TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 9163/2019 R.G., promossa con atto di citazione
.da nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...] difeso da Avv. Barbara
Lodi (c.f. ) in qualità di procuratore in giudizio, con elezione di C.F._2 domicilio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Via Fonderia n.
47/A, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE CONTRO
nata a [...] il [...] e residente a [...] Vittorio Veneto n. 12/a (C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Giuseppe C.F._3
Antoniazzi (C.F. ) del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso il C.F._4 suo studio in Treviso, viale Burchiellati 12,)
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18/1/2024, e con il deposito delle note conclusive e comparse conclusionali, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come segue:
Per l'TO, Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: Nel Parte_1 merito:
accertato e dichiarato che dal 2013 al 2016 il Signor ha convissuto Parte_1 more uxorio con la Signora e che, in costanza di convivenza, egli ha CP_1 erogato all'allora compagna la somma complessiva di € 71.000 (rectius € 71.654,14 come risultato dalle evidenze documentali di causa, da maggiorarsi di € 3.779,00 per importo forfettario e presuntivo dei lavori di ristrutturazione eseguiti in economia), per consentirle l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile in Jesolo, via Cavalieri di Vittorio Veneto 12/a.
accertato e dichiarato che gli esborsi anzidetti debbono intendersi esulanti dall'adempimento di doveri sociali e morali, di cui agli Artt. 2 Cost. e 2034 c.c., per le causali tutte meglio descritte in atti.
condannare la Signora a rifondere ed indennizzare il Signor CP_1 Parte_1 di tutte le somme versate e documentate, ai sensi dell'Art. 2041 c.c.,
[...] corrispondenti a complessivi € 71.654,14, portati dalle evidenze documentali di causa non contestate ex adverso, da maggiorarsi di € 3.779,00 per importo forfettario e presuntivo dei lavori di ristrutturazione eseguiti in economia, non contestati ex adverso: per tutte le causali ed i titoli meglio descritti in atti;
ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che verrà ritenuto equo liquidare secondo l'apprezzamento del Giudice Ill.mo adito, in ogni caso oltre rivalutazione alla data dell'emananda sentenza ed interessi legali, sulla somma così rivalutata, dal dì dei singoli esborsi effettuati sino al saldo. Sempre nel merito:
accertato e dichiarato che gli esborsi ex adverso quantificati in via riconvenzionale per € 25.278,20 sono elargizioni compiute dall'TO in favore della CO in costanza di rapporto inter partes e sono pertanto irripetibili ai sensi degli Artt. 2
Cost. e 2034 c.c.. In via istruttoria:
previa remissione della causa in istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per interpello e testi a prova diretta, sul capitolato orale articolato ai numeri 1)-18) nella memoria ex Art. 183 VI comma n. 2) c.p.c. del 2/3/2021 nonché, a prova contraria ed indiretta, su quello indicato al numero 1) della memoria ex Art. 183 VI comma n. 3) c.p.c. del 18/3/2021.
ci si oppone virga ferrea all'ammissione della prova orale ex adverso dedotta, sia per interpello che per testi, a prova diretta (capitoli 1-53 nella memoria n. 2) ex Art. 183
VI comma c.p.c.) ed a prova contraria indiretta (capitoli 54-58 della memoria n. 3), in quanto inammissibili, generici, valutativi, irrilevanti, non contestati o da provarsi per iscritto o, ancora, contrari al principio di prova scritta ex Artt. 2721 e ss. c.c.: per tutti i motivi dedotti nella memoria n. 3) del 18/3/2021.
ci si oppone all'ammissione dei documenti ex adverso dimessi in quanto irrilevanti ed inammissibili.
ci si oppone alla richiesta ex adverso formulata ex Art. 210 c.p.c. in quanto esplorativa e suppletiva. In ogni caso: spese e compenso di lite in toto rifusi.
Per la CO, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria CP_1 istanza: in via preliminare: accertata la mancanza dei presupposti ex art. 2042 c.c. dichiararsi l'improponibilità/inammissibilità della domanda. nel merito in via principale: accertato che il signor ha versato a favore della signora la minor somma di Euro Pt_1 CP_1
67.000,00, volendo donare alla convenuta parte dell'immobile sito in Jesolo, via Cavalieri di
Vittorio Veneto 12/a, rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venisse respinta l'eccezione preliminare e la domanda attorea in via principale, accertare che l'elargizione è avvenuta a titolo di adempimento di un'obbligazione naturale, e/o in forza di un pactum fiduciae, rigettare per l'effetto la domanda attorea. Nel merito in via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea e di rigetto delle eccezioni sollevate dalla convenuta, condannarsi, per i motivi esposti in narrativa, il signor a restituire a favore della signora Pt_1 CP_1 la somma di Euro 25.278,20, con eventuale compensazione delle reciproche poste di credito/debito. In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui non venisse respinta l'eccezione preliminare di cui sopra si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed in particolare della prova orale sui capitoli nn. 15, 16, 17, 18, 21 e 22. Si chiede che venga ordinato alla Banca Generali di Treviso e ad Unicredit s.p.a. l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione attestante l'ammontare del capitale assicurato relativo alla polizza vita e del deposito amministrato
2 intestati al signor nonché di ogni altro rapporto, nel periodo compreso tra gennaio Pt_1
e ottobre 2016. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 08.02.2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Treviso, chiedendo la condanna della CP_1
CO, ai sensi dell'Art. 2041 c.c., alla restituzione della somma di Euro 71.000,00 (successivamente meglio quantificata in € 71.654,14 oltre € 3.779,00 per lavori), asseritamente corrisposta dall'TO nel settembre 2016 per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile sito in Jesolo, via Cavalieri di Vittorio Veneto 12/a. L'TO ha fondato la propria pretesa sull'indebito arricchimento della CO, conseguente a esborsi che, a suo dire, esulavano dall'adempimento di doveri sociali e morali derivanti dal rapporto di convivenza more uxorio intercorso tra le parti dal 2013 al 2016.
Si è costituita in giudizio la CO con comparsa depositata il 21.07.2020, CP_1 eccependo in via preliminare l'improponibilità o inammissibilità della domanda attorea ai sensi dell'Art. 2042 c.c., stante il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento, e sostenendo che, sulla base delle stesse allegazioni contenute nell'atto di citazione attoreo,
l'TO avrebbe avuto a disposizione rimedi tipici per far valere il suo asserito diritto. Nel merito, la CO ha dedotto l'infondatezza della domanda, sostenendo che l'elargizione fosse avvenuta a titolo di donazione indiretta o, in subordine, quale adempimento di un'obbligazione naturale. Ha inoltre avanzato domanda riconvenzionale per la condanna dell'TO alla restituzione della somma di Euro 25.278,20 per spese asseritamente sostenute durante la convivenza, chiedendone la compensazione.
La causa, inizialmente assegnata al G.I. Dott.ssa Carlotta Brusegan e poi al G.I. Dott. Per_1
, è stata infine riassegnata al G.I. Dott. Deli Luca.
[...]
Concesse alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le stesse hanno depositato i rispettivi scritti.
All'udienza fissata per l'ammissione delle istanze istruttorie, tenutasi in modalità cartolare, il
Giudice, con ordinanza del 31.05.2021, ha ritenuto la causa matura per la decisione, giudicando superflua l'ulteriore istruttoria, e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, poi rinviata più volte fino al 18.01.2024.ù Successivamente, le parti hanno depositato fogli di precisazione delle conclusioni e memorie conclusionali. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini per le memorie di replica.
Motivi della decisione
La domanda principale promossa da è improponibile e deve essere Parte_1 rigettata per violazione del principio di sussidiarietà sancito dall'Art. 2042 c.c..
L'Art. 2042 c.c. stabilisce che l'azione di arricchimento senza causa è proponibile solo quando il danneggiato non può esperire altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
Questa valutazione sulla possibilità di esperire un'azione "tipica" deve essere condotta in astratto, prescindendo dall'esito di tale diversa azione, e, secondo la giurisprudenza più recente, il giudice è tenuto a compierla d'ufficio, verificando se la domanda di arricchimento proposta rispetti il requisito della residualità sulla base delle stesse allegazioni dell'attore.
Nel caso di specie, l'TO, nell'atto di citazione posto a fondamento della propria pretesa, ha allegato circostanze che, secondo l'interpretazione difensiva della CO, delineano l'esistenza di un preciso accordo tra le parti.
In particolare, l'TO avrebbe esposto di aver acconsentito all'intestazione formale dell'immobile alla sola Signora per ragioni di natura fiscale, richiedendo CP_1 contestualmente alla compagna la sottoscrizione di una controdichiarazione a garanzia del proprio apporto economico Tale richiesta, sempre secondo il racconto dell'TO, avrebbe suscitato una reazione avversa nella CO, la quale si sarebbe rifiutata di firmare, rassicurando tuttavia il
3 compagno sulla sua lealtà e promettendo che avrebbe riconosciuto la contitolarità dell'immobile o restituito la somma versata.
L'TO avrebbe altresì manifestato l'interesse ad ottenere la divisione del "patrimonio comune". Queste circostanze, così come prospettate dallo stesso TO nel suo atto introduttivo, non possono essere ricondotte ad una generica fattispecie di arricchimento privo di causa giustificativa
Al contrario, esse appaiono univocamente orientate a configurare un accordo tra le parti. La
CO ha correttamente evidenziato che un siffatto accordo, che prevedeva l'intestazione formale del bene a un soggetto diverso da chi aveva contribuito economicamente all'acquisto, con l'intesa di regolare successivamente la posizione, è tipico della fattispecie della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona. Le allegazioni attoree configurano gli elementi caratteristici di tale istituto: un accordo simulatorio tra tutti i soggetti interessati (TO, CO e, presumibilmente, il venditore dell'immobile, quantomeno per la forma) volto a far apparire l'acquisto in capo alla
CO, mentre l'effetto traslativo era destinato all'TO o ad entrambi, e un'intesa interna tra TO e CO (la "controdichiarazione" richiesta e rifiutata) volta a regolare i rapporti effettivi
. Alternativamente, le stesse allegazioni avrebbero potuto astrattamente ricondurre i fatti ad un contratto di mutuo, stante l'affermazione dell'TO circa la possibilità, prospettata dalla CO, di restituire la somma "prestata".
È opportuno rilevare, come sottolineato dalla CO , che l'esistenza di un accordo sottostante alle vicende relative all'acquisto dell'immobile di Jesolo è stata in certa misura confermata dalle stesse dichiarazioni rese dalla CO nell'ambito di un diverso procedimento giudiziale (R.G. 2741/2020 V.G., relativo alla revisione delle condizioni di affido e mantenimento della figlia minore).
Sebbene la CO abbia contestato il valore probatorio di uno stralcio della bozza di
CTU prodotta dall'TO, definendolo "mero stralcio decontestualizzato di una bozza di
CTU, relativa ad un diverso procedimento" e una "mera narrazione, peraltro non fedele", e pur avendo ribadito che le sue dichiarazioni in quella sede (e quelle dei suoi genitori) vertevano sull'esistenza di una donazione, la CO stessa ha ammesso che tale stralcio, seppur contestato, "confermerebbe eventualmente l'esistenza di un accordo tra le parti di intestazione fiduciaria dell'immobile", avvalorando così la propria eccezione di improponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c..
Ebbene, il Giudice rileva che la CO ha effettivamente riconosciuto in sede di CTU "l'intestazione fittizia dell'immobile a sé stessa", fornendo così un ulteriore elemento a conforto dell'esistenza di un accordo che l'TO stesso aveva descritto nel suo atto introduttivo.
Alla luce di tali considerazioni, fondate sulle stesse allegazioni attoree (avvalorate dal riconoscimento stragiudiziale della CO in sede di CTU), emerge con chiarezza la prospettazione, da parte dell'TO, di un accordo sottostante l'operazione economica relativa all'immobile di Jesolo.
Tale accordo, riconducibile per esempio all'istituto della simulazione per interposizione fittizia di persona, avrebbe legittimato l'esperimento di un'azione tipica (l'azione di simulazione ai sensi degli Artt. 1414 ss. c.c.) volta a far accertare la reale volontà delle parti e a ottenere, eventualmente, la tutela conseguente (es. accertamento della comproprietà o restituzione delle somme come adempimento dell'accordo dissimulato).
Solo in via subordinata, in caso di mancata prova del negozio dissimulato, l'azione di indebito arricchimento avrebbe potuto trovare spazio.
Avendo l'TO proposto fin dall'inizio l'azione di indebito arricchimento ex Art. 2041 c.c. quale rimedio esclusivo, pur avendo allegato fatti che, in astratto, consentivano
4 l'esperimento di un'azione tipica, ha violato il principio di sussidiarietà sancito dall'Art. 2042
c.c..
La domanda deve pertanto essere dichiarata improponibile.
La declaratoria di improponibilità della domanda principale basata sull'azione di indebito arricchimento comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni di merito dedotte dalle parti, ivi comprese le argomentazioni relative alla natura donativa dell'elargizione (che la
CO aveva prospettato come causa giustificativa dell'attribuzione in alternativa all'indebito arricchimento [38, 65, etc.]) e la domanda riconvenzionale proposta dalla
CO. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'TO, che è risultato soccombente sulla domanda principale. La liquidazione delle stesse avverrà come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara improponibile la domanda proposta da per violazione Parte_1 dell'art. 2042 c.c.;
dichiara assorbita ogni altra domanda;
condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida come segue: CP_1
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
RIDUZIONI ( in % sul compenso ) Riduzione del 50 % su € 7.052,00 per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità (art. 4, comma 9) € -3.526,00 Compenso al netto delle riduzioni € 3.526,00
PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 7.052,00
Totale variazioni in diminuzione - € 3.526,00 Compenso totale € 3.526,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 528,90
Totale € 4.054,90 oltre iva e cpa
Treviso, 23.5.2025
Il Giudice Dott. Deli Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 9163/2019 R.G., promossa con atto di citazione
.da nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...] difeso da Avv. Barbara
Lodi (c.f. ) in qualità di procuratore in giudizio, con elezione di C.F._2 domicilio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Via Fonderia n.
47/A, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORE CONTRO
nata a [...] il [...] e residente a [...] Vittorio Veneto n. 12/a (C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Giuseppe C.F._3
Antoniazzi (C.F. ) del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso il C.F._4 suo studio in Treviso, viale Burchiellati 12,)
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18/1/2024, e con il deposito delle note conclusive e comparse conclusionali, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come segue:
Per l'TO, Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: Nel Parte_1 merito:
accertato e dichiarato che dal 2013 al 2016 il Signor ha convissuto Parte_1 more uxorio con la Signora e che, in costanza di convivenza, egli ha CP_1 erogato all'allora compagna la somma complessiva di € 71.000 (rectius € 71.654,14 come risultato dalle evidenze documentali di causa, da maggiorarsi di € 3.779,00 per importo forfettario e presuntivo dei lavori di ristrutturazione eseguiti in economia), per consentirle l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile in Jesolo, via Cavalieri di Vittorio Veneto 12/a.
accertato e dichiarato che gli esborsi anzidetti debbono intendersi esulanti dall'adempimento di doveri sociali e morali, di cui agli Artt. 2 Cost. e 2034 c.c., per le causali tutte meglio descritte in atti.
condannare la Signora a rifondere ed indennizzare il Signor CP_1 Parte_1 di tutte le somme versate e documentate, ai sensi dell'Art. 2041 c.c.,
[...] corrispondenti a complessivi € 71.654,14, portati dalle evidenze documentali di causa non contestate ex adverso, da maggiorarsi di € 3.779,00 per importo forfettario e presuntivo dei lavori di ristrutturazione eseguiti in economia, non contestati ex adverso: per tutte le causali ed i titoli meglio descritti in atti;
ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che verrà ritenuto equo liquidare secondo l'apprezzamento del Giudice Ill.mo adito, in ogni caso oltre rivalutazione alla data dell'emananda sentenza ed interessi legali, sulla somma così rivalutata, dal dì dei singoli esborsi effettuati sino al saldo. Sempre nel merito:
accertato e dichiarato che gli esborsi ex adverso quantificati in via riconvenzionale per € 25.278,20 sono elargizioni compiute dall'TO in favore della CO in costanza di rapporto inter partes e sono pertanto irripetibili ai sensi degli Artt. 2
Cost. e 2034 c.c.. In via istruttoria:
previa remissione della causa in istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova per interpello e testi a prova diretta, sul capitolato orale articolato ai numeri 1)-18) nella memoria ex Art. 183 VI comma n. 2) c.p.c. del 2/3/2021 nonché, a prova contraria ed indiretta, su quello indicato al numero 1) della memoria ex Art. 183 VI comma n. 3) c.p.c. del 18/3/2021.
ci si oppone virga ferrea all'ammissione della prova orale ex adverso dedotta, sia per interpello che per testi, a prova diretta (capitoli 1-53 nella memoria n. 2) ex Art. 183
VI comma c.p.c.) ed a prova contraria indiretta (capitoli 54-58 della memoria n. 3), in quanto inammissibili, generici, valutativi, irrilevanti, non contestati o da provarsi per iscritto o, ancora, contrari al principio di prova scritta ex Artt. 2721 e ss. c.c.: per tutti i motivi dedotti nella memoria n. 3) del 18/3/2021.
ci si oppone all'ammissione dei documenti ex adverso dimessi in quanto irrilevanti ed inammissibili.
ci si oppone alla richiesta ex adverso formulata ex Art. 210 c.p.c. in quanto esplorativa e suppletiva. In ogni caso: spese e compenso di lite in toto rifusi.
Per la CO, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria CP_1 istanza: in via preliminare: accertata la mancanza dei presupposti ex art. 2042 c.c. dichiararsi l'improponibilità/inammissibilità della domanda. nel merito in via principale: accertato che il signor ha versato a favore della signora la minor somma di Euro Pt_1 CP_1
67.000,00, volendo donare alla convenuta parte dell'immobile sito in Jesolo, via Cavalieri di
Vittorio Veneto 12/a, rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova. Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venisse respinta l'eccezione preliminare e la domanda attorea in via principale, accertare che l'elargizione è avvenuta a titolo di adempimento di un'obbligazione naturale, e/o in forza di un pactum fiduciae, rigettare per l'effetto la domanda attorea. Nel merito in via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea e di rigetto delle eccezioni sollevate dalla convenuta, condannarsi, per i motivi esposti in narrativa, il signor a restituire a favore della signora Pt_1 CP_1 la somma di Euro 25.278,20, con eventuale compensazione delle reciproche poste di credito/debito. In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui non venisse respinta l'eccezione preliminare di cui sopra si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed in particolare della prova orale sui capitoli nn. 15, 16, 17, 18, 21 e 22. Si chiede che venga ordinato alla Banca Generali di Treviso e ad Unicredit s.p.a. l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione attestante l'ammontare del capitale assicurato relativo alla polizza vita e del deposito amministrato
2 intestati al signor nonché di ogni altro rapporto, nel periodo compreso tra gennaio Pt_1
e ottobre 2016. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 08.02.2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Treviso, chiedendo la condanna della CP_1
CO, ai sensi dell'Art. 2041 c.c., alla restituzione della somma di Euro 71.000,00 (successivamente meglio quantificata in € 71.654,14 oltre € 3.779,00 per lavori), asseritamente corrisposta dall'TO nel settembre 2016 per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile sito in Jesolo, via Cavalieri di Vittorio Veneto 12/a. L'TO ha fondato la propria pretesa sull'indebito arricchimento della CO, conseguente a esborsi che, a suo dire, esulavano dall'adempimento di doveri sociali e morali derivanti dal rapporto di convivenza more uxorio intercorso tra le parti dal 2013 al 2016.
Si è costituita in giudizio la CO con comparsa depositata il 21.07.2020, CP_1 eccependo in via preliminare l'improponibilità o inammissibilità della domanda attorea ai sensi dell'Art. 2042 c.c., stante il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento, e sostenendo che, sulla base delle stesse allegazioni contenute nell'atto di citazione attoreo,
l'TO avrebbe avuto a disposizione rimedi tipici per far valere il suo asserito diritto. Nel merito, la CO ha dedotto l'infondatezza della domanda, sostenendo che l'elargizione fosse avvenuta a titolo di donazione indiretta o, in subordine, quale adempimento di un'obbligazione naturale. Ha inoltre avanzato domanda riconvenzionale per la condanna dell'TO alla restituzione della somma di Euro 25.278,20 per spese asseritamente sostenute durante la convivenza, chiedendone la compensazione.
La causa, inizialmente assegnata al G.I. Dott.ssa Carlotta Brusegan e poi al G.I. Dott. Per_1
, è stata infine riassegnata al G.I. Dott. Deli Luca.
[...]
Concesse alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., le stesse hanno depositato i rispettivi scritti.
All'udienza fissata per l'ammissione delle istanze istruttorie, tenutasi in modalità cartolare, il
Giudice, con ordinanza del 31.05.2021, ha ritenuto la causa matura per la decisione, giudicando superflua l'ulteriore istruttoria, e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, poi rinviata più volte fino al 18.01.2024.ù Successivamente, le parti hanno depositato fogli di precisazione delle conclusioni e memorie conclusionali. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini per le memorie di replica.
Motivi della decisione
La domanda principale promossa da è improponibile e deve essere Parte_1 rigettata per violazione del principio di sussidiarietà sancito dall'Art. 2042 c.c..
L'Art. 2042 c.c. stabilisce che l'azione di arricchimento senza causa è proponibile solo quando il danneggiato non può esperire altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
Questa valutazione sulla possibilità di esperire un'azione "tipica" deve essere condotta in astratto, prescindendo dall'esito di tale diversa azione, e, secondo la giurisprudenza più recente, il giudice è tenuto a compierla d'ufficio, verificando se la domanda di arricchimento proposta rispetti il requisito della residualità sulla base delle stesse allegazioni dell'attore.
Nel caso di specie, l'TO, nell'atto di citazione posto a fondamento della propria pretesa, ha allegato circostanze che, secondo l'interpretazione difensiva della CO, delineano l'esistenza di un preciso accordo tra le parti.
In particolare, l'TO avrebbe esposto di aver acconsentito all'intestazione formale dell'immobile alla sola Signora per ragioni di natura fiscale, richiedendo CP_1 contestualmente alla compagna la sottoscrizione di una controdichiarazione a garanzia del proprio apporto economico Tale richiesta, sempre secondo il racconto dell'TO, avrebbe suscitato una reazione avversa nella CO, la quale si sarebbe rifiutata di firmare, rassicurando tuttavia il
3 compagno sulla sua lealtà e promettendo che avrebbe riconosciuto la contitolarità dell'immobile o restituito la somma versata.
L'TO avrebbe altresì manifestato l'interesse ad ottenere la divisione del "patrimonio comune". Queste circostanze, così come prospettate dallo stesso TO nel suo atto introduttivo, non possono essere ricondotte ad una generica fattispecie di arricchimento privo di causa giustificativa
Al contrario, esse appaiono univocamente orientate a configurare un accordo tra le parti. La
CO ha correttamente evidenziato che un siffatto accordo, che prevedeva l'intestazione formale del bene a un soggetto diverso da chi aveva contribuito economicamente all'acquisto, con l'intesa di regolare successivamente la posizione, è tipico della fattispecie della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona. Le allegazioni attoree configurano gli elementi caratteristici di tale istituto: un accordo simulatorio tra tutti i soggetti interessati (TO, CO e, presumibilmente, il venditore dell'immobile, quantomeno per la forma) volto a far apparire l'acquisto in capo alla
CO, mentre l'effetto traslativo era destinato all'TO o ad entrambi, e un'intesa interna tra TO e CO (la "controdichiarazione" richiesta e rifiutata) volta a regolare i rapporti effettivi
. Alternativamente, le stesse allegazioni avrebbero potuto astrattamente ricondurre i fatti ad un contratto di mutuo, stante l'affermazione dell'TO circa la possibilità, prospettata dalla CO, di restituire la somma "prestata".
È opportuno rilevare, come sottolineato dalla CO , che l'esistenza di un accordo sottostante alle vicende relative all'acquisto dell'immobile di Jesolo è stata in certa misura confermata dalle stesse dichiarazioni rese dalla CO nell'ambito di un diverso procedimento giudiziale (R.G. 2741/2020 V.G., relativo alla revisione delle condizioni di affido e mantenimento della figlia minore).
Sebbene la CO abbia contestato il valore probatorio di uno stralcio della bozza di
CTU prodotta dall'TO, definendolo "mero stralcio decontestualizzato di una bozza di
CTU, relativa ad un diverso procedimento" e una "mera narrazione, peraltro non fedele", e pur avendo ribadito che le sue dichiarazioni in quella sede (e quelle dei suoi genitori) vertevano sull'esistenza di una donazione, la CO stessa ha ammesso che tale stralcio, seppur contestato, "confermerebbe eventualmente l'esistenza di un accordo tra le parti di intestazione fiduciaria dell'immobile", avvalorando così la propria eccezione di improponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c..
Ebbene, il Giudice rileva che la CO ha effettivamente riconosciuto in sede di CTU "l'intestazione fittizia dell'immobile a sé stessa", fornendo così un ulteriore elemento a conforto dell'esistenza di un accordo che l'TO stesso aveva descritto nel suo atto introduttivo.
Alla luce di tali considerazioni, fondate sulle stesse allegazioni attoree (avvalorate dal riconoscimento stragiudiziale della CO in sede di CTU), emerge con chiarezza la prospettazione, da parte dell'TO, di un accordo sottostante l'operazione economica relativa all'immobile di Jesolo.
Tale accordo, riconducibile per esempio all'istituto della simulazione per interposizione fittizia di persona, avrebbe legittimato l'esperimento di un'azione tipica (l'azione di simulazione ai sensi degli Artt. 1414 ss. c.c.) volta a far accertare la reale volontà delle parti e a ottenere, eventualmente, la tutela conseguente (es. accertamento della comproprietà o restituzione delle somme come adempimento dell'accordo dissimulato).
Solo in via subordinata, in caso di mancata prova del negozio dissimulato, l'azione di indebito arricchimento avrebbe potuto trovare spazio.
Avendo l'TO proposto fin dall'inizio l'azione di indebito arricchimento ex Art. 2041 c.c. quale rimedio esclusivo, pur avendo allegato fatti che, in astratto, consentivano
4 l'esperimento di un'azione tipica, ha violato il principio di sussidiarietà sancito dall'Art. 2042
c.c..
La domanda deve pertanto essere dichiarata improponibile.
La declaratoria di improponibilità della domanda principale basata sull'azione di indebito arricchimento comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni di merito dedotte dalle parti, ivi comprese le argomentazioni relative alla natura donativa dell'elargizione (che la
CO aveva prospettato come causa giustificativa dell'attribuzione in alternativa all'indebito arricchimento [38, 65, etc.]) e la domanda riconvenzionale proposta dalla
CO. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'TO, che è risultato soccombente sulla domanda principale. La liquidazione delle stesse avverrà come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara improponibile la domanda proposta da per violazione Parte_1 dell'art. 2042 c.c.;
dichiara assorbita ogni altra domanda;
condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida come segue: CP_1
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
RIDUZIONI ( in % sul compenso ) Riduzione del 50 % su € 7.052,00 per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità (art. 4, comma 9) € -3.526,00 Compenso al netto delle riduzioni € 3.526,00
PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 7.052,00
Totale variazioni in diminuzione - € 3.526,00 Compenso totale € 3.526,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 528,90
Totale € 4.054,90 oltre iva e cpa
Treviso, 23.5.2025
Il Giudice Dott. Deli Luca
5