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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1156/ 2022 R. G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel. est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale volontaria giurisdizione con il numero di ruolo 1156 dell'anno 2022, avente ad oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto
Tra
nata a [...] il [...] (C.F.: rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' Avv. Giuseppe Buglione ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto alla Via Orsini, 47, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
nata a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dagli Avv.ti Alessandra Boccuni (CF: e (C.F.: C.F._3 Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Taranto al Viale C.F._4
Virgilio 103, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché con l'intervento dell'
( C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, resistente contumace e del presso il Tribunale di Taranto Controparte_4
CONCLUSIONI Per entrambe le parti come da verbale di udienza del 24.01.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.04.2022 , deduceva che in data 06.08.1988 aveva Parte_1
contratto matrimonio in Taranto con , nato a [...] il [...]; che il Tribunale di CP_5
Taranto con decreto del 06.06.2008 aveva omologato la separazione consensuale intervenuta tra i coniugi e con sentenza n. 3898/2014 depositata il 23.12.2014, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo a carico del un assegno divorzile di euro 250,00 CP_5
mensili in suo favore , oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat.
Riferiva che in data 06.04.2021 aveva contratto nuovo matrimonio con CP_5 [...]
ed era successivamente deceduto in Taranto il 20.04.2021 e che risultava percettore di CP_1 pensione dall' . CP_3
La ricorrente deduceva di non aver contratto nuovo matrimonio, di versare in una situazione economico reddituale precaria e di riuscire a stento a far fronte al pagamento del canone di locazione agevolato, di euro 150,00 mensili, per la casa in cui abita unitamente al figlio.
Sulla base di tali deduzioni di fatto, la ricorrente conveniva dinanzi al Tribunale di Taranto l'
[...]
, con sede in Roma, nonché per sentire Controparte_6 Controparte_1
accertare il suo diritto alla corresponsione della quota di pensione di reversibilità, attualmente interamente percepita dalla nella misura da determinarsi secondo giustizia in CP_1 considerazione della durata del suo matrimonio, ponendo a carico dell' il pagamento dei ratei CP_3
ad erogarsi in suo favore.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale deduceva di aver Controparte_1
intrapreso una convivenza more uxorio con sin dal 2010 ponendo la loro residenza CP_5
comune in Taranto alla Via Toscana n. 35 e di aver poi contratto matrimonio con lo stesso il
06/04/2021 e di averlo assistito negli ultimi anni di vita poiché in quanto affetto da una grave malattia che l'ha condotto alla morte. Chiedeva pertanto di determinare la quota della pensione di reversibilità
a lei spettante, tenendo conto, oltre che della durata del matrimonio, altresì della durata della convivenza prematrimoniale e delle altre circostanze addotte.
L' ritualmente citato non si costituiva in giudizio. CP_3
La causa veniva istruita documentalmente, con gli atti prodotti dalle parti e quelli richiesti all' , CP_3
nonché mediante prova testi. Con ordinanza del 16.09.2024 il Giudice Relatore formulava una proposta conciliativa alle parti che non veniva accettata dalla ricorrente , pertanto all'udienza del
24.10.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Non appare discutibile la sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento in suo favore della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge a norma dell'art. 9 comme 2 e 3 CP_5
della L.898/1970 sicchè il thema decidendum resta circoscritto alla ripartizione della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge fra la ricorrente e la resistente, prima moglie e moglie superstite.
L'art. 9, co. 3, della legge 1/12/1970 n. 898 prevede che nella ripartizione della pensione di reversibilità spettante al coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 della surriferita legge, occorre, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, tener conto dell'elemento temporale della durata dei rispettivi matrimoni.
La corrente interpretazione giurisprudenziale di tale disposizione si è consolidata nel senso, pienamente condiviso e fatto proprio da questo Collegio, che il risultato determinato in applicazione del criterio proporzionale basato sul dato, meramente matematico, della durata dei rispettivi matrimoni, vada corretto sulla base di ulteriori elementi al fine di non vanificare la funzione stessa del trattamento di reversibilità in ordine al coniuge superstite, (cfr. Cass. 31.1.2007 n. 2092 e Cass.
18.8.2006 n. 18199).
Superando il contrario orientamento delle Sezioni unite, risalente alla sentenza n. 159/1998, la Corte di Cassazione si è successivamente adeguata all'opzione interpretativa autorevolmente avanzata dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 419/1999, dalla quale si trae la riflessione secondo cui l'esclusione di criteri correttivi nell'applicazione del criterio matematico di ripartizione potrebbe consentire il risultato, del tutto illogico perché avulso dalle stesse finalità dell'istituto, che il coniuge superstite potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari sue esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe all'opposto conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione «la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere nè essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto»(cfr. Cass.
9.4.2009 n. 8734; Cass. n. 6272/2004). Quindi, per quanto attiene alla durata dei rispettivi vincoli matrimoniali, che comunque resta uno dei parametri principali dal quale muovere per la ripartizione, fatta salva l'applicabilità dei correttivi di tipo equitativo che possono anche prevalere su quello della durata (cfr. Cass. 28.11.2011 n.25147), occorre far riferimento non già al rapporto formale ma anche alla convivenza prematrimoniale al fine di riferire il criterio temporale all'effettiva comunione di vita del de cuius con le due mogli stante la parificazione ormai consolidata che assimila la convivenza more uxorio al rapporto matrimoniale: da ciò consegue che deve ritenersi possibile discostarsi da un rigido criterio basato unicamente sulla durata del matrimonio legale, comprendente anche il periodo successivo alla separazione fino alla sentenza di divorzio, allorché sia notevole lo scarto fra matrimonio e convivenza effettiva ed a tale scarto corrisponda una concomitante convivenza "more uxorio" della nuova coppia (Cass. n.
8477/1997).
Inoltre, in conformità alla giurisprudenza di legittimità rassegnata, ai fini della determinazione della decorrenza della quota spettante al coniuge divorziato si tiene conto della decorrenza stabilita dalle singole leggi pensionistiche (Cass. n.15837/2001): vale a dire, nel caso in questione, la quota decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato (Cass. n. 6272/2004).
Tracciato il quadro interpretativo di riferimento, deve evidenziarsi, con riguardo alla controversia in esame ed alla stregua delle risultanze processuali tutte, che ha trovato pieno riscontro probatorio la deduzione della resistente in ordine all'inizio della convivenza con il nell'anno 2010. Sul punto, CP_5 la teste , sorella del defunto marito ha riferito “ è vero che la signora ha Tes_1 CP_1
convissuto con il signor dal 14 gennaio 2010 sino al 20 aprile 2021 quando è deceduto, CP_5
presso l'abitazione sita in Taranto la via Toscana 35. Tanto posso dire perché frequentavo abitualmente la casa in occasione di pranzi cene e ricorrenze e visite;
ADR: è vero che mio fratello
si è ammalato nell'aprile 2018 di adenocarcinoma con metastasi epatiche e CP_5
conseguentemente è deceduto nell'aprile del 2021; ADR: è vero che la signora Controparte_1
per tutti i tre anni di malattia ha assistito il marito in occasione delle cure e delle terapie che eseguiva presso l'ospedale Moscati di Taranto e tanto posso dire perché mi interessavo quotidianamente dello stato di salute di mio fratello e la sentivo ogni giorno e quando andavo a trovarla lei era sempre con il marito;
adr: è vero che durante i tre anni di malattia mio fratello è stato ricoverato CP_5
per due volte in ospedale e la signora in queste occasioni lo ha sempre assistito stando ogni CP_1 giorno in ospedale con lui…” tale circostanza è stata altresì confermata dalla teste Tes_2 anch'essa sorella di . Dette testimonianze devono ritenersi del tutto attendibili, avendo CP_5
le testimoni escusse assistito direttamente ai fatti descritti in quanto svoltisi in un contesto di vita familiare. Pertanto, si può desumere che la convivenza di con si è quindi Controparte_1 CP_5
protratta per oltre dieci anni ovvero dal 14.01.2010, successivamente alla separazione intervenuta con la prima moglie e fino alla morte dello stesso avvenuta nell'aprile 2021 quindici giorni dopo il matrimonio, in Taranto alla via Toscana n. 35, come attestato altresì da certificato storico di residenza prodotto in atti.
È pacifico altresì che il matrimonio di con il è durato venti anni, dal 1988 al Parte_1 CP_5
2008 anno di intervenuta separazione dei coniugi, data in cui con i provvedimenti provvisori le parti venivano autorizzati a vivere separatamente e che dal matrimonio sono nati due figli.
Il rateo di pensione di reversibilità attualmente percepito da come attestato dalle Controparte_1
CP_ informative rese dall' è pari ad € 563,74 ovvero la quota percentuale della pensione (IO) di euro
515,58 al quale si cumulava la pensione (Invciv) di euro 809,19 percepite da . CP_5
Orbene, l'assegno divorzile cui aveva diritto sino al momento del decesso dell'ex Parte_1
coniuge ammontava ad euro 250,00 mensili, inoltre la ricorrente è risultata percettrice di reddito di cittadinanza, come da informative acquisite.
Quanto ad risulta aver percepito redditi pari ad euro 11.200,00 (730/2021), euro Controparte_1
3.632,00 (730/2022), ha inoltre dedotto e provato che il sin dal 2018 ha sofferto di una grave CP_5
patologia tumorale, adenocarcinoma del sigma con metastasi epatiche, che lo ha indotto alla prematura morte verificatasi nel 2021 e che negli ultimi tre anni di vita del marito la stessa lo ha assistito continuamente nel percorso di terapia e durante i ricoveri in ospedale, dedicandosi interamente.
Per tutte le ragioni esposte, considerata altresì l'età delle parti in causa (rispettivamente di anni sessanta e cinquantadue), è da ritenersi equa la ripartizione della pensione di reversibilità in oggetto nella misura del 60% per l'ex coniuge divorziato e del 40% per il coniuge superstite, essendo con tale percentuale, ampiamente assolta la finalità assistenziale propria della pensione di reversibilità.
Il diritto della parte ricorrente alla percezione della quota suddetta decorre, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Qualora, pertanto, la pensione - anteriormente alla pronunzia del giudice attributiva di una quota di questa al divorziato - sia stata corrisposta per intero ovvero in maggior misura al coniuge superstite, gli arretrati spettanti al divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, atteso che solo questi ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari e potrà, quindi, recuperare le somme versate in eccesso (cfr. Cass. 31.1.2007 n. 2092).
All'ente previdenziale deve essere pertanto ordinata, la corresponsione degli arretrati eventualmente spettanti ad entrambe le parti nella percentuale indicata a decorrere dal giorno successivo a quello del decesso del signor , salva ovviamente la facoltà per l'ente previdenziale di CP_5
recuperare da una delle parti le somme versatele in eccesso ( Cass. sent. del 2008 n. 23862).
La natura della controversia e la necessarietà della causa giustifica la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile , nella composizione collegiale riportata in epigrafe, ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione disattese così definitivamente provvede sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
a) accoglie la domanda della ricorrente per quanto di ragione e, per l'effetto, Parte_1 determina la quota a lei spettante della pensione di reversibilità, pari ad € 563,73 già in godimento ad nella misura del 60% dell'intero ed attribuisce il rimanente Controparte_1
40% ad il tutto con decorrenza dal mese di maggio 2021; Controparte_1
b) Ordina all' di corrispondere a la quota del 60% della pensione CP_3 Parte_1
suddetta, nonché gli arretrati a costei spettanti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di (C.F. ); CP_5 C.F._5
c) Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso il 31.03.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel. est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale volontaria giurisdizione con il numero di ruolo 1156 dell'anno 2022, avente ad oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto
Tra
nata a [...] il [...] (C.F.: rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' Avv. Giuseppe Buglione ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto alla Via Orsini, 47, come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
nata a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dagli Avv.ti Alessandra Boccuni (CF: e (C.F.: C.F._3 Controparte_2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Taranto al Viale C.F._4
Virgilio 103, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
resistente nonché con l'intervento dell'
( C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, resistente contumace e del presso il Tribunale di Taranto Controparte_4
CONCLUSIONI Per entrambe le parti come da verbale di udienza del 24.01.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.04.2022 , deduceva che in data 06.08.1988 aveva Parte_1
contratto matrimonio in Taranto con , nato a [...] il [...]; che il Tribunale di CP_5
Taranto con decreto del 06.06.2008 aveva omologato la separazione consensuale intervenuta tra i coniugi e con sentenza n. 3898/2014 depositata il 23.12.2014, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo a carico del un assegno divorzile di euro 250,00 CP_5
mensili in suo favore , oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat.
Riferiva che in data 06.04.2021 aveva contratto nuovo matrimonio con CP_5 [...]
ed era successivamente deceduto in Taranto il 20.04.2021 e che risultava percettore di CP_1 pensione dall' . CP_3
La ricorrente deduceva di non aver contratto nuovo matrimonio, di versare in una situazione economico reddituale precaria e di riuscire a stento a far fronte al pagamento del canone di locazione agevolato, di euro 150,00 mensili, per la casa in cui abita unitamente al figlio.
Sulla base di tali deduzioni di fatto, la ricorrente conveniva dinanzi al Tribunale di Taranto l'
[...]
, con sede in Roma, nonché per sentire Controparte_6 Controparte_1
accertare il suo diritto alla corresponsione della quota di pensione di reversibilità, attualmente interamente percepita dalla nella misura da determinarsi secondo giustizia in CP_1 considerazione della durata del suo matrimonio, ponendo a carico dell' il pagamento dei ratei CP_3
ad erogarsi in suo favore.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale deduceva di aver Controparte_1
intrapreso una convivenza more uxorio con sin dal 2010 ponendo la loro residenza CP_5
comune in Taranto alla Via Toscana n. 35 e di aver poi contratto matrimonio con lo stesso il
06/04/2021 e di averlo assistito negli ultimi anni di vita poiché in quanto affetto da una grave malattia che l'ha condotto alla morte. Chiedeva pertanto di determinare la quota della pensione di reversibilità
a lei spettante, tenendo conto, oltre che della durata del matrimonio, altresì della durata della convivenza prematrimoniale e delle altre circostanze addotte.
L' ritualmente citato non si costituiva in giudizio. CP_3
La causa veniva istruita documentalmente, con gli atti prodotti dalle parti e quelli richiesti all' , CP_3
nonché mediante prova testi. Con ordinanza del 16.09.2024 il Giudice Relatore formulava una proposta conciliativa alle parti che non veniva accettata dalla ricorrente , pertanto all'udienza del
24.10.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Non appare discutibile la sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento in suo favore della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge a norma dell'art. 9 comme 2 e 3 CP_5
della L.898/1970 sicchè il thema decidendum resta circoscritto alla ripartizione della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge fra la ricorrente e la resistente, prima moglie e moglie superstite.
L'art. 9, co. 3, della legge 1/12/1970 n. 898 prevede che nella ripartizione della pensione di reversibilità spettante al coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 della surriferita legge, occorre, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, tener conto dell'elemento temporale della durata dei rispettivi matrimoni.
La corrente interpretazione giurisprudenziale di tale disposizione si è consolidata nel senso, pienamente condiviso e fatto proprio da questo Collegio, che il risultato determinato in applicazione del criterio proporzionale basato sul dato, meramente matematico, della durata dei rispettivi matrimoni, vada corretto sulla base di ulteriori elementi al fine di non vanificare la funzione stessa del trattamento di reversibilità in ordine al coniuge superstite, (cfr. Cass. 31.1.2007 n. 2092 e Cass.
18.8.2006 n. 18199).
Superando il contrario orientamento delle Sezioni unite, risalente alla sentenza n. 159/1998, la Corte di Cassazione si è successivamente adeguata all'opzione interpretativa autorevolmente avanzata dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 419/1999, dalla quale si trae la riflessione secondo cui l'esclusione di criteri correttivi nell'applicazione del criterio matematico di ripartizione potrebbe consentire il risultato, del tutto illogico perché avulso dalle stesse finalità dell'istituto, che il coniuge superstite potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari sue esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe all'opposto conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione «la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere nè essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto»(cfr. Cass.
9.4.2009 n. 8734; Cass. n. 6272/2004). Quindi, per quanto attiene alla durata dei rispettivi vincoli matrimoniali, che comunque resta uno dei parametri principali dal quale muovere per la ripartizione, fatta salva l'applicabilità dei correttivi di tipo equitativo che possono anche prevalere su quello della durata (cfr. Cass. 28.11.2011 n.25147), occorre far riferimento non già al rapporto formale ma anche alla convivenza prematrimoniale al fine di riferire il criterio temporale all'effettiva comunione di vita del de cuius con le due mogli stante la parificazione ormai consolidata che assimila la convivenza more uxorio al rapporto matrimoniale: da ciò consegue che deve ritenersi possibile discostarsi da un rigido criterio basato unicamente sulla durata del matrimonio legale, comprendente anche il periodo successivo alla separazione fino alla sentenza di divorzio, allorché sia notevole lo scarto fra matrimonio e convivenza effettiva ed a tale scarto corrisponda una concomitante convivenza "more uxorio" della nuova coppia (Cass. n.
8477/1997).
Inoltre, in conformità alla giurisprudenza di legittimità rassegnata, ai fini della determinazione della decorrenza della quota spettante al coniuge divorziato si tiene conto della decorrenza stabilita dalle singole leggi pensionistiche (Cass. n.15837/2001): vale a dire, nel caso in questione, la quota decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato (Cass. n. 6272/2004).
Tracciato il quadro interpretativo di riferimento, deve evidenziarsi, con riguardo alla controversia in esame ed alla stregua delle risultanze processuali tutte, che ha trovato pieno riscontro probatorio la deduzione della resistente in ordine all'inizio della convivenza con il nell'anno 2010. Sul punto, CP_5 la teste , sorella del defunto marito ha riferito “ è vero che la signora ha Tes_1 CP_1
convissuto con il signor dal 14 gennaio 2010 sino al 20 aprile 2021 quando è deceduto, CP_5
presso l'abitazione sita in Taranto la via Toscana 35. Tanto posso dire perché frequentavo abitualmente la casa in occasione di pranzi cene e ricorrenze e visite;
ADR: è vero che mio fratello
si è ammalato nell'aprile 2018 di adenocarcinoma con metastasi epatiche e CP_5
conseguentemente è deceduto nell'aprile del 2021; ADR: è vero che la signora Controparte_1
per tutti i tre anni di malattia ha assistito il marito in occasione delle cure e delle terapie che eseguiva presso l'ospedale Moscati di Taranto e tanto posso dire perché mi interessavo quotidianamente dello stato di salute di mio fratello e la sentivo ogni giorno e quando andavo a trovarla lei era sempre con il marito;
adr: è vero che durante i tre anni di malattia mio fratello è stato ricoverato CP_5
per due volte in ospedale e la signora in queste occasioni lo ha sempre assistito stando ogni CP_1 giorno in ospedale con lui…” tale circostanza è stata altresì confermata dalla teste Tes_2 anch'essa sorella di . Dette testimonianze devono ritenersi del tutto attendibili, avendo CP_5
le testimoni escusse assistito direttamente ai fatti descritti in quanto svoltisi in un contesto di vita familiare. Pertanto, si può desumere che la convivenza di con si è quindi Controparte_1 CP_5
protratta per oltre dieci anni ovvero dal 14.01.2010, successivamente alla separazione intervenuta con la prima moglie e fino alla morte dello stesso avvenuta nell'aprile 2021 quindici giorni dopo il matrimonio, in Taranto alla via Toscana n. 35, come attestato altresì da certificato storico di residenza prodotto in atti.
È pacifico altresì che il matrimonio di con il è durato venti anni, dal 1988 al Parte_1 CP_5
2008 anno di intervenuta separazione dei coniugi, data in cui con i provvedimenti provvisori le parti venivano autorizzati a vivere separatamente e che dal matrimonio sono nati due figli.
Il rateo di pensione di reversibilità attualmente percepito da come attestato dalle Controparte_1
CP_ informative rese dall' è pari ad € 563,74 ovvero la quota percentuale della pensione (IO) di euro
515,58 al quale si cumulava la pensione (Invciv) di euro 809,19 percepite da . CP_5
Orbene, l'assegno divorzile cui aveva diritto sino al momento del decesso dell'ex Parte_1
coniuge ammontava ad euro 250,00 mensili, inoltre la ricorrente è risultata percettrice di reddito di cittadinanza, come da informative acquisite.
Quanto ad risulta aver percepito redditi pari ad euro 11.200,00 (730/2021), euro Controparte_1
3.632,00 (730/2022), ha inoltre dedotto e provato che il sin dal 2018 ha sofferto di una grave CP_5
patologia tumorale, adenocarcinoma del sigma con metastasi epatiche, che lo ha indotto alla prematura morte verificatasi nel 2021 e che negli ultimi tre anni di vita del marito la stessa lo ha assistito continuamente nel percorso di terapia e durante i ricoveri in ospedale, dedicandosi interamente.
Per tutte le ragioni esposte, considerata altresì l'età delle parti in causa (rispettivamente di anni sessanta e cinquantadue), è da ritenersi equa la ripartizione della pensione di reversibilità in oggetto nella misura del 60% per l'ex coniuge divorziato e del 40% per il coniuge superstite, essendo con tale percentuale, ampiamente assolta la finalità assistenziale propria della pensione di reversibilità.
Il diritto della parte ricorrente alla percezione della quota suddetta decorre, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Qualora, pertanto, la pensione - anteriormente alla pronunzia del giudice attributiva di una quota di questa al divorziato - sia stata corrisposta per intero ovvero in maggior misura al coniuge superstite, gli arretrati spettanti al divorziato fanno carico esclusivo all'ente previdenziale erogatore, atteso che solo questi ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari e potrà, quindi, recuperare le somme versate in eccesso (cfr. Cass. 31.1.2007 n. 2092).
All'ente previdenziale deve essere pertanto ordinata, la corresponsione degli arretrati eventualmente spettanti ad entrambe le parti nella percentuale indicata a decorrere dal giorno successivo a quello del decesso del signor , salva ovviamente la facoltà per l'ente previdenziale di CP_5
recuperare da una delle parti le somme versatele in eccesso ( Cass. sent. del 2008 n. 23862).
La natura della controversia e la necessarietà della causa giustifica la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile , nella composizione collegiale riportata in epigrafe, ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione disattese così definitivamente provvede sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
a) accoglie la domanda della ricorrente per quanto di ragione e, per l'effetto, Parte_1 determina la quota a lei spettante della pensione di reversibilità, pari ad € 563,73 già in godimento ad nella misura del 60% dell'intero ed attribuisce il rimanente Controparte_1
40% ad il tutto con decorrenza dal mese di maggio 2021; Controparte_1
b) Ordina all' di corrispondere a la quota del 60% della pensione CP_3 Parte_1
suddetta, nonché gli arretrati a costei spettanti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di (C.F. ); CP_5 C.F._5
c) Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso il 31.03.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente