Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02412/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 57 del 2026, proposto da:
SQ Minieri, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del SILENZIO - DINIEGO formatosi per l'infruttuoso decorso del termine di 30 giorni, indicato dall'art. 25 della legge n. 241/90, sulla istanza di accesso "documentale-defensionale", presentata al COMUNE di NAPOLI, ex artt. 22 e 24 della legge n. 241/90, in data 21 ottobre 2025;
E PER L'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ, EX ART. 31 DEL D.LGS. N. 104/10
del SILENZIO-RIFIUTO formatosi sulla istanza di accesso "civico generalizzato" presentata, con il medesimo atto del 9 dicembre 2024, al COMUNE di NAPOLI, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16, perdurando, a tutt'oggi, l'inadempimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026, il dott. OL EV;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Il ricorrente, premesso d’aver presentato, in data 21.10.2025, al Comune di Napoli, un'istanza di accesso “documentale – defensionale”, ex artt. 22 e 24 l. 241/90, cumulata ad una richiesta di accesso “civico generalizzato”, ex art. 5, co. 2, d.lgs. 33/13, come modificato dal d.lgs. 97/16, evidenziando ivi quanto segue: “1. È proprietario in Napoli, alla via Sartania, I Traversa, n. 7 bis, di un fabbricato a due livelli, composto, più specificamente, da un piano seminterrato (sub. 2) e da un primo piano destinato a civile abitazione (sub. 1), in catasto al foglio 12, p.lla n. 742. 2. Ha interesse e titolo ad ottenere, per finalità “defensionali”, copia della intera documentazione acquisita al fascicolo edilizio relativo al predetto fabbricato, al fine di valutare ogni futura iniziativa a tutela dei propri diritti dominicali (v., in fattispecie analoghe, TAR Campania Napoli, Sez. VI, 25 febbraio 2020, n. 859, e Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783; id. Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1978, e Sez. IV, 14 febbraio 2006, n. 573)”; tanto premesso, lamentava che a tale istanza, a contenuto plurimo, l’Amministrazione intimata non aveva fornito risposta, nel termine di legge, sicché, sulla medesima, s’era formato il silenzio – diniego, ex art. 25 l. n. 241/90, mentre sulla richiesta di accesso civico generalizzato, contestualmente formulata, s’era formato il silenzio rifiuto; silenzio che, in entrambi i casi, impugnava, rubricando: “MOTIVO UNICO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, 6 D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97, 24 E 97 COSTITUZIONE, NONCHÉ 6 CEDU. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 2 BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL D.LGS. N. 33/2013 E SS.MM.II.”.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, depositando documentazione ed una memoria, in cui eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, “in ragione dell’eccessiva genericità dell’istanza di accesso del 21.10.2025, cui consegue l’oggettiva difficoltà a reperirla per tempo (sia ai fini dell’individuazione di quella effettivamente utile allo scopo, sia, di conseguenza, degli Uffici deputati a conservarla (e ai quali l’U.R.P. - quale Ufficio comunale notoriamente a ciò deputato - ha veicolato la richiesta del “fascicolo edilizio”)”; in particolare, “la complessità di una simile ricerca, non agevolata dalla mancata comunicazione degli atti e delle informazioni già in possesso dell’istante, è palese anche in ragione del fatto che, per effetto di tale omissione, l’U.R.P., in tempi differenti, ha rivolto l’istanza “al buio” a ben tre distinti Uffici di questo Comune; i quali hanno rinvenuto e trasmesso svariati atti, compresi quelli di cui il ricorrente era già in possesso. ed altri atti verosimilmente superflui, la qual cosa risulta dal contenuto del previo, suo, ricorso del 30.10.2023 (R.G. 5591/2023) …”.
Eccepiva, in subordine, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, “a seguito dell’intervenuto deposito degli atti rinvenuti, i quali (per quanto è stato possibile comprendere) sono riferibili a quelli richiesti; stante che essi, poco dopo il deposito del ricorso in esame, risultano essere stati trasmessi al ricorrente, per il tramite dell’Ufficio U.R.P.: - dal Servizio Antiabusivismo, la cui documentazione è già stata depositata in giudizio in allegato e unitamente alla nota n. 38889/2025; - dal Servizio Condono Edilizio, come attestato nella nota n. 57700/2025 (già depositata in giudizio); - dal Servizio Polizia Municipale, la cui documentazione è già stata depositata in giudizio in allegato e unitamente alla nota n. 123686/2026”; sicché “in tale ipotesi, il ricorso potrà comunque esser definito in rito, non sussistendo più interesse alla definizione nel merito della pretesa azionata”; ed insisteva per la compensazione delle spese di lite nonché per la declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato.
Seguiva il deposito di scritto difensivo, in cui parte ricorrente rappresentava che “solo in data 8 febbraio 2026, il Comune di Napoli ha provveduto al deposito dell’intera documentazione richiesta, mai trasmessa al difensore nel termine di legge e comunque successivamente alla proposizione del ricorso”; pertanto, “l’ostensione documentale è intervenuta tardivamente e soltanto a seguito dell’instaurazione del presente giudizio”, e dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per intervenuta ostensione degli atti richiesti, chiedendo che il Tribunale “voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse e accertare la tardività e l’illegittimità del comportamento serbato dall’Amministrazione resistente, condannandola al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale”.
All’udienza in c.d.c. del 9 aprile 2026, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Osserva il Collegio che – premesso il rigetto dell’eccezione d’inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa del Comune di Napoli, stante il suo esercizio nei limiti, segnati dagli articoli di legge, sopra richiamati dal ricorrente a suo fondamento – peraltro relativamente al ricorso, stante l’espressa dichiarazione resa da parte ricorrente, circa “l’intervenuta ostensione degli atti richiesti” da parte del medesimo Comune di Napoli, è cessata la materia del contendere.
Residua la questione della ripartizione delle spese di lite.
Ritiene il Collegio che, atteso il sollecito dispiegarsi dell’attività amministrativa, volta alla soddisfazione dell’interesse ostensivo di controparte, sia pur dopo la proposizione del presente ricorso (ma tenendo presenti le difficoltà nell’individuazione dell’intera documentazione, genericamente richiesta dal ricorrente con l’istanza del 21.10.2025 (“copia della intera documentazione acquisita al fascicolo edilizio relativo al predetto fabbricato”), palesate dalla difesa dell’ente), nonché per la conseguente definizione in rito del contesto, sussistono validi motivi per compensare le spese di lite tra le parti, fermo restando il solo rimborso del contributo unificato, da parte del Comune di Napoli ed in favore del ricorrente, con attribuzione al difensore anticipatario, ex art. 93 c.p.c., nei limiti di quanto effettivamente versato, a tale titolo, ai fini dell’introduzione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fermo restando il solo rimborso del contributo unificato, da parte del Comune di Napoli ed in favore di parte ricorrente (con attribuzione al difensore antistatario, ex art. 93 c.p.c.), nei limiti di quanto effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
OL EV, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL EV |
IL SEGRETARIO