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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/06/2024, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. N. 952/2021
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore sig. corrente in 37136 Verona (VR), Via Chioda n. 123 Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Conti (C.F. ) C.F._1
( e Andrea Leoni (C.F. Email_1 C.F._2
( , procuratori e domiciliatari presso il loro studio in Verona, Email_2
via del Pontiere 23 (fax: ), giusta procura in atti P.IVA_2
Parte appellante
Contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e TR C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Frigotto
(C.F.: ) e (C.F.: ) – ed elettivamente C.F._4 Parte_3 C.F._5
domiciliato nel Loro studio in San Bonifacio (VR), C.so Venezia n.112/d, giusto mandato in atti
Parte appellata / appellante incidentale
1 , con sede in Verona, Via Valpantena n. 18/G (P. IVA Controparte_2
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante P.IVA_3
pro tempore, sig. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Grigoli (C.F. Controparte_3
–pec: del Foro di Verona, presso C.F._6 Email_3
il cui studio in (37121) Verona, Via Leoncino n. 30 ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 353/2021 del Tribunale di Verona –sezione lavoro
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni:
Per parte appellante:
“ 1) accertarsi e dichiararsi la prescrizione di eventuali crediti del ricorrente con riferimento al periodo antecedente al 09.11.2013 o al diverso periodo che sarà accertato in corso di causa.
2) rigettarsi le domande tutte proposte dal sig. nel ricorso introduttivo di primo grado, perché infondate in fatto TR ed in diritto per i motivi esposti in primo grado e di cui al presente atto e comunque prescritte.
3) in subordine, ridurre le stesse come di giustizia, previo svolgimento di eventuale benvisa CTU contabile.
4) condannarsi il sig. a restituire all'appellante le somme eventualmente percepite, ivi incluse le somme TR eventualmente corrisposte all'avvocato distrattario, in pendenza del giudizio di secondo grado in esecuzione della sentenza appellata. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio. ”
Per parte appellata - appellante incidentale : TR
“ A) Rigettarsi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto. Parte_4
1. A conferma della sent. n. 353/2021 Trib. Verona, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia ed inapplicabilità al rapporto di lavoro tra e degli accordi aziendali 28.01.14 (doc. 20 fasc. 1° grado ric.) e 09.09.15 (doc. 24 fasc. 1° TR Parte_1 grado ric.), sottoscritti da e dalle per le causali ed i motivi indicati in tutti gli scritti difensivi di 1° e 2° grado. Parte_1 Pt_5
2. A conferma della sent. n. 353/2021 Trib. Verona, accertare e dichiarare l'illegittimità della unilaterale riduzione dell'orario di lavoro e/o della unilaterale sospensione del lavoro e della retribuzione, effettuata ogni mese, nel periodo dal 24.10.11 al 22.10.16, da nei Parte_1 confronti del lavoratore , e per l'effetto accertare il diritto di alla corresponsione dell'intera TR TR retribuzione mensile minima ed inderogabile dovuta per l'orario contrattuale di lavoro, corrispondente a 40 ore settimanali e 173 ore mensili in base al ccnl cooperative alimentari ovvero, in subordine, a 39 ore settimanali e 168 ore mensili in base al ccnl trasporto merci.
3. A conferma della sent. n. 353/2021 Trib. Verona, in via principale, accertata e dichiarata l'applicazione al rapporto di lavoro tra
[...]
e del trattamento normativo ed economico previsto dal ccnl o comunque accertato e CP_1 Parte_1 Parte_6 dichiarato il diritto di all'applicazione di un trattamento normativo ed economico analogo a quello previsto dal ccnl TR cooperative alimentari, descritti in tutti gli scritti difensivi di 1° e 2° grado, accertarsi e dichiararsi il diritto di , in TR applicazione dell'art. 21 ccnl coop. alimentari, in parziale riforma della sent. 353/2021, all'inquadramento al liv.5 sin dall'assunzione o in subordine (a conferma della sent. 353/2021) al liv. 6 dal 24.10.11 al 30.04.12 e al liv. 5 dal 01.05.12 al 22.10.16 e per l'effetto:
- Condannare e in persona dei L.R. pro-temporibus, al pagamento, in via tra loro Parte_4 Parte_7 solidale e in favore di , della somma lorda € 10.118,69 (o in sub. € 9.471,82 in base ai liv. 6-5) a titolo di differenze TR retributive o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
- Condannare , in persona del L.R pro-tempore, al pagamento, in favore di , della somma lorda Parte_4 TR pari ad € 22.371,99 (o in sub. € 22.250,68 in base ai liv. 6-5) a titolo di risarcimento danni per ore non lavorate, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
4. A conferma della sentenza n. 353/2021, previo accertamento del mancato godimento, da parte di , nel corso del TR rapporto lavorativo intercorso con , delle ferie dovute in base al ccnl cooperative alimentari, dichiararsi tenuta e condannarsi Parte_1 a pagare in favore di l'importo di € 5.738,53, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo Parte_4 TR di indennità risarcitoria per il mancato godimento delle ferie medesime, o in subordine, il diverso importo risultante dovuto in base al livello contrattuale ritenuto applicabile;
in ogni caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi sino al saldo. B) Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, vengono riproposte le seguenti domande formulate in subordine nel giudizio di 1° grado e rimaste assorbite dall'accoglimento della domanda di accertamento e applicazione del CCNL cooperative alimentari.
5. - Accertarsi e dichiararsi il diritto di , per le ore di lavoro svolte nel reparto appendimento (ovvero le ore indicate TR in busta paga con l'indennità di appendimento), all'applicazione di un trattamento economico analogo a quello previsto dal ccnl cooperative alimentari e corrispondente al liv.5 (o in sub. al liv. 6 dal 24.10.11 al 30.04.12 e al liv.5 dal 01.05.12 al 22.10.16) di cui all'art. 21 ccnl cooperative alimentari.
- Accertarsi e dichiararsi il diritto di , per le ore svolte nel reparto wurstel (ovvero per le ore in busta paga senza TR l'indennità di appendimento) all'inquadramento nel liv. 5 ccnl trasporto merci o al diverso livello ritenuto applicabile e al relativo trattamento economico.
- Per l'effetto, condannare e (quest'ultima solo per le ore lavorate/scatti), in persona Parte_4 Parte_7 dei L.R. pro-temporibus, al pagamento, in via tra loro solidale e in favore di , della somma lorda € 20.566,45 (€ TR
2 6.839,89 per ore lavorate + € 1.066,08 per scatti anzianità + € 12.660,48 per ore non lavorate) o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
6. In ulteriore subordine, condannare in persona dei L.R. pro-temporibus, al Parte_8 Parte_7 pagamento del diverso importo risultante dovuto e corrispondente al livello 5 ccnl trasporto merci o in subordine al livello 6 ccnl trasporto merci ovvero al diverso livello ritenuto applicabile, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
7. Previo accertamento del mancato godimento, da parte di nel corso del rapporto lavorativo intercorso con TR
, delle ferie dovute in base al ccnl autotrasporto merci e logistica, dichiararsi tenuta e condannarsi a Parte_1 Parte_4 pagare a l'importo di € 5.306,55, o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità risarcitoria per il TR mancato godimento delle ferie medesime, o in subordine, il diverso importo risultante dovuto in base al livello contrattuale ritenuto applicabile;
in ogni caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi sino al saldo.
8. In ogni caso, con integrale vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari Avv. Giuseppe Frigotto e Avv. .” Parte_3
Per parte appellata Parte_7
“ Nel merito: In via principale:
In integrale accoglimento dei motivi di impugnazione svolti da rigettarsi le domande svolte dal sig. il Parte_4 Parte_9 ricorso ex art. 414 c.p.c. per le ragioni e causali di cui al presente atto.
In ogni caso:
Spese e competenze di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, interamente rifusi. ”
Svolgimento del processo
1.Con la sopra indicata sentenza il giudice di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso di , socio lavoratore di dal 24.10.2011 al 22.10.2016 TR Parte_1
e adibito all'appalto avente ad oggetto (prevalentemente) l'attività di appendimento di polli e tacchini presso committente: Parte_7
1) ha accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento sin dall'assunzione nel 6° livello e, a partire dal 1°.5.2012, nel quinto livello del CCNL Cooperative Alimentari e al trattamento retributivo corrispondente, in luogo di quanto previsto dal CCNL Trasporto Merce e Logistica (successivamente
Orga anche “ ) applicato da;
Parte_1
2) ha accertato l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'accordo di prossimità del
28.1.2014 e dell'accordo aziendale 9.9.2015 (che prevedevano, per quanto qui rileva,
l'inquadramento dei lavoratori addetti ad “attività di carattere manuale all'interno degli
[...]
nel 6° livello J CCNL e poi nel 6° livello dopo 30 mesi di Parte_10 Organizzazione_2
“servizio ininterrotto”, successivamente ridotti dall'accordo 9.9.2015 per gli addetti alle “attività di
appendimento”);
3) ha condannato, in solido, , datrice di lavoro, e committente, Parte_1 Parte_7
a pagare in favore del ricorrente somma lorda di € 9.471,82 (a titolo di differenze retributive tra
[...]
e oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo, Org_3 Org_4
riconoscendo in favore di il beneficio della preventiva escussione;
Parte_7
3 4) ha condannato la convenuta a pagare in favore del ricorrente la Parte_4
somma lorda di € 22.250,68 a titolo di risarcimento per ore non lavorate rispetto al monte ore mensile previsto dal nonché la somma lorda di euro 5.738,53 a titolo di indennità per ferie Org_3
non godute, interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
1.1. In particolare, il giudice di primo grado, accertato che il lavoratore era stato addetto in via prevalente al reparto appendimento polli e tacchini nell'ambito dell'appalto commissionato da richiamati precedenti analoghi del Tribunale di Verona, ha ritenuto che tale attività Parte_7
deve ritenersi operazione correlata e prodromica alla macellazione degli animali. Del resto, tutti gli addetti a tale attività avevano frequentato dei corsi per garantire il rispetto delle disposizioni sul benessere animale.
Sicché il giudice:
-richiamata Cass. 5189/2019: “In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla l. n. 142 del 2001, al socio
lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le
altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del
settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento
previsto dall'art. 6 della l. 142 del 2001, che è destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni
lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore
rispetto alle previsioni collettive di categoria”. “In tema di società cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, conv.
con modif. dalla l. n. 31 del 2008, in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, al socio lavoratore
subordinato spetta un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle
associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di
commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost.” (Cass., Sez. L - , Sentenza n. 4951
del 20/02/2019).”;
- richiamato il Regolamento Vierrecoop che prevede, all'art. B.1, comma 2, che in caso di
“svolgimento da parte dei soci di attività diverse da quelle di movimentazione merci, verranno
applicati quali trattamenti economici i minimi tabellari dei ccnl che regolamentano il lavoro
dipendente di quelle aree”;
-ritenuto che l'attività svolta dal lavoratore deve essere ricondotta al CCNL Alimentari e, in particolare, nel sesto livello di tale C.C.N.L. per i primi sei mesi dall'assunzione e successivamente nel quinto livello per effetto della mobilità automatica;
4 ha accertato che al lavoratore competono le relative differenze retributive, sulla base dei conteggi da lui prodotti.
Il giudice ha ritenuto che tale conclusione non è preclusa dall'accordo aziendale di prossimità
del 28 gennaio 2014 e dall'accordo aziendale del 9 settembre 2015, in quanto illegittimi.
Quanto all'accordo di prossimità del 28 gennaio 2014, esso, secondo il primo giudice, è
illegittimo perché la facoltà di deroga, ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, può
essere esercitata solamente per le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge, mentre il C.C.N.L. TML non delega ai contratti decentrati la disciplina del complessivo trattamento retributivo. Nel caso concreto, l'accordo decentrato interviene sull'inquadramento contrattuale e, quindi, in maniera automatica anche sul complessivo trattamento retributivo,
travalicando i limiti della delega di cui all'accordo interconfederale.
Ulteriore profilo di illegittimità, secondo il giudice, deriva dal fatto che l'inquadramento inferiore a quello che, secondo le mansioni svolte, sarebbe individuabile in base al C.C.N.L.
determina un illegittimo e irragionevole vulnus al diritto alla retribuzione minima spettante secondo il corretto inquadramento contrattuale, diritto già acquisito dal lavoratore.
Infine, il giudice ha rilevato che la disciplina dell'art. 8, comma 2, DL 139/11 sugli accordi decentrati ha carattere eccezionale e le ipotesi ivi previste sono tassative: nel caso concreto l'accordo di prossimità è carente in ordine all'indicazione degli obiettivi che l'accordo medesimo intende raggiungere attraverso la deroga alla disciplina dell'inquadramento e della retribuzione minima. In particolare, il giudice ha rilevato che non si comprende come l'attribuzione di un livello contrattuale inferiore possa porsi in relazione con l'obiettivo dichiarato di assicurare ai lavoratori 168
ore pro capite “anche attraverso l'uso del luogo e dell'orario di lavoro”, posto che l'inquadramento non incide in alcun modo né sulla flessibilità del luogo né sull'orario di lavoro.
In tale prospettiva (invalidità dell'accordo aziendale in esame), il giudice ha ritenuto significativa la circostanza che la società abbia fatto sottoscrivere ai lavoratori un verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. che richiama proprio il predetto accordo di prossimità del 2014.
Analoghe considerazioni il giudice ha ritenuto possano essere svolte con riferimento al successivo accordo aziendale del 9 settembre 2015, rilevante per il solo settore appendimento.
5 Il giudice ha, inoltre, ritenuto che devono essere retribuite al lavoratore le ore contrattualmente previste dal C.C.N.L. Alimentari, ovvero 173 ore mensili, non trovando in ogni caso alcuna giustificazione le unilaterali decurtazioni dell'orario mensile di lavoro risultanti in busta paga,
non sussistendo nel caso di specie la situazione di crisi aziendale e l'approvazione assembleare richieste dall'articolo 6, comma 2, legge 142 del 2001.
Ha rigettato l'eccezione di prescrizione.
Infine, il giudice ha limitato la condanna nei confronti dell'obbligato solidale Parte_7
alle somme dovute a titolo di differenze retributive per ore di lavoro effettivamente svolte.
2. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello sulla base di Parte_1
sei motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello la società appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha affermato il diritto del lavoratore all'applicazione del C.C.N.L.
Cooperative Alimentari.
Innanzitutto ha evidenziato che l'attività di appendimento non è riconducibile a quella di produzione di prodotti alimentari.
Inoltre ha rilevato che il giudice non ha motivato la scelta di ritenere applicabile nel caso di specie il C.C.N.L. Alimentari, in particolare a fronte del criterio di identificazione del C.C.N.L.
applicabile basato sulla volontà delle parti: opera nel settore facchinaggio, carico e Parte_1
scarico delle merci e applica il C.C.N.L. Trasporto Merce e Logistica che riguarda il proprio settore merceologico, non essendo nemmeno allegata la sua iscrizione ad uno dei sindacati stipulanti il
Organizzazione_5
In ogni caso, la società appellante ha sostenuto che la sentenza impugnata ha fatto erronea applicazione dell'art. 3 della legge 142 del 2001 che prevede che al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. Il giudice non ha motivato perché da tale principio deriverebbe l'applicazione del C.C.N.L. Cooperative Alimentari.
6 Del resto l'articolo 3 cit. prevede un confronto tra il trattamento economico complessivo ricevuto dal lavoratore e il minimo previsto per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva del settore.
Tuttavia, tale “minimo” non può fare riferimento a tutti gli elementi e agli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quegli elementi che costituiscono il cosiddetto “minimo costituzionale”, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la 14ª mensilità.
Ha eccepito che il giudice non ha operato un raffronto tra il trattamento complessivo erogato dal datore di lavoro in concreto e i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore.
Il giudice, secondo la società appellante, ha fatto errata applicazione anche dell'art. 7, comma
4, del decreto legislativo 248 del 2007 che trova applicazione nei casi di “concorso” tra diversi contratti collettivi e, dunque, nei casi di pluralità di contratti collettivi applicabili ad un medesimo ambito, laddove nel caso di specie all'attività logistica svolta dalla Cooperativa è applicabile esclusivamente il C.C.N.L. TML, che non risulta essere in contrasto con l'articolo 36 della
Costituzione o un contratto “pirata”.
Quanto al Regolamento interno, ha sostenuto che il giudice non ha considerato Parte_1
che la clausola riportata si applica, per espressa disposizione, qualora vengano avviate “ significative
aree di intervento che comportino lo svolgimento da parte dei soci di attività diverse da quella di
movimentazione delle merci”, circostanza (l'avvio di significative aree di intervento) non allegata né
provata. In ogni caso il rinvio è stato effettuato solo al trattamento economico minimo tabellare e non all'intera disciplina del C.C.N.L. del diverso settore. Quindi nel richiamo non sono incluse le ore mensili, gli avanzamenti automatici e tutti gli elementi della retribuzione ulteriore rispetto al minimo tabellare del diverso CCNL.
2.3. Con il terzo motivo di appello la società appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha accertato l'illegittimità del contratto aziendale di prossimità
del 28 gennaio 2014, sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 138 del 2011.
La società ha sostenuto che il giudice ha innanzitutto errato laddove ha ritenuto che la facoltà
di deroga del contratto di prossimità sussista unicamente per le materie delegate dal C.C.N.L. di categoria o dalla legge.
7 Ha richiamato la dottrina che ha evidenziato che l'art. 8 del decreto-legge 138/2011 abilita i contratti di prossimità sottoscritti da soggetti qualificati a regolare specifiche materie indicate dalla legge per le finalità ivi previste, a prescindere da eventuali deleghe da parte dei contratti nazionali,
con una attribuzione di competenza a titolo originario. Quindi il contratto di prossimità del 2014 è
legittimo perché interviene nella materia delle mansioni, della classificazione e dell'inquadramento del personale espressamente rientrante in quelle previste dall'art. 8 legge 138 del 2011. È quindi legittimo, nel caso in cui un contratto di prossimità prevede l'inquadramento in categoria inferiore,
applicare la correlativa retribuzione inferiore.
Ha sostenuto che è erroneo il richiamo contenuto in sentenza ai diritti quesiti che possono riguardare solo i corrispettivi di prestazioni già rese e non quelli relativi a prestazioni future.
La sentenza è erronea anche nella parte in cui ritiene che non sia stata specificata la finalità
dell'accordo di prossimità, in violazione delle previsioni dell'art. 8 del decreto-legge 138/2011. Ed
invero, la finalità perseguita attraverso la deroga al regime dell'inquadramento era quella di perseguire una maggiore occupazione e in particolare di garantire la stabile occupazione a tempo pieno di tutti i soci lavoratori attraverso il contenimento del costo del lavoro, non potendo il giudice estendere il suo sindacato al merito delle scelte imprenditoriali. Del resto si trattava di scelte oggetto di dibattito in sede sindacale, su impulso degli stessi lavoratori.
ha quindi correttamente attribuito al lavoratore il livello di inquadramento e ha Parte_1
anche corrisposto quanto previsto al paragrafo 7 del citato accordo di prossimità in ordine agli aumenti contrattuali previsti in sede di rinnovo del paragrafo che Organizzazione_5
ha incrementato l'indennità di appendimento riconosciuta in aggiunta a quanto previsto dal C.C.N.L.
TML.
Un tanto sino al settembre 2015 quanto è intervenuto l'ulteriore accordo aziendale per gli appenditori.
2.4. Con il quarto motivo la società appellante ha contestato il difetto di motivazione della sentenza con riferimento all'accordo del 9 settembre 2015 in quanto il giudice si è limitato a richiamare genericamente le motivazioni relative al precedente accordo di prossimità, senza
8 considerare che l'accordo del 2015 ha previsto il passaggio al sesto livello in anticipo rispetto a quanto previsto dall'accordo del 2014.
2.5. Con il quinto motivo, in via subordinata, la società appellante ha sostenuto l'errata quantificazione delle ore da retribuire. Ha contestato la debenza dell'indennità per ferie non godute.
2.6. Con il sesto motivo, sempre in via subordinata, la società appellante ha evidenziato di aver contestato nella memoria di costituzione di primo grado puntualmente in maniera specifica i conteggi di controparte, sicché tali conteggi non avrebbero potuto essere posti a fondamento della sentenza. Ha chiesto l'ammissione di una c.t.u. contabile.
2.7. Ha riproposto le questioni asseritamente assorbite.
§
3. Si è costituito con memoria e appello incidentale. TR
3.1. Quanto all'appello principale di , ne ha chiesto il rigetto. Parte_1
Ha sostenuto la corretta applicazione da parte del primo giudice del trattamento economico e normativo del C.C.N.L. Cooperative Alimentari, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia. Ha rilevato che si tratta del C.C.N.L. attinente alla categoria oggetto dell'attività dei contratti di appalto di cui si discorre e contratto leader del settore agroalimentare.
Ha ribadito che le operazioni di appendimento degli animali sono prodromiche alla loro macellazione e quindi rientrano nel settore alimentare.
Ha ribadito che correttamente il primo giudice ha fatto riferimento al Regolamento interno di che prevede che in caso di svolgimento da parte dei soci di attività diverse da quelle di Parte_1
movimentazione merci devono essere applicati, quali trattamenti economici, i minimi tabellari del
C.C.N.L. che regolamenta il lavoro dipendente di quelle aree.
Ha, quindi, sostenuto che correttamente il giudice ha applicato il trattamento economico complessivo, relativo a tutte le voci retributive e quindi comprensivo anche del diritto di percepire la retribuzione corrispondente all'orario di lavoro a tempo pieno pari a 173 ore previsto dal C.C.N.L.
Alimentare. Peraltro, il riferimento del Regolamento interno al solo minimo tabellare è nullo in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro ex art. 36 Cost.
9 Ha evidenziato che inizialmente ai lavoratori addetti all'appalto il datore di lavoro aveva applicato il C.C.N.L. Cooperative Alimentari ma poi, dal 1° marzo 2012, lo ha illegittimamente disapplicato, riconoscendo per le ore di lavoro nel reparto appendimento una indennità “di appendimento”. Ha sostenuto che, ciononostante, è stata corrisposta, anche considerando l'indennità citata, una retribuzione inferiore a quella dovuta in base al C.C.N.L. Cooperative
Alimentari.
Ha rilevato che anche ha riconosciuto l'applicazione del C.C.N.L. Parte_7
Cooperative Alimentari ai lavoratori occupati nelle attività affidate in appalto con gli accordi aziendali del 2011 e del 2017.
Ha ribadito l'illegittimità degli accordi aziendali 28 gennaio 2014 e 9 settembre 2015, pur precisando che quest'ultimo ha riconosciuto il miglior trattamento economico corrispondente al quinto livello Cooperative Alimentari.
Ha sostenuto che la mancata approvazione degli accordi di cui si discorre da parte dei lavoratori determina la mancanza di una condizione di validità ed efficacia prescritta dall'accordo in sede interconfederale.
Ha ribadito che le ore mensili da retribuire sono 173 secondo il C.C.N.L. Alimentari o, in subordine, 168 ore in base . Org_4
Ha evidenziato che sulla base dei LUL emergono molti giorni e ore non retribuiti senza alcuna giustificazione né trovano giustificazione le unilaterali decurtazioni risultanti nelle buste paga da gennaio 2013 a maggio 2016.
Ha ribadito che le società convenute hanno contestato genericamente i conteggi formulati in primo grado e le contestazioni svolte in appello sono tardive.
Ha sostenuto la correttezza della sentenza anche in punto prescrizione.
3.2. Appello incidentale
Con il motivo di appello incidentale il lavoratore ha contestato l'errato inquadramento contrattuale nel sesto livello per i primi sei mesi, sostenendo il proprio diritto all'inquadramento nel quinto livello C.C.N.L. Alimentari sin dall'assunzione.
3.3. Ha riproposto le domande ritenute assorbite.
10 §
4. Si è costituita e ha ribadito che il settore in cui opera è quello Parte_7 Parte_1
della logistica;
anche l'attività oggetto di appalto integrava, in realtà, attività di logistica e non un'attività di lavorazione di alimenti;
quindi la contrattazione del settore in cui opera è Parte_1
quella del . Org_4
Ha sostenuto che il giudice ha errato nel richiamare l'art. 7, comma quattro, del DL 248 del
2007 che presuppone un “concorso” tra più contratti collettivi della medesima categoria.
Ha evidenziato che il giudice non ha motivato perché ha ritenuto di applicare il C.C.N.L.
Cooperative Alimentari.
Ha sostenuto che non si configura alcuna violazione del Regolamento interno, anche tenuto conto del fatto che ha corrisposto la c.d. “indennità di appendimento”, pari alla differenza Parte_1
Orga tra la retribuzione prevista dal e quella prevista dal C.C.N.L. Organizzazione_5
in relazione alle ore in cui il socio lavoratore svolgeva la specifica attività di appendimento.
Ha sostenuto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimità degli accordi aziendali del 2014 e del 2015.
Ha evidenziato che non è sostenibile che con gli accordi di prossimità si possa incidere sull'inquadramento del personale ma che ciò non comporti ripercussioni sui conseguenti trattamenti retributivi, perché al variare dell'inquadramento si modifica necessariamente anche il trattamento retributivo. Né il primo giudice ha spiegato in che modo si sarebbe concretizzata la violazione della giusta retribuzione ex artt. 3 e 36 Cost.
In particolare, ha rilevato che l'accordo del 2014 prevede espressamente la finalità:
“l'obiettivo comune da perseguire è quello delle 168 ore pro capite, anche attraverso l'uso del luogo
e dell'orario di lavoro”.
Ha contestato che vi sia stata una unilaterale riduzione dell'orario di lavoro e comunque ha rilevato che il lavoratore ha ricevuto mensilmente, con la retribuzione oraria corrisposta dal datore di lavoro, i ratei di ferie, rol, ex festività e permessi.
Ha ribadito che i conteggi erano stati contestati in primo grado.
4.1. In ordine all'appello incidentale
11 Ha ribadito la correttezza dell'inquadramento operato dal datore di lavoro, la correttezza dell'applicazione della prescrizione.
5. La causa, fallito il tentativo di conciliazione, è stata discussa e decisa all'udienza dell'8.5.2024 con dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In ordine all'an delle pretese azionate, questo Collegio ritiene:
- fondato il motivo di appello principale relativo alla individuazione del CCNL applicabile;
- parzialmente fondato il motivo di appello relativo alla asserita validità dell'accordo aziendale di prossimità del 2014, nei termini che seguono;
- fondato il motivo di appello principale relativo alla asserita validità dell'accordo aziendale del 9.9.2015.
7. Questione dell'individuazione del CCNL applicabile
7.1. Il Collegio ritiene innanzitutto fondato, nei termini che seguono, il motivo di appello principale relativo all'erronea applicazione, da parte del primo giudice, al rapporto di lavoro per cui
è causa del CCNL Alimentari in luogo del applicato da Organizzazione_6
. Parte_1
Giova premettere che, in base ai principi generali enucleati dalla costante elaborazione giurisprudenziale (Cass. 10002/2000; Cass. 5596/2001; Cass. 1813/2010) a cui questo Collegio
aderisce, l'art. 2070 c.c.1 - che prevede l'applicazione del contratto collettivo relativo all'attività
effettivamente esercitata dall'imprenditore - non si applica alla contrattazione collettiva di diritto comune. Nel sistema post corporativo, invero, il datore di lavoro applica il CCNL dell'associazione di categoria a cui è iscritto ovvero quello a cui ha prestato, anche implicitamente, adesione.
In altri termini, in base al c.d. principio volontaristico è legittima anche l'applicazione di un
CCNL di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta e il lavoratore può invocare l'applicazione di un diverso CCNL (ai limitati fini del c.d. minimo costituzionale) solo richiamandolo 1 “L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività”. 12 come termine di riferimento ex art. 36 Cost., deducendo la mancata conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto dal CCNL applicato al rapporto.
In particolare la dottrina ha sottolineato che è coerente con l'attuale assetto normativo che,
in assenza di un salario minimo legale, CCNL di diverse aree merceologiche possano individuare una diversa retribuzione minima comunque legittima ex art. 36 Cost.: tali differenze non fondano,
per ciò solo, il diritto del lavoratore all'applicazione di un diverso CCNL, quantunque maggiormente rispondente all'attività in concreto svolta, con retribuzione minima più elevata.
La garanzia dell'art. 36 Cost., del resto, va letta non con riferimento ai singoli elementi retributivi ma con riferimento al trattamento complessivo, prendendo tuttavia a riferimento solo gli istituti che costituiscono, come detto, il c.d. minimo costituzionale, con esclusione degli emolumenti retributivi legati all'autonomia contrattuale, come ad esempio la quattordicesima mensilità.
Si tratta di principi già applicati da CdA Venezia, si vedano ex multis, le sentenze n. 25, 26 e
28 del 2021.
7.2. In applicazione di tali principi generali il Collegio ritiene che , in difetto di Parte_1
vincoli derivanti da appartenenza sindacale (non allegati, né provati) ha legittimamente applicato il
Orga CCNL a cui ha (quantomeno implicitamente) prestato adesione. Del resto, è pacifico che il
core business dell'attività aziendale riguarda il settore della logistica (come emerge dalla circostanza che opera in appalto anche per altre imprese, sempre per lo svolgimento di attività Parte_1
inerente la logistica), sicché, in definitiva, il CCNL applicato da è anche quello Parte_1
corrispondente all'attività in concreto svolta.
Del resto, il lavoratore non ha allegato in modo specifico che la retribuzione prevista dal
CCNL TML non è sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa, o non sia proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e che, quindi, non soddisfi il c.d. minimo costituzionale ex art. 36 Cost., come sopra individuato. Il lavoratore si è limitato ad allegare solo il diverso e più
favorevole trattamento previsto dal CCNL Alimentari (applicato dalla committente Parte_7
rispetto al CCNL TML (applicato da ). Parte_1
7.3. Le conclusioni che precedono non sono scalfite dal richiamo operato dal lavoratore all'art. 3 della L. 142/2001, secondo il quale al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione
13 di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (Cass. 19832/13; Cass. 17583/2014; Cass.
5189/2019).
Va invero considerato che la giurisprudenza di legittimità, interpretando la disciplina dettata sul trattamento economico dei soci lavoratori di cooperativa (art. 3 L. 142/20012 ; art. 6, comma 2,
L. 142/20013 ; art. 7, comma 4, D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008 4 ), ha chiarito che “ L'art. 7 in esame, al pari dell'art. 3, L. n. 142 del 2001, richiama i trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno e indiretto di
commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36
Cost., di cui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative.
…
L'art. 7, L. n. 31 del 2008 presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito ("in presenza
di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria") e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi
non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui
all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria. 24. Come si legge nella
sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015, "nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle
dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato (art. 7, D.L. n. 248 del 2007, ndr. ) si propone di
contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti
della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni
comparativamente più rappresentative", (in tal senso anche Cass. n. 17583 del 2014; n. 19832 del 2013). 25. Dall'assetto come ricostruito
non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione
all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i
trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella
categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti
collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi
normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i
requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione” (Cass. 5189/19).
Quindi, da un lato, l'art. 3 L. 142/2001 non impone alla Cooperativa di adottare il CCNL
relativo al settore merceologico dell'attività svolta (e va ribadito che, in ogni caso, la società
appellante pacificamente svolge attività di facchinaggio e carico e scarico delle merci rientrante
Orga nell'ambito di attività del CCNL , bensì impone alla Cooperativa di corrispondere ai lavoratori subordinati un trattamento economico “complessivo” “non inferiore” ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
Il lavoratore, nel caso concreto, non ha né allegato né provato che il trattamento economico
complessivo percepito in applicazione del CCNL TML sia inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore trasporto merci o di altra categoria affine.
Il Collegio ritiene, del resto, non solo che il core business dell'attività di attiene Parte_1
all'attività di facchinaggio e carico e scarico delle merci ma anche che l'attività svolta dal lavoratore nell'ambito dell'appalto di sia relativo alla predetta attività. Parte_7
Ed invero, è pacifico che il lavoratore appellato fosse prevalentemente addetto all'attività di c.d. appendimento di polli e tacchini. Tale attività è, secondo la descrizione che emerge dalle allegazioni non contestate5, antecedente e meramente preparatoria rispetto alla macellazione degli animali e quindi non rientra nell'attività alimentare propriamente intesa (in quanto non ha ad oggetto la produzione di alimenti) ma è qualificabile come attività inerente al trasporto di merci/logistica in quanto ha ad oggetto, per l'appunto, la movimentazione degli animali nella fase antecedente alla loro macellazione. Sulla qualificazione di tale attività (movimentazione di merci), basata sulla sua natura intrinseca, non è suscettibile di incidere la circostanza che i lavoratori abbiano frequentato dei corsi inerenti al benessere animale.
15 In altri termini, l'attività svolta dal lavoratore appellato nel reparto c.d. appendimento non rientra nell'attività alimentare propriamente intesa (in quanto non ha ad oggetto la produzione di alimenti) ma è qualificabile come attività inerente al trasporto di merci/logistica in quanto ha ad oggetto, per l'appunto, la movimentazione delle materie prime nella fase antecedente al loro impiego nel processo produttivo alimentare.
Analoghe considerazioni sono suscettibili di essere svolte con riferimento all'attività svolta, in via comunque non prevalente, dal lavoratore nel “settore wurstel”6: si trattava pacificamente di prendere il prodotto già confezionato negli involucri di plastica e posizionarlo nelle scatole, previo controllo dell'integrità delle confezioni. Anche in questo caso, dunque, si trattava di attività inerente alla movimentazione di merci.
Sicché, anche in tale angolo visuale, non trova applicazione il trattamento economico previsto dal CCNL Alimentari.
7.4. Del resto, nemmeno il citato art. 7 DL 248/2007 impone alle cooperative l'adozione di un determinato CCNL.
Tale articolo, invero, nell'ipotesi in cui vi sia “una pluralità di contratti collettivi della medesima
categoria” impone alle cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria, di applicare ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria medesima.
In altri termini, l'art. 7 è disposizione che detta un criterio di selezione (rappresentatività
comparativamente maggiore a livello nazionale) tra i trattamenti economici complessivi previsti da una pluralità di CCNL che disciplinano una medesima categoria merceologica.
Ipotesi nemmeno allegata nel caso di specie, ove il contrasto tra le parti non attiene all'individuazione del trattamento economico complessivo applicabile nell'ambito di quelli previsti da una pluralità di contratti collettivi del medesimo settore merceologico, bensì all'applicabilità tout court
16 (secondo il tenore della domanda), al singolo rapporto di lavoro, di un contratto collettivo diverso (il
CCNL Alimentari) da quello applicato dal datore di lavoro (CCNL TML).
7.5. In ogni caso, ad abundantiam, il Collegio ritiene che, anche nella prospettiva in cui l'attività oggetto di appalto sia suscettibile di rientrare astrattamente in quella disciplinata dal CCNL
Alimentari, , che legittimamente applica il CCNL TML, risulterebbe tenuta, in forza delle Parte_1
disposizioni sopra richiamate, ad assicurare che il trattamento economico complessivo dei lavoratori addetti all'appalto di non sia inferiore ai minimi retributivi del CCNL Alimentari, che Parte_7
costituiscono parametro esterno ex art. 36 Cost., non all'applicazione tout court del CCNL Alimentari
medesimo, come richiesto.
In altri termini, la domanda per come formulata nel caso di specie è comunque infondata,
posto che non è stato specificamente allegato in primo grado che il trattamento economico
complessivo del CCNL TML è inferiore ai minimi del CCNL Alimentari, ma è stata richiesta l'applicabilità tout court del CCNL Alimentari sulla base della mera (asserita) riconducibilità
dell'attività oggetto dell'appalto al settore alimentari. Il lavoratore ha, in altri termini, omesso di effettuare la specifica comparazione tra il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL
TML e i minimi previsti dal CCNL Alimentari. Dunque non sono stati introdotti in giudizio gli elementi per stabilire se il primo sia o meno inferiore ai secondi.
7.6. Quanto al Regolamento interno di , il Collegio rileva che esso prevede, al Parte_1
punto B1, che “Qualora venissero avviate significative aree di intervento che comportino lo
svolgimento da parte dei soci di attività diverse da quelle di movimentazione merci, verranno
applicati quali trattamenti economici i minimi tabellari dei ccnl che regolamentano il lavoro
dipendente in quelle aree” (doc. 4 ). Parte_1
Ebbene, da un lato, per quanto precede, deve ritenersi che tutte le attività svolte dal lavoratore nell'ambito dell'appalto rientrano nell'ambito della movimentazione Parte_7
merci.
Dall'altro lato, in ogni caso, tale clausola non prevede, tout court, come richiesto dal lavoratore, l'applicazione del CCNL che disciplina il diverso settore di intervento, bensì l'applicazione dei “trattamenti economici i minimi tabellari dei ccnl che regolamentano il lavoro dipendente in quelle
17 aree”. Tuttavia, come già emerso, nel caso di specie il lavoratore non ha specificamente allegato e provato, in primo grado, che il trattamento economico complessivamente ricevuto sia inferiore al predetto trattamento minimo previsto dal CCNL del diverso settore di attività.
7.7. Quanto agli accordi sottoscritti da con le organizzazioni sindacali, il Parte_7
Collegio osserva che del tutto genericamente il lavoratore ha allegato che “la stessa ha Pt_7
riconosciuto l'applicazione del CCNL Cooperative Alimentari ai lavoratori occupati nelle attività
affidate in appalto” (pag. 14 ss. della memoria di costituzione del lavoratore in appello).
Ebbene, per il generale principio della relatività degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.), in assenza di diverse e più specifiche allegazioni (non si deduce nemmeno che l'applicazione
[...]
fosse prevista nel contratto di appalto tra e ), l'impegno in Org_3 Parte_7 Parte_1
ipotesi assunto da con le organizzazioni sindacali di applicare il CCNL Alimentari Parte_7
non è suscettibile di vincolare , estranea a tali accordi, ad applicare il medesimo CCNL. Parte_1
7.8. Le argomentazioni che precedono sono avvalorate dall'ulteriore considerazione secondo la quale l'attività di trasporto merci e logistica è, per sua natura, funzionale alla commercializzazione delle merci movimentate o al loro impiego nel processo produttivo che porta alla produzione di altre merci, cionondimeno essa conserva la sua autonomia concettuale e giuridica ai fini della individuazione del settore di riferimento e non si confonde con la categoria merceologica delle merci movimentate.
7.9. Nel caso di specie, il contratto individuale di “ammissione quale socio lavoratore –
dipendente della cooperativa” a decorrere dal 24.10.2011 (doc. 3 fascicolo appellante) ha previsto l'inquadramento del lavoratore nel 6° livello del CCNL Con successivo atto, Org_8
sottoscritto da entrambe le parti, le parti medesime hanno convenuto l'applicazione del CCNL TML
da marzo 2012.
7.10. In conclusione, per le dirimenti ragioni che precedono, il motivo di appello principale in esame deve ritenersi fondato e, accertato che al rapporto di lavoro per cui è causa trova applicazione il CCNL TML da marzo 2012, le domande del lavoratore fondate sull'applicazione del CCNL
Alimentari accolte in primo grado devono essere rigettate.
8. Questione validità del “verbale di accordo” del 28.1.2014
18 Il Collegio ritiene che l'accertamento dell'invalidità del “verbale di accordo” aziendale di prossimità del 28.1.2014 deve essere limitato alle clausole n. 3 e n. 4 dell'accordo medesimo.
Ed invero, va rilevato che il contenuto di tale accordo è complesso, in quanto riguarda anche il riconoscimento di aumenti contrattuali, nonché profili relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori.
Tuttavia il contraddittorio delle parti si è sostanzialmente incentrato sulla validità o invalidità delle clausole n. 3 e n. 4 del “verbale di accordo” medesimo.
Tali clausole risultano invalide per le ragioni di seguito esposte. Quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, solo in relazione a tali clausole può accertarsi l'invalidità dell'accordo di prossimità 28.1.2014.
8.1. Ebbene, il Collegio ritiene che il predetto “verbale di accordo” sia invalido limitatamente alle clausole n. 3 e n. 4 relative all'inquadramento dei “lavoratori che svolgono attività di carattere
manuale all'interno degli stabilimenti e dei carrellisti. Tali clausole prevedono: Parte_7
“3) I lavoratori che svolgono attività di carattere manuale all'interno degli stabilimenti Parte_7
verranno assunti al 6° livello J e passeranno al 6° dopo 30 mesi di servizio ininterrotto e
[...]
resteranno inseriti in tale livello anche successivamente. Solo nel caso di assegnazione ad incarichi
di carrellista a forche (esempio movimentazione vivo) o di capo turno o di responsabile di servizio
matureranno il diritto di essere inquadrati ai superiori livelli.
4) Ai lavoratori in forza che abbiano maturato almeno 18 mesi di anzianità nello svolgimento
delle funzioni di carrellista con forche, verrà assegnato il 5° livello a decorrere dal 1° gennaio 2014.
In futuro verrà assegnato il 5° livello ai soci che abbiano svolto per almeno 18 mesi a tempo pieno
le funzioni di carrellista”.
8.2. Giova premettere che, come testualmente specificato, il “verbale di accordo” del
28.1.2014 è stato stipulato dalle parti ( e le organizzazioni sindacali) “anche” ai sensi Parte_1
dell'art. 8 DL 138/2011 7. La giurisprudenza, già prima dell'entrata in vigore dell'art. 8 cit., aveva chiarito che il contratto aziendale obbliga tutti i lavoratori, anche non iscritti alle OO.SS. stipulanti (salvi i lavoratori iscritti a
OO.SS. non firmataria di cui condividano l'esplicito dissenso) e può derogare, anche in peius, al
CCNL di livello nazionale (Cass. 19351/2007; Cass. 6044/2012; Cass. 31201/2021).
In tale prospettiva, la dottrina ha individuato il novum dell'art. 8 cit. nella possibilità per il contratto stipulato, per quanto qui rileva, a livello aziendale, di derogare anche alla disciplina di fonte legale, alle condizioni ivi previste. Trattasi, in ogni caso, di disposizione che, autorizzando la fonte contrattuale, sussistendo determinate condizioni, a derogare alla fonte primaria, deve ritenersi eccezionale e di stretta interpretazione (v. anche C. Cost. 221/12).
In particolare, come rilevato in dottrina, l' art. 8, nelle materie di cui al comma 2, fonda una competenza originaria della contrattazione aziendale, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 8
medesimo, e non è quindi necessario che vi sia delega da parte del CCNL o approvazione specifica da parte dei lavoratori o di tutte le sigle sindacali presenti in azienda.
8.3. Nel caso di specie, per quanto in questa sede rileva, le clausole n. 3 e n. 4 dell'accordo del 2014 disciplinano la materia dell'inquadramento e delle mansioni, che è certamente materia contemplata dal citato art. 8.
Tuttavia, per come formulate, le predette clausole non attengono alla ridefinizione del complesso di mansioni che determinano l'inquadramento, bensì prevedono semplicemente che:
lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti
l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o
flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori”.
20 - quanto alla clausola n. 3: lo svolgimento di “mansioni di carattere manuale” nell'ambito dell'appalto di (fatta eccezione per i carrellisti a forche, i capi turno e i responsabili Parte_7
Orga di servizio) comporta l'inquadramento iniziale al livello 6 J del CCNL e, dopo 30 mesi di servizio
“ininterrotto”, al 6° livello, senza possibilità di ulteriore avanzamento, per esempio al 5° livello;
- quanto alla clausola n. 4: i carrellisti con forche in servizio al 1° gennaio 2014 vengono inquadrati nel 5° livello se hanno 18 mesi di anzianità; “in futuro” il 5° livello verrà assegnato ai soci che abbiano svolto per almeno 18 mesi a tempo pieno le funzioni di carrellista.
Si tratta di clausole derogatorie innanzitutto rispetto al 2013. Org_4
Infatti, quanto ai lavoratori che svolgono attività di facchinaggio, tale CCNL prevede che i lavoratori che svolgono “attività manuali di scarico e carico merci – facchino” anche con “mezzi di
sollevamento semplici” sono inquadrati nel 6° livello, laddove al 6° livello Junior sono inquadrati i lavoratori che svolgono attività semplici che necessitano di un periodo di addestramento pratico. In
ogni caso, la declaratoria del 6° J prevede che tali lavoratori, se apprendisti, saranno inquadrati al
6° livello dopo 24 mesi (e non dopo 30 mesi come prevede, per tutti i neoassunti, la clausola n. 3
dell'accordo di prossimità in esame); i non apprendisti saranno inquadrati nel 6° livello dopo 30 mesi
(non si prevede l'ulteriore condizione che il servizio sia “ininterrotto”, v. clausola n. 3 in esame).
Inoltre, il CCNL non esclude, come viceversa dispone la clausola n. 3 in esame, che i lavoratori manuali possano essere inquadrati in superiori livelli ed in particolare nel 5° livello, in cui, invero,
sono inquadrati anche i lavoratori che svolgono “attività di movimentazione merci e di magazzini che
comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale
capacità esecutiva” (doc. 5 b lavoratore).
Quanto ai carrellisti, la declaratoria del 5° livello CCNL TML non prevede un periodo di svolgimento minimo delle mansioni, come invece prevede la clausola n. 4 in esame. Inoltre, i carrellisti, a seconda del tipo di carrello elevatore utilizzato, sono contemplati dal CCNL TML anche in declaratorie superiori.
Il “verbale di accordo” di prossimità 2014 alle clausole n. 3 e n. 4 è, inoltre, derogatorio anche rispetto all'art. 2103 c.c., quantomeno sotto il profilo secondo il quale con l'accordo in discorso si
21 stabilisce, nella sostanza, a parità di mansioni, un inquadramento inferiore rispetto a quello che i lavoratori avrebbero altrimenti avuto diritto di conseguire in difetto dell'accordo in discorso.
8.4. Il Collegio ritiene che le citate clausole n. 3 e n. 4 siano invalide in quanto realizzano un mero sotto inquadramento rispetto all'inquadramento che i lavoratori avrebbero avuto diritto di ottenere in base alla disciplina legale e del CCNL TML, funzionale solo a mantenere bassi i livelli retributivi e, dunque, a garantire alla società un risparmio in termini di minor costo del lavoro, a parità
di mansioni (finalità non contemplata dall'art. 8 cit.).
Ed invero, il testo del “verbale di accordo” 28.1.2014 non contiene l'indicazione specifica della finalità (tra quelle normativamente indicate dall'art. 8 cit.) che il predetto sotto inquadramento consentirebbe di perseguire.
Del tutto generica e svincolata da un nesso di causalità con il predetto sotto inquadramento risulta, infatti, l'indicazione: “9) L'obiettivo comune da perseguire è quello delle 168 ore pro capite
anche attraverso l'uso della flessibilità del luogo e dell'orario di lavoro”.
In particolare, il Collegio ritiene che, ancorchè l'art. 8 cit. preveda, tra le finalità che consentono la deroga alle disposizioni di legge e di CCNL, quella della “maggiore occupazione”,
comunque, con riferimento al caso concreto, non risulta esplicitato, nemmeno negli atti di causa, il nesso di causalità tra il descritto regime di deroga in peius rispetto all'inquadramento spettante ai lavoratori in base all'art. 2103 c.c. e al e la garanzia per tutti i soci lavoratori di poter Org_4
svolgere 168 ore di lavoro pro capite al mese, secondo, del resto, quanto già previsto dal CCNL
predetto.
In altri termini, nel caso di specie non si è operata, a livello aziendale, una ridefinizione complessiva delle mansioni che determinano gli inquadramenti al fine di perseguire una specifica finalità ex art. 8 cit., ma si è realizzato un sostanziale sotto inquadramento che risulta (in assenza di specifiche allegazioni) meramente funzionale ad una riduzione dei livelli retributivi (finalità non contemplata dall'art. 8). Non vi è, invero, alcuna specifica allegazione nemmeno negli atti di causa su come il predetto sotto inquadramento consentirebbe, direttamente o indirettamente, di perseguire una finalità tra quelle indicate dall'art. 8 e che rendono legittimo il ricorso a tale istituto.
22 Sicchè, poiché, come sopra evidenziato, l'art. 8 cit. detta una disciplina eccezionale e di stretta interpretazione, la mancanza di un presupposto normativamente previsto (la correlazione tra la disciplina derogatoria adottata e una specifica finalità tra quelle indicate dalla disposizione medesima) rende invalide le previsioni derogatorie di cui si discorre.
Sulla necessaria correlazione tra disciplina derogatoria nelle materie tassativamente indicate dall'art. 8 e finalità ivi indicate, v. Cass. 19660/2019; Cass. 33131/21. Tale ultima pronuncia, in particolare, ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto invalido un accordo
ex art. 8 cit. che, da un lato, quanto all'intervento derogatorio, stabiliva in via immediata ed esclusiva un determinato regime di riduzione dei livelli retributivi e, dall'altro lato, sul piano del perseguimento delle finalità indicate dal medesimo art. 8, rinviava ad un successivo accordo con le organizzazioni sindacali la “riorganizzazione complessiva del lavoro” ai fini del superamento della situazione di crisi aziendale. Sicchè difettava, in particolare, il presupposto, indicato dall'art. 8, della (immediata)
correlazione tra disciplina derogatoria nelle materie ivi indicate e perseguimento di una determinata finalità, del pari ivi indicata.
8.5. Le ulteriori questioni sollevate dalle parti relative alla validità/invalidità delle clausole in esame restano assorbire da quanto precede.
In particolare, per completezza, il Collegio osserva che l'art. 8 prevede accordi di prossimità
con efficacia generale a condizione di essere sottoscritti sulla base di criterio maggioritario
(“associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”), criterio non specificamente contestato in questa sede.
Quindi non rilevano le questioni relative all'eventuale dissenso individuale del lavoratore o di una sigla sindacale. In ogni caso, il lavoratore non ha provato il dissenso esplicito dell'organizzazione sindacale a cui aderisce.
8.6. In definitiva, per le dirimenti ragioni che precedono, deve essere accertata e dichiarata l'invalidità delle clausole n. 3 e n. 4 del “verbale di accordo” del 28.1.2014.
9. Sulla validità del “verbale di accordo” aziendale del 9.9.2015
23 9.1. Il Collegio ritiene fondato il motivo di appello principale relativo all'impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha accertato l'invalidità anche del “verbale di accordo” aziendale del 9.9.2015.
9.2. Il Collegio ritiene che il primo giudice abbia errato laddove ha invalidato anche l'accordo aziendale del 2015 per le medesime ragioni per le quali ha invalidato quello del 2014, ragioni tuttavia non estensibili anche al primo.
Ed invero, l'accordo del 9.9.2015 - il cui ambito soggettivo di applicazione coincide con i lavoratori che svolgono attività di c.d. appendini nell'ambito dell'appalto ed è stato Parte_7
sottoscritto da tutte le sigle sindacali presenti in azienda -, non è stato stipulato ai sensi del citato art. 8 e risulta migliorativo rispetto all'accordo del 28.1.2014 e, più in generale, rispetto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL TML.
Un tanto sia con specifico riferimento al passaggio (evidentemente per i lavoratori che al momento della sua entrata in vigore erano inquadrati nel livello 6 J) nel livello 6° dal 1° settembre
2015, in via anticipata rispetto a quanto previsto dal precedente accordo 2014 (dopo 30 mesi), sia con riferimento alla previsione di un incremento dell'indennità di appendimento corrisposta dal datore di lavoro ai lavoratori addetti alla predetta attività.
9.3. Per le ragioni che precedono deve essere in conclusione accertata la validità del “verbale di accordo” del 9.9.2015.
§
10. In ordine al quantum.
A questo punto, le questioni che rimangono controverse attengono alla quantificazione di differenze retributive che il lavoratore ha allegato sussistere anche in relazione al Org_6
, contratto che, per quanto precede, questo Collegio ritiene correttamente applicato
[...]
da al rapporto di lavoro per cui è causa. Parte_1
11. Acquisiti dalle parti conteggi, note critiche e note di chiarimento sui rilievi effettuati da questo Collegio, questo Collegio ritiene sostanzialmente corretto il conteggio da ultimo elaborato da
VR e depositato il 21.2.2024.
24 Tale prospetto è stato elaborato tenendo conto del fatto che VR ha pacificamente applicato gli istituti differiti (permessi, rol, ex festività retribuite, 13° mensilità, 14° mensilità) secondo il meccanismo della maggiorazione oraria e della gradualità previsto dai Protocolli relativi all'applicazione del CCNL TML al settore delle cooperative. Quindi, correttamente, nella rideterminazione delle spettanze del lavoratore in tale conteggio i ratei di istituti differiti sono stati applicati in misura rapportata alle ore di lavoro svolte.
11.1. Inoltre, sulla sostanziale correttezza del citato conteggio di VR il Collegio osserva quanto segue.
Il Collegio rileva, innanzitutto, che in tale conteggio VR ha correttamente tenuto conto del fatto che il periodo in relazione al quale non è maturata la prescrizione decorre, nel caso concreto,
da novembre 2013.
Ed invero, con riferimento alla questione della decorrenza della prescrizione dei diritti del socio lavoratore di cooperativa in corso di rapporto di lavoro, questa Corte aderisce, ex art. 118 disp.
att. c.p.c., a Cass. 17989/2018, orientamento ribadito da Cass. 27783/22, ed in ordine al quale non sono stati addotti in questa sede argomenti decisivi che inducano a discostarsene.
Sicchè deve ritenersi che “Il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa è assistito
dalla garanzia di stabilità, poiché, in caso di licenziamento, la maggiore onerosità per il
conseguimento della tutela restitutoria, legata, oltre che all'impugnativa del licenziamento stesso,
anche alla tempestiva opposizione alla contestuale delibera di esclusione, non può, di per sè,
definirsi equivalente ad una condizione di "metus" caratterizzante lo svolgimento del rapporto
lavorativo, tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il
posto di lavoro;
ne consegue il decorso della prescrizione in costanza di rapporto.” (Cass.
17989/2018).
Con specifico riferimento alla posizione del lavoratore sub iudice, il primo atto interruttivo deve essere individuato nella notifica del ricorso introduttivo del giudizio (9.11.2018).
Sicché, devono ritenersi prescritte le eventuali differenze maturate anteriormente al quinquennio calcolato a ritroso dal 9.11.2018 e, dunque, anteriormente al 9.11.2013. Correttamente,
25 quindi, l'indicato conteggio della società prende in considerazione il periodo a decorrere da novembre 2013.
11.2. Anche il livello di inquadramento indicato nel predetto conteggio di VR è corretto, ad avviso del Collegio: inizialmente il livello 6j e, successivamente, il livello 6 (6s).
Invero, il lavoratore è stato assunto a decorrere dal 24.10.2011 (v. pag. 2 ricorso in appello,
circostanza non contestata), quindi successivamente all'applicazione del CCNL TML, come modificato dall'accordo 26.1.2011, che ha previsto, quale livello iniziale di inquadramento (“livello di inserimento”) dei lavoratori in cooperativa, il livello 6j. Tale CCNL prevedeva che i lavoratori
“superato il periodo di permanenza previsto dal CCNL” in tale livello, “verranno inquadrati nel livello
di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta” (pag. 49 ss.
ricorso in appello, disposizione non specificamente contestata;
v. comunque tabella riassuntiva degli istituti contrattuali con riferimento ai soci di cooperative sub doc. 16 appellante).
Ebbene, quanto al livello 6j, il CCNL prevede che “appartengono a questo livello i lavoratori
che svolgono attività semplici in particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che
necessitano di un periodo di addestramento pratico.” (v. declaratorie riportate a pag. 39 ss.
dell'appello e non specificamente contestate).
L'attività in concreto svolta dal lavoratore appellato è coerente con la predetta declaratoria,
trattandosi prevalentemente di attività di “appendimento” di animali che consisteva in operazioni manuali semplici di: movimentazione/svuotamento gabbie di animali;
trasporto animali attraverso nastro trasportatore;
appendimento degli animali ad appositi ganci (v. descrizione riportata a pag. 8
della sentenza, non in contestazione). Del tutto generica risulta l'allegazione del ricorso introduttivo di primo grado sulla circostanza che, per svolgere tali mansioni, il lavoratore avrebbe seguito un
“corso”; tale allegazione è, peraltro, compatibile – stante la genericità dell'indicazione del “corso” -
con il “periodo di addestramento pratico” contemplato dalla declaratoria.
Sicché, in considerazione della semplicità delle mansioni svolte, tale livello di inquadramento avrebbe potuto essere mantenuto anche successivamente al decorso del periodo minimo di permanenza (30 mesi per i non apprendisti ex 2005-2012, come modificato dall'accordo Org_4
26.1.2011, ed ex 2013-2015, doc. 7 a-b fasc. lavoratore). Org_4
26 In ogni caso, dal 1°.9.2015, per effetto dell' accordo aziendale del 9.9.2015, non annullato sul punto da questa Corte, la società ha riconosciuto a tutti i lavoratori impegnati nelle attività di appendimento il superiore 6 livello (id est, pacificamente, 6s nel nuovo assetto contrattual-collettivo),
v. doc. 2 società.
Il conteggio della società è più favorevole al lavoratore perché attribuisce il superiore livello
6 (6s) dal 2014, verosimilmente in applicazione del criterio del decorso dei 30 mesi dall'assunzione,
criterio più favorevole in concreto.
11.3. Quanto all'orario di lavoro, il Collegio ritiene infondata, per come formulata, la doglianza del lavoratore secondo la quale il prevede un orario mensile di 168 ore, sicchè egli Org_4
avrebbe diritto alle differenze retributive relative alle ore “non lavorate” sino a concorrenza di 168
ore al mese.
Innanzitutto il Collegio rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore, VR
aveva contestato la pretesa retributiva per ore asseritamente non lavorate sin dal primo grado di giudizio. Sicchè le argomentazioni contenute nell'appello e fondate sulla circostanza che 168 ha natura di mero “divisore orario” integrano una mera difesa basata sul contenuto del CCNL già in atti,
come tale non tardiva.
Del resto, è il lavoratore che deve provare i fatti costitutivi dell'asserito diritto a lavorare per
168 ore mensili secondo il CCNL TML, prova che, anche a causa della genericità delle sue allegazioni, non è stata offerta.
Orga Il Collegio rileva, in primo luogo, che il CCNL prevede che l'orario di lavoro sia, di norma,
di 39 ore a settimana (art. 9 CCNL, doc. 7 a - b lavoratore): sicché, la contrattazione non ha stabilito un orario mensile di 168 ore (e, del resto, 39 ore settimanali x 4 settimane al mese = 156 ore mensili).
Il Collegio rileva, inoltre, che 168 è il divisore orario previsto dalla contrattazione per la determinazione della retribuzione oraria a partire dalla retribuzione mensile ai fini della remunerazione del lavoro straordinario, notturno, ecc. (v. artt. 12 e 13 CCNL).
Sicchè non sussiste alcun diritto del lavoratore a svolgere, di regola, 168 ore al mese di lavoro ordinario.
27 Del resto, nella nota a verbale all'art. 9 del CCNL 2005-2012 (doc. 7 a) si legge che l'accordo
26.1.2011 ha previsto, per il settore cooperative “… qualora dall'andamento delle prestazioni derivi
che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto,
non si darà luogo a compensi aggiuntivi”: anche in tale previsione, la contrattazione dimostra di prendere a riferimento l'orario settimanale, e non un asserito “monte ore mensile”, a conferma dell'erroneità dell'impostazione del lavoratore che ha basato la propria pretesa sull'asserito diritto di svolgere 168 ore mensili di lavoro ordinario.
Del resto, il lavoratore, in primo grado, ha allegato del tutto genericamente di non aver lavorato per 168 ore al mese (prospettazione, come detto, comunque infondata), senza indicare in modo puntuale in quali settimane ha svolto (per ragioni diverse da ipotesi di sospensione della prestazione previste per legge o per contratto) un orario inferiore a quello contrattualmente previsto
(di 39 ore a settimana per il personale non viaggiante, v. supra). Né ha allegato specificamente che in base all'andamento complessivo dell'orario di lavoro egli non ha mai raggiunto le 39 ore settimanali o non le ha raggiunte per decisione unilaterale del datore di lavoro non rientrante in una ipotesi prevista dalla legge o da contratto. Nel ricorso di primo grado il lavoratore fa generico
Contr riferimento ad un uso “improprio” da parte del datore di lavoro dei c.d. senza indicare: - la relativa disciplina contrattuale;
- quando e sotto quale profilo sarebbe stata violata;
- per quale ragione tale violazione darebbe luogo al preteso diritto alla retribuzione come se si trattasse di ore lavorate, alla luce della pacifica applicazione del meccanismo della retribuzione degli istituti indiretti e differiti (quindi anche dei c.d. ROL) attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria.
Analoghe considerazioni sono suscettibili di essere svolte per quanto riguarda la pretesa remunerazione per ore di ferie non godute, stante la genericità delle allegazioni del ricorrente sul punto.
Tale genericità non è suscettibile di essere sanata in appello.
Viceversa, ha ribadito di aver corrisposto, oltre alla retribuzione oraria, i ratei orari Parte_1
di ferie, rol, ex festività e permessi: era, dunque, onere del lavoratore allegare in modo specifico anche che le eventuali ore asseritamente non lavorate in un determinato mese non sono imputabili a tali titoli, o sono state illegittimamente imputate a tali titoli. Allegazione specifica che in primo grado
28 è mancata, sicchè non può ritenersi sorto in capo al datore di lavoro, per il c.d. principio di circolarità,
alcun onere di contestazione e di prova che si tratti di ipotesi di legittima sospensione dell'attività
lavorativa.
La contestazione di VR sulla insussistenza di una unilaterale decurtazione dell'orario di lavoro è stata decisamente ribadita anche nelle note esplicative ai conteggi in esame (21.2.2024),
che, invero, non riportano alcuna differenza a tale titolo. Inoltre, tali note puntualizzano che il conteggio depositato, in prima battuta, da VR in risposta alle allegazioni del lavoratore conteneva
(nonostante la contestazione dell'inesistenza di ore non lavorate retribuibili) anche differenze per ore non lavorate in quanto si trattava di un mero ricalcolo, effettuato nella denegata ipotesi di accoglimento della tesi avversaria, che intendeva dimostrare l'esistenza di errori nel conteggio di controparte: “la scrivente difesa per mero scrupolo difensivo ed al solo fine di dimostrare anche solo
astrattamente l'erroneità del conteggio avversario nelle modalità di calcolo adottate (il lavoratore, a
titolo esemplificativo, conteggiava nelle ore non lavorate anche le festività godute e le ferie), ne ha
seguito l'impostazione, introducendo anche il calcolo corretto delle ore non lavorate, senza con ciò
volerne riconoscere la debenza ed al solo fine di specificare come detto, in via di mero subordine, il
corretto”. CP_5
Sicché non si configura alcun riconoscimento da parte di VR dell'esistenza di ore non lavorate retribuibili e, per quanto precede, nulla può essere riconosciuto a tale titolo al lavoratore.
11.4. Il Collegio rileva, inoltre, che il conteggio di VR depositato in data 21.2.2024 tiene conto dei c.d. scatti di anzianità inseriti secondo la normale decorrenza rispetto all'assunzione (v. nota esplicativa di accompagnamento, non espressamente contestata sul punto).
11.5. VR ha, altresì, pacificamente tenuto conto dell'indennità di appendimento come da accordo 9.9.2015. Né colgono nel segno le contestazioni del lavoratore sulla sua indicazione, nei conteggi in esame, quale “superminimo”, trattandosi di quota di retribuzione che, in effetti, comporta il superamento del minimo tabellare del CCNL TML. Il Collegio rileva, inoltre, a conferma della correttezza dei conteggi di VR sul punto, che, di regola, il superminimo è assorbibile (Cass.
10561/2021) e, del resto, nell'accordo di prossimità del 28.1.2014 (doc. 1 appellante), l'“indennità
29 di appendimento” è espressamente qualificata come assorbibile, previsione non specificamente impugnata.
Quanto all'indicazione dell'indennità solo nella colonna “ricevuto” e non nella colonna
“spettante” del prospetto in atti, VR ha chiarito che trattasi di meccanismo contabile per applicare
(correttamente, per quanto precede) il principio di assorbimento.
11.6. Il Collegio rileva, inoltre, la genericità delle allegazioni di primo grado del lavoratore in punto non corretta applicazione da parte della società del meccanismo della gradualità degli istituti differiti prevista dal Protocollo 15.7.2009 (“non sono state osservate le percentuali relative agli istituti
differiti stabilite dal sopra citato Protocollo 15.7.2009”, v. pag. 35 del ricorso di primo grado): trattasi di censura che non consente di individuare quali percentuali sono errate e quali avrebbero dovuto essere applicate in luogo delle prime.
11.7. Analoghe le considerazioni per la censura secondo cui “non è mai stato riconosciuto,
né retribuito l'EDR” nel ricorso di primo grado.
Il ricorrente non ha specificamente indicato i presupposti costitutivi di tale elemento retributivo con riferimento al caso concreto.
11.8. Nel ricorso di primo grado del lavoratore non erano contenute specifiche allegazioni nemmeno in ordine a eventuali differenze retributive riferite a malattia/infortunio/congedo.
Nondimeno, i conteggi depositati da VR rideterminano anche la retribuzione nei giorni interessati da malattia/infortunio/congedo in applicazione di quanto disposto dalla sezione terza -
cooperative del , che, ratione temporis, non prevedeva Organizzazione_6
l'integrazione della retribuzione da parte di (sino alla stipula di un accordo di secondo Parte_1
livello sottoscritto a luglio 2019 e valido da gennaio 2020, periodo successivo a quello per cui è
causa, posto che il lavoratore ha cessato di lavorare per VR nel 2016, v. appello pag. 2 nonché
conteggi). Tale conclusione trova riscontro nell'art. A.1., comma 6, del Regolamento VR (doc. 4
appellante), non impugnato sul punto.
Come detto, in primo grado il lavoratore non aveva formulato specifiche censure in ordine a tali poste e, dunque, il conteggio di VR risulta comunque migliorativo per il lavoratore medesimo.
30 11.9. Analogamente, come già emerso, il ricorso di primo grado non conteneva specifiche allegazioni con riferimento ad eventuali differenze per indennità per ferie non godute. In ogni caso,
nelle note esplicative ai conteggi la società VR ha ribadito che, fino a dicembre 2017 (momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di cui si discorre), il rateo ferie veniva pagato mensilmente e non veniva accantonato per essere pagato all'effettivo godimento delle ferie. Sicchè,
le ferie erano pagate mensilmente anche se non ancora godute e, all'effettivo godimento delle ferie,
nel cedolino veniva indicata la voce FRP (ferie/rol/ex fest. non retribuite) e non veniva prevista la corresponsione di un importo a tale titolo, in quanto già liquidato in precedenza. Circostanze non oggetto di specifica contestazione.
11.10. In primo grado, infine, il lavoratore non aveva specificamente contestato la sussistenza di differenze per titoli ulteriori rispetto a quelli sopra esaminati (es: ristorni, ecc.).
Generiche, infine, le contestazioni ai conteggi in esame contenute nei punti da 5 a 11 delle note 21.3.2024 del lavoratore.
12. Per tutto quanto precede, il Collegio ritiene accoglibili i conteggi depositati da VR il
21.2.2024, in quanto corretti rispetto alle previsioni del e rispetto alla materia del Org_4
contendere.
12.1. Viceversa, i conteggi del lavoratore non sono accoglibili in quanto presuppongono il (in realtà insussistente) diritto del lavoratore a svolgere un orario mensile di 168 ore. Inoltre, come contestato da VR e ammesso dallo stesso lavoratore, il lavoratore, nei propri conteggi, ha previsto sempre il pagamento della retribuzione al 100% anche nei periodi di malattia/infortunio/congedo, pur in assenza di alcuna allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, in ordine alla sussistenza di differenze a tale titolo e in contrasto con le richiamate previsioni contrattuali in materia.
Sicché, non risulta accoglibile nemmeno il conteggio del lavoratore che prevede l'inquadramento al livello 6j con successivo passaggio al 6° livello e applicazione dei ratei degli istituti differiti in proporzione delle ore lavorate.
12.2. In definitiva, per quanto precede, i conteggi di VR vengono posti a base della presente sentenza, senza necessità di dare ingresso ad una CTU contabile.
13. Conclusivamente, l'appello incidentale risulta integralmente rigettato.
31 14. La società VR, sulla base dei predetti condivisibili criteri, ha calcolato un differenziale retributivo negativo con riferimento alle ore lavorate: “totale dovuto ore lavorate – 6.876,43”.
14.1. Non essendo stata proposta da VR azione di ripetizione di eventuali indebiti, la differenza negativa con riferimento alle ore lavorate resta in questa sede irrilevante.
14.2. In conclusione, la domanda del lavoratore di percepire da VR differenze retributive sulla
Orga base del CCNL deve essere rigettata.
Resta conseguentemente esclusa la responsabilità solidale di Parte_7
14.3. Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione avanzata dalla società
appellante, in assenza di prova di pagamenti eseguiti sulla base della sentenza riformata. In ogni caso, la presente sentenza costituisce titolo per le predette restituzioni.
15. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono interamente compensate tra tutte le parti, attesa la complessità e la numerosità delle questioni trattate, i profili di soccombenza reciproca, la leale collaborazione delle parti nel corso del giudizio - attraverso, in particolare,
l'elaborazione di conteggi che hanno evitato il ricorso ad una CTU -, la circostanza che, infine, sono risultati sostanzialmente corretti, ad avviso di questa Corte, i conteggi della società . Parte_1
16. Considerato che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l.
228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante incidentale.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertato che al rapporto di lavoro per cui è causa trova applicazione il CCNL
Trasporti e Logistica da marzo 2012, rigetta le domande del lavoratore fondate sull'applicazione del CCNL Alimentari accolte in primo grado;
32 2) accerta e dichiara la nullità del “verbale di accordo” del 28.1.2014 limitatamente alle clausole n. 3 e n. 4 relative all'inquadramento dei “lavoratori che svolgono attività di carattere manuale all'interno degli stabilimenti e dei carrellisti; Parte_7
3) accerta e dichiara la validità del “verbale di accordo” del 9.9.2015;
4) rigetta la domanda di pagamento di differenze retributive basate sul Organizzazione_6
e ; Org_2
5) rigetta l'appello incidentale;
6) compensa tra tutte le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
7) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante incidentale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 8.5.2024
Il Consigliere estensore
Silvia Burelli
Il Presidente
Gianluca Alessio
33 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo". 3 Il citato art. 6 ha chiarito che il rinvio ai contratti collettivi nazionali opera solo per il "trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1", escludendo che il regolamento cooperativo possa contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo. 4 L'art. 7, comma 4, D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, ha previsto che: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".
14 5 Si veda pag. 8 ss. della sentenza: “L'attività di appendimento polli consiste nello svolgimento delle seguenti mansioni: • Org le gabbie contenenti polli vivi vengono svuotate tramite una ribaltatore;
• tramite un nastro trasportatore, e passano attraverso un tunnel di stordimento a gas;
• i polli storditi vengono trasportati in prossimità della catena di appendimento, denominata “giostra”; • i dipendenti della cooperativa prendono i polli storditi dalle zampe le inseriscono negli appositi ganci della catena di appendimento;
• i polli storditi vengono trasportati nel reparto adibito alla macellazione;
• l'attività di appendimento tacchini si svolge con modalità simili con l'unica differenza che i tacchini vivi vengono prelevati da gabbia poste dinanzi alla postazione di ciascun lavoratore. • Lo stordimento di tacchini avviene nel reparto adibito alla macellazione dove opera il personale della azienda committente.”. 6 Si veda pag. 9 ss. della sentenza: “Si allega infatti che i wurstel preparati confezionati vengono trasportati, mediante nastri trasportatori dal reparto produzione al reparto inscatolamento e inbancalamento. I soci lavoratori dovevano prelevare dal nastro trasportatore confezione di wurstel e collocarle in apposite scatole;
formare bancali ovvero mettere le scatole contenenti wurstel nei bancali;
con l'utilizzo del trans pallet prelevare i bancali formati e stoccarli tramite un ascensore nelle celle frigorifere”. 7 L'Art. 8 DL 138/2011 rubricato: “ Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'” prevede: “
1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei
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