Sentenza 24 ottobre 1970
Massime • 3
Non puo parlarsi di abrogazione tacita di Disposizioni regolamentari quale effetto dell'emanazione di nuove Disposizioni non ancora divenute operative e quindi non ancora applicabili alle fattispecie ricadenti nelle statuizioni da esse previste. Pertanto, l'abrogazione tacita di un regolamento ad opera di un nuovo regolamento che disciplini la stessa materia presuppone non solo la pubblicazione ed il decorso del termine fissato per l'efficacia dei regolamenti, ma anche, ove si tratti di regolamento soggetto ad approvazione, che sia intervenuto l'atto di controllo a rimuovere l'ostacolo posto dall'ordinamento all'operativita del nuovo regolamento. ( fattispecie riguardante due successivi regolamenti comunali edilizi di alassio).*
In virtu del disposto dell'art 45 della legge urbanistica n 1150 del 1942, secondo il quale si abrogavano tutte le Disposizioni contrarie ed incompatibili con quelle contenute nella legge, l'art 102 del tu 3 marzo 1934, n 383 (legge comunale e provinciale), che prevedeva il controllo della giunta provinciale amministrativa sui regolamenti comunali edilizi, e stato implicitamente abrogato dall'art 36 della predetta legge urbanistica, che ha sostituito a tale controllo di mera legittimita quello ministeriale di merito, attuato mediante approvazione dei suddetti regolamenti con decreto del ministro dei lavori pubblici, che sostituisce altresi quello repressivo di legittimita sulle deliberazioni comunali relative a regolamenti edilizi, ugualmente previsto dall'art 102 della legge comunale e provinciale. Detto art 36 della legge urbanistica non puo ritenersi abrogato dalla legge 9 giugno 1947, n 530. Ne consegue che, in base alla disciplina vigente, i regolamenti edilizi diventano operativi solo all'atto della prescritta approvazione del ministro dei lavori pubblici. Dal carattere negoziale dell'atto di approvazione deriva che questa e solo destinata a rimuovere l'ostacolo posto dall'ordinamento alla operativita propria dell'atto approvato, di cui costituisce un mero requisito di efficacia, rendendo possibile a quest'ultimo il conseguimento degli scopi voluti nel momento della sua emanazione. Ne deriva altresi che il soggetto, cui e attribuito il potere di approvazione, non puo modificare, in tutto o in parte, l'atto da approvare, in quanto altrimenti si sostituirebbe all'ente cui e istituzionalmente demandata l'emanazione di quell'atto, violando cosi il principio di autonomia proprio dell'ordinamento autarchico. Se pertanto l'approvazione ministeriale concessa apporta al regolamento edilizio modifiche, aggiunte, soppressioni, trattasi di un'approvazione condizionata, e il regolamento non puo considerarsi efficace fintantoche la condizione apposta non siasi verificata perche cio avvenga e necessario che il comune, se lo ritiene opportuno, deliberi sulle modifiche, aggiunte e soppressioni proposte. E poiche l'atto di approvazione condizionata devesi considerare atto di non approvazione fino a quando le modifiche suggerite non siano dal comune fatte proprie in forza della necessaria delibera del suo organo competente, fino a tal momento il regolamento, preso in esame dall'organo di controllo come unico complesso organico ed inscindibile di norme, non puo dirsi approvato, e nessuna delle Disposizioni in esso contenute puo ritenersi operativa. ( fattispecie riguardante il regolamento comunale edilizio di alassio). ( Conf, sulla prima parte, 1598'64).*
Il giudice deve conoscere le norme vigenti nell'ordinamento dello stato, facendone eventualmente autonoma ricerca e risalendo, se del caso, alle fonti formali di produzione di esse, per valutarne i presupposti di validita e i limiti di efficacia, e per determinarne il contenuto. Tale dovere riguarda anche le norme dei regolamenti edilizi locali, che, per effetto del richiamo fattone negli artt 872 e 873 cod civ, sono integrative del codice stesso quanto alla disciplina dei rapporti di vicinato. Erra pertanto il giudice il quale ritenga che di tali regolamenti incomba alle parti l'Onere di provare l'esistenza ed il contenuto, attraverso la produzione dei medesimi. ( V 2846'67, mass n 330437).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/1970, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 1970 |
Testo completo
Il giudice deve conoscere le norme vigenti nell'ordinamento dello stato, facendone eventualmente autonoma ricerca e risalendo, se del caso, alle fonti formali di produzione di esse, per valutarne i presupposti di validita e i limiti di efficacia, e per determinarne il contenuto. Tale dovere riguarda anche le norme dei regolamenti edilizi locali, che, per effetto del richiamo fattone negli artt 872 e 873 cod civ, sono integrative del codice stesso quanto alla disciplina dei rapporti di vicinato. Erra pertanto il giudice il quale ritenga che di tali regolamenti incomba alle parti l'Onere di provare l'esistenza ed il contenuto, attraverso la produzione dei medesimi. ( V 2846'67, mass n 330437).*