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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1805/2024 da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANGHERI Parte_1 C.F._1
MICHELA ed elettivamente domiciliata in Rimini, Via Soardi, n. 6, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SUCCI BARBARA ed elettivamente domiciliato in Rimini (RN), presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28/11/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione , nata in [...], il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nato in [...] il [...], contraevano matrimonio in AH (Tunisia) in data
[...]
11/08/1996, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, anno 2006, n. 6, parte 2,
Serie C.
Dall'unione dei coniugi è nata la figlia (il 15/07/1998). Persona_1
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione e dello scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia, in data 11/08/1996.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione ma formulando condizioni differenti rispetto a quelle della controparte.
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 28/11/2024 innanzi al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, insistevano nelle rispettive conclusioni e nell'emissione di sentenza parziale sul vincolo;
il Giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si riservava ordinanza.
Con ordinanza del 17/12/2024, il Giudice, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, non adottava provvedimenti temporanei ed urgenti e rimetteva la causa al
Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva sul vincolo.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione italiana, considerato che l'applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Unione Europea n. 2201/2003 radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e in cui tuttora risiedono i coniugi.
In particolare, pur in presenza dell'elemento di estraneità, rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini di Stati terzi, trova applicazione la normativa dell'Unione Europea, vista la presenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano (vedasi, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia – Terza Sezione – del 29/11/2007 – Causa C-68).
In mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova, inoltre, applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, sulla base dell'art. 8 lett. a) del
Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione Europea del 20/12/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Nel merito, la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
deve essere senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi.
[...]
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice delegato, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
TUNISIA il 06/11/1970, e , nato in [...], il Controparte_1
15/01/1968, unitisi in matrimonio in AH (Tunisia), in data 11/08/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, all'anno 2006, n.6, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1805/2024 da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANGHERI Parte_1 C.F._1
MICHELA ed elettivamente domiciliata in Rimini, Via Soardi, n. 6, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SUCCI BARBARA ed elettivamente domiciliato in Rimini (RN), presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28/11/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione , nata in [...], il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nato in [...] il [...], contraevano matrimonio in AH (Tunisia) in data
[...]
11/08/1996, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, anno 2006, n. 6, parte 2,
Serie C.
Dall'unione dei coniugi è nata la figlia (il 15/07/1998). Persona_1
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione e dello scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia, in data 11/08/1996.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione ma formulando condizioni differenti rispetto a quelle della controparte.
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 28/11/2024 innanzi al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, insistevano nelle rispettive conclusioni e nell'emissione di sentenza parziale sul vincolo;
il Giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si riservava ordinanza.
Con ordinanza del 17/12/2024, il Giudice, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, non adottava provvedimenti temporanei ed urgenti e rimetteva la causa al
Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva sul vincolo.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione italiana, considerato che l'applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Unione Europea n. 2201/2003 radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e in cui tuttora risiedono i coniugi.
In particolare, pur in presenza dell'elemento di estraneità, rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini di Stati terzi, trova applicazione la normativa dell'Unione Europea, vista la presenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano (vedasi, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia – Terza Sezione – del 29/11/2007 – Causa C-68).
In mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova, inoltre, applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, sulla base dell'art. 8 lett. a) del
Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione Europea del 20/12/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
Nel merito, la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
deve essere senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi.
[...]
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice delegato, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
TUNISIA il 06/11/1970, e , nato in [...], il Controparte_1
15/01/1968, unitisi in matrimonio in AH (Tunisia), in data 11/08/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, all'anno 2006, n.6, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi