Art. 681. Posti riservati a particolari categorie per i concorsi dei ruoli marescialli e ispettori 1. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate ((e della Sanita' militare)) e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 645, e' altresi' riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti. ((138)) ---------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[....]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[....]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".