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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4834/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice Relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4834 /2021 R.G., avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
promossa da
(c.f. ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]-P. 1, elettivamente domiciliata in FLORIDIA,
CORSO GIUSEPPE DI VITTORIO N. 31, presso lo studio dell'avv. FINOCCHIARO
TERESA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/10/1965 ed ivi residente in [...];
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto dell'1.4.2022);
pagina 1 di 6 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'8/05/2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 19.10.2021 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in SOLARINO in data 30.9.1988, nel corso del quale sono nati i figli
[...] Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e , maggiorenne ma non Per_2 autosufficiente. Chiedeva, altresì, di confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, quale proprietaria, e di porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla medesima la somma mensile di euro 300,00 a titolo di assegno divorzile, allegando al riguardo un peggioramento delle proprie capacità economiche rispetto al momento della pronuncia della separazione.
Esponeva la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con decreto di omologa (n. 527/2015) del Tribunale di Siracusa, depositato in data 27.11.2015, e di non essersi più riconciliata con lui.
All'udienza del 18.1.2022 il Presidente, sentiva la ricorrente, la quale ribadiva la volontà di addivenire al divorzio;
quindi, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, nè compariva personalmente ed impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni che regolano la separazione, nominava il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 24.5.2022.
Ritualmente notificato al convenuto il verbale dell'udienza presidenziale e l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., all'udienza di trattazione il Giudice Istruttore ne dichiarava la contumacia e concedeva a parte attrice i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 24.1.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza dell'8.5.2025, acquisita la documentazione pagina 2 di 6 offerta in produzione da parte attrice (che precisava le conclusioni come in atti), la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio
Ritiene il Tribunale, alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite, che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SOLARINO in data
30.9.1988, si sono separati, presentandosi innanzi al Presidente il 12.11.2015, con decreto di omologa (n. 527/2015) del Tribunale di Siracusa, depositato in data 27.11.2015.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 19.10.2021), non avendo l'attrice avuto più contatti con il marito dalla separazione, nè essendosi del resto il convenuto costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve, infatti, ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La casa coniugale
La casa coniugale di proprietà della ricorrente potrà rimanere alla stessa assegnata per viverci unitamente al figlio maggiorenne e non economicamente indipendente.
L'assegno divorzile
Parte attrice chiede attribuirsi un assegno divorzile in suo favore della misura di € 300,00 mensili, deducendo di non avere mezzi adeguati per provvedere alle proprie esigenze di vita e di essere impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive essendosi sempre dedicata alla cura della famiglia ed essendo priva, pertanto, di competenze professionali da mettere utilmente a frutto, unitamente alla non giovane età (anni 57). Deduce, poi, di aver subito, dalla pronuncia della separazione, un peggioramento delle proprie capacità economiche, avendo perso l'attività lavorativa (cessazione attività lavorativa avvenuta in data 31.5.2022, come si evince dalla certificazione UNILAV agli atti).
Ciò posto, in punto di diritto, occorre precisare quanto segue.
pagina 3 di 6 Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'assegno divorzile, cui è riconosciuta una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa, presuppone, l'accertamento di uno squilibrio effettivo delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 21926/2019). In applicazione dei richiamati principi, pertanto, una volta accertata l'esistenza di una “rilevante disparità” tra le situazioni reddituali delle parti occorre verificare che tale disparità rappresenti la conseguenza di scelte di vita familiare e di sacrifici di aspettative professionali e reddituali del coniuge richiedente l'assegno. Della prova di tale sperequazione reddituale e della sua “causa” è onerato, poi, il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato (da ultimo,
Cassazione civile sez. I, 17/04/2019, n.10782).
Sostanzialmente, per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi della loro attuale situazione economico-reddituale (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla comparazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se la disparità economico reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio - alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro -considerando altresì la durata del vincolo coniugale, che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
Ebbene, in applicazione dei richiamati principi, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970 per il riconoscimento in favore della sig.ra dell'assegno divorzile. Pt_1
pagina 4 di 6 Ed invero, dagli elementi acquisiti in atti e dalle allegazioni della ricorrente, si ritiene, innanzitutto, sussistere una sproporzione reddituale tra le parti.
precedentemente priva di occupazione lavorativa per essersi sempre Parte_1
occupata della famiglia e dei figli, risulta essersi inserita nel mondo del lavoro solo in data
27.12.2019, quando è stata assunta presso l'Associazione Culturale il Girasole (cfr. certificazione UNILAV e certificazione unica 2023); tuttavia, dal 31.05.2022, ha perso il lavoro, rimanendo nuovamente disoccupata (come da documentazione in atti).
, invece, stando a quanto riferito da parte attrice, sulle cui Controparte_1
dichiarazioni non vi è motivo di dubitare, ha sempre svolto l'attività di operaio nel settore dell'edilizia.
La famiglia, dunque, si è sempre sostenuta, per scelta comune dei coniugi, sui redditi del marito, che, infatti, in sede di separazione si è obbligato a versare alla moglie, evidentemente coniuge debole, la somma di 150,00 euro. D'altro canto, il non CP_1 costituendosi non ha fornito diversi elementi di valutazione (quali ad esempio l'intervenuta assenza di capacità reddituale) rispetto a quelli così acquisiti.
Fatta tale necessaria premessa in ordine all'an dell'assegno divorzile, quanto alla determinazione del quantum, reputa il Collegio congruo determinare l'assegno divorzile per la moglie nella misura mensile di € 150,00.
Detto importo, concordato, in sede di separazione, dalle parti in considerazione delle rispettive capacità economiche (la allora, come oggi ,era priva di occupazione) ed, Pt_1
evidentemente, del tenore di vita della famiglia, appare ancora oggi (in assenza di elementi da cui desumere l'effettivo e concreto reddito del resistente e, comunque, della rilevata capacità della di inserirsi nel mondo lavorativo, anche in considerazione dell'età Pt_1
non avanzata) somma equa, in assenza, allo stato attuale, di reddito da parte della ricorrente e tenuto conto del ruolo rivestito dalla nella cura della famiglia. Pt_1
Le spese di lite
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili, attesa la mancata costituzione del convenuto ed il carattere necessario della pronuncia.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in SOLARINO il 30/09/1988, tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Controparte_1
stato civile del Comune di SOLARINO dell'anno 1988, al n. 35, Parte II, serie A;
2. assegna la casa familiare alla ricorrente;
3. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla moglie in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 150,00 a titolo di assegno divorzile ex art. 5 l. n. 898/1970, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLARINO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
5. spese di lite irripetibili;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 14.05.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice Relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4834 /2021 R.G., avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
promossa da
(c.f. ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]-P. 1, elettivamente domiciliata in FLORIDIA,
CORSO GIUSEPPE DI VITTORIO N. 31, presso lo studio dell'avv. FINOCCHIARO
TERESA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/10/1965 ed ivi residente in [...];
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto dell'1.4.2022);
pagina 1 di 6 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'8/05/2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 19.10.2021 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in SOLARINO in data 30.9.1988, nel corso del quale sono nati i figli
[...] Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e , maggiorenne ma non Per_2 autosufficiente. Chiedeva, altresì, di confermare l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, quale proprietaria, e di porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla medesima la somma mensile di euro 300,00 a titolo di assegno divorzile, allegando al riguardo un peggioramento delle proprie capacità economiche rispetto al momento della pronuncia della separazione.
Esponeva la ricorrente di essersi separata consensualmente dal marito con decreto di omologa (n. 527/2015) del Tribunale di Siracusa, depositato in data 27.11.2015, e di non essersi più riconciliata con lui.
All'udienza del 18.1.2022 il Presidente, sentiva la ricorrente, la quale ribadiva la volontà di addivenire al divorzio;
quindi, preso atto che il resistente, benché ritualmente citato, non si costituiva, nè compariva personalmente ed impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni che regolano la separazione, nominava il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 24.5.2022.
Ritualmente notificato al convenuto il verbale dell'udienza presidenziale e l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., all'udienza di trattazione il Giudice Istruttore ne dichiarava la contumacia e concedeva a parte attrice i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 24.1.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza dell'8.5.2025, acquisita la documentazione pagina 2 di 6 offerta in produzione da parte attrice (che precisava le conclusioni come in atti), la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio
Ritiene il Tribunale, alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite, che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SOLARINO in data
30.9.1988, si sono separati, presentandosi innanzi al Presidente il 12.11.2015, con decreto di omologa (n. 527/2015) del Tribunale di Siracusa, depositato in data 27.11.2015.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 19.10.2021), non avendo l'attrice avuto più contatti con il marito dalla separazione, nè essendosi del resto il convenuto costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve, infatti, ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La casa coniugale
La casa coniugale di proprietà della ricorrente potrà rimanere alla stessa assegnata per viverci unitamente al figlio maggiorenne e non economicamente indipendente.
L'assegno divorzile
Parte attrice chiede attribuirsi un assegno divorzile in suo favore della misura di € 300,00 mensili, deducendo di non avere mezzi adeguati per provvedere alle proprie esigenze di vita e di essere impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive essendosi sempre dedicata alla cura della famiglia ed essendo priva, pertanto, di competenze professionali da mettere utilmente a frutto, unitamente alla non giovane età (anni 57). Deduce, poi, di aver subito, dalla pronuncia della separazione, un peggioramento delle proprie capacità economiche, avendo perso l'attività lavorativa (cessazione attività lavorativa avvenuta in data 31.5.2022, come si evince dalla certificazione UNILAV agli atti).
Ciò posto, in punto di diritto, occorre precisare quanto segue.
pagina 3 di 6 Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'assegno divorzile, cui è riconosciuta una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa, presuppone, l'accertamento di uno squilibrio effettivo delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 21926/2019). In applicazione dei richiamati principi, pertanto, una volta accertata l'esistenza di una “rilevante disparità” tra le situazioni reddituali delle parti occorre verificare che tale disparità rappresenti la conseguenza di scelte di vita familiare e di sacrifici di aspettative professionali e reddituali del coniuge richiedente l'assegno. Della prova di tale sperequazione reddituale e della sua “causa” è onerato, poi, il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato (da ultimo,
Cassazione civile sez. I, 17/04/2019, n.10782).
Sostanzialmente, per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi della loro attuale situazione economico-reddituale (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla comparazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se la disparità economico reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio - alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro -considerando altresì la durata del vincolo coniugale, che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
Ebbene, in applicazione dei richiamati principi, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970 per il riconoscimento in favore della sig.ra dell'assegno divorzile. Pt_1
pagina 4 di 6 Ed invero, dagli elementi acquisiti in atti e dalle allegazioni della ricorrente, si ritiene, innanzitutto, sussistere una sproporzione reddituale tra le parti.
precedentemente priva di occupazione lavorativa per essersi sempre Parte_1
occupata della famiglia e dei figli, risulta essersi inserita nel mondo del lavoro solo in data
27.12.2019, quando è stata assunta presso l'Associazione Culturale il Girasole (cfr. certificazione UNILAV e certificazione unica 2023); tuttavia, dal 31.05.2022, ha perso il lavoro, rimanendo nuovamente disoccupata (come da documentazione in atti).
, invece, stando a quanto riferito da parte attrice, sulle cui Controparte_1
dichiarazioni non vi è motivo di dubitare, ha sempre svolto l'attività di operaio nel settore dell'edilizia.
La famiglia, dunque, si è sempre sostenuta, per scelta comune dei coniugi, sui redditi del marito, che, infatti, in sede di separazione si è obbligato a versare alla moglie, evidentemente coniuge debole, la somma di 150,00 euro. D'altro canto, il non CP_1 costituendosi non ha fornito diversi elementi di valutazione (quali ad esempio l'intervenuta assenza di capacità reddituale) rispetto a quelli così acquisiti.
Fatta tale necessaria premessa in ordine all'an dell'assegno divorzile, quanto alla determinazione del quantum, reputa il Collegio congruo determinare l'assegno divorzile per la moglie nella misura mensile di € 150,00.
Detto importo, concordato, in sede di separazione, dalle parti in considerazione delle rispettive capacità economiche (la allora, come oggi ,era priva di occupazione) ed, Pt_1
evidentemente, del tenore di vita della famiglia, appare ancora oggi (in assenza di elementi da cui desumere l'effettivo e concreto reddito del resistente e, comunque, della rilevata capacità della di inserirsi nel mondo lavorativo, anche in considerazione dell'età Pt_1
non avanzata) somma equa, in assenza, allo stato attuale, di reddito da parte della ricorrente e tenuto conto del ruolo rivestito dalla nella cura della famiglia. Pt_1
Le spese di lite
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili, attesa la mancata costituzione del convenuto ed il carattere necessario della pronuncia.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in SOLARINO il 30/09/1988, tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Controparte_1
stato civile del Comune di SOLARINO dell'anno 1988, al n. 35, Parte II, serie A;
2. assegna la casa familiare alla ricorrente;
3. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla moglie in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 150,00 a titolo di assegno divorzile ex art. 5 l. n. 898/1970, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLARINO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
5. spese di lite irripetibili;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 14.05.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6