Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01548/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03477/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3477 del 2022, proposto da
ME KT, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano notificato il 28/10/2022, con cui veniva decretata l'inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana Rif. K10/0976681, ai sensi dell'art. 9 co. 1 L. F della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata dal Sig. KT ME in data 17/02/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. CC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in data 17 febbraio 2021, presentava istanza volta alla concessione della cittadinanza italiana.
In data 27/04/2021 la Prefettura emetteva nota recante il cd. preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, che il ricorrente assumeva non essergli stata notificata.
Al fine, con provvedimento sottoscritto in data 21 ottobre 2022 veniva dichiarata la inammissibilità della istanza, atteso che “ l’interessato non ha prodotto ricevuta recante il timbro di avvenuto pagamento del bollettino postale pari a Euro 250,00 ”.
1.1. Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente -che avrebbe provveduto al pagamento della ridetta somma già nel febbraio 2021, prima della presentazione della domanda- avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione di legge – eccesso di potere – difetto/carenza di istruttoria – travisamento dei fatti – carenza di motivazione – difetto dei presupposti per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di cittadinanza, stante la pretermissione delle guarentigie procedimentali -non essendo stato comunicato al ricorrente il cd. preavviso di rigetto- tanto più pregnante nella fattispecie atteso che la previa interlocuzione con la Autorità procedente avrebbe consentito al ricorrente di agevolmente comprovare l’avvenuto pagamento della somma richiesta, in data 16 febbraio 2021.
1.2. Si costituiva con atto meramente formale la intimata Amministrazione e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto.
2. Il ricorso è fondato, tenuto altresì conto della assenza di una sostanziale attività defensionale da parte della resistente Amministrazione; ciò che non può non assumere significanza anche a’ sensi dell’art. 64 c.p.a..
2.1. E, invero, la positiva delibazione della censura afferente alla lesione delle indefettibili guarentigie difensive procedimentali del ricorrente, si appalesa vieppiù pregnante proprio in ragione:
- della concreta possibilità per il ricorrente di chiarire le circostanze relative alla documentazione contestata;
- della natura stessa della riscontrata manchevolezza, ictu oculi ac illico et immediate percepibile; ciò che avrebbe imposto alla Amministrazione di comunicarlo immediatamente all’istante, al fine di consentirgli di prontamente integrare la domanda;
- del sostanziale assolvimento dell’onere di pagamento in questione, già in data 16 febbraio 2021 -e, quindi, prima della presentazione della domanda- solo avendo il ricorrente omesso di allegare ad essa domanda la evidenza attestante tale pagamento;
- della necessità, per la stessa Amministrazione di meglio lumeggiare la fattispecie oggetto di scrutinio, tempestivamente consentendo giustappunto all’interessato la possibilità di regolarizzare la domanda, in ossequio al ben noto principio della massima acquisizione degli interessi al procedimento.
2.1.2. La mancata partecipazione procedimentale assume, nel caso di specie, valenza incidente, e non già meramente estetica, a cagione delle inequivocabili evidenze documentali, in questa sede giurisdizionale esibite - e ancor prima trasmesse alla Amministrazione a sostegno della istanza di “riesame in autotutela” del 6 dicembre 2022 - per certo idonee a diversamente orientare il processo decisionale della Amministrazione.
2.1.3. Il mancato dispiegarsi delle guarentigie procedimentali -per fatto non “colpevolmente” ascrivibile alla parte ricorrente- assume pregnanza “sostanziale”, tenuto conto della natura della carenza ascritta, agevolmente “regolarizzabile”, e dell’inoppugnabile dato sostanziale del possesso del requisito richiesto fin da epoca antecedente a quella di presentazione della istanza.
2.1.4. D’altra parte è la stessa connotazione della carenza ovvero della irregolarità ascritta ad esso ricorrente (inadempimento di matrice patrimoniale, recte mancata prova dell’adempimento) che osta alla adozione della draconiana misura di inammissibilità che ne occupa.
2.1.5. Di tale carenza e irregolarità –la cui pronta e agevole sanabilità è di intuitiva evidenza- non vi è prova in atti che il ricorrente sia stato reso tempestivamente edotto dalla resistente Amministrazione, giusta la carenza di evidenze documentali attestanti la effettiva comunicazione del preavviso di rigetto.
2.1.6. Del resto, in ossequio ai generali principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione –oltre che dei valori fondamentali informanti la partecipazione e il contraddittorio procedimentale- ragionevole si appalesa la allegazione per cui, se tempestivamente avvisato il ricorrente avrebbe potuto agevolmente procedere ad introdurre nel procedimento la quietanza che ne occupa, in tal guisa imprimendo un decisivo cambio di direzione al processo decisionale della Amministrazione.
2.2. Il contraddittorio procedimentale, che ben avrebbe potuto e dovuto essere in concreto attivato dalla resistente Amministrazione in guisa più efficace e pregnante sulla scorta delle indicazioni sopra riportate, avrebbe in definitiva potuto assumere peculiare significanza nella fattispecie de qua agitur .
2.2.1. La correlata violazione del principio della massima acquisizione degli interessi al procedimento, è stata cagionata giustappunto dalla lesione delle guarentigie difensive indefettibilmente spettanti allo straniero, che aveva irremissibilmente, e per tempo, assolto all’onere di pagamento richiesto.
2.2.2. Ciò che rientra nel munus valutativo e nel fuoco decisorio demandato a questo TAR -siccome riveniente dal prisma irradiato dalle allegazioni e dalla produzione delle parti nel presente giudizio- è giustappunto la quaestio circa:
- la sanabilità del vizio, meramente formale, in allora censurato (mancata prova dell’effettivo pagamento della somma prescritta);
- la conseguente regolarizzabilità della domanda azionata dal ricorrente;
- la effettiva, sostanziale, sussistenza dei requisiti –di tutti i requisiti- ex lege condizionanti l’accoglimento della domanda.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
TO AR, Presidente
CC MP, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC MP | TO AR |
IL SEGRETARIO