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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3273/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3273/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. COSTA MARCELLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. SANTINI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 14/4/2025 e 16/4/2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Pontoglio (BS), in data 17/6/2005, trascritto al n. 8, parte II, serie A, anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
1 Dalla loro unione sono nati i figli (n. 7/11/2005), (n. 23/5/2008) e Per_1 Persona_2
(n. 26/8/2013). Per_3
La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1812/2017 pubblicata in data 10/6/2017, passata in giudicato.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
All'udienza presidenziale del 4/10/2023 parte resistente è comparsa personalmente e ha chiesto un termine per potersi munire di difensore;
il procuratore di parte ricorrente si è rimesso alla richiesta di controparte e la causa è stata quindi rinviata per i medesimi incombenti.
Assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti (cfr. ord. 6/9/2024), successivamente alla celebrazione dell'udienza presidenziale il disaccordo sulle restanti questioni accessorie è stato superato dinanzi al
Giudice Istruttore, sicché le parti, all'udienza dell'11/3/2025, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della controversia e hanno chiesto un breve rinvio per la precisazione delle conclusioni congiunte.
Le conclusioni sono state precisate congiuntamente con note di trattazione scritta, sottoscritte dalle parti, depositate rispettivamente in data 14/4/2025 e 16/4/2025 e il Giudice, dato atto dell'intervenuto accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. in quanto rinunciati.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che: a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi alla legge e all'interesse morale e materiale dei figli minori della coppia.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
2
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 8/5/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3273/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. COSTA MARCELLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. SANTINI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 14/4/2025 e 16/4/2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Pontoglio (BS), in data 17/6/2005, trascritto al n. 8, parte II, serie A, anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
1 Dalla loro unione sono nati i figli (n. 7/11/2005), (n. 23/5/2008) e Per_1 Persona_2
(n. 26/8/2013). Per_3
La separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1812/2017 pubblicata in data 10/6/2017, passata in giudicato.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
All'udienza presidenziale del 4/10/2023 parte resistente è comparsa personalmente e ha chiesto un termine per potersi munire di difensore;
il procuratore di parte ricorrente si è rimesso alla richiesta di controparte e la causa è stata quindi rinviata per i medesimi incombenti.
Assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti (cfr. ord. 6/9/2024), successivamente alla celebrazione dell'udienza presidenziale il disaccordo sulle restanti questioni accessorie è stato superato dinanzi al
Giudice Istruttore, sicché le parti, all'udienza dell'11/3/2025, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della controversia e hanno chiesto un breve rinvio per la precisazione delle conclusioni congiunte.
Le conclusioni sono state precisate congiuntamente con note di trattazione scritta, sottoscritte dalle parti, depositate rispettivamente in data 14/4/2025 e 16/4/2025 e il Giudice, dato atto dell'intervenuto accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. in quanto rinunciati.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che: a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi alla legge e all'interesse morale e materiale dei figli minori della coppia.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
2
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 8/5/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
3