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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/10/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1156/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE IA e con questi elett.te domiciliato in Montella (AV) alla via
DO NI n. 34 giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FERRANTE TONINO e con questi elett.te domiciliata in Ariano
IR (AV), alla C.da Grignano, 19,, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
E
(C.F.: ), in persona del Presidente p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rapp.ta e difesa dall' avv. Anna Carbone con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via S.Lucia, 81,
Resistente chiamata in causa
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, dipendente della Comunità convenuta, richiede il pagamento delle retribuzioni dovute, e non corrisposte, per il mese di ottobre, per il mese di novembre e per il mese di dicembre 2012, compresa la XIII mensilità di tutto il 2012 e la XIV mensilità, frazionata in dodicesimi, relativa ad ottobre, novembre e dicembre 2012; le mensilità non corrisposte, o nel caso il risarcimento patrimoniale, per il mese di ottobre dal giorno 20 al giorno 31, tutto il mese di novembre e tutto il mese di dicembre 2014, con richiesta di cassa integrazione salariale (CISOA) non riconosciuta/non liquidata/non autorizzata dall' ; XIII mensilità dell'intero anno 2014 e la XIV mensilità, frazionata in CP_3 dodicesimi, relativa al periodo/mensilità dal 20 ottobre al 31, novembre e dicembre 2014.
La resistente costituita, ha chiesto la chiamata in causa di CP_1 CP_2
chiedendo che la si dichiari “… obbligata a garantire e manlevare la
[...] convenuta la dalle conseguenze delle Controparte_1 avverse domande in ottemperanza all'obbligo di garanzia del finanziamento delle attività di forestazione e bonifica montana, condannando direttamente (essa)
a corrispondere al ricorrente le somme Controparte_2 Parte_1 richieste”. si è costituita. Controparte_2
2) L'eccezione di prescrizione proposta dalla Comunità è solo parzialmente fondata.
Il ricorrente ha depositato la missiva recante data 23.6.2021 prot. 2900 con cui la
Comunità, per il tramite del presidente p.t., dichiarava di non aver corrisposto alcunchè per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima mensilità anno
2012 e da 20 ottobre a 31 dicembre 2014 per . Per_1
L'affermazione vale come riconoscimento del debito, e, ai sensi dell'art. 2144
c.c., interrompe la prescrizione, che pertanto al momento della proposizione della domanda giudiziale non era spirato.
Non possono essere pretesi, quindi, 14° mensilità anno 2012 , 13° e 14° mensilità anno 2014.
3) Quanto alla parte di credito per il quale non è maturata la prescrizione, la nei propri documenti (all. n. 3) individua in €#1.407,38# Controparte_2
(millequattrocentosette,38) la retribuzione mensile dovuta al . Pt_1
Prendendo in considerazione tale somma, indicata anche per la 13° mensilità anno
2012, il , in riferimento alle voci retributive indicate e non prescritte, è Pt_1 creditore della somma di €#9.852,36# (novemilaottocentocinquantadue,36), somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, determinata calcolando le sette mensilità pacificamente non corrisposte, e sulla quale andranno computati gli interessi al tasso di legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito fino all'effettivo soddisfo. 4) Tenuta al pagamento è la Controparte_1 pacificamente datrice di lavoro.
Vanno rigettate le domande proposte dalla nei confronti di Controparte_1
chiamata in causa, in quanto alcun obbligo di manleva o di Controparte_2 garanzia può essere affermato, né anche solo ipotizzato a carico della CP_2 sulla base delle allegazioni della ricorrente.
L'eventuale inadempimento da parte di agli obblighi a suo Controparte_2 carico nei confronti della Comunità non rileva in alcun modo ai fini della specifica questione oggi esaminata, e sembrano attenere alla rivendicazione di crediti da parte della Comunità nei confronti della stessa, questione che CP_2 non può essere esaminata in questa sede ed ai fini di una chiamata in garanzia per la quale non si ravvisa alcun obbligo.
La questione, quindi, rimane estranea al presente giudizio, avente ad oggetto unicamente le rivendicazioni salariali del singolo dipendente, ed alla presente statuizione, che opera solo ed esclusivamente in merito agli obblighi del datore di lavoro rispetto al suo dipendente.
Di tanto appare consapevole anche la stessa la quale, come Controparte_1 risulta dalla produzione della stessa Comunità, ha intrapreso azione giudiziaria per il recupero delle somme asseritamente non versate dalla CP_2
5) va condannata al pagamento a favore di Controparte_1
e di di cui ha chiesto la chiamata in causa, Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#2.109# (duemilacentonove) ciascuno, oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili, e per con attribuzione al Parte_1 procuratore dichiaratosi antistatario.
Sussistono altresì i presupposti per disporre la condanna della
[...]
ai sensi dell'art. 96 co. 3 Cpc nel rapporto con Controparte_1 CP_2
[...]
Come già rilevato nella parte motiva che precede, la Comunità ha promosso domanda nei confronti della in chiaro e stridente contrasto con quanto CP_2 dalla medesima già domandato ad altro Giudice, con il fine, o comunque con l'accettazione della conseguenza, di duplicare il credito, facendo ricadere sulla il pagamento delle retribuzioni e nel contempo rivendicando le stesse CP_2 somme per sé. Tanto, se non dolo, integra colpa grave. "... la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa, ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. 22405 del 13/09/2018).
Considerando la natura della controversia, la gravità della iniziativa, che ha determinato aggravio per il corretto fluire del procedimento, per il quale vi è stata chiamata in causa e differimento della decisione, ed ha costretto CP_2 ad attività difensiva, e l'ammontare del credito per cui è causa, la
[...] somma può essere quantificata in quella di €#1.500# (millecinquecento).
Ai sensi dell'art. 96 co. 4 Cpc va Parte_2 condannata altresì al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro che, in forza delle considerazioni sopra esposte, si valuta corretto quantificare in €#750# (settecentocinquanta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1156/2024 vertente tra nei confronti Parte_1 di , ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda principale, condanna
[...]
al pagamento a favore di , per le Controparte_1 Parte_1 causali di cui alla parte motiva, della somma di €#9.852,36# (novemilaottocentocinquantadue,36), somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito fino all'effettivo soddisfo.;
2) Rigetta nel resto la domanda principale;
3) Rigetta le domande proposte da nei Controparte_1 confronti di Controparte_2
4) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1
e di delle spese di lite, che liquida nella Parte_1 Controparte_2 somma di €#2.109# (duemilacentonove) ciascuno, oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa se applicabili, e per con attribuzione al procuratore Parte_1 dichiaratosi antistatario;
5) Condanna altresì al pagamento a favore Controparte_1 di della ulteriore somma di €#1.500# (millecinquecento) ai Controparte_2 sensi dell'art. 96 co. 3 C.p.c.;
6) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 cassa delle Ammende della somma di €#750# (settecentocinquanta)
Avellino, udienza del 16 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 16 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1156/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE IA e con questi elett.te domiciliato in Montella (AV) alla via
DO NI n. 34 giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FERRANTE TONINO e con questi elett.te domiciliata in Ariano
IR (AV), alla C.da Grignano, 19,, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
E
(C.F.: ), in persona del Presidente p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rapp.ta e difesa dall' avv. Anna Carbone con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via S.Lucia, 81,
Resistente chiamata in causa
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, dipendente della Comunità convenuta, richiede il pagamento delle retribuzioni dovute, e non corrisposte, per il mese di ottobre, per il mese di novembre e per il mese di dicembre 2012, compresa la XIII mensilità di tutto il 2012 e la XIV mensilità, frazionata in dodicesimi, relativa ad ottobre, novembre e dicembre 2012; le mensilità non corrisposte, o nel caso il risarcimento patrimoniale, per il mese di ottobre dal giorno 20 al giorno 31, tutto il mese di novembre e tutto il mese di dicembre 2014, con richiesta di cassa integrazione salariale (CISOA) non riconosciuta/non liquidata/non autorizzata dall' ; XIII mensilità dell'intero anno 2014 e la XIV mensilità, frazionata in CP_3 dodicesimi, relativa al periodo/mensilità dal 20 ottobre al 31, novembre e dicembre 2014.
La resistente costituita, ha chiesto la chiamata in causa di CP_1 CP_2
chiedendo che la si dichiari “… obbligata a garantire e manlevare la
[...] convenuta la dalle conseguenze delle Controparte_1 avverse domande in ottemperanza all'obbligo di garanzia del finanziamento delle attività di forestazione e bonifica montana, condannando direttamente (essa)
a corrispondere al ricorrente le somme Controparte_2 Parte_1 richieste”. si è costituita. Controparte_2
2) L'eccezione di prescrizione proposta dalla Comunità è solo parzialmente fondata.
Il ricorrente ha depositato la missiva recante data 23.6.2021 prot. 2900 con cui la
Comunità, per il tramite del presidente p.t., dichiarava di non aver corrisposto alcunchè per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima mensilità anno
2012 e da 20 ottobre a 31 dicembre 2014 per . Per_1
L'affermazione vale come riconoscimento del debito, e, ai sensi dell'art. 2144
c.c., interrompe la prescrizione, che pertanto al momento della proposizione della domanda giudiziale non era spirato.
Non possono essere pretesi, quindi, 14° mensilità anno 2012 , 13° e 14° mensilità anno 2014.
3) Quanto alla parte di credito per il quale non è maturata la prescrizione, la nei propri documenti (all. n. 3) individua in €#1.407,38# Controparte_2
(millequattrocentosette,38) la retribuzione mensile dovuta al . Pt_1
Prendendo in considerazione tale somma, indicata anche per la 13° mensilità anno
2012, il , in riferimento alle voci retributive indicate e non prescritte, è Pt_1 creditore della somma di €#9.852,36# (novemilaottocentocinquantadue,36), somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, determinata calcolando le sette mensilità pacificamente non corrisposte, e sulla quale andranno computati gli interessi al tasso di legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito fino all'effettivo soddisfo. 4) Tenuta al pagamento è la Controparte_1 pacificamente datrice di lavoro.
Vanno rigettate le domande proposte dalla nei confronti di Controparte_1
chiamata in causa, in quanto alcun obbligo di manleva o di Controparte_2 garanzia può essere affermato, né anche solo ipotizzato a carico della CP_2 sulla base delle allegazioni della ricorrente.
L'eventuale inadempimento da parte di agli obblighi a suo Controparte_2 carico nei confronti della Comunità non rileva in alcun modo ai fini della specifica questione oggi esaminata, e sembrano attenere alla rivendicazione di crediti da parte della Comunità nei confronti della stessa, questione che CP_2 non può essere esaminata in questa sede ed ai fini di una chiamata in garanzia per la quale non si ravvisa alcun obbligo.
La questione, quindi, rimane estranea al presente giudizio, avente ad oggetto unicamente le rivendicazioni salariali del singolo dipendente, ed alla presente statuizione, che opera solo ed esclusivamente in merito agli obblighi del datore di lavoro rispetto al suo dipendente.
Di tanto appare consapevole anche la stessa la quale, come Controparte_1 risulta dalla produzione della stessa Comunità, ha intrapreso azione giudiziaria per il recupero delle somme asseritamente non versate dalla CP_2
5) va condannata al pagamento a favore di Controparte_1
e di di cui ha chiesto la chiamata in causa, Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#2.109# (duemilacentonove) ciascuno, oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili, e per con attribuzione al Parte_1 procuratore dichiaratosi antistatario.
Sussistono altresì i presupposti per disporre la condanna della
[...]
ai sensi dell'art. 96 co. 3 Cpc nel rapporto con Controparte_1 CP_2
[...]
Come già rilevato nella parte motiva che precede, la Comunità ha promosso domanda nei confronti della in chiaro e stridente contrasto con quanto CP_2 dalla medesima già domandato ad altro Giudice, con il fine, o comunque con l'accettazione della conseguenza, di duplicare il credito, facendo ricadere sulla il pagamento delle retribuzioni e nel contempo rivendicando le stesse CP_2 somme per sé. Tanto, se non dolo, integra colpa grave. "... la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa, ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. 22405 del 13/09/2018).
Considerando la natura della controversia, la gravità della iniziativa, che ha determinato aggravio per il corretto fluire del procedimento, per il quale vi è stata chiamata in causa e differimento della decisione, ed ha costretto CP_2 ad attività difensiva, e l'ammontare del credito per cui è causa, la
[...] somma può essere quantificata in quella di €#1.500# (millecinquecento).
Ai sensi dell'art. 96 co. 4 Cpc va Parte_2 condannata altresì al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro che, in forza delle considerazioni sopra esposte, si valuta corretto quantificare in €#750# (settecentocinquanta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1156/2024 vertente tra nei confronti Parte_1 di , ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) In parziale accoglimento della domanda principale, condanna
[...]
al pagamento a favore di , per le Controparte_1 Parte_1 causali di cui alla parte motiva, della somma di €#9.852,36# (novemilaottocentocinquantadue,36), somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito fino all'effettivo soddisfo.;
2) Rigetta nel resto la domanda principale;
3) Rigetta le domande proposte da nei Controparte_1 confronti di Controparte_2
4) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1
e di delle spese di lite, che liquida nella Parte_1 Controparte_2 somma di €#2.109# (duemilacentonove) ciascuno, oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa se applicabili, e per con attribuzione al procuratore Parte_1 dichiaratosi antistatario;
5) Condanna altresì al pagamento a favore Controparte_1 di della ulteriore somma di €#1.500# (millecinquecento) ai Controparte_2 sensi dell'art. 96 co. 3 C.p.c.;
6) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 cassa delle Ammende della somma di €#750# (settecentocinquanta)
Avellino, udienza del 16 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE