Decreto decisorio 10 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 10/08/2021, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/08/2021
N. 01044/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2015, proposto da
La Casa Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Garbarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Brescia, Via Malta 3;
contro
Comune di Peschiera del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Segna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Raffaella Zacco in Venezia, San Marco 3480;
Agenzia del Demanio Venezia-Mestre non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Peschiera del Garda Prot. 6977, del 20/04/2015, che dispone la revoca dell'aggiudicazione del "bando di gara per l'assegnazione dell'area edificabile a destinazione residenziale denominata Borgo Secolo, attualmente di proprietà del demanio dello Stato, per la realizzazione di edifici di edilizia residenziale convenzionata ed opere di urbanizzazione" ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i.; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschiera del Garda;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 18 luglio 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 10 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO