Articolo 4 della Legge 10 novembre 1970, n. 868
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 dicembre 1970
Art. 4.
Sono esenti dalle imposte di registro e di successione, compresa quella sull'asse ereditario globale netto, e da quelle ipotecarie, le liberalita', a qualsiasi titolo disposte, da enti o da privati, per finalita' di istituto, a favore delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
Del beneficio di cui al precedente comma usufruiscono anche le liberalita', poste in essere da enti o privati, per la istituzione di posti di professore di ruolo, oppure di assistente ordinario, ai sensi, rispettivamente, dell' articolo 63 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e dell'articolo 13-bis, sub articolo 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465 .
Entrata in vigore il 15 dicembre 1970
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