Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 5 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta n. R.G. 1620/2024 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Condemi, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via P. Andiloro Svincolo Autostradale n. 11, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulia De Caridi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Cardinale Portanova, pal.
giusta procura in atti;
Per_1
-resistente-
Avente ad oggetto: differenze retributive, indennità dirigente di settore
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28 marzo 2024, parte ricorrente in epigrafe, già in quiescenza, agiva al fine di ottenere la corresponsione da parte della Controparte_1 dell'indennità di funzione di “dirigente di settore” per le annualità ricomprese tra il 2000 e 2010. Nello specifico, esponeva quanto segue:
- di aver prestato attività lavorativa a tempo indeterminato, sin dal 1973, alle dipendenze del Comune di Reggio Calabria e di essere transitato, in data 01.10.2014, senza soluzione di continuità, nel ruolo organico della Giunta della Controparte_1
1
- di aver ricevuto, con D.D.G. n. 21537 del 6 dicembre 2004, l'attribuzione della responsabilità dell'ufficio n. 158 “Trattamento Giuridico Personale Provincia di Reggio Calabria”, con sede a Reggio Calabria;
- di aver espletato, in virtù di tale attribuzione, l'incarico di “Dirigente di settore”, per un periodo pari ad anni dieci (dall'anno 2000 e sino al primo trimestre del 2010), senza aver mai ottenuto il pagamento dell'indennità di funzione dirigenziale. Rivendicando, dunque, l'interesse ed il diritto ad ottenere la corresponsione delle somme dovute per l'indennità citata, concludeva chiedendo al Tribunale di:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della somma complessiva di
€ 20.500,00 al lordo, per l'incarico assunto nelle annualità ricomprese tra il 2000 e 2010, per i motivi di cui in narrativa, o ex art. 2041 c.c., dal predetto Ente datore di lavoro;
Conseguentemente condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Catanzaro alla via Sensales n. 20 -88100- Catanzaro al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 20.500,00, al lordo, oltre interessi di legge maturati e maturandi e rivalutazione monetaria sul dovuto”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio la resistente rilevando, in primo luogo, Controparte_1 il proprio difetto di legittimazione passiva per gli anni dal 2000 al 2004 nonché la prescrizione quinquennale di ogni pretesa rivendicata ai sensi dell'art. 2948 c.c. e la nullità del ricorso per genericità ed indeterminatezza. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, chiedendo la reiezione del ricorso. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa -di natura documentale- veniva riservata in decisione.
******* Ciò premesso, è opportuno onde definire la controversia, in via del tutto assorbente, esaminare l'avversa eccezione di prescrizione alla luce del principio della ragione più liquida. Invero, secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. 17214/2016, conf. Cass. n. 10839/2019), il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso Cass. n. 23160/2015; Cass. S.U. n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014). Ebbene, la doglianza è fondata.
2 Come anticipato, il thema decidendum attiene al riconoscimento di una indennità dirigenziale, asseritamente maturata dal ricorrente nel periodo intercorrente tra il 2000 al 2010 in virtù del rapporto di lavoro intercorso con l'Amministrazione resistente. Trattandosi di credito di natura retributiva, esso è assoggettato alla disciplina dell'art. 2948 c.c., che fissa in cinque anni il termine per la maturazione della prescrizione, termine che, nel caso di specie, risulta abbondatemene trascorso. Invero, quanto alla individuazione dell'epoca di decorrenza del termine, nel caso di specie, trattandosi di rapporto assistito dal regime della stabilità reale, la prescrizione decorre in costanza di rapporto. Pertanto, in assenza di atti interruttivi di tale termine e considerato che il primo atto interruttivo è rappresentato dalla instaurazione del presente giudizio (ricorso depositato il 28 marzo 2024 e notificato il 3 maggio 2024), il credito asseritamente maturato dal ricorrente si è prescritto nel quinquennio antecedente a tale data.
Tanto è sufficiente a determinare la reiezione del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche rilevanti e dell'attività processuale effettivamente svolta, priva di aggravi istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.109,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, ove dovuti come per legge. Reggio Calabria, lì 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Salvatore Gatto – Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, ai sensi del decreto-legge n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021 e decreto-legislativo n. 151/2022.
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