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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/05/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1663/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. (di separazione e divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c.) iscritto al N.R.G. 1663/2023 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Passamonti - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a San Benedetto del Tronto in via Piemonte n. 7;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Claudio Sestri - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Montefiore dell'Aso in Contrada San Giovanni n. 22;
***
1 i quali hanno contratto matrimonio a San Benedetto del Tronto il 19/3/2005 (atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di San Benedetto del Tronto, Anno 2005,
N. 6, Parte II, Serie A, Deleg. 2) e dei quali è stata dichiarata la separazione con sentenza n.
19/2024 emessa in data 10/1/2024 nel presente giudizio e passata in giudicato;
dalla cui unione coniugale sono nati due figli, (nato il [...]) e Controparte_1 Persona_1
(nata il [...]).
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati e Parte_1 Parte_2
, con ricorso ex artt. 473 bis. 49 e 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto
[...]
e depositato in data 21/11/2023 – hanno dato atto che dall'unione coniugale sono nati due figli, (nato il [...]) e (nata il [...]) ed hanno Controparte_1 Persona_1 congiuntamente domandato di dichiarare il divorzio tra gli stessi (all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione anch'essa richiesta nel presente giudizio ed emessa in data 10/1/2024) - alle seguenti condizioni concordate (cfr. accordo depositato in data
10/3/2025 sottoscritto personalmente dalle parti, modificato rispetto all'accordo iniziale in ragione del sopravvenuto compimento della maggiore età da parte del figlio ), Controparte_1 di seguito trascritte:
“
1. pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto;
2. affidare la Per_ figlia minorenne , collocata presso la madre, a entrambi i genitori, in modo condiviso;
3. assegnare la casa familiare in Montefiore dell'Aso alla Contrada San Giovanni n. 22 alla madre con ogni arredo e pertinenza;
il padre avrà facoltà - vista la conformazione e gli spazi dell'abitazione familiare - di abitare nella stessa per tutto il tempo che sarà necessario a reperire idoneo alloggio alternativo;
4. regolare così i tempi di frequentazione tra il padre e la figlia minorenne: 4a. dal sabato mattina dopo la scuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena;
4b. durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ogni genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive ella trascorrerà con ciascuno dei genitori fino a un massimo di tre settimane, pure non consecutive, da concordarsi
2 anticipatamente;
5. disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta mediante il versamento alla madre dell'importo complessivo di € 400,00 mensili (per 12 mensilità) da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese. Tale somma (fissata con decorrenza dal mese successivo a quello di omologazione) verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT, dal 2026, purché l'indice sia positivo;
6. porre tutte le spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate, al 50% ciascuno fra i genitori;
7. nessuna previsione di "assegno divorzile" stante l'autosufficienza dei ricorrenti e le rispettive capacità lavorativo-reddituali, nonché la durata complessiva del rapporto di matrimonio;
8. porre i due mutui familiari, il primo relativo alla casa sita in
Montefiore dell'Aso alla Contrada San Giovanni n. 22, e il secondo acceso per la precedente attività lavorativa di famiglia, a carico delle parti in misura pari al 50% sino a completa estinzione;
9. compensare integralmente le spese del giudizio”.
2. All'udienza del 3/4/2025 – sostituita dal deposito di note scritte – le parti hanno dato atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione (come da certificazione depositata in data 17/8/2024) e dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale e nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 25/3/2025 ha espresso parere favorevole.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti in conformità all'accordo raggiunto.
3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Benedetto del
Tronto il 19/3/2005 tra e - atto Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di San Benedetto del Tronto,
Anno 2005, N. 6, Parte II, Serie A, Deleg. 2;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui all'accordo sopra riportato e da intendersi ivi trascritto;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 15/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. (di separazione e divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c.) iscritto al N.R.G. 1663/2023 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Passamonti - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a San Benedetto del Tronto in via Piemonte n. 7;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Claudio Sestri - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito a Montefiore dell'Aso in Contrada San Giovanni n. 22;
***
1 i quali hanno contratto matrimonio a San Benedetto del Tronto il 19/3/2005 (atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di San Benedetto del Tronto, Anno 2005,
N. 6, Parte II, Serie A, Deleg. 2) e dei quali è stata dichiarata la separazione con sentenza n.
19/2024 emessa in data 10/1/2024 nel presente giudizio e passata in giudicato;
dalla cui unione coniugale sono nati due figli, (nato il [...]) e Controparte_1 Persona_1
(nata il [...]).
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati e Parte_1 Parte_2
, con ricorso ex artt. 473 bis. 49 e 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto
[...]
e depositato in data 21/11/2023 – hanno dato atto che dall'unione coniugale sono nati due figli, (nato il [...]) e (nata il [...]) ed hanno Controparte_1 Persona_1 congiuntamente domandato di dichiarare il divorzio tra gli stessi (all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione anch'essa richiesta nel presente giudizio ed emessa in data 10/1/2024) - alle seguenti condizioni concordate (cfr. accordo depositato in data
10/3/2025 sottoscritto personalmente dalle parti, modificato rispetto all'accordo iniziale in ragione del sopravvenuto compimento della maggiore età da parte del figlio ), Controparte_1 di seguito trascritte:
“
1. pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto;
2. affidare la Per_ figlia minorenne , collocata presso la madre, a entrambi i genitori, in modo condiviso;
3. assegnare la casa familiare in Montefiore dell'Aso alla Contrada San Giovanni n. 22 alla madre con ogni arredo e pertinenza;
il padre avrà facoltà - vista la conformazione e gli spazi dell'abitazione familiare - di abitare nella stessa per tutto il tempo che sarà necessario a reperire idoneo alloggio alternativo;
4. regolare così i tempi di frequentazione tra il padre e la figlia minorenne: 4a. dal sabato mattina dopo la scuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena;
4b. durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ogni genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive ella trascorrerà con ciascuno dei genitori fino a un massimo di tre settimane, pure non consecutive, da concordarsi
2 anticipatamente;
5. disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta mediante il versamento alla madre dell'importo complessivo di € 400,00 mensili (per 12 mensilità) da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese. Tale somma (fissata con decorrenza dal mese successivo a quello di omologazione) verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT, dal 2026, purché l'indice sia positivo;
6. porre tutte le spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate, al 50% ciascuno fra i genitori;
7. nessuna previsione di "assegno divorzile" stante l'autosufficienza dei ricorrenti e le rispettive capacità lavorativo-reddituali, nonché la durata complessiva del rapporto di matrimonio;
8. porre i due mutui familiari, il primo relativo alla casa sita in
Montefiore dell'Aso alla Contrada San Giovanni n. 22, e il secondo acceso per la precedente attività lavorativa di famiglia, a carico delle parti in misura pari al 50% sino a completa estinzione;
9. compensare integralmente le spese del giudizio”.
2. All'udienza del 3/4/2025 – sostituita dal deposito di note scritte – le parti hanno dato atto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione (come da certificazione depositata in data 17/8/2024) e dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale e nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 25/3/2025 ha espresso parere favorevole.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti in conformità all'accordo raggiunto.
3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Benedetto del
Tronto il 19/3/2005 tra e - atto Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di San Benedetto del Tronto,
Anno 2005, N. 6, Parte II, Serie A, Deleg. 2;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui all'accordo sopra riportato e da intendersi ivi trascritto;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 15/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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