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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 718/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. CA IO Presidente
Dr. LO CC Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 22 dicembre 2023,
da
(c.f. ) - Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Venezia (pec. , Email_1
appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa giusta procura a Controparte_1 C.F._1 margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio dagli avv.ti Santo Dalmazio
AN (pec: e IA IG (pec: Email_2
, Email_3
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Verona n.
633/2023 d.d. 21.11.2023, notificata in data 22.11.2023.-
In punto: ricostruzione carriera personale ATA.-
1 MIM:
“In accoglimento dell'appello, voglia parzialmente riformare la sentenza n. 633/2023 resa dal Tribunale di Verona – Sez Lavoro il 21.11.23 nel procedimento sub R.G.
611/2023, modificando i parametri di calcolo della ricostruzione della carriera nel senso sopra specificato, ovverosia in attuazione di quanto disposto dal Parte_1 nella Griglia della Memoria difensiva del 09.11.23, pag. 5, non tenendo conto dell'anno
2013 ex art. 1, c. 1 lett B. D.P.R. 122/2013. Spese del presente grado rifuse2.
: Controparte_1
“1) accertare il diritto della ricorrente, odierna appellata, a percepire le differenze retributive e contributive: a) intercorrenti fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale 21-27 a decorrere dal 05.10.2017 e fino al 12.03.2018 (giorno di completamento della fascia stipendiale 15-20 sulla base dell'impugnato decreto); b) intercorrenti fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 a decorrere dal
07.07.2021 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 28-34 sulla base del servizio effettivamente svolto); 2) confermare nel resto la sentenza gravata;
3) compensare le spese del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del tribunale di Verona accertava il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera in luogo dell'istituto della temporizzazione e così provvedeva in parte dispositiva:
1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera in luogo dell'istituto della temporizzazione;
2) ordina al di rivalutare, a modifica e Parte_1 correzione del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 172 del 26.3.2012, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 18 Veronetta-Porto,
l'intero servizio prestato dall'odierna ricorrente quale collaboratore scolastico e riconoscendole alla data del 28.10.2010, anni 18 mesi 3 e giorni 27 di anzianità utile ai fini giuridici ed economici;
3) conseguentemente, condanna il convenuto ad inquadrare la Parte_1 ricorrente, alla data dell'01.09.2010, nella fascia stipendiale 15-20, avendo già completato in data 6.7.2007 il servizio rientrante nella fascia stipendiale 9-14;
4) accerta, il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive e contributive
2 a) intercorrenti fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale 21-27 a decorrere dal 5.10.2017 e fino al 12.3.2018 (giorno di completamento della fascia stipendiale 15-20 sulla base dell'impugnato decreto);
b) intercorrenti tra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 a decorrere dal 7.7.2020 (giorno di ingresso nella fascia stipendiale 28-34 sulla base del servizio effettivamente svolto);
5) condanna il a pagare alla ricorrente le Parte_1 corrispondenti differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo;
6) condanna, il a versare nei confronti Parte_1 dell' le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva CP_2 riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio, nei limiti della prescrizione quinquennale;
7) condanna il a rifondere le spese di lite che liquida in € Parte_1
2.100,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
8) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l' e le altre parti. CP_2
In parte motiva - con particolare riferimento al diritto della ricorrente all'applicazione dell'istituto della ricostruzione di carriera in luogo dell'istituto della temporizzazione - evidenziava che “La tesi prospettata dalla ricorrente, secondo la quale, in sede di ricostruzione di carriera del personale ATA del comparto scuola passato ad un ruolo superiore (da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo), deve trovare applicazione, in quanto più favorevole nel caso concreto, il criterio dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa maturata nel ruolo inferiore ex art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399 del 1988 anziché quello della temporizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 345 del 1983, è stata autorevolmente avallata della
Magistratura contabile in fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio (cfr. la deliberazione del 15.7.2019 dell'Adunanza Generale della Sezione centrale del controllo di legittimità della Corte dei Conti), nonché in numerosi precedenti di merito (Tribunale di Foggia, sez. lav., sentenza 2061702022,
Tribunale di Cassino, sez. lavoro sentenza 846/2022, Tribunale di Cosenza sez. lav., sentenza 1362/2022; Tribunale di Udine, sez. lavoro, sentenza 191/2022)………………
Il menzionato principio ha trovato applicazione nella giurisprudenza di legittimità, 3 sia pure in forza di un differente parametro normativo, anche al personale docente della scuola: la Corte di Cassazione, nella pronuncia a Sezioni Unite del 6.5.2016 n.
9144 (e successivamente SSUU 22276/2022), in relazione ad una fattispecie relativa al passaggio di un'insegnante dal ruolo della scuola materna a quello della scuola secondaria, ha affermato che “In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna”, censurando la prassi osservata dal
[...]
che aveva invece proceduto al più limitato riconoscimento Parte_1 dell'anzianità pregressa nei limiti della temporizzazione. I citati principi devono trovare applicazione anche nel caso di specie, sussistendone i presupposti. Occorre poi evidenziare che – secondo la più recente giurisprudenza nazionale (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149), che ha innovato sul punto rispetto a quella precedente – la normativa europea in materia di principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (di cui alla clausola 4, punto 1 e 4, dell'Accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, allegato alla Direttiva
1999/70/CE) trova applicazione retroattiva, in materia di ricostruzione di carriera del personale scolastico docente, cioè anche in riferimento ai periodi di lavoro a termine svolti prima del 10/7/2001 (termine di recepimento della Direttiva suddetta), a condizione che la ricostruzione della carriera sia avvenuta, in concreto, dopo di tale data. Il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di applicazione retroattiva del principio di non discriminazione, al sussistere delle condizioni suddette, può essere applicato analogicamente, anche in materia di ricostruzione di carriera del personale scolastico A.T.A., attesa l'identità della fattispecie”.
In merito alla prescrizione rilevava che l'anzianità di servizio è un mero fatto giuridico non suscettibile di estinzione per decorso del tempo e che, nel caso di specie, la domanda è stata formulata nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dall'atto interruttivo.
2. Impugna la sentenza il in uno con Parte_1 [...]
formulando un unico Controparte_3 motivo di appello svolto nei soli confronti della parte (e non anche Controparte_1 dell' ) con il quale conclude per la parziale riforma della sentenza laddove è stato CP_2 omesso di tenere conto - in violazione dell'art. 1 comma 1 lett. b) del Dpr. n. 122/2013
- che l'intero anno 2013 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.
4 3. Si costituisce aderendo alla domanda formulata da controparte. Controparte_1
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025 - nel corso della quale le parti hanno concordemente concluso per la cessazione della materia del contendere - come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Le parti hanno concordemente concluso per la cessazione della materia del contendere dando atto che nei parametri di calcolo della ricostruzione della carriera di CP_1
non si deve tenere conto - ex art. 1 comma 1° lett. b) del Dpr. n. 122/2013 -
[...] dell'anno 2013.
6. Per cui va dichiarata cessata la materia del contendere laddove la fascia stipendiale 28-
34 decorre dal 07.07.2021 (invece che dal 07.07.2020).
7. Si dà atto che le parti concordano anche sul mantenimento della statuizione delle spese come liquidate in primo grado nonché sulla compensazione di quelle relative al presente grado di appello.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione - in parziale riforma dell'impugnata sentenza - così decide:
1) dato atto che parte appellata presta acquiescenza all'appello nella parte in cui domanda che nei parametri di calcolo della ricostruzione della carriera di CP_1
non si tenga conto - ex art. 1 comma 1° lett. b) del Dpr. n. 122/2013 -
[...] dell'anno 2013;
2) in modifica del capo 4 lett. a) della sentenza dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, accerta e dichiara che la fascia stipendiale 28-34 decorre dal 07.07.2021;
3) spese del doppio grado di giudizio come da accordo fra le parti.
Venezia, 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CC LO IO CA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. CA IO Presidente
Dr. LO CC Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 22 dicembre 2023,
da
(c.f. ) - Parte_1 P.IVA_1 [...]
Parte_2
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Venezia (pec. , Email_1
appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa giusta procura a Controparte_1 C.F._1 margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio dagli avv.ti Santo Dalmazio
AN (pec: e IA IG (pec: Email_2
, Email_3
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Verona n.
633/2023 d.d. 21.11.2023, notificata in data 22.11.2023.-
In punto: ricostruzione carriera personale ATA.-
1 MIM:
“In accoglimento dell'appello, voglia parzialmente riformare la sentenza n. 633/2023 resa dal Tribunale di Verona – Sez Lavoro il 21.11.23 nel procedimento sub R.G.
611/2023, modificando i parametri di calcolo della ricostruzione della carriera nel senso sopra specificato, ovverosia in attuazione di quanto disposto dal Parte_1 nella Griglia della Memoria difensiva del 09.11.23, pag. 5, non tenendo conto dell'anno
2013 ex art. 1, c. 1 lett B. D.P.R. 122/2013. Spese del presente grado rifuse2.
: Controparte_1
“1) accertare il diritto della ricorrente, odierna appellata, a percepire le differenze retributive e contributive: a) intercorrenti fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale 21-27 a decorrere dal 05.10.2017 e fino al 12.03.2018 (giorno di completamento della fascia stipendiale 15-20 sulla base dell'impugnato decreto); b) intercorrenti fra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 a decorrere dal
07.07.2021 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 28-34 sulla base del servizio effettivamente svolto); 2) confermare nel resto la sentenza gravata;
3) compensare le spese del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del tribunale di Verona accertava il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera in luogo dell'istituto della temporizzazione e così provvedeva in parte dispositiva:
1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera in luogo dell'istituto della temporizzazione;
2) ordina al di rivalutare, a modifica e Parte_1 correzione del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 172 del 26.3.2012, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 18 Veronetta-Porto,
l'intero servizio prestato dall'odierna ricorrente quale collaboratore scolastico e riconoscendole alla data del 28.10.2010, anni 18 mesi 3 e giorni 27 di anzianità utile ai fini giuridici ed economici;
3) conseguentemente, condanna il convenuto ad inquadrare la Parte_1 ricorrente, alla data dell'01.09.2010, nella fascia stipendiale 15-20, avendo già completato in data 6.7.2007 il servizio rientrante nella fascia stipendiale 9-14;
4) accerta, il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive e contributive
2 a) intercorrenti fra la fascia stipendiale 15-20 e la fascia stipendiale 21-27 a decorrere dal 5.10.2017 e fino al 12.3.2018 (giorno di completamento della fascia stipendiale 15-20 sulla base dell'impugnato decreto);
b) intercorrenti tra la fascia stipendiale 21-27 e la fascia stipendiale 28-34 a decorrere dal 7.7.2020 (giorno di ingresso nella fascia stipendiale 28-34 sulla base del servizio effettivamente svolto);
5) condanna il a pagare alla ricorrente le Parte_1 corrispondenti differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo;
6) condanna, il a versare nei confronti Parte_1 dell' le differenze contributive correlate alla maggiorazione retributiva CP_2 riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio, nei limiti della prescrizione quinquennale;
7) condanna il a rifondere le spese di lite che liquida in € Parte_1
2.100,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
8) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l' e le altre parti. CP_2
In parte motiva - con particolare riferimento al diritto della ricorrente all'applicazione dell'istituto della ricostruzione di carriera in luogo dell'istituto della temporizzazione - evidenziava che “La tesi prospettata dalla ricorrente, secondo la quale, in sede di ricostruzione di carriera del personale ATA del comparto scuola passato ad un ruolo superiore (da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo), deve trovare applicazione, in quanto più favorevole nel caso concreto, il criterio dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa maturata nel ruolo inferiore ex art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399 del 1988 anziché quello della temporizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 345 del 1983, è stata autorevolmente avallata della
Magistratura contabile in fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio (cfr. la deliberazione del 15.7.2019 dell'Adunanza Generale della Sezione centrale del controllo di legittimità della Corte dei Conti), nonché in numerosi precedenti di merito (Tribunale di Foggia, sez. lav., sentenza 2061702022,
Tribunale di Cassino, sez. lavoro sentenza 846/2022, Tribunale di Cosenza sez. lav., sentenza 1362/2022; Tribunale di Udine, sez. lavoro, sentenza 191/2022)………………
Il menzionato principio ha trovato applicazione nella giurisprudenza di legittimità, 3 sia pure in forza di un differente parametro normativo, anche al personale docente della scuola: la Corte di Cassazione, nella pronuncia a Sezioni Unite del 6.5.2016 n.
9144 (e successivamente SSUU 22276/2022), in relazione ad una fattispecie relativa al passaggio di un'insegnante dal ruolo della scuola materna a quello della scuola secondaria, ha affermato che “In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna”, censurando la prassi osservata dal
[...]
che aveva invece proceduto al più limitato riconoscimento Parte_1 dell'anzianità pregressa nei limiti della temporizzazione. I citati principi devono trovare applicazione anche nel caso di specie, sussistendone i presupposti. Occorre poi evidenziare che – secondo la più recente giurisprudenza nazionale (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149), che ha innovato sul punto rispetto a quella precedente – la normativa europea in materia di principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (di cui alla clausola 4, punto 1 e 4, dell'Accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, allegato alla Direttiva
1999/70/CE) trova applicazione retroattiva, in materia di ricostruzione di carriera del personale scolastico docente, cioè anche in riferimento ai periodi di lavoro a termine svolti prima del 10/7/2001 (termine di recepimento della Direttiva suddetta), a condizione che la ricostruzione della carriera sia avvenuta, in concreto, dopo di tale data. Il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di applicazione retroattiva del principio di non discriminazione, al sussistere delle condizioni suddette, può essere applicato analogicamente, anche in materia di ricostruzione di carriera del personale scolastico A.T.A., attesa l'identità della fattispecie”.
In merito alla prescrizione rilevava che l'anzianità di servizio è un mero fatto giuridico non suscettibile di estinzione per decorso del tempo e che, nel caso di specie, la domanda è stata formulata nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dall'atto interruttivo.
2. Impugna la sentenza il in uno con Parte_1 [...]
formulando un unico Controparte_3 motivo di appello svolto nei soli confronti della parte (e non anche Controparte_1 dell' ) con il quale conclude per la parziale riforma della sentenza laddove è stato CP_2 omesso di tenere conto - in violazione dell'art. 1 comma 1 lett. b) del Dpr. n. 122/2013
- che l'intero anno 2013 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.
4 3. Si costituisce aderendo alla domanda formulata da controparte. Controparte_1
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025 - nel corso della quale le parti hanno concordemente concluso per la cessazione della materia del contendere - come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Le parti hanno concordemente concluso per la cessazione della materia del contendere dando atto che nei parametri di calcolo della ricostruzione della carriera di CP_1
non si deve tenere conto - ex art. 1 comma 1° lett. b) del Dpr. n. 122/2013 -
[...] dell'anno 2013.
6. Per cui va dichiarata cessata la materia del contendere laddove la fascia stipendiale 28-
34 decorre dal 07.07.2021 (invece che dal 07.07.2020).
7. Si dà atto che le parti concordano anche sul mantenimento della statuizione delle spese come liquidate in primo grado nonché sulla compensazione di quelle relative al presente grado di appello.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione - in parziale riforma dell'impugnata sentenza - così decide:
1) dato atto che parte appellata presta acquiescenza all'appello nella parte in cui domanda che nei parametri di calcolo della ricostruzione della carriera di CP_1
non si tenga conto - ex art. 1 comma 1° lett. b) del Dpr. n. 122/2013 -
[...] dell'anno 2013;
2) in modifica del capo 4 lett. a) della sentenza dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, accerta e dichiara che la fascia stipendiale 28-34 decorre dal 07.07.2021;
3) spese del doppio grado di giudizio come da accordo fra le parti.
Venezia, 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CC LO IO CA
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