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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/10/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Agraria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. G. Segna Presidente
dott. G. Passarelli Giudice
dott. E. Poli Giudice
dott. A. Facinelli Esperto
dott. M. Stenico Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1352/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. KULJA IRISA e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv. KULJA IRISA
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FANFARILLO NOEMI e Parte_2 C.F._2
RT NZ ( ) VIA DELLA RUPE 38017 MEZZOLOMBARDO;
C.F._3 elettivamente domiciliato in *VIA DELLA RUPE 10 38017 MEZZOLOMBARDO presso lo studio dell'avv. FANFARILLO NOEMI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
RICORRENTE: in via preliminare di rito: - Rilevato la mancanza e/o insufficienza tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 01.09.11 n. 150, dichiarare l'improponibilità dalle domande del procedimento monitorio R.g. 902/2025 Tribunale di Trento, sez. specializzata pagina 1 di 8 Agraria e per effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 334/2025 DD. 23.04.2025 notificato in data 28.04.2025.
In via preliminare e nel merito: - dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 e
642 c.p.c. e disporre ai sensi dell'ar.t 649 c.p.c la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 334/2025 dd. 23.04.2025 R.g. 902/2025 Tribunale Trento, sez. specializzata Agraria e in via cautelare e urgente, anche inaudita altera parte, considerato la non genuinità della prova offerta.
- Revocare integralmente e/o annullare e/o dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 335/2025 RG. 902/2025 per infondatezza dell'an e del quantum per i motivi esposti in narrativa, accertando che nulla è dovuto dall'odierno opponente. In via subordinata:
- contenersi l'entità delle somme ex adverso richieste nei limiti delle sole voci giuridicamente rilevanti e compiutamente dimostrate.
In via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale del convenuto opposto ed a mezzo testi sulle circostanze allegate nell'atto, esclusi i fatti ammessi, quelli documentati ed ogni eventuale giudizio. Testi: Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
Ulteriori testi e capitoli di prova riservati a seguito della difesa che la controparte vorrà assumere, nonché prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi.
CONVENUTO: nel merito: rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e le domande tutte ivi svolte con conferma integrale del Decreto Ingiuntivo opposto n.
334/2025 emesso dal Tribunale di Trento in data 23.04.2025 per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
In via istruttoria: Senza invertire l'onere probatorio incombente sulla controparte si chiede di essere ammessi alla prova per testi e per interrogatorio formale di sulle seguenti Parte_1
circostanze: 1) Vero che e sottoscrivevano in data 4.01.2022 Parte_2 Parte_1 contratto di affitto relativo alla p.f. 948/16 in C.C. Mezzocorona di mq 16706 coltivata a vigneto specializzato ed in data 12.01.2023 altro contratto di affitto riguardante le pp.ff. 210/7
– 219 – 221/4 – 221/6 – 929/68 – 1654/2 – 1654/3 – 1654/5 in C.C. Mezzocorona di mq 70.950 coltivata a vigneto specializzato irriguo;
pp.edd. 151/1 sub 1 – 151/1 sub 2 – 889 sub 1 – 1164 sub 57 p.m. 57 tutte per il ricovero di macchine agricole;
pp.ff. 948/17 – Controparte_1
pagina 2 di 8 948/28 – 948/37 – 948/44 – 1634 – 1657 – 173/1 – 929/102 in C.C. Mezzocorona terreni coltivati a vigneto specializzato;
pp.ff. 947/1 – 947/2 – 947/3 – 947/4 – 947/5 – 949/13 e ½ della p.f. 947/7 in costituenti terreni coltivati a vigneto specializzato;
2) Vero che i CP_2
canoni di locazioni venivano concordemente determinati in € 9.000,00 quanto al contratto sottoscritto il 04.01.2022 ed in € 91.000,00 quanto al contratto sottoscritto in data 12.01.2023 da versare da posticipatamente entro l'11 novembre di ogni anno;
3) Vero che in Parte_1 occasione delle trattative fra e volte alla sottoscrizione del Parte_1 Parte_2 secondo contratto di affitto questi concordavano che avrebbe fatto eseguire le Parte_2
potature anticipate delle vigne ad opera di braccianti agricoli assunti dalla sua azienda i cui costi sarebbero poi stati rimborsati da 4) Vero che sempre nel corso delle Parte_1
trattative chiedeva a un prestito che gli permettesse di dare avvio Parte_1 Parte_2 all'attività agricola per suo conto;
5) Vero che vendeva a dei Parte_2 Parte_1
prodotti fitosanitari al prezzo di € 908,00 + Iva al 10% nonché un mezzo agricolo al prezzo di €
10.000,00; 6) Vero che in data 23.02.2023 e si incontravano per Parte_1 Parte_2 definire esattamente gli importi che il primo avrebbe dovuto restituire al secondo e le tempiste dei relativi pagamenti;
7) Vero che in data 23.02.2023 veniva quindi sottoscritto da Pt_1 il doc. all. n. 2 ove si pattuiva che: - avrebbe prestato al nipote la
[...] Parte_2 Pt_1
somma di € 100.000,00 (poi effettivamente corrisposta con due bonifici bancari di € 50.00,00 cadauno in data 24.02.2023 doc. all. 13); - avrebbe rimborsato a i Parte_1 Parte_2
costi da questo sostenuti per la potatura delle vigne effettuata da braccianti agricoli
[...]
NI UE, ancora suoi dipendenti per costi Pt_3 Tes_4 CP_3 quantificati in complessivi € 23.023,00 (doc. 14); - avrebbe rimborsato allo zio le Parte_1
spese di registrazione di entrambi i contratti di affitto;
- avrebbe venduto a Parte_2 un mezzo agricolo al prezzo stimato di € 20.000,00 e che questo gli avrebbe però versato Pt_1
la sola somma di € 10.000,00; - avrebbe acquistato da prodotti Parte_1 Parte_2 fitosanitari che questo aveva in giacenza al prezzo di € 908,00 + Iva al 10% come da fattura emessa (doc. 15). 8) Vero che dopo aver concordato detti importi si obbligava a Parte_1
restituirli a entro la scadenza dei contratti (quindi l'11.11.2024) il tutto per Parte_2
l'importo complessivamente quantificato in € 134.501,80; 9) Vero che in data 24.02.2023
versava a la somma complessiva di € 100.000,00 come da Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 8 contabili allegate sub doc. 13; 10)Vero che rimaneva moroso nel pagamento dei Parte_1
canoni relativi al primo anno di affittanza e scaduti nel novembre del 2023; 11) Vero che nel tentativo di trovare una soluzione bonaria in data 16.02.2024 si teneva un incontro alla presenza del commercialista dott. della signora CP_4 Parte_4 Pt_1 mentre sopraggiungeva in una fase finale dell'incontro; 12)Vero che in
[...] Parte_2
occasione di detto incontro alla presenza del dott. e della signora CP_4 Pt_4
riconosceva sia di essere rimasto moroso nel pagamento dei canoni di
[...] Parte_1 affitto, sia di avere un debito nei confronti dello zio della somma portata nel Parte_2
doc. 2 per complessivi € 134.501,80; 13)Vero che in tale occasione chiedeva uno Parte_1 sconto sul dovuto sostenendo di aver sostenuto per suo conto costi e spese per lo svolgimento dell'attività agricola e proponeva il versamento della somma di € 111.000,00 a tacitazione del debito portato nel doc. all. 2; 14)Vero che in tale incontro proponeva il Parte_1
pagamento della somma di € 211.000,00 di cui € 111.000,00 per il prestito di cui alla convenzione ed € 100.000,00 per i canoni arretrati e scaduti a novembre 2023; 15)Vero che il dott. appuntava la proposta avanzata da nel doc. 11 che si CP_4 Parte_1
rammostra al teste;
16)Vero che nei termini della proposta proponeva inoltre il Parte_1 versamento della somma di € 211.000,00 l'anno successivo, senza prestare garanzie e con la pretesa che rinnovasse l'affitto dei fondi ad un canone ridotto del 50%; Parte_2
17)Vero che sopraggiungeva all'incontro solo in una fase finale e rifiutava la Parte_2
proposta così come avanzata da 18)Vero che per la gestione dell'attività agricola Parte_1
sui fondi oggetto di contratto utilizzava mezzi agricoli, immobili, rimesse ed Parte_1 attrezzi vari tutti di proprietà di;
19) Vero che NI UE, , Parte_2 CP_3
e hanno lavorato nei fondi agricoli affittati da e sono Tes_4 Parte_3 Parte_1 stati retribuiti per l'attività prestata da;
20)Vero che alla scadenza dei contratti Parte_2
ovvero l'11.11.2024 i fondi venivano riconsegnati da a con danni Parte_1 Parte_2 sia alle colture che ai mezzi agricoli;
21)Vero che mai ha autorizzato Parte_2 Pt_1
ad eseguire lavori e/o cambi di colture sui fondi agricoli affittati;
22)Vero che ad oggi
[...]
deve ancora restituire le chiavi e dei telecomandi dei vari garage e ricoveri dei Parte_1 mezzi agricoli;
23)Vero che il bonifico effettuato in data 17.10.2025 è relativo al pagamento dei canoni relativi scaduti nel novembre 2023 azionati con altro Decreto Ingiuntivo n.
pagina 4 di 8 662/2024; 24)Vero che il bonifico dell'importo di € 100.000,00 effettuato da in Parte_1
data 31.2024 è relativo al pagamento dei canoni di affitto scaduti nel novembre 2024; Si indicano sin d'ora testimoni da escutere sulle circostanze di cui in narrativa i signori: Pt_4
, dott. , ,
[...] Parte_5 Parte_6 CP_4 Persona_1 CP_3
Ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale ex adverso Parte_7
richiesta perché irrituale atteso che controparte non né nelle istanze istruttorie né nella narrativa dell'atto non ha specificato neppure genericamente i fatti sui quali sentire i testi indicati.
In ogni caso: con condanna di controparte alla refusione delle spese, compensi di cui al presente giudizio ivi compresa la fase relativa alla istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecutorietà.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.6.2025 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_8
ingiuntivo n.902/2025 in forza del quale era stato condannato a pagare a la Parte_2 somma di € 134.501,80, oltre alle spese delle procedura, in forza dell'atto di riconoscimento di debito dd. 23.2.2023.
Ha, preliminarmente, eccepito l'improponibilità del decreto ingiuntivo per mancato esperimento del preventivo tentativo di conciliazione ex art. 11 D.Lgs. n.150/2011.
Ha affermato che il decreto ingiuntivo era stato emesso in mancanza dei presupposti di legge;
invero, la scrittura privata chiamata “convenzione” era del tutto generica ed era stata alterata.
In particolare, dopo i termini “si conviene quanto segue” era stata aggiunta la frase “fra Pt_2
e ; alla frase “detto importo di 134.501,80 verrà restituito alla fine del contratto”
[...] Pt_1 era stato aggiunto “da ”. Parte_1
Ha precisato di non dovere alcuna somma a controparte, ma di vantare un credito di €
25.298,88 per il rinnovo dei vigneti.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Con comparsa dd. 10.9.2025 si è costituito asserendo che, con contratto di Parte_2
affitto dd. 4.1.2022, aveva concesso in affitto al ricorrente la p.f. 948/16 al Controparte_1
canone annuo di € 9.000,00; con successivo contratto dd. 12.1.2023 aveva concesso in affitto ulteriori particelle, sempre coltivate a vigneto specializzato, al canone annuo di € 91.000,00.
pagina 5 di 8 Ha precisato che, per dare un aiuto al nipote le parti avevano concordato che Pt_1 Pt_2
avrebbe fatto eseguire dai suoi dipendenti le potature anticipate dei vigneti e che i
[...] relativi costi sarebbero stati rimborsati dal ricorrente;
nel corso di tali trattative il nipote aveva chiesto allo zio un aiuto finanziario e, pertanto, le parti avevano sottoscritto la convenzione dd.
23.2.2023.
Ha precisato che in forza di tale accordo si stabiliva che avrebbe prestato a Parte_2 la somma di € 100.000,00 (poi effettivamente corrisposta con bonifici dd. 24.2.2023); Pt_1 avrebbe rimborsato i costi per le potature, quantificati in € 23.023,00, e le spese Parte_1
di registrazione dei contratti;
inoltre avrebbe venduto a un mezzo agricolo al prezzo di € Pt_1
10.000,00 e prodotti fitosanitari per € 908,00 oltre iva.
Ha affermato che nel novembre 2023 il ricorrente si era reso moroso per i canoni relativi al
2023, pari a complessivi € 100.000,00 e che, pertanto, si era tenuto un incontro in data
16.2.2024 durante il quale il ricorrente aveva riconosciuto il proprio debito, sia in forza dei canoni che della convenzione.
Ha precisato di aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni e che in data
17.10.2024 controparte aveva corrisposto la somma di € 100.000,00 (mentre pendeva procedura esecutiva per il recupero delle spese).
Ha asserito che il tentativo di conciliazione era stato esperito.
Ha contestato di aver alterato la convenzione, la quale era stata stilata in un unico originale, conservato dal convenuto.
Ha asserito che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di un riconoscimento di debito.
Ha contestato che controparte vantasse un credito per migliorie.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Non sussiste l'improcedibilità del giudizio in quanto è stato esperito il preventivo tentativo di conciliazione (doc.8 convenuto).
Va inoltre, preliminarmente, rilevato che le prove testimoniali offerte dalle parti sono documentali o irrilevanti.
pagina 6 di 8 Il convenuto opposto, in occasione dell'udienza del 24.7.2025, ha esibito in giudizio l'originale del documento dd. 23.2.2023 e tale originale è conforme al doc.2 fascicolo convenuto (mentre il documento prodotto dal ricorrente risulta essere una copia fotostatica).
Si evidenzia che l'opponente non ha disconosciuto la propria sottoscrizione apposta in calce a tale documento, ma ha asserito che controparte avrebbe abusivamente alterato il contenuto di tale atto (apponendovi nella terza riga i termini “fra ” e, in fondo Parte_9 Pt_1 alla prima facciata i termini “da ”). Parte_1
Al riguardo la giurisprudenza ha statuito che (sentenza n. 5162 del 22/09/1981) “allorquando un documento assume il valore di scrittura privata riconosciuta, in quanto il soggetto contro il quale il documento stesso è stato prodotto non ne ha disconosciuto la sottoscrizione, il collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione può venir meno soltanto attraverso la querela di falso, che è l'unico strumento giuridico idoneo a fare accertare che il contenuto parziale o totale della dichiarazione sia stato aggiunto posteriormente alla sottoscrizione e che la difformità abbia dato luogo ad una alterazione abusiva” (sentenza n. 7681 del 19/03/2019 :
“in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione
e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso”).
Si rileva che, in ogni caso, lo stesso tenore del documento (e la previsione, ad esempio, che “se dovessero succedere imprevisti”, dall'importo indicato “può essere dedotto il canone di affitto”), così come l'ulteriore documentazione prodotta dal convenuto (doc.13, 14 e 15) induce a far ritenere che l'impegno di pagamento sia stato assunto da nei confronti di Parte_1
. Parte_2
Sono, invero, stati documentati i bonifici (per complessivi € 100.000,00) effettuati da Pt_2
in favore del nipote (doc.13); sono, altresì, state prodotte dal convenuto le buste paga
[...]
relative ai compensi erogati ai dipendenti da parte del convenuto (doc.14) e la fattura relativa ai prodotti fitosanitari (doc.15).
pagina 7 di 8 Si evidenzia, inoltre, che la scrittura privata dd.23.2.2023 costituisce una promessa di pagamento che determina, ex art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della "causa debendi", con conseguente dispensa del destinatario della promessa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione o della promessa l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (ordinanza n.31818 del 10/12/2024).
Nessuna prova, al riguardo, è stata fornita dall'attore; così come del tutto sfornita di prova è stata la circostanza relativa all'esistenza di un controcredito per asseriti lavori di manutenzione straordinaria.
Ne consegue che l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
Fase studio: € 2.552,00; fase introduttiva: € 1.628,00; fase decisionale: € 4.253,00 – 50 % in quanto non è stata depositata alcuna memoria = €
2.126,50; totale compensi € 6.306,50, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.334/2025 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che acquista efficacia esecutiva;
2. Condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in € Parte_1 Parte_2
6.306,50 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 25.09.2025 nella camera di consiglio della sezione Sezione Agraria del
TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Agraria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. G. Segna Presidente
dott. G. Passarelli Giudice
dott. E. Poli Giudice
dott. A. Facinelli Esperto
dott. M. Stenico Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1352/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. KULJA IRISA e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv. KULJA IRISA
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FANFARILLO NOEMI e Parte_2 C.F._2
RT NZ ( ) VIA DELLA RUPE 38017 MEZZOLOMBARDO;
C.F._3 elettivamente domiciliato in *VIA DELLA RUPE 10 38017 MEZZOLOMBARDO presso lo studio dell'avv. FANFARILLO NOEMI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
RICORRENTE: in via preliminare di rito: - Rilevato la mancanza e/o insufficienza tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 01.09.11 n. 150, dichiarare l'improponibilità dalle domande del procedimento monitorio R.g. 902/2025 Tribunale di Trento, sez. specializzata pagina 1 di 8 Agraria e per effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 334/2025 DD. 23.04.2025 notificato in data 28.04.2025.
In via preliminare e nel merito: - dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 e
642 c.p.c. e disporre ai sensi dell'ar.t 649 c.p.c la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 334/2025 dd. 23.04.2025 R.g. 902/2025 Tribunale Trento, sez. specializzata Agraria e in via cautelare e urgente, anche inaudita altera parte, considerato la non genuinità della prova offerta.
- Revocare integralmente e/o annullare e/o dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 335/2025 RG. 902/2025 per infondatezza dell'an e del quantum per i motivi esposti in narrativa, accertando che nulla è dovuto dall'odierno opponente. In via subordinata:
- contenersi l'entità delle somme ex adverso richieste nei limiti delle sole voci giuridicamente rilevanti e compiutamente dimostrate.
In via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale del convenuto opposto ed a mezzo testi sulle circostanze allegate nell'atto, esclusi i fatti ammessi, quelli documentati ed ogni eventuale giudizio. Testi: Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
Ulteriori testi e capitoli di prova riservati a seguito della difesa che la controparte vorrà assumere, nonché prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi.
CONVENUTO: nel merito: rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e le domande tutte ivi svolte con conferma integrale del Decreto Ingiuntivo opposto n.
334/2025 emesso dal Tribunale di Trento in data 23.04.2025 per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
In via istruttoria: Senza invertire l'onere probatorio incombente sulla controparte si chiede di essere ammessi alla prova per testi e per interrogatorio formale di sulle seguenti Parte_1
circostanze: 1) Vero che e sottoscrivevano in data 4.01.2022 Parte_2 Parte_1 contratto di affitto relativo alla p.f. 948/16 in C.C. Mezzocorona di mq 16706 coltivata a vigneto specializzato ed in data 12.01.2023 altro contratto di affitto riguardante le pp.ff. 210/7
– 219 – 221/4 – 221/6 – 929/68 – 1654/2 – 1654/3 – 1654/5 in C.C. Mezzocorona di mq 70.950 coltivata a vigneto specializzato irriguo;
pp.edd. 151/1 sub 1 – 151/1 sub 2 – 889 sub 1 – 1164 sub 57 p.m. 57 tutte per il ricovero di macchine agricole;
pp.ff. 948/17 – Controparte_1
pagina 2 di 8 948/28 – 948/37 – 948/44 – 1634 – 1657 – 173/1 – 929/102 in C.C. Mezzocorona terreni coltivati a vigneto specializzato;
pp.ff. 947/1 – 947/2 – 947/3 – 947/4 – 947/5 – 949/13 e ½ della p.f. 947/7 in costituenti terreni coltivati a vigneto specializzato;
2) Vero che i CP_2
canoni di locazioni venivano concordemente determinati in € 9.000,00 quanto al contratto sottoscritto il 04.01.2022 ed in € 91.000,00 quanto al contratto sottoscritto in data 12.01.2023 da versare da posticipatamente entro l'11 novembre di ogni anno;
3) Vero che in Parte_1 occasione delle trattative fra e volte alla sottoscrizione del Parte_1 Parte_2 secondo contratto di affitto questi concordavano che avrebbe fatto eseguire le Parte_2
potature anticipate delle vigne ad opera di braccianti agricoli assunti dalla sua azienda i cui costi sarebbero poi stati rimborsati da 4) Vero che sempre nel corso delle Parte_1
trattative chiedeva a un prestito che gli permettesse di dare avvio Parte_1 Parte_2 all'attività agricola per suo conto;
5) Vero che vendeva a dei Parte_2 Parte_1
prodotti fitosanitari al prezzo di € 908,00 + Iva al 10% nonché un mezzo agricolo al prezzo di €
10.000,00; 6) Vero che in data 23.02.2023 e si incontravano per Parte_1 Parte_2 definire esattamente gli importi che il primo avrebbe dovuto restituire al secondo e le tempiste dei relativi pagamenti;
7) Vero che in data 23.02.2023 veniva quindi sottoscritto da Pt_1 il doc. all. n. 2 ove si pattuiva che: - avrebbe prestato al nipote la
[...] Parte_2 Pt_1
somma di € 100.000,00 (poi effettivamente corrisposta con due bonifici bancari di € 50.00,00 cadauno in data 24.02.2023 doc. all. 13); - avrebbe rimborsato a i Parte_1 Parte_2
costi da questo sostenuti per la potatura delle vigne effettuata da braccianti agricoli
[...]
NI UE, ancora suoi dipendenti per costi Pt_3 Tes_4 CP_3 quantificati in complessivi € 23.023,00 (doc. 14); - avrebbe rimborsato allo zio le Parte_1
spese di registrazione di entrambi i contratti di affitto;
- avrebbe venduto a Parte_2 un mezzo agricolo al prezzo stimato di € 20.000,00 e che questo gli avrebbe però versato Pt_1
la sola somma di € 10.000,00; - avrebbe acquistato da prodotti Parte_1 Parte_2 fitosanitari che questo aveva in giacenza al prezzo di € 908,00 + Iva al 10% come da fattura emessa (doc. 15). 8) Vero che dopo aver concordato detti importi si obbligava a Parte_1
restituirli a entro la scadenza dei contratti (quindi l'11.11.2024) il tutto per Parte_2
l'importo complessivamente quantificato in € 134.501,80; 9) Vero che in data 24.02.2023
versava a la somma complessiva di € 100.000,00 come da Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 8 contabili allegate sub doc. 13; 10)Vero che rimaneva moroso nel pagamento dei Parte_1
canoni relativi al primo anno di affittanza e scaduti nel novembre del 2023; 11) Vero che nel tentativo di trovare una soluzione bonaria in data 16.02.2024 si teneva un incontro alla presenza del commercialista dott. della signora CP_4 Parte_4 Pt_1 mentre sopraggiungeva in una fase finale dell'incontro; 12)Vero che in
[...] Parte_2
occasione di detto incontro alla presenza del dott. e della signora CP_4 Pt_4
riconosceva sia di essere rimasto moroso nel pagamento dei canoni di
[...] Parte_1 affitto, sia di avere un debito nei confronti dello zio della somma portata nel Parte_2
doc. 2 per complessivi € 134.501,80; 13)Vero che in tale occasione chiedeva uno Parte_1 sconto sul dovuto sostenendo di aver sostenuto per suo conto costi e spese per lo svolgimento dell'attività agricola e proponeva il versamento della somma di € 111.000,00 a tacitazione del debito portato nel doc. all. 2; 14)Vero che in tale incontro proponeva il Parte_1
pagamento della somma di € 211.000,00 di cui € 111.000,00 per il prestito di cui alla convenzione ed € 100.000,00 per i canoni arretrati e scaduti a novembre 2023; 15)Vero che il dott. appuntava la proposta avanzata da nel doc. 11 che si CP_4 Parte_1
rammostra al teste;
16)Vero che nei termini della proposta proponeva inoltre il Parte_1 versamento della somma di € 211.000,00 l'anno successivo, senza prestare garanzie e con la pretesa che rinnovasse l'affitto dei fondi ad un canone ridotto del 50%; Parte_2
17)Vero che sopraggiungeva all'incontro solo in una fase finale e rifiutava la Parte_2
proposta così come avanzata da 18)Vero che per la gestione dell'attività agricola Parte_1
sui fondi oggetto di contratto utilizzava mezzi agricoli, immobili, rimesse ed Parte_1 attrezzi vari tutti di proprietà di;
19) Vero che NI UE, , Parte_2 CP_3
e hanno lavorato nei fondi agricoli affittati da e sono Tes_4 Parte_3 Parte_1 stati retribuiti per l'attività prestata da;
20)Vero che alla scadenza dei contratti Parte_2
ovvero l'11.11.2024 i fondi venivano riconsegnati da a con danni Parte_1 Parte_2 sia alle colture che ai mezzi agricoli;
21)Vero che mai ha autorizzato Parte_2 Pt_1
ad eseguire lavori e/o cambi di colture sui fondi agricoli affittati;
22)Vero che ad oggi
[...]
deve ancora restituire le chiavi e dei telecomandi dei vari garage e ricoveri dei Parte_1 mezzi agricoli;
23)Vero che il bonifico effettuato in data 17.10.2025 è relativo al pagamento dei canoni relativi scaduti nel novembre 2023 azionati con altro Decreto Ingiuntivo n.
pagina 4 di 8 662/2024; 24)Vero che il bonifico dell'importo di € 100.000,00 effettuato da in Parte_1
data 31.2024 è relativo al pagamento dei canoni di affitto scaduti nel novembre 2024; Si indicano sin d'ora testimoni da escutere sulle circostanze di cui in narrativa i signori: Pt_4
, dott. , ,
[...] Parte_5 Parte_6 CP_4 Persona_1 CP_3
Ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale ex adverso Parte_7
richiesta perché irrituale atteso che controparte non né nelle istanze istruttorie né nella narrativa dell'atto non ha specificato neppure genericamente i fatti sui quali sentire i testi indicati.
In ogni caso: con condanna di controparte alla refusione delle spese, compensi di cui al presente giudizio ivi compresa la fase relativa alla istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecutorietà.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.6.2025 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_8
ingiuntivo n.902/2025 in forza del quale era stato condannato a pagare a la Parte_2 somma di € 134.501,80, oltre alle spese delle procedura, in forza dell'atto di riconoscimento di debito dd. 23.2.2023.
Ha, preliminarmente, eccepito l'improponibilità del decreto ingiuntivo per mancato esperimento del preventivo tentativo di conciliazione ex art. 11 D.Lgs. n.150/2011.
Ha affermato che il decreto ingiuntivo era stato emesso in mancanza dei presupposti di legge;
invero, la scrittura privata chiamata “convenzione” era del tutto generica ed era stata alterata.
In particolare, dopo i termini “si conviene quanto segue” era stata aggiunta la frase “fra Pt_2
e ; alla frase “detto importo di 134.501,80 verrà restituito alla fine del contratto”
[...] Pt_1 era stato aggiunto “da ”. Parte_1
Ha precisato di non dovere alcuna somma a controparte, ma di vantare un credito di €
25.298,88 per il rinnovo dei vigneti.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Con comparsa dd. 10.9.2025 si è costituito asserendo che, con contratto di Parte_2
affitto dd. 4.1.2022, aveva concesso in affitto al ricorrente la p.f. 948/16 al Controparte_1
canone annuo di € 9.000,00; con successivo contratto dd. 12.1.2023 aveva concesso in affitto ulteriori particelle, sempre coltivate a vigneto specializzato, al canone annuo di € 91.000,00.
pagina 5 di 8 Ha precisato che, per dare un aiuto al nipote le parti avevano concordato che Pt_1 Pt_2
avrebbe fatto eseguire dai suoi dipendenti le potature anticipate dei vigneti e che i
[...] relativi costi sarebbero stati rimborsati dal ricorrente;
nel corso di tali trattative il nipote aveva chiesto allo zio un aiuto finanziario e, pertanto, le parti avevano sottoscritto la convenzione dd.
23.2.2023.
Ha precisato che in forza di tale accordo si stabiliva che avrebbe prestato a Parte_2 la somma di € 100.000,00 (poi effettivamente corrisposta con bonifici dd. 24.2.2023); Pt_1 avrebbe rimborsato i costi per le potature, quantificati in € 23.023,00, e le spese Parte_1
di registrazione dei contratti;
inoltre avrebbe venduto a un mezzo agricolo al prezzo di € Pt_1
10.000,00 e prodotti fitosanitari per € 908,00 oltre iva.
Ha affermato che nel novembre 2023 il ricorrente si era reso moroso per i canoni relativi al
2023, pari a complessivi € 100.000,00 e che, pertanto, si era tenuto un incontro in data
16.2.2024 durante il quale il ricorrente aveva riconosciuto il proprio debito, sia in forza dei canoni che della convenzione.
Ha precisato di aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni e che in data
17.10.2024 controparte aveva corrisposto la somma di € 100.000,00 (mentre pendeva procedura esecutiva per il recupero delle spese).
Ha asserito che il tentativo di conciliazione era stato esperito.
Ha contestato di aver alterato la convenzione, la quale era stata stilata in un unico originale, conservato dal convenuto.
Ha asserito che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di un riconoscimento di debito.
Ha contestato che controparte vantasse un credito per migliorie.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta.
***
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Non sussiste l'improcedibilità del giudizio in quanto è stato esperito il preventivo tentativo di conciliazione (doc.8 convenuto).
Va inoltre, preliminarmente, rilevato che le prove testimoniali offerte dalle parti sono documentali o irrilevanti.
pagina 6 di 8 Il convenuto opposto, in occasione dell'udienza del 24.7.2025, ha esibito in giudizio l'originale del documento dd. 23.2.2023 e tale originale è conforme al doc.2 fascicolo convenuto (mentre il documento prodotto dal ricorrente risulta essere una copia fotostatica).
Si evidenzia che l'opponente non ha disconosciuto la propria sottoscrizione apposta in calce a tale documento, ma ha asserito che controparte avrebbe abusivamente alterato il contenuto di tale atto (apponendovi nella terza riga i termini “fra ” e, in fondo Parte_9 Pt_1 alla prima facciata i termini “da ”). Parte_1
Al riguardo la giurisprudenza ha statuito che (sentenza n. 5162 del 22/09/1981) “allorquando un documento assume il valore di scrittura privata riconosciuta, in quanto il soggetto contro il quale il documento stesso è stato prodotto non ne ha disconosciuto la sottoscrizione, il collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione può venir meno soltanto attraverso la querela di falso, che è l'unico strumento giuridico idoneo a fare accertare che il contenuto parziale o totale della dichiarazione sia stato aggiunto posteriormente alla sottoscrizione e che la difformità abbia dato luogo ad una alterazione abusiva” (sentenza n. 7681 del 19/03/2019 :
“in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione
e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso”).
Si rileva che, in ogni caso, lo stesso tenore del documento (e la previsione, ad esempio, che “se dovessero succedere imprevisti”, dall'importo indicato “può essere dedotto il canone di affitto”), così come l'ulteriore documentazione prodotta dal convenuto (doc.13, 14 e 15) induce a far ritenere che l'impegno di pagamento sia stato assunto da nei confronti di Parte_1
. Parte_2
Sono, invero, stati documentati i bonifici (per complessivi € 100.000,00) effettuati da Pt_2
in favore del nipote (doc.13); sono, altresì, state prodotte dal convenuto le buste paga
[...]
relative ai compensi erogati ai dipendenti da parte del convenuto (doc.14) e la fattura relativa ai prodotti fitosanitari (doc.15).
pagina 7 di 8 Si evidenzia, inoltre, che la scrittura privata dd.23.2.2023 costituisce una promessa di pagamento che determina, ex art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della "causa debendi", con conseguente dispensa del destinatario della promessa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione o della promessa l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (ordinanza n.31818 del 10/12/2024).
Nessuna prova, al riguardo, è stata fornita dall'attore; così come del tutto sfornita di prova è stata la circostanza relativa all'esistenza di un controcredito per asseriti lavori di manutenzione straordinaria.
Ne consegue che l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
Fase studio: € 2.552,00; fase introduttiva: € 1.628,00; fase decisionale: € 4.253,00 – 50 % in quanto non è stata depositata alcuna memoria = €
2.126,50; totale compensi € 6.306,50, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.334/2025 e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che acquista efficacia esecutiva;
2. Condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in € Parte_1 Parte_2
6.306,50 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 25.09.2025 nella camera di consiglio della sezione Sezione Agraria del
TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giuliana Segna
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