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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/05/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3013/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3013/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA Parte_1 C.F._1
GASBARRI, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in PESCARA, LUNGOMARE C.
COLOMBO N. 68
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO SAVERIO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCHI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in TERAMO, VIALE MAZZINI N. 6
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1 nella produzione del sinistro per cui è causa;
- per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Controparte_1
alla Piazza Italia n.
1 - escara.it - (P. Iva ), al CP_1 Email_1 CP_1 P.IVA_1 risarcimento di tutti i danni conseguenti le lesioni subite dalla Signora per Parte_1 complessivi € 40.351,50, di cui: € 29.192,00 a titolo di danno biologico risarcibile (per IP 11%), incrementato con personalizzazione del 48% del danno biologico;
€ 7.672,50 quale totale della invalidità temporanea a titolo di danno biologico temporaneo;
€ 3.487,00 per spese mediche documentate, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
- condannare la Pubblica Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni, da valutarsi in via equitativa, in conseguenza della mancata risposta all'invito a concludere la negoziazione assistita, e ciò ai sensi dell'art. 4 del d.l. 132/2014;
pagina 1 di 5 - condannare la Pubblica Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Pertanto, l'Avv. Rossella Gasbarri chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle note conclusive”; il convenuto: “piaccia alla giustizia dell'on. magistrato, in via principale:
- accertare e dichiarare che il non è responsabile della verificazione del sinistro Controparte_1 lamentato dalla sig.ra e per l'effetto, Parte_1
- rigettare la domanda attorea in ogni suo capo, poiché infondata, inconferente e improvata per le motivazioni dedotte in narrativa;
- condannare la controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
In via subordinata, disporre nella maniera che riterrà più equa e opportuna, applicando se del caso
l'ipotesi di concorso di responsabilità dell'attrice ai sensi del combinato disposto ex artt. 1227 - 2056
c.c., anche per quanto concerne gli oneri di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 29.07.2022, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara il , chiedendo che Controparte_1 fosse accertata la responsabilità dell'Ente in relazione all'infortunio a lei occorso in data
15.05.2019 quando, percorrendo a piedi Via Orazio in , intenta a raggiungere il mercato di CP_1
Portanuova, precisamente all'ingresso posto su Via Valerio Lucio, era caduta a terra a CP_1 causa di una buca presente sull'asfalto, non facilmente visibile o evitabile.
In conseguenza della caduta, l'attrice era stata trasportata, tramite ambulanza, presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di , dove le era stata riscontrata la “frattura lussazione gomito CP_1 destro”.
Dopo essere stata sottoposta ad intervento chirurgico per l'applicazione di una “protesi di capitello, resezione capsulare con ancora e fissatore esterno articolato”, all'esito di visita medico-legale, le era stata riscontrata un'invalidità permanente, da intendersi quale danno biologico e della salute, nella misura non inferiore all'11% ed un'invalidità temporanea totale di gg. 7 e parziale di giorni 44 al 75%, di giorni 50 al 50% e di giorni 50 al 25%.
Concludeva chiedendo la condanna del ex art. 2051 c.c., quale Ente Controparte_1 proprietario della pubblica strada, al risarcimento dei danni subiti quantificati nella misura di €
40.351,50, di cui € 29.192,00 a titolo di danno biologico risarcibile (per IP 11%), con personalizzazione nella misura del 48%, € 7.672,50 a titolo di invalidità temporanea ed € 3.487,00 per spese mediche documentate.
Con vittoria delle spese legali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Con comparsa depositata 17.11.2022 si costituiva il , contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda ed assumendo che la strada, teatro dell'infortunio fosse perfettamente a norma, con andamento lineare e pianeggiante, priva di inconvenienti idonei a costituire insidia occulta ed inevitabile. pagina 2 di 5 Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, trattandosi di fatto da addebitare, in via esclusiva, all'attrice.
In subordine, chiedeva che venisse accertato il concorso di colpa della danneggiata, ai sensi del combinato disposto ex artt. 1227-2056 c.c.
3. Con ordinanza depositata in data 14.12.2022 le parti sono state inviate in mediazione delegata.
4. Considerato l'esito negativo della mediazione, sono state ammesse ed assunte le prove capitolate dalle parti.
5. All'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc.
***
La domanda spiegata dall'attrice è infondata e va rigettata in ragione di quanto di seguito esposto.
A. SULLE COORDINATE GIURIDICHE DELLA FATTISPECIE
La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. invocata dall'attrice appare quella pienamente applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, trattandosi di danno cagionato da cosa in custodia.
Differentemente dai generici casi di responsabilità aquiliana disciplinati dall'art. 2043 c.c., “la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato;
si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno” (Cass. civ., Sez. III, 08.02.2023, n. 3739).
La Suprema Corte ha altresì chiarito gli estremi del caso fortuito, “inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell' articolo 1227, comma 1 c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. civ., Sez. VI, 30.03.2022, n. 10188).
Nello specifico caso di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la Cassazione ha a lungo ritenuto che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere pagina 3 di 5 rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell' art. 1227, comma 1
o 2, c.c. ) richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (Cass. civ., Sez. III, 19.12.2022, n. 37059).
B. SUL SINISTRO E IL CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO EX ART. 1227 C.C.
All'esito della fase istruttoria, può ritenersi provata l'esistenza di un collegamento tra la caduta dell'attrice e le condizioni del tratto stradale nel quale è avvenuto il sinistro.
All'udienza del 16.02.2024, , testimone oculare del fatto, ha confermato Testimone_1 integralmente la dinamica esposta dall'attrice, riconoscendo il materiale fotografico allegato agli atti (v. doc. n. 1 parte attrice) e dichiarando: “la buca è quella raffigurata nella foto a sinistra nella parte in basso della foto” (sub 5); “confermo la dinamica del sinistro che mi si descrive” (sub 8).
Dall'esame della documentazione fotografica, emerge che il tratto stradale in questione è particolarmente dissestato, presentando anomalie evidenti, che dovevano imporre ad un utente di media diligenza di procedere con la massima attenzione.
Secondo la Suprema corte, in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, “la condotta del danneggiato che entri in interazione con il bene, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione (anche ufficiosa) dell'art. 1227 c. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga presente il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all' art. 2 Cost.”.
Quanto più la situazione di possibile danno può essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve ritenersi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nel dinamismo causale del danno, fino alla possibilità che tale comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06.02.2020, n.
2872).
Pur avendo la P.A. l'obbligo di mantenere le strade in buone condizioni, è infatti posto a carico del pedone, che percorre un tratto caratterizzato da una pavimentazione non omogenea, l'obbligo di prestare la massima attenzione (cfr. Cass. Cass. civ., Sez. VI, 06.12.2021, n. 38584).
Sulla base di quanto sopra esposto, considerato che il sinistro si è verificato alle ore 9.30 del
15.05.2019, quindi in condizioni ottimali di visibilità, su una pavimentazione sconnessa ma comunque pianeggiate e ben illuminata, il fatto va ascritto alla disattenzione dell'attrice che, usando la normale diligenza, avrebbe certamente potuto notare il tratto stradale dissestato da lei percorso, procedendo con cautela ed evitando così di incespicare nella disconnessione descritta dalla teste.
Va al riguardo evidenziato che l'avvallamento, presente nella fotografia allegata all'atto di citazione, individuato dalla teste come la buca, a causa della quale l'attrice era caduta, non era occultata e la presenza di altre persone che si dirigevano verso il mercato, non impediva all'attrice di prestare particolare attenzione al proprio incedere, procedendo in un'area caratterizzata da pagina 4 di 5 evidenti dissesti del fondo stradale.
La riferibilità del fatto, in via esclusiva, alla disattenzione dell'attrice, comporta il rigetto della domanda formulata.
C. SULLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, secondo parametri minimi considerata la semplicità della controversia ed il valore dichiarato in citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 3013/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA la domanda spiegata da per le causali di cui in motivazione. Parte_1
CONDANNA
l'attrice alla rifusione delle spese sostenute dall'Ente convenuto, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 26.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3013/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSSELLA Parte_1 C.F._1
GASBARRI, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in PESCARA, LUNGOMARE C.
COLOMBO N. 68
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO SAVERIO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCHI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in TERAMO, VIALE MAZZINI N. 6
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1 nella produzione del sinistro per cui è causa;
- per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Controparte_1
alla Piazza Italia n.
1 - escara.it - (P. Iva ), al CP_1 Email_1 CP_1 P.IVA_1 risarcimento di tutti i danni conseguenti le lesioni subite dalla Signora per Parte_1 complessivi € 40.351,50, di cui: € 29.192,00 a titolo di danno biologico risarcibile (per IP 11%), incrementato con personalizzazione del 48% del danno biologico;
€ 7.672,50 quale totale della invalidità temporanea a titolo di danno biologico temporaneo;
€ 3.487,00 per spese mediche documentate, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
- condannare la Pubblica Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni, da valutarsi in via equitativa, in conseguenza della mancata risposta all'invito a concludere la negoziazione assistita, e ciò ai sensi dell'art. 4 del d.l. 132/2014;
pagina 1 di 5 - condannare la Pubblica Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Pertanto, l'Avv. Rossella Gasbarri chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle note conclusive”; il convenuto: “piaccia alla giustizia dell'on. magistrato, in via principale:
- accertare e dichiarare che il non è responsabile della verificazione del sinistro Controparte_1 lamentato dalla sig.ra e per l'effetto, Parte_1
- rigettare la domanda attorea in ogni suo capo, poiché infondata, inconferente e improvata per le motivazioni dedotte in narrativa;
- condannare la controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
In via subordinata, disporre nella maniera che riterrà più equa e opportuna, applicando se del caso
l'ipotesi di concorso di responsabilità dell'attrice ai sensi del combinato disposto ex artt. 1227 - 2056
c.c., anche per quanto concerne gli oneri di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 29.07.2022, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara il , chiedendo che Controparte_1 fosse accertata la responsabilità dell'Ente in relazione all'infortunio a lei occorso in data
15.05.2019 quando, percorrendo a piedi Via Orazio in , intenta a raggiungere il mercato di CP_1
Portanuova, precisamente all'ingresso posto su Via Valerio Lucio, era caduta a terra a CP_1 causa di una buca presente sull'asfalto, non facilmente visibile o evitabile.
In conseguenza della caduta, l'attrice era stata trasportata, tramite ambulanza, presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di , dove le era stata riscontrata la “frattura lussazione gomito CP_1 destro”.
Dopo essere stata sottoposta ad intervento chirurgico per l'applicazione di una “protesi di capitello, resezione capsulare con ancora e fissatore esterno articolato”, all'esito di visita medico-legale, le era stata riscontrata un'invalidità permanente, da intendersi quale danno biologico e della salute, nella misura non inferiore all'11% ed un'invalidità temporanea totale di gg. 7 e parziale di giorni 44 al 75%, di giorni 50 al 50% e di giorni 50 al 25%.
Concludeva chiedendo la condanna del ex art. 2051 c.c., quale Ente Controparte_1 proprietario della pubblica strada, al risarcimento dei danni subiti quantificati nella misura di €
40.351,50, di cui € 29.192,00 a titolo di danno biologico risarcibile (per IP 11%), con personalizzazione nella misura del 48%, € 7.672,50 a titolo di invalidità temporanea ed € 3.487,00 per spese mediche documentate.
Con vittoria delle spese legali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Con comparsa depositata 17.11.2022 si costituiva il , contestando la Controparte_1 fondatezza della domanda ed assumendo che la strada, teatro dell'infortunio fosse perfettamente a norma, con andamento lineare e pianeggiante, priva di inconvenienti idonei a costituire insidia occulta ed inevitabile. pagina 2 di 5 Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, trattandosi di fatto da addebitare, in via esclusiva, all'attrice.
In subordine, chiedeva che venisse accertato il concorso di colpa della danneggiata, ai sensi del combinato disposto ex artt. 1227-2056 c.c.
3. Con ordinanza depositata in data 14.12.2022 le parti sono state inviate in mediazione delegata.
4. Considerato l'esito negativo della mediazione, sono state ammesse ed assunte le prove capitolate dalle parti.
5. All'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.2.2025 con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc.
***
La domanda spiegata dall'attrice è infondata e va rigettata in ragione di quanto di seguito esposto.
A. SULLE COORDINATE GIURIDICHE DELLA FATTISPECIE
La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. invocata dall'attrice appare quella pienamente applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, trattandosi di danno cagionato da cosa in custodia.
Differentemente dai generici casi di responsabilità aquiliana disciplinati dall'art. 2043 c.c., “la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato;
si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno” (Cass. civ., Sez. III, 08.02.2023, n. 3739).
La Suprema Corte ha altresì chiarito gli estremi del caso fortuito, “inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell' articolo 1227, comma 1 c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. civ., Sez. VI, 30.03.2022, n. 10188).
Nello specifico caso di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la Cassazione ha a lungo ritenuto che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere pagina 3 di 5 rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell' art. 1227, comma 1
o 2, c.c. ) richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (Cass. civ., Sez. III, 19.12.2022, n. 37059).
B. SUL SINISTRO E IL CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO EX ART. 1227 C.C.
All'esito della fase istruttoria, può ritenersi provata l'esistenza di un collegamento tra la caduta dell'attrice e le condizioni del tratto stradale nel quale è avvenuto il sinistro.
All'udienza del 16.02.2024, , testimone oculare del fatto, ha confermato Testimone_1 integralmente la dinamica esposta dall'attrice, riconoscendo il materiale fotografico allegato agli atti (v. doc. n. 1 parte attrice) e dichiarando: “la buca è quella raffigurata nella foto a sinistra nella parte in basso della foto” (sub 5); “confermo la dinamica del sinistro che mi si descrive” (sub 8).
Dall'esame della documentazione fotografica, emerge che il tratto stradale in questione è particolarmente dissestato, presentando anomalie evidenti, che dovevano imporre ad un utente di media diligenza di procedere con la massima attenzione.
Secondo la Suprema corte, in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, “la condotta del danneggiato che entri in interazione con il bene, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione (anche ufficiosa) dell'art. 1227 c. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga presente il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all' art. 2 Cost.”.
Quanto più la situazione di possibile danno può essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve ritenersi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso nel dinamismo causale del danno, fino alla possibilità che tale comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06.02.2020, n.
2872).
Pur avendo la P.A. l'obbligo di mantenere le strade in buone condizioni, è infatti posto a carico del pedone, che percorre un tratto caratterizzato da una pavimentazione non omogenea, l'obbligo di prestare la massima attenzione (cfr. Cass. Cass. civ., Sez. VI, 06.12.2021, n. 38584).
Sulla base di quanto sopra esposto, considerato che il sinistro si è verificato alle ore 9.30 del
15.05.2019, quindi in condizioni ottimali di visibilità, su una pavimentazione sconnessa ma comunque pianeggiate e ben illuminata, il fatto va ascritto alla disattenzione dell'attrice che, usando la normale diligenza, avrebbe certamente potuto notare il tratto stradale dissestato da lei percorso, procedendo con cautela ed evitando così di incespicare nella disconnessione descritta dalla teste.
Va al riguardo evidenziato che l'avvallamento, presente nella fotografia allegata all'atto di citazione, individuato dalla teste come la buca, a causa della quale l'attrice era caduta, non era occultata e la presenza di altre persone che si dirigevano verso il mercato, non impediva all'attrice di prestare particolare attenzione al proprio incedere, procedendo in un'area caratterizzata da pagina 4 di 5 evidenti dissesti del fondo stradale.
La riferibilità del fatto, in via esclusiva, alla disattenzione dell'attrice, comporta il rigetto della domanda formulata.
C. SULLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, secondo parametri minimi considerata la semplicità della controversia ed il valore dichiarato in citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 3013/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA la domanda spiegata da per le causali di cui in motivazione. Parte_1
CONDANNA
l'attrice alla rifusione delle spese sostenute dall'Ente convenuto, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 26.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.
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