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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 531/2024
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 531/2024;
rilevato che l'udienza del 23.05.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.;
preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta e letto l'art. 429 c.p.c., decide la controversia mediante pubblicazione del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 1 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Valentina
Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa introdotta con ricorso avverso ordinanza ingiunzione iscritta al numero 531 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
(RC), alla via Salvatore Furfaro n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Alvaro che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Città CP_2
Metropolitana di in alla via Crocifisso n. 1, Controparte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Miceli in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Comune , c.f. , in persona del Sindaco pro-tempore, con CP_3 P.IVA_2
sede in Bianco (RC) alla Piazza Cinque Martiri;
RESISTENTE CONTUMACE
- 2 - Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione dell'U.O.A. Polizia
Metropolitana di Reggio Calabria avente prot. n. 34504 del 16/04/2024 notificata al ricorrente in data 23.04.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell'U.O.A. Polizia Metropolitana di Reggio Calabria avente prot. n.
34504 del 16.04.2024, notificata al ricorrente in data 23.04.2024, con la quale la
[...]
ha ingiunto al ricorrente il pagamento della somma Controparte_1
totale di euro 615,60 (comprese di spese di notifica), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art.192, comma 1, in relazione all'art. 255 del D.
Lgs. 152/2006, accertata con verbale n. 06/2022 Prot. N. 8897/2022 redatto il
21.07.2022 negli Uffici del Comando di polizia locale del Comune di . CP_3
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha lamentato:
1. l'insussistenza della condotta contestatagli, ritenendo non configurabile un'ipotesi di “abbandono” dei rifiuti, non avendo mai avuto l'intenzione di disfarsi degli stessi, i quali sono stati riposti nell'apposito secchio davanti all'ingresso del , per la durata Parte_2
di circa 24 ore, in segno di protesta nei confronti dell'amministrazione comunale;
2.
l'ingiustificato discostamento dal minimo edittale per la comminazione della sanzione amministrativa. Ciò dedotto, l'opponente ha concluso chiedendo al Tribunale di
“annullare l'ordinanza di ingiunzione dell'U.O.A. Polizia Metropolitana di Reggio Calabria avente prot. n. 34504 del 16/04/2024 notificata al ricorrente in data 23.04.2024, con condanna a carico di parte resistente, al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, da distrarsi”.
Con il decreto del 05.06.2024, rigettata la richiesta di sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata per assenza del periculum in mora, è stata fissata l'udienza di trattazione della causa del 28.10.2024.
Con atto depositato il 18.10.2024, si è costituita in giudizio la
[...]
, la quale ha eccepito l'infondatezza dei motivi di Controparte_1
opposizione del ricorrente, evidenziando che parte opponente non ha contestato la
- 3 - sussistenza della violazione accertata, e ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione.
Non si è costituito in giudizio il , nonostante la rituale notifica Parte_2
a carico della Cancelleria, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 20.11.2024, il Giudice, disattese le richieste istruttorie, ha rinviato la causa, ritenuta matura per la decisione, per discussione e decisione, disponendo la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
§ 2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
§ 2.1 Quanto al primo motivo di opposizione, è necessario premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza costante della Corte di legittimità, «nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria,
l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 07.03.2007, conforme a Cass. n. 5095/99).
Nel caso in esame, l'Amministrazione resistente ha dimostrato l'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione dell'art. 192, comma 1, D. Lgs. 152/2006 producendo in giudizio il verbale di accertamento tecnico del 18.07.2022, con il quale
è stato accertato, attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza di Piazza
Cinque Martiri del Comune di , che il 16.07.2022, alle ore 14:14, l'odierno CP_3
ricorrente ha abbandonato dei rifiuti, consistenti in un mastello di rifiuti solidi urbani, davanti all'ingresso del Municipio.
Del resto, la condotta accertata nel verbale suddetto non è stata contestata dal ricorrente, il quale ha ammesso di aver depositato un mastello nelle circostanze di luogo e di fatto indicate nel verbale, adducendo delle ragioni giustificatrici al proprio comportamento e contestando la configurabilità dell'illecito amministrativo.
- 4 - In particolare, il ricorrente ha rappresentato, da un lato, di aver provveduto al recupero del mastello lasciato all'ingresso della casa comunale il giorno successivo, con una deposito in area pubblica dello stesso per un periodo di tempo limitato, inferiore a 24 ore, e, dall'altro, che il proprio comportamento è stato mosso dalla volontà di manifestare il suo dissenso alla mala gestio amministrativa, stante la mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani nei mesi da maggio a luglio 2022 nel Comune di
. CP_3
La circostanza che il mastello sia stato abbandonato per meno di 24 ore
(circostanza in contrasto con quanto sostenuto nelle memorie difensive inviate all'amministrazione ingiungente al fine di ottenere l'annullamento del verbale di accertamento - all. 2 al ricorso - ove il trasgressore ha affermato di aver prelevato il mastello alle ore 21:15 circa del 17.07.2022, quindi dopo 31 ore), oltre a essere irrilevante ai fini di causa, non ha trovato riscontro probatorio nel giudizio. In particolare, il ricorrente non ha formulato richieste istruttorie per provare il ritiro del mastello (si ribadisce in tale sede l'inammissibilità dell'interrogatorio formale deferito a se stesso, come indicato nell'ordinanza del 20.11.2024) né ha prodotto alcun documento a sostegno dell'allegazione.
Tuttavia, la dimostrazione del ritiro del mastello non avrebbe impedito la configurazione dell'elemento oggettivo dell'illecito in esame, che punisce l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo, senza ancorarli al dato temporale, potendo al più rilevare in ordine alla configurazione dell'abbandono o del deposito incontrollato (parimenti puniti).
In merito, va condivisa l'affermazione per cui «il discrimine tra l'abbandono di rifiuti
e il deposito incontrollato deve essere rintracciato nella prospettazione finalistica del comportamento sanzionato: nel primo caso il rifiuto è rilasciato nell'ambiente disinteressandosi definitivamente della sua sorte, nell'ipotesi di deposito incontrollato esso viene accumulato temporaneamente in vista di una successiva movimentazione rientrante in ulteriori fasi di gestione di rifiuti. In buona sostanza, a differenza dell'abbandono e della discarica, il deposito rappresenta non una forma di dismissione, ma di gestione del rifiuto, preventiva rispetto al successivo smaltimento o recupero» (cfr. Tribunale Napoli Nord, Sez. I, 04/04/2016, n.
709), per cui, nel caso in esame, anche volendo aderire alla tesi del ricorrente (che, si
- 5 - ribadisce, non ha trovato riscontro probatorio), si configurerebbe l'ipotesi di deposito incontrollato, sanzionata dallo stesso art. 192, comma 1, D. Lgs. 152/2006.
Quanto all'elemento soggettivo, va premesso che «In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa» (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 24081 del 26/09/2019).
Il ricorrente non ha provato di aver agito senza colpa.
Lo stesso, infatti, si è limitato ad allegare di non aver agito con l'intento di inquinare il suolo, ritenendo di aver apposto i rifiuti dinnanzi al Municipio per protestare nei confronti della pubblica amministrazione. La circostanza (non sorretta da alcun dato probatorio) che il mastello sarebbe stato depositato sul suolo pubblico per protesta, invero, non è idonea a escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo, né può configurare una scriminante. L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, secondo la previsione dell'art. 4 L. n. 689 del 1981, infatti, postula, in applicazione degli artt. 50 e s.s. c.p. che fissano i principi generali della materia, la sussistenza di uno stato di necessità, dell'adempimento di un dovere ovvero dell'esercizio di un diritto, i quali non sono stati allegati dal ricorrente né possono astrattamente ritenersi configurabili nel caso in esame.
§ 2.2 Quanto alla doglianza in ordine all'ammontare della sanzione, va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in caso di reiezione dell'opposizione relativamente alla legittimità del provvedimento impugnato, il giudice è legittimato a determinare, in senso migliorativo per l'opponente, la misura della sanzione, recependo le considerazioni svolte al riguardo dall'interessato, e ciò anche nell'ipotesi in cui la P.A. sia tenuta per legge a determinare la sanzione con un limite non inferiore ad una data soglia (cfr. Cass. 17 novembre 1999, n. 12747; Sez.
3, Sentenza n. 5675 del 05.05.2000). Ne consegue che «allorquando la legge stabilisce per un illecito amministrativo una sanzione pecuniaria prevedendone il minimo ed il massimo, la medesima è corretta se applicata entro tali limiti;
la determinazione in concreto della sanzione nei limiti indicati rientra nella valutazione del giudice di merito, il quale deve tener conto non solo degli elementi obbiettivi della violazione, ma anche di quelli soggettivi indicati nell'articolo
- 6 - 11 della legge n. 689 del 1981» (Cass. Sez. 3, 19.04.2000, n. 5070). Occorre tener conto, inoltre, che «poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza - ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, ove
l'opponente si sia limitato a lamentare l'eccessività della sanzione stessa senza dedurre elementi specifici che possano indurre ad apprezzare la violazione con minor rigore, può ritenere congrua una somma prossima alla metà del massimo della sanzione edittale» (Cass. Sez. 1,
10.12.2003, n. 18811) e che: «in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, ne' la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta;
ove poi l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, deve ritenersi corretto il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale
o, se più favorevole, al doppio del minimo» (Cass. Sez. 1, 24.03.2004, n. 5877, conf. Cass.
04.11.1998, n. 11054; Cass. 10.12.1996, n. 10976; Cass. 22.06.2001, n. 8532).
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto che non sono stati offerti elementi in corso di giudizio a cui ancorare la valutazione della gravità della condotta, può essere confermata la previsione della sanzione nella misura individuata ai sensi dell'art. 16
L. 689/1981.
§ 3. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, nel rapporto tra l'opponente e , vanno posta a Controparte_1
carico del primo e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione fino ad euro € 1.100,00 (individuato facendo riferimento al petitum), applicando i
- 7 - valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, ed escludendo la fase istruttoria in quanto non esperita.
Nulla per le spese, invece, nel rapporto tra il ricorrente e il , Parte_2
attesa la contumacia di quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del
19/06/2018, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del;
Parte_2
2. rigetta il ricorso;
3. condanna , al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro Parte_1
231,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, in favore della;
Controparte_1
4. nulla per le spese tra il ricorrente e il . Parte_2
Così deciso in Locri, il 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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