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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4832 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/03/1962, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura CALDARO
e
BA AN, C.F. , nata a [...] il C.F._2
16/03/1976, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro ZOCCARATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
BA AN - atto di matrimonio n. 1, parte I, del Comune di Villaga (VI)
dell'11.06.2016 - ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza al Comune di Villaga (VI) ai fini delle prescritte annotazioni.
Per_ 2) Disporre l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione e residenza delle due figlie presso l'abitazione materna.
3) Regolamentare i tempi di permanenza delle minori presso i genitori
Per_ prevedendosi che e (in contemporanea) stiano con il padre, a Per_2
settimane alternate (vale a dire una settimana sì e una settimana no), dal giovedì dopo scuola fino alla domenica sera dopo cena. Per quanto attiene alle vacanze estive, le minori trascorreranno un periodo anche non continuativo di almeno tre settimane con ciascuno dei genitori. Il periodo di ferie dovrà essere concordato entro il giorno 30 aprile di ciascun anno. Durante
Per_ il periodo natalizio, e trascorreranno con ciascuno dei genitori Per_2
almeno sette giorni: i genitori alterneranno di anno in anno il periodo comprendente il Natale ed il periodo comprendente il Capodanno, di modo che il genitore che ha trascorso con i figli il Natale trascorrerà con loro il Capodanno
nell'anno successivo. Per quanto riguarda le festività pasquali, le minori
2 trascorreranno con ciascun genitore almeno tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. I genitori trascorreranno con le figlie le festività ricadenti in giorni feriali (c.d. ponti) in maniera alternata,
dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola fino alla ripresa della stessa, quando il genitore che le ha avute con sé le riaccompagnerà a scuola.
Ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui rimarrà con le figlie, a consentire loro lo svolgimento delle attività scolastiche, extrascolastiche e di carattere ludico-ricreativo programmate. Allorquando l'uno dei genitori sia impossibilitato, nel periodo di propria competenza, a tenere con sé le figlie
(anche solo per un giorno o per frazioni di giorno), prima di affidarle a persone estranee all'ambito parentale (fratelli o nonni), dovrà chiedere se vi sia la disponibilità dell'altro genitore a tenere con sé le figlie. Parimenti, ciascun genitore si impegna a informare tempestivamente l'altro su eventuali problemi di salute che insorgano sulle figlie, consentendone a quest'ultimo la visita indipendentemente dal calendario concordato.
4) La casa coniugale, sita a Villaga (VI), via Visentin n. 1 lett. E, con le relative pertinenze, rimarrà nella disponibilità del sig. , che ne è Parte_1
esclusivo proprietario, prendendo atto che la sig.ra BA AN ha trasferito la propria residenza e quella delle figlie in una nuova abitazione.
5) Disporre che il sig. versi alla sig.ra BA AN, entro Parte_1
il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile pari ad € 800,00 (€ 400,00 per
Per_ ciascuna figlia) quale contributo al mantenimento delle figlie e , Per_2
annualmente rivalutabili in base agli indici Istat, sul conto corrente intestato
3 alla sig.ra BA AN a mezzo bonifico bancario. Il mantenimento verrà
corrisposto dal mese successivo a quello dell'udienza presidenziale che verrà
fissata e, in ogni caso, dal mese in cui la signora BA AN rilascerà la casa familiare. I genitori chiederanno e percepiranno ciascuno il 50% dell'Assegno
Unico e Universale per le figlie erogato dall'INPS, ovvero qualsiasi altro contributo che andrà a sostituire ovvero rinominare il predetto.
6) Disporre che i genitori ripartiscano nella misura del 50% le spese
Per_ straordinarie per le figlie e , così come individuate e disciplinate Per_2
nel Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al
Tribunale di Vicenza, che s'intende qui integralmente riportato.
7) Prendere atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che hanno definito, in separata sede, ogni questione di carattere economico patrimoniale, anche restitutorio, dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo.
8) Spese ed oneri di lite interamente compensati tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/10/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Villaga
4 (VI) in data 11/06/2016.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 12/01/2024 celebratasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 210 pubblicata in data 24/01/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 12/11/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 210 del 24/01/2024,
passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
5 legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
6
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da BA AN in Villaga (VI) il 11/06/2016 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villaga (VI) al n. 1, parte I,
anno 2016;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4832 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/03/1962, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura CALDARO
e
BA AN, C.F. , nata a [...] il C.F._2
16/03/1976, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro ZOCCARATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
BA AN - atto di matrimonio n. 1, parte I, del Comune di Villaga (VI)
dell'11.06.2016 - ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza al Comune di Villaga (VI) ai fini delle prescritte annotazioni.
Per_ 2) Disporre l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione e residenza delle due figlie presso l'abitazione materna.
3) Regolamentare i tempi di permanenza delle minori presso i genitori
Per_ prevedendosi che e (in contemporanea) stiano con il padre, a Per_2
settimane alternate (vale a dire una settimana sì e una settimana no), dal giovedì dopo scuola fino alla domenica sera dopo cena. Per quanto attiene alle vacanze estive, le minori trascorreranno un periodo anche non continuativo di almeno tre settimane con ciascuno dei genitori. Il periodo di ferie dovrà essere concordato entro il giorno 30 aprile di ciascun anno. Durante
Per_ il periodo natalizio, e trascorreranno con ciascuno dei genitori Per_2
almeno sette giorni: i genitori alterneranno di anno in anno il periodo comprendente il Natale ed il periodo comprendente il Capodanno, di modo che il genitore che ha trascorso con i figli il Natale trascorrerà con loro il Capodanno
nell'anno successivo. Per quanto riguarda le festività pasquali, le minori
2 trascorreranno con ciascun genitore almeno tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. I genitori trascorreranno con le figlie le festività ricadenti in giorni feriali (c.d. ponti) in maniera alternata,
dall'uscita dell'ultimo giorno di scuola fino alla ripresa della stessa, quando il genitore che le ha avute con sé le riaccompagnerà a scuola.
Ciascun genitore si impegna, per il periodo in cui rimarrà con le figlie, a consentire loro lo svolgimento delle attività scolastiche, extrascolastiche e di carattere ludico-ricreativo programmate. Allorquando l'uno dei genitori sia impossibilitato, nel periodo di propria competenza, a tenere con sé le figlie
(anche solo per un giorno o per frazioni di giorno), prima di affidarle a persone estranee all'ambito parentale (fratelli o nonni), dovrà chiedere se vi sia la disponibilità dell'altro genitore a tenere con sé le figlie. Parimenti, ciascun genitore si impegna a informare tempestivamente l'altro su eventuali problemi di salute che insorgano sulle figlie, consentendone a quest'ultimo la visita indipendentemente dal calendario concordato.
4) La casa coniugale, sita a Villaga (VI), via Visentin n. 1 lett. E, con le relative pertinenze, rimarrà nella disponibilità del sig. , che ne è Parte_1
esclusivo proprietario, prendendo atto che la sig.ra BA AN ha trasferito la propria residenza e quella delle figlie in una nuova abitazione.
5) Disporre che il sig. versi alla sig.ra BA AN, entro Parte_1
il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile pari ad € 800,00 (€ 400,00 per
Per_ ciascuna figlia) quale contributo al mantenimento delle figlie e , Per_2
annualmente rivalutabili in base agli indici Istat, sul conto corrente intestato
3 alla sig.ra BA AN a mezzo bonifico bancario. Il mantenimento verrà
corrisposto dal mese successivo a quello dell'udienza presidenziale che verrà
fissata e, in ogni caso, dal mese in cui la signora BA AN rilascerà la casa familiare. I genitori chiederanno e percepiranno ciascuno il 50% dell'Assegno
Unico e Universale per le figlie erogato dall'INPS, ovvero qualsiasi altro contributo che andrà a sostituire ovvero rinominare il predetto.
6) Disporre che i genitori ripartiscano nella misura del 50% le spese
Per_ straordinarie per le figlie e , così come individuate e disciplinate Per_2
nel Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al
Tribunale di Vicenza, che s'intende qui integralmente riportato.
7) Prendere atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che hanno definito, in separata sede, ogni questione di carattere economico patrimoniale, anche restitutorio, dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo.
8) Spese ed oneri di lite interamente compensati tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/10/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Villaga
4 (VI) in data 11/06/2016.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note scritte depositate per l'udienza del 12/01/2024 celebratasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 210 pubblicata in data 24/01/2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 12/11/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 210 del 24/01/2024,
passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
5 legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
6
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da BA AN in Villaga (VI) il 11/06/2016 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villaga (VI) al n. 1, parte I,
anno 2016;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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