Articolo 27 della Legge 6 marzo 1958, n. 243
Articolo 26Articolo 28
Versione
19 aprile 1958
Art. 27.
Il Consorzio puo' contrarre mutui con Istituti di credito purche' il relativo piano di ammortamento non ecceda il limite di tempo indicato nell'art. 1.
Il Ministro per la pubblica istruzione puo' autorizzare il Consorzio a scontare i contributi di cui alla lettera a) dell'art. 16 allo scopo di provvedere alla spesa di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18.
L'ammontare complessivo dei mutui non potra' comportare una annualita' di ammortamento superiore al 25 per cento dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 16, ad esclusione dei contributi gia' scontati.
La durata dei mutui stessi non potra' eccedere quella della vita dell'Ente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958