Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 18.2.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3503/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
n. il 4/2/1978 in Catania, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Vaccalluzzo Concetta;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “la ricorrente Sig.ra è Invalida con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa nella misura del 65% a decorrere dal mese di ottobre 2023, epoca della riacutizzazione della malattia gastroenterologica come si evince da nuova documentazione sanitaria prodotta ed allegata alla presente”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento dello stato di invalidità al 75% dal 05/04/2023. Pt_1 CP_ Condannare l' al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario per averli anticipati e non riscossi”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “La parte attrice presenta in atto tremori agli arti superiori in
A seguito di richiamo, il CTU ha precisato che la data di decorrenza è 11.1.2023, anteriore alla visita di revisione del 5.4.2023.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della visita di revisione (5.4.2023); CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di entrambe le fasi del giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 3.862,50, per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, che si dichiara antistatario;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 18/02/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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