle Controparte_1
spese di lite relative al primo grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
il tutto con vittoria anche delle spese relative al presente grado di giudizio, con distrazione.
Si costituiva contestando, preliminarmente in rito, l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per altro vero, per manifesta infondatezza ex artt. 348bis e 348ter c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto del proposto gravame, ritenendo corretta ed esaustiva l'impugnata sentenza sia sotto il profilo della correttezza del ragionamento logico – giuridico seguito dal Giudice di Pace di Lecce, sia della coerenza delle conclusioni ivi rassegnate rispetto alle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio, con conseguente conferma della sentenza appellata e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
regolarmente costituita, si opponeva all'accoglimento del proposto gravame, Controparte_2 chiedendo che l'appellante fosse condannata al pagamento delle spese relative al presente grado.
Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, precisate le conclusioni all'udienza del 19-12-2024, veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, II comma, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO EX ART. 342 C.P.C.
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appallata per difetto di specificità dei motivi. Controparte_1
3 Invero, come ripetutamente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, il requisito di cui all'art. 342
c.p.c. si configura allorché l'atto di impugnazione consenta, come nella specie, di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva;
viceversa, non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame (Cass. Civile, Sez. II, n. 6294/2015; Cass. Civ., Sez. III, n. 22502/2014); del resto, le stesse
Sezioni Unite, confermando il citato orientamento, hanno precisato che “ciò che la norma esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, escludendo che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado” (Cass., S.U. n. 27199/2017; da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI- 2, ord. n. 5565/2021; Cass.
Civ. Sez. II, ord. n. 23781/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello emerge, seppure non con immediatezza, la parte di cui si chiede la modifica in sede di gravame e le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le richieste, nonché il risultato finale che si intende ottenere;
del resto, se così non fosse, né compagnia assicurativa né la stessa avrebbero avuto modo di difendersi CP_1
compiutamente, come, invece, emerge dalle rispettive comparse di costituzione e risposta versate in atti.
SULL'ECCEZIONE PRELIMINARE DI INAMMISSIBILITÀ EX ARTT. 348BIS E 348TER C.P.C.
Anche tale eccezione formulata dall'appellata deve essere respinta.
Si ritiene, infatti, che l'ordinanza di inammissibilità prevista dagli artt. 348bis e 348ter c.p.c. deve essere emessa dal giudice d'appello nel caso in cui nessuna delle domande avanzate dall'appellante abbia una ragionevole probabilità di essere accolta: il giudizio rimesso al giudicante si risolve dunque in un vaglio prognostico di infondatezza del gravame, tale da non meritare il dispendio di energie processuali;
tale circostanza si verifica quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate ed in conformità con gli indirizzi giurisprudenziali consolidati, sia altamente probabile che i motivi edotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità, ove consentita.
La necessità di procedere ad una precisa disamina degli atti di causa e la complessità del giudizio esclude il ricorrere dei presupposti per una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione.
4 NEL MERITO DELL'APPELLO
Ciò precisato sotto il preliminare profilo in rito e affrontando nel merito la controversia, i motivi di gravame, come proposti dall'appellante, da esaminare e risolvere congiuntamente, non hanno giuridico fondamento e devono essere rigettati sulla base delle seguenti motivazioni.
Com'è noto, la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. Civ., Sez.
III, ord. n. 13636/2024; conf. Cass. Civ., Sez. II, n. 28146/2013).
Rientra, infatti, tra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, la rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi; in quel modo il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato;
detta rinuncia si distingue sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c.,
e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso.
Premessi tali principi, ritiene questo Tribunale che, nella vicenda in esame, non possa trovare accesso la richiesta di rinuncia agli atti di cui all'art. 306 c.p.c., peraltro mai invocata dall'attrice, né mai esplicitamente accettata dalla convenuta, e che le deduzioni formulate dalla odierna appellante in merito all'insussistenza dei requisiti per la cessazione della materia del contendere siano del tutto infondate, attesa la delimitazione del thema decidendum ac probandum della presente lite come delineato all'esito del deposito degli atti introduttivi del precedente grado di giudizio.
Orbene, richiamati i fatti storici e processuali articolati dai difensori, preso atto dell'intervenuto accordo transattivo tra l'attrice e la compagnia assicuratrice del responsabile civile, si osserva come l'oggetto della presente controversia si esaurisca nella dichiarazione o meno della cessata materia del contendere e sulla conseguente regolamentazione delle spese di lite in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, è fatto notorio che l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determini l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale;
carenza, quest'ultima, che il giudice
5 deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti e, nel caso di specie dalle conclusioni nel merito rassegnate dalla (Cass. Civ., Sez. VI- 3, ord. n. 8034/2020). Pt_1
Nella fattispecie, se si esamina la domanda di risarcimento del danno originariamente introdotta dalla difesa attrice, guardando alla causa petendi e al petitum della stessa (responsabilità da fatto illecito, precisamente da sinistro stradale), e si procede, poi, alla verifica dei termini e delle condizioni dell'accordo intercorso tra il danneggiato e la compagnia assicuratrice (volto a disciplinare proprio l'esistenza e l'entità del diritto di credito risarcitorio in capo alla , ben può concludersi nel CP_1 senso di ritenere che tra quest'ultima e la compagnia assicuratrice sia ormai definita ogni questione controversa.
Infatti, l'attrice ha espressamente accettato l'importo offerto dall'assicurazione a titolo di risarcimento danno, dichiarando transatta la controversia oggetto del presente procedimento, mentre la compagnia assicurativa, assumendo l'obbligazione di pagamento di un determinato importo a titolo risarcitorio, ha implicitamente ammesso la sussistenza del diritto di credito vantato dalla controparte e si è quindi impegnata al versamento dell'importo concordemente definito.
Si deve quindi concludere che, a seguito della intervenuta transazione tra le parti in causa, è venuta meno la res litigiosa e, per l'effetto, è cessata la materia del contendere su tutte le domande oggetto di causa.
Si richiede, tuttavia, una delibazione nel merito della controversia ai fini sia della decisione sulle spese del giudizio.
Orbene, venendo alla valutazione circa l'astratta fondatezza della domanda - lo si ripete, ai soli fini della delibazione in ordine alla soccombenza virtuale - va rimarcato che il contrasto tra le parti concerne, prima ancora del quantum della pretesa risarcitoria, la responsabilità di ciascuna nella causazione dell'occorso per cui è causa.
Orbene, le circostanze di fatto descritte, con riguardo alla concreta verificazione del sinistro stradale dedotto in giudizio nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio sono da ritenersi dimostrate alla stregua dalle deposizioni fornite dal testimone oculare Testimone_1
che, escusso all'udienza del 29.09.2021, precisato di viaggiare, nelle circostanze di luogo e
[...] di tempo del sinistro per cui è causa, a tergo della FI ND, di proprietà e condotta dall'attrice, ha riferito testualmente “all'altezza della Tenuta Kyrios la signora ha messo la freccia CP_1
perché doveva svoltare a sinistra e si è fermata a centro strada […]. La FI ND si è fermata obliquamente nei pressi della linea di mezzeria, restando nella sua corsia”.
Ed ancora: “Dalla direzione opposta arrivava un'altra vettura ed io davo per scontato che la conducente della ND avesse visto la vettura che veniva di fronte. Invece ripartiva svoltando a sinistra verso la tenuta Kyrios e quindi invadeva la corsia di sinistra nel momento in cui arrivava la
6 vettura dalla direzione opposta, tagliandole la strada”. Il teste ha dichiarato altresì “Si è verificato un urto tra le due vetture e poi la , che ha frenato, si è girata per 180° e, in tale rotazione, ha Pt_4
urtato la mia vettura. Io ero fermo. Il conducente della ha inchiodato per evitare la ND, ma Pt_4 non ha potuto evitarla e poi […] ha urtato la mia vettura. [...] Non avevo uno strumento per misurare la velocità, ma dall'impatto secondo me stava andando veloce la VO”.
Di fatto parte attrice ha ottemperato all'onere della prova su di essa incombente: la tempistica e la dinamica dell'incidente è stata confermata dal teste che, con deposizioni dettagliate ed univoche di cui il Tribunale non ha ragione di dubitare, ha confermato la dinamica dalla stessa riferita, mettendo al contempo in rilievo la corresponsabilità del conducente della FI VO nella causazione del sinistro: da un lato vi è la responsabilità della che avrebbe svoltato a sinistra “tagliando” CP_1 la strada al che proveniva dall'opposto senso di marcia, e di quest'ultimo, che dato il punto Pt_2
di impatto e le conseguenti reazioni sui mezzi rimasti coinvolti, nelle ridette circostanze di luogo e di tempo viaggiava in spregio ai limiti di velocità consentiti in quel tratto stradale (50 Km/h).
In conclusione, correttamente applicato il principio della cessata materia del contendere in ragione dell'intervenuto accordo transattivo intercorso tra l'attrice e la compagnia assicurativa, ritiene il
Tribunale che il primo giudice abbia anche correttamente statuito in ordine alla compensazione delle spese, stante la reciproca soccombenza delle parti in causa.
A ciò si aggiunga, ma solo per completezza espositiva, che - come per ogni giudizio di impugnazione
– al presente giudizio devono necessariamente partecipare, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., a pena di difetto di integrità del contraddittorio, tutte le parti che furono parte nel primo giudizio, dunque anche la compagnia assicuratrice ciò al fine di evitare che la stessa sentenza passi in Controparte_2
giudicato nei confronti di una parte e non anche nei confronti di altre.
Assorbito ogni ulteriore motivo.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri minimi del D.M. 55 del 2014, aggiornato al D.M. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività processuali espletate dalle parti (fase studio, introduttiva e decisionale).
Stante il rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Silvia Saracino, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello proposto con atto di citazione
7 dell' 11.07.2022 da nei confronti di e di in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 4029/2022, emessa dal Giudice di Pace di Lecce, in data 01.06.20227 e pubblicata il successivo 04.06.2022, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 4029/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lecce;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e di in persona del legale rappresentante p.t., che liquida, Controparte_1 Controparte_2 per ciascuna parte, in € 852,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cap come per legge;
- dichiara l'appellante tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002.
Lecce, 1 aprile 2025
Il Giudice
Dr.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Simona Marinosci, con la supervisione del magistrato.
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